CA
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/07/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 363/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
AM IL (C.F. ) ed elettivamente C.F._1
domiciliato in VIALE CORNAGGIA 2 MERATE presso il suo studio, giusta delega in atti;
-APPELLANTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona dell'Avv. Salvatore Lo Giudice, nella qualità di procuratore speciale della predetta Società, rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva tra loro, dall'Avv.
ON EZ (C.F. ) e dall'Avv. Angela Martire C.F._2
(C.F. ), entrambi con studio in Milano, Piazza Bertarelli C.F._3
n. 4, ivi elettivamente domiciliata, giusta delega in atti;
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE pagina 1 di 15 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 3081/2024, pubblicata il 23/12/2024
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis rejectis, ed in riforma dei capi n. 2, 3 e 4 dell'impugnata sentenza n. 3081/2024, non notificata, pubblicata il 23 dicembre 2024 resa dal Tribunale di Monza, previa declaratoria di inammissibilità e/o rigetto di tutte le domande ed eccezioni proposte odierna appellata, eventualmente Controparte_1
ripresentate in sede di appello incidentale, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dal deducente e così giudicare: Pt_1
1) Quanto ai capi n.2 e 3 dell'impugnata sentenza:
- Condannare la soc. in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (MI), Largo Donegani n.2, cod. fisc. e Part. Iva , al pagamento in favore del P.IVA_2 Parte_1
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, della
[...]
somma di € 46.467,60, relativa al saldo dei canoni di locazione dal 1° semestre del 2020 al secondo semestre 2022 compresi, oltre alla maggior somma dovuta per interessi legali dalla scadenza delle singole rate fino al pagamento.
2) Quanto al capo n. 4 dell'impugnata sentenza:
- revocare la compensazione parziale delle spese di lite del primo grado di giudizio e condannare la soc. al pagamento integrale Controparte_1
delle spese del giudizio in favore dell'appellante;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Respingersi con ogni miglior formula l'appello principale del Parte_1
perché inammissibile, improcedibile ovvero, comunque, infondato.
[...]
pagina 2 di 15 In via di appello incidentale condizionato tardivo: solamente nel caso si ritenga di riformare anche parzialmente la sentenza del Tribunale di Monza n. 3081/2024 in accoglimento di uno dei motivi di appello avversari, dichiararsi pregiudizialmente e in senso assorbente il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Con vittoria di spese e competenze legali, anche per la mediazione esperita, di entrambi i gradi del giudizio (maggiorate delle spese generali)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 6020/2023 del 05.04.2023 il Tribunale di Milano, su istanza del ingiungeva nei confronti della società Parte_1
il pagamento della somma di € 46.467,60 Controparte_1
relativa al saldo dei canoni di locazione dal primo semestre 2020 al secondo semestre 2022 compresi, oltre alla maggior somma dovuta per interessi legali dalla scadenza delle singole rate fino al pagamento.
Avverso detto decreto la Parte_2
proponeva opposizione chiedendone l'annullamento per via della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, alla luce dei rapporti inter partes di tipo concessorio e non di locazione privatistica.
Nel merito e in subordine domandava l'inefficacia sopravvenuta delle disposizioni contrattuali di determinazione del corrispettivo per violazione di norme imperative (art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, art. 63 del D. Lgs. 446/1997, art. 1 comma 831 bis L. 160/2019), con conseguente sostituzione ex art. 1419 c.c. delle disposizioni nulle o inefficaci e con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute (a titolo di
TOSAP nonché a titolo di canone unico patrimoniale), sostenendo di nulla dovere al Pt_1
Quest'ultimo si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9712 del 30.11.2023, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Monza e revocava il decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 15 Con comparsa del 05.01.2024, il riassumeva la causa avanti Parte_1
al Tribunale di Monza, chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 46.467,60, relativa al saldo dei canoni di locazione dal 1° semestre del 2020 al secondo semestre 2022 compresi, oltre alla maggior somma dovuta per interessi legali dalla scadenza delle singole rate fino al pagamento.
In particolare il Comune di dava atto che nella primavera/estate del 2003, Pt_1
(oggi IN) aveva proposto la stipula di un contratto di locazione per CP_2
collocare una propria antenna sull'area di Via Rimembranze a un canone di €
18.000,00 annui;
il relativo contratto veniva stipulato in data 05.08.2003.
Il 17.12.2007 le parti stipulavano un analogo contratto di locazione per collocare un'antenna sull'area di Via Leopardi a un canone di € 18.000,00 annui e nel gennaio del 2011 un accordo integrativo con il quale veniva incrementato di €
5.000,00 il canone annuale per il sito di Via Rimembranze (dagli iniziali €
18.000,00 ad € 23.000,00).
Successivamente richiedeva, inutilmente, “l'eventuale disponibilità a CP_2
stipulare una nuova convenzione/contratto di locazione, che prevedeva un prolungamento della durata e un nuovo canone allineato alla normativa di riferimento” e avanzava due formali istanze (datate 24.05.2013 e 06.11.2013) per la riduzione del canone di locazione. Analogamente, negli anni successivi, aveva avanzato richiesta di un nuovo contratto di locazione, “che CP_2
preveda un prolungamento della durata contrattuale e un canone allineato ai valori rilevati dall'Agenzia del Territorio per l'area in cui ricade l'immobile per una destinazione d'uso vicina a quella attuale” nonchè la “revisione del canone di Locazione dell'impianto di Via Leopardi [...]” con conseguente riduzione del canone da € 18.649,22 a € 11.189,53 e un termine di durata ventennale.
Nelle more, e stanti i rifiuti, aveva poi inoltrato al Comune di CP_2 Pt_1
una comunicazione nella quale avvisava che avrebbe provveduto “al pagamento dell'importo minimo di euro 516,46 come disposto dalla legge” e in data pagina 4 di 15 17.12.2014 aveva poi sospeso il pagamento del canone di locazione contrattualmente previsto sostituendolo, con decisione unilaterale, con la TOSAP di € 516,46.
Quindi, in tale data, il Comune di aveva comunicato a Pt_1 CP_3
di essere intenzionato ad accettare la proposta di rimodulazione dei due contratti di locazione. Nel dettaglio, la suddetta rimodulazione aveva previsto le seguenti condizioni: riguardo al contratto 1MI3278 BTS relativo all'immobile di Via
Rimembranze, una “riduzione del canone ad € 16.100 a partire dal 01.11.2015 e pagamento dei canoni bloccati dal 01.11.2013 al 31.10.2015 per un importo totale di € 48.428,88”; riguardo al contratto registrato con il n. 3649 serie 3 relativo all'immobile di Via Leopardi, una “riduzione del canone ad € 14.800 con decorrenza dal 17.12.2015 e pagamento dei canoni bloccati dal 17.12.2014 per un importo totale di € 18.132,76”. Condizione essenziale per l'avvio della procedura di rinegoziazione sarebbe stato il versamento immediato degli arretrati pari a € 66.561,64. Successivamente il Comune di e Pt_1 CP_2
stipulavano due scritture private di “modifica al contratto di locazione di immobile” aventi ad oggetto la riduzione dei canoni annuali dovuti dal conduttore, dando atto che il canone annuo non avrebbe potuto costituire oggetto di successive rinegoziazioni per un periodo di almeno tre anni. Due anni dopo la rinegoziazione del canone di locazione e, di nuovo, nel 2018 inoltrava al Comune di CP_2
nuova richiesta di revisione del canone. Pt_1
Alla luce di tutte le riferite circostanze, il insisteva per il pagamento delle Pt_1
somme già richieste nella fase monitoria, escludendo la configurazione di un rapporto pubblicistico e altresì l'applicazione della normativa ex art. 93 del
Codice delle Comunicazioni Elettroniche, art. 63 del D.Lgs. 446/1997 ed art. 1 comma 831 bis L. 160/2019, come richiesto a suo tempo da CP_2
Si è costituita , dando atto della Parte_2
stipula dei due contratti, quello relativo a via delle Rimembranze “per il mantenimento su una porzione di terreno di proprietà comunale di apparati di
pagina 5 di 15 telecomunicazioni … per l'installazione di impianti per telecomunicazioni, comprensivi di antenne ed apparecchiature radio …. per il perseguimento degli scopi sociali e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di comunicazioni”; quello relativo alla via Leopardi, loc. Capriano, “per il mantenimento su una porzione di terreno di proprietà comunale di apparati di telecomunicazione … per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni”. Ha dato atto altresì della successiva rinegoziazione dei due contratti, precisando che poi Controparte_4 Controparte_5
aveva trasferito l'intero proprio ramo d'azienda inerente alle c.d. infrastrutture passive di supporto agli apparati attivi di trasmissione radio, per le telecomunicazioni e la diffusione dei segnali televisivi e radiofonici, comprensivo dei relativi titoli sulle aree occupate (c.d. “Ramo Towers”), a Controparte_6
, la quale successivamente si era fusa per incorporazione nella società
[...]
Controparte_1
Ha chiesto, quindi, in via preliminare la declaratoria di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione (a seguito di sentenza declinatoria della competenza territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c.) oltre il termine ex art. 428 secondo comma c.p.c.(norma richiamata dall'art. 447 bis c.p.c.) che prevede, a differenza dell'art. 50 c.p.c., la fissazione di un termine per la riassunzione non superiore a
30 giorni.
Ha, inoltre, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, avendo i contratti ad oggetto aree rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato, assimilabili ad aree demaniali, donde la necessità di disporne con atto autoritativo/concessione.
Anche a ritenere che le aree concesse alla società in forza delle due convenzioni non avessero avuto natura di bene patrimoniale demaniale/indisponibile, esse - secondo parte convenuta - l'avrebbero comunque acquisita in forza della finalizzazione all'esercizio di un servizio pubblico, giacché tale è qualificata pagina 6 di 15 l'attività di gestione di impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile e tale risultava la finalità anche nei suddetti contratti.
Di qui i presupposti per ritenere sussistente, in entrambi i casi, una convenzione accessiva ad un atto amministrativo unilaterale di concessione del e, Pt_1
stante l'oggetto della presente controversia riguardante anche la determinazione del canone, la competenza del giudice amministrativo.
Infine, in via subordinata e nel merito, la società Controparte_1
chiedeva dichiararsi la nullità e/o inefficacia delle clausole contrattuali in punto determinazione del canone annuo, con necessità di sostituzione della predetta clausola con quanto previsto dall'art. 93 C.C.E. (D. Lgs. n. 259/03) e conseguente rigetto della domanda
Disposta la trasformazione del rito in locatizio, a seguito di rinvii per tentare una conciliazione, il Tribunale di Monza con sentenza n. 3081/2024, pubblicata il
23/12/2024 così provvedeva:
“1) accerta la giurisdizione del giudice ordinario e la procedibilità del giudizio
2) accerta la nullità sopravvenuta delle disposizioni contrattuali inter partes di determinazione del corrispettivo (ossia l'art. 4 del primo contratto sub doc. 1 e dell'art. 4 della scrittura privata integrativa del 21.07.2016 sub doc. 1 bis nonché
l'art. 4 del secondo contratto inter partes, doc. 3, e dell'art. 4 della scrittura privata integrativa del 21.04.2016, doc. 3 bis), per violazione di norme imperative con conseguente sostituzione ex art. 1419 cod. civ. con la conseguente previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute secondo la normativa indicata in parte motiva;
conseguentemente
3) dichiara che nulla è dovuto dalla convenuta al per le Parte_1
causali di cui in parte motiva
4) condanna il , previa parziale compensazione, alla rifusione Pt_1 Parte_1
delle spese e dei compensi professionali dell'intero giudizio pari ad euro 4000,00 per compensi oltre accessori per legge”.
Il percorso argomentativo del Tribunale può essere così riassunto.
pagina 7 di 15 Il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine di 30 gg. nonché l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ha ritenuto che, nel caso di specie, “ ricorrono i presupposti per l'operatività della sostituzione di clausole ai sensi degli artt. 1339 e 1419, co.
2, c.c.” con la conseguenza che “va pronunciata la nullità parziale (e sopravvenuta) del contratto di locazione stipulato tra le parti con riferimento alle clausole impugnate e che determinano il corrispettivo dovuto da IN all Pt_3
per la conduzione dell'area interessata in misura (largamente) superiore a quella di legge, con sostituzione ex lege e applicazione dell'art. 93 CCE e dell'art. 63, co. 2, d.lgs. 446/1997”.
Nello specifico ha ritenuto che, anche nel caso in cui si volesse dare importanza alla natura del bene e affermare che il bene appartiene al patrimonio disponibile, si dovrebbe applicare all'area per cui è causa il canone calmierato previsto prima dall'art. 93 e poi dall'art. 1 comma 831 bis della L. 160 del 2019 vigenti ratione temporis e ciò in quanto l'art. 8 -bis co. 1 c) del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazione dalla L. n. 12/2019, ha interpretato l'art. 93 d.lgs. n. 259/2003, applicando il limite ivi previsto al potere dell'amministrazione anche in fattispecie di determinazione del canone che trovino il loro titolo in una fonte contrattuale e pattizia.
Di conseguenza, ha ritenuto essere nulle le clausole dei contratti relative al canone per contraddittorietà a norma imperativa e ha, quindi, rigettato la domanda del avendo ritenuto pacifico il pagamento da parte di Pt_1 CP_7
dell'importo minimo dovuto ex art. 63, comma 2, d.lgs. 446/1997 di € 516,46.
Avverso detta sentenza ha interposto appello il;
ha resistito Parte_1
che ha chiesto il rigetto dell'appello e proposto appello incidentale CP_7
tardivo condizionato all'accoglimento di uno dei motivi di appello.
All'udienza del 18 giugno 2025 la Corte ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 8 di 15 Il ha interposto appello, affidando il gravame a due motivi di Parte_1
censura.
Con il primo motivo, il impugna il capo della sentenza in cui il Tribunale Pt_1
ha ritenuto che, in forza delle modifiche successive intervenute sul testo originario e in particolare dell'art. 8-bis del D.L 135/18, il divieto di cui all' art. 93 d.lgs. n.
259/2003, comprenderebbe anche il mero canone di locazione pattuito in un regolare contratto fra due contraenti in posizione paritetica, con conseguente nullità della clausola del contratto di locazione relativa al canone, per contraddittorietà a norma imperativa.
Ad avviso dell'appellante, invece, l'art. 93 del D.lgs. n. 259/2003, che al comma
1 recita: “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”
(sostituito dall'art. 54 D.Lgs n. 29/2003 con decorrenza dal 24.12.2021) è riferito unicamente alle aree demaniali o facenti parte del patrimonio indisponibile e che l'art. 12, comma 3 D. Lgs. n. 33/2016 e l'art. 8 bis, comma 1, lett. c), D.L. n.
135/2018 non determinano alcuna immutazione nel quadro delineato, limitandosi a confermare i principi espressi nell'art. 93 D.Lgs n. 259/2003.
Con il secondo motivo, il censura il connesso capo della sentenza Pt_1
impugnata in cui il Tribunale ha dichiarato che “nulla è dovuto dalla convenuta al per le causali di cui in parte motiva”, assumendo invece Parte_1
che IN debba essere condannata al pagamento della somma di € 46.467,60, relativa al saldo dei canoni di locazione dal 1° semestre 2020 al secondo semestre
2022 compresi, oltre interessi fino al saldo.
Con appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha CP_7
ha accertato la giurisdizione del giudice ordinario.
La Corte, preliminarmente, osserva che la vicenda è già stata esaminata in numerose precedenti decisioni secondo un indirizzo giurisprudenziale cui intende pagina 9 di 15 dare seguito (cfr. sentenza 16.11.2022 in proc. n. 1230/2022 RG;
sentenza
22.11.2022 in proc. n. 86/2023 RG;
sentenza 23.11.2022 in proc. n. 980/2022 RG;
sentenza 2.10.2023 in proc. n. 222/2023 RG;
sentenza 27.5.2024 in proc. n.
423/2023 RG).
L'appello principale è fondato, mentre infondato quello incidentale condizionato.
L'invocato art. 93 D.Lgs n. 259/2003 non può infatti essere considerato alla stregua di norma imperativa che possa determinare la nullità delle clausole pattizie regolanti i rapporti fra le parti.
La tesi dell'appellata, non tiene conto del fatto che detta norma, nel fare salva l'applicazione della Tosap e del Cosap, si riferisce alle sole fattispecie in cui le imposizioni di oneri, tributi e canoni siano dovuti ai sensi della disciplina che le prevede, vale a dire all'ipotesi di “occupazione di spazi ed aree pubbliche”. Di conseguenza, quando le aree di installazione degli impianti appartengano - come nel caso in esame - al patrimonio disponibile dell'Ente e siano oggetto, come tali, di rapporti di tipo privatistico tra Comuni e gestori, il canone di locazione, nella misura concordata, risulta dovuto e legittimamente preteso.
Il fatto che sul terreno oggetto del contratto di locazione siano stati installati impianti di telecomunicazione non è sufficiente a ricondurre detti beni e relative modalità di utilizzo nell'alveo del patrimonio indisponibile del Comune, dovendosi far riferimento ai presupposti indicati nell'art. 826 c.c., sulla base del quale fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Province o dei
Comuni gli immobili destinati a sedi di uffici pubblici e quelli destinati a un pubblico servizio.
La portata della norma è stata oggetto di numerose pronunce della Corte di
Cassazione: in particolare, va richiamato il consolidato orientamento (Cass. Sez.
Unite, ordinanza n. 21991 del 12.10.2020 e Cass. Sez. Unite, ordinanza n. 6019 del 25.3.2016) secondo il quale, affinché un bene, non appartenente al demanio necessario, possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'articolo 826 c.c. comma 3, deve sussistere il doppio pagina 10 di 15 requisito soggettivo e oggettivo della manifestazione di volontà dell'Ente titolare del diritto reale pubblico e dell'effettiva e attuale destinazione del bene a pubblico servizio;
dirimente, in proposito, è l'inserimento del bene in quelli pubblici in senso stretto, formalità per la quale occorre un atto amministrativo - assente nel caso di specie - che esprima, appunto, una volontà specifica dell'ente di destinarlo a un pubblico servizio, così da integrare il requisito soggettivo, che è una manifestazione piena del pubblico potere dell'ente proprietario, di cui, poi, il requisito oggettivo esterna la permanenza attuale quanto ad effetti (sul punto, cfr. anche Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 13664 del 21.5.2019;
Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza n. 14865 del 28.6.2006).
Nel caso in esame difettano entrambi i requisiti per poter considerare quanto oggetto di causa come appartenente al patrimonio indisponibile del Comune.
Innanzitutto, da un punto di vista soggettivo, non risulta sia stato rilasciato dal
Comune alcun titolo abilitativo per l'installazione degli impianti da cui trarre la conferma, sia pure indiretta, della natura concessoria dei rapporti di cui si tratta.
Tale evenienza trova, anzi, un'espressa smentita nel contenuto della scrittura negoziale inter partes, essendovi previsto, all'art. 5, a carico della conduttrice,
l'ottenimento delle concessioni, delle autorizzazioni e del nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione dell'impianto e risultando altresì concessa dal Comune l'espressa facoltà e autorizzazione alla locataria di presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, con impegno, “quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Conduttrice, che sosterrà tutte le eventuali spese relative”.
Del resto, in assenza di un atto amministrativo del che evidenzi la Pt_1
specifica volontà del medesimo di destinare l'area in parola all'esercizio di un servizio di pubblico interesse, non è sufficiente la semplice previsione pagina 11 di 15 sinallagmatica di voler esercitare quanto oggetto del contratto inter partes al fine della fornitura, da parte della conduttrice, del servizio di diffusione del segnale radiotelefonico, pur “per il perseguimento di scopi sociali e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di telecomunicazioni”, come espresso nell'art. 5, primo comma, del contratto già richiamato;
ciò, in quanto l'inclusione nel patrimonio indisponibile comunale deve consistere in un atto con cui la pubblica amministrazione concede il bene in godimento al privato per l'esercizio indiretto di un servizio pubblico assunto dall'ente stesso. Non rientrando nelle attribuzioni del l'esercizio del servizio di telecomunicazioni, l'area a tale Pt_1
scopo destinata non può assumere la qualifica di patrimonio indisponibile comunale;
deve, quindi, con riferimento al caso di specie, ritenersi che l'attribuzione in godimento di tali beni in virtù del contratto dedotto in giudizio inerisca a strutture facenti parte del patrimonio disponibile e si inquadri nello schema privatistico della locazione di immobile urbano.
Difetta, infatti, non solo l'elemento soggettivo, ma anche l'elemento oggettivo di cui all'art. 826 c.c., costituito dalla destinazione a “pubblici servizi”, dal momento che la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, pur essendo, per definizione di legge (art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 259/2003), attività “di preminente interesse generale”, non è, comunque, assimilabile ad un “pubblico servizio” (la cui caratteristica è di essere finalizzato alla realizzazione di bisogni sociali), perché esercitata da gestori privati e assoggettata al pagamento di tariffe di libero mercato, sottratte al controllo pubblico.
Né può, peraltro, condividersi la tesi dell'appellata secondo cui i terreni comunali per cui è causa dovrebbero farsi rientrare nel patrimonio indisponibile dell'Ente, tenuto conto che l'area oggetto della locazione sita in via Rimembranze sarebbe stata riportata dal Comune di “nell'elenco dei beni comunali e classificata Pt_1
come Demaniale: dalla valutazione effettuata la stessa risulta far parte per natura del Patrimonio immobiliare indisponibile del ” mentre l'area Parte_1
di via Leopardi sarebbe un'area di natura indisponibile in quanto “rientrerebbe
pagina 12 di 15 tra le aree cedute al in luogo di opere di urbanizzazione primaria e Pt_1
secondaria nell'ambito del Piano di Lottizzazione n. 23”.
Sul punto, infatti, come già osservato dal Tribunale, pare più corretta l'osservazione contraria del secondo cui dalla scheda inventario relativa Pt_1
ai mappali nn. 490 e 494 di via Rimembranze emerge in modo inequivoco come gli stessi siano classificati quali “bene immobile patrimoniale disponibile” (doc.
8 copia scheda inventario mappali nn. 490 e 494 fg.22) mentre dalla “scheda inventario” del mappale n. 214 foglio 4 di Via Leopardi emerge che anche questo
è un “bene immobile patrimoniale disponibile” (doc. 9 copia scheda inventario mappale nn. 214 fg.4).
Da ultimo, si osserva come l'art. 12, comma 3 D. Lgs. n. 33/2016 e l'art. 8 bis, comma 1, lett. c), D.L. n. 135/2018 non determinano alcuna immutazione nel quadro delineato, limitandosi a confermare i principi espressi nell'art. 93 D.Lgs
n. 259/2003.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la presente controversia, vertente in materia di canoni locatizi, non può farsi rientrare nella giurisdizione del Giudice
Amministrativo, ma appartiene senz'altro alla cognizione dell'autorità
Giudiziaria Ordinaria, come già correttamente accertato dal Tribunale, e poiché i beni oggetto del contratto di locazione per cui è causa, su cui sono stati installati gli impianti per la diffusione del segnale radio, appartengono al patrimonio disponibile del Comune, del tutto legittima si appalesa la pretesa di pagamento da parte di quest'ultimo del canone locatizio validamente pattuito.
Consegue quindi che, in accoglimento dell'appello principale e in rigetto dell'appello incidentale, deve essere Controparte_1
condannata al pagamento in favore del della somma di euro Parte_1
46.467,60, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Quanto alla spese, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza pagina 13 di 15 impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400;
Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920).
Le spese di lite, perciò, seguono la soccombenza di Controparte_1
e sono liquidate per il primo e il secondo grado come in dispositivo, secondo
[...]
lo scaglione azionato, nei valori medi quanto al giudizio di primo grado e nei valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione e minimi per la fase di trattazione quanto al presente giudizio.
Sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 c.1 quater
D.P.R. n. 15/2002, comma inserito dall'art.1 c.17, L.n. 228/2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG.
363/2025 avente per oggetto l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 3081/2024, pubblicata in data 23/12/2024, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e per l'effetto in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma limitatamente al capo 1), condanna
[...]
al pagamento di € 46.467,40 oltre interessi legali Controparte_1
dalle singole scadenze al saldo;
2. rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
;
[...]
3. condanna al pagamento in Controparte_1
favore della controparte delle spese di lite che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 quanto al primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compensi di cui € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva, €
1.806,00 per la fase di trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale, oltre 15
pagina 14 di 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
quanto al presente grado del giudizio, in € 804,00 per spese e in complessivi € 8.469,00 per compensi, di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante in via incidentale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 18/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Laura Sara Tragni
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
AM IL (C.F. ) ed elettivamente C.F._1
domiciliato in VIALE CORNAGGIA 2 MERATE presso il suo studio, giusta delega in atti;
-APPELLANTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona dell'Avv. Salvatore Lo Giudice, nella qualità di procuratore speciale della predetta Società, rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva tra loro, dall'Avv.
ON EZ (C.F. ) e dall'Avv. Angela Martire C.F._2
(C.F. ), entrambi con studio in Milano, Piazza Bertarelli C.F._3
n. 4, ivi elettivamente domiciliata, giusta delega in atti;
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE pagina 1 di 15 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 3081/2024, pubblicata il 23/12/2024
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis rejectis, ed in riforma dei capi n. 2, 3 e 4 dell'impugnata sentenza n. 3081/2024, non notificata, pubblicata il 23 dicembre 2024 resa dal Tribunale di Monza, previa declaratoria di inammissibilità e/o rigetto di tutte le domande ed eccezioni proposte odierna appellata, eventualmente Controparte_1
ripresentate in sede di appello incidentale, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dal deducente e così giudicare: Pt_1
1) Quanto ai capi n.2 e 3 dell'impugnata sentenza:
- Condannare la soc. in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (MI), Largo Donegani n.2, cod. fisc. e Part. Iva , al pagamento in favore del P.IVA_2 Parte_1
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, della
[...]
somma di € 46.467,60, relativa al saldo dei canoni di locazione dal 1° semestre del 2020 al secondo semestre 2022 compresi, oltre alla maggior somma dovuta per interessi legali dalla scadenza delle singole rate fino al pagamento.
2) Quanto al capo n. 4 dell'impugnata sentenza:
- revocare la compensazione parziale delle spese di lite del primo grado di giudizio e condannare la soc. al pagamento integrale Controparte_1
delle spese del giudizio in favore dell'appellante;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Respingersi con ogni miglior formula l'appello principale del Parte_1
perché inammissibile, improcedibile ovvero, comunque, infondato.
[...]
pagina 2 di 15 In via di appello incidentale condizionato tardivo: solamente nel caso si ritenga di riformare anche parzialmente la sentenza del Tribunale di Monza n. 3081/2024 in accoglimento di uno dei motivi di appello avversari, dichiararsi pregiudizialmente e in senso assorbente il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Con vittoria di spese e competenze legali, anche per la mediazione esperita, di entrambi i gradi del giudizio (maggiorate delle spese generali)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 6020/2023 del 05.04.2023 il Tribunale di Milano, su istanza del ingiungeva nei confronti della società Parte_1
il pagamento della somma di € 46.467,60 Controparte_1
relativa al saldo dei canoni di locazione dal primo semestre 2020 al secondo semestre 2022 compresi, oltre alla maggior somma dovuta per interessi legali dalla scadenza delle singole rate fino al pagamento.
Avverso detto decreto la Parte_2
proponeva opposizione chiedendone l'annullamento per via della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, alla luce dei rapporti inter partes di tipo concessorio e non di locazione privatistica.
Nel merito e in subordine domandava l'inefficacia sopravvenuta delle disposizioni contrattuali di determinazione del corrispettivo per violazione di norme imperative (art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, art. 63 del D. Lgs. 446/1997, art. 1 comma 831 bis L. 160/2019), con conseguente sostituzione ex art. 1419 c.c. delle disposizioni nulle o inefficaci e con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute (a titolo di
TOSAP nonché a titolo di canone unico patrimoniale), sostenendo di nulla dovere al Pt_1
Quest'ultimo si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9712 del 30.11.2023, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Monza e revocava il decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 15 Con comparsa del 05.01.2024, il riassumeva la causa avanti Parte_1
al Tribunale di Monza, chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 46.467,60, relativa al saldo dei canoni di locazione dal 1° semestre del 2020 al secondo semestre 2022 compresi, oltre alla maggior somma dovuta per interessi legali dalla scadenza delle singole rate fino al pagamento.
In particolare il Comune di dava atto che nella primavera/estate del 2003, Pt_1
(oggi IN) aveva proposto la stipula di un contratto di locazione per CP_2
collocare una propria antenna sull'area di Via Rimembranze a un canone di €
18.000,00 annui;
il relativo contratto veniva stipulato in data 05.08.2003.
Il 17.12.2007 le parti stipulavano un analogo contratto di locazione per collocare un'antenna sull'area di Via Leopardi a un canone di € 18.000,00 annui e nel gennaio del 2011 un accordo integrativo con il quale veniva incrementato di €
5.000,00 il canone annuale per il sito di Via Rimembranze (dagli iniziali €
18.000,00 ad € 23.000,00).
Successivamente richiedeva, inutilmente, “l'eventuale disponibilità a CP_2
stipulare una nuova convenzione/contratto di locazione, che prevedeva un prolungamento della durata e un nuovo canone allineato alla normativa di riferimento” e avanzava due formali istanze (datate 24.05.2013 e 06.11.2013) per la riduzione del canone di locazione. Analogamente, negli anni successivi, aveva avanzato richiesta di un nuovo contratto di locazione, “che CP_2
preveda un prolungamento della durata contrattuale e un canone allineato ai valori rilevati dall'Agenzia del Territorio per l'area in cui ricade l'immobile per una destinazione d'uso vicina a quella attuale” nonchè la “revisione del canone di Locazione dell'impianto di Via Leopardi [...]” con conseguente riduzione del canone da € 18.649,22 a € 11.189,53 e un termine di durata ventennale.
Nelle more, e stanti i rifiuti, aveva poi inoltrato al Comune di CP_2 Pt_1
una comunicazione nella quale avvisava che avrebbe provveduto “al pagamento dell'importo minimo di euro 516,46 come disposto dalla legge” e in data pagina 4 di 15 17.12.2014 aveva poi sospeso il pagamento del canone di locazione contrattualmente previsto sostituendolo, con decisione unilaterale, con la TOSAP di € 516,46.
Quindi, in tale data, il Comune di aveva comunicato a Pt_1 CP_3
di essere intenzionato ad accettare la proposta di rimodulazione dei due contratti di locazione. Nel dettaglio, la suddetta rimodulazione aveva previsto le seguenti condizioni: riguardo al contratto 1MI3278 BTS relativo all'immobile di Via
Rimembranze, una “riduzione del canone ad € 16.100 a partire dal 01.11.2015 e pagamento dei canoni bloccati dal 01.11.2013 al 31.10.2015 per un importo totale di € 48.428,88”; riguardo al contratto registrato con il n. 3649 serie 3 relativo all'immobile di Via Leopardi, una “riduzione del canone ad € 14.800 con decorrenza dal 17.12.2015 e pagamento dei canoni bloccati dal 17.12.2014 per un importo totale di € 18.132,76”. Condizione essenziale per l'avvio della procedura di rinegoziazione sarebbe stato il versamento immediato degli arretrati pari a € 66.561,64. Successivamente il Comune di e Pt_1 CP_2
stipulavano due scritture private di “modifica al contratto di locazione di immobile” aventi ad oggetto la riduzione dei canoni annuali dovuti dal conduttore, dando atto che il canone annuo non avrebbe potuto costituire oggetto di successive rinegoziazioni per un periodo di almeno tre anni. Due anni dopo la rinegoziazione del canone di locazione e, di nuovo, nel 2018 inoltrava al Comune di CP_2
nuova richiesta di revisione del canone. Pt_1
Alla luce di tutte le riferite circostanze, il insisteva per il pagamento delle Pt_1
somme già richieste nella fase monitoria, escludendo la configurazione di un rapporto pubblicistico e altresì l'applicazione della normativa ex art. 93 del
Codice delle Comunicazioni Elettroniche, art. 63 del D.Lgs. 446/1997 ed art. 1 comma 831 bis L. 160/2019, come richiesto a suo tempo da CP_2
Si è costituita , dando atto della Parte_2
stipula dei due contratti, quello relativo a via delle Rimembranze “per il mantenimento su una porzione di terreno di proprietà comunale di apparati di
pagina 5 di 15 telecomunicazioni … per l'installazione di impianti per telecomunicazioni, comprensivi di antenne ed apparecchiature radio …. per il perseguimento degli scopi sociali e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di comunicazioni”; quello relativo alla via Leopardi, loc. Capriano, “per il mantenimento su una porzione di terreno di proprietà comunale di apparati di telecomunicazione … per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni”. Ha dato atto altresì della successiva rinegoziazione dei due contratti, precisando che poi Controparte_4 Controparte_5
aveva trasferito l'intero proprio ramo d'azienda inerente alle c.d. infrastrutture passive di supporto agli apparati attivi di trasmissione radio, per le telecomunicazioni e la diffusione dei segnali televisivi e radiofonici, comprensivo dei relativi titoli sulle aree occupate (c.d. “Ramo Towers”), a Controparte_6
, la quale successivamente si era fusa per incorporazione nella società
[...]
Controparte_1
Ha chiesto, quindi, in via preliminare la declaratoria di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione (a seguito di sentenza declinatoria della competenza territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c.) oltre il termine ex art. 428 secondo comma c.p.c.(norma richiamata dall'art. 447 bis c.p.c.) che prevede, a differenza dell'art. 50 c.p.c., la fissazione di un termine per la riassunzione non superiore a
30 giorni.
Ha, inoltre, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, avendo i contratti ad oggetto aree rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato, assimilabili ad aree demaniali, donde la necessità di disporne con atto autoritativo/concessione.
Anche a ritenere che le aree concesse alla società in forza delle due convenzioni non avessero avuto natura di bene patrimoniale demaniale/indisponibile, esse - secondo parte convenuta - l'avrebbero comunque acquisita in forza della finalizzazione all'esercizio di un servizio pubblico, giacché tale è qualificata pagina 6 di 15 l'attività di gestione di impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile e tale risultava la finalità anche nei suddetti contratti.
Di qui i presupposti per ritenere sussistente, in entrambi i casi, una convenzione accessiva ad un atto amministrativo unilaterale di concessione del e, Pt_1
stante l'oggetto della presente controversia riguardante anche la determinazione del canone, la competenza del giudice amministrativo.
Infine, in via subordinata e nel merito, la società Controparte_1
chiedeva dichiararsi la nullità e/o inefficacia delle clausole contrattuali in punto determinazione del canone annuo, con necessità di sostituzione della predetta clausola con quanto previsto dall'art. 93 C.C.E. (D. Lgs. n. 259/03) e conseguente rigetto della domanda
Disposta la trasformazione del rito in locatizio, a seguito di rinvii per tentare una conciliazione, il Tribunale di Monza con sentenza n. 3081/2024, pubblicata il
23/12/2024 così provvedeva:
“1) accerta la giurisdizione del giudice ordinario e la procedibilità del giudizio
2) accerta la nullità sopravvenuta delle disposizioni contrattuali inter partes di determinazione del corrispettivo (ossia l'art. 4 del primo contratto sub doc. 1 e dell'art. 4 della scrittura privata integrativa del 21.07.2016 sub doc. 1 bis nonché
l'art. 4 del secondo contratto inter partes, doc. 3, e dell'art. 4 della scrittura privata integrativa del 21.04.2016, doc. 3 bis), per violazione di norme imperative con conseguente sostituzione ex art. 1419 cod. civ. con la conseguente previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute secondo la normativa indicata in parte motiva;
conseguentemente
3) dichiara che nulla è dovuto dalla convenuta al per le Parte_1
causali di cui in parte motiva
4) condanna il , previa parziale compensazione, alla rifusione Pt_1 Parte_1
delle spese e dei compensi professionali dell'intero giudizio pari ad euro 4000,00 per compensi oltre accessori per legge”.
Il percorso argomentativo del Tribunale può essere così riassunto.
pagina 7 di 15 Il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine di 30 gg. nonché l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ha ritenuto che, nel caso di specie, “ ricorrono i presupposti per l'operatività della sostituzione di clausole ai sensi degli artt. 1339 e 1419, co.
2, c.c.” con la conseguenza che “va pronunciata la nullità parziale (e sopravvenuta) del contratto di locazione stipulato tra le parti con riferimento alle clausole impugnate e che determinano il corrispettivo dovuto da IN all Pt_3
per la conduzione dell'area interessata in misura (largamente) superiore a quella di legge, con sostituzione ex lege e applicazione dell'art. 93 CCE e dell'art. 63, co. 2, d.lgs. 446/1997”.
Nello specifico ha ritenuto che, anche nel caso in cui si volesse dare importanza alla natura del bene e affermare che il bene appartiene al patrimonio disponibile, si dovrebbe applicare all'area per cui è causa il canone calmierato previsto prima dall'art. 93 e poi dall'art. 1 comma 831 bis della L. 160 del 2019 vigenti ratione temporis e ciò in quanto l'art. 8 -bis co. 1 c) del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazione dalla L. n. 12/2019, ha interpretato l'art. 93 d.lgs. n. 259/2003, applicando il limite ivi previsto al potere dell'amministrazione anche in fattispecie di determinazione del canone che trovino il loro titolo in una fonte contrattuale e pattizia.
Di conseguenza, ha ritenuto essere nulle le clausole dei contratti relative al canone per contraddittorietà a norma imperativa e ha, quindi, rigettato la domanda del avendo ritenuto pacifico il pagamento da parte di Pt_1 CP_7
dell'importo minimo dovuto ex art. 63, comma 2, d.lgs. 446/1997 di € 516,46.
Avverso detta sentenza ha interposto appello il;
ha resistito Parte_1
che ha chiesto il rigetto dell'appello e proposto appello incidentale CP_7
tardivo condizionato all'accoglimento di uno dei motivi di appello.
All'udienza del 18 giugno 2025 la Corte ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 8 di 15 Il ha interposto appello, affidando il gravame a due motivi di Parte_1
censura.
Con il primo motivo, il impugna il capo della sentenza in cui il Tribunale Pt_1
ha ritenuto che, in forza delle modifiche successive intervenute sul testo originario e in particolare dell'art. 8-bis del D.L 135/18, il divieto di cui all' art. 93 d.lgs. n.
259/2003, comprenderebbe anche il mero canone di locazione pattuito in un regolare contratto fra due contraenti in posizione paritetica, con conseguente nullità della clausola del contratto di locazione relativa al canone, per contraddittorietà a norma imperativa.
Ad avviso dell'appellante, invece, l'art. 93 del D.lgs. n. 259/2003, che al comma
1 recita: “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”
(sostituito dall'art. 54 D.Lgs n. 29/2003 con decorrenza dal 24.12.2021) è riferito unicamente alle aree demaniali o facenti parte del patrimonio indisponibile e che l'art. 12, comma 3 D. Lgs. n. 33/2016 e l'art. 8 bis, comma 1, lett. c), D.L. n.
135/2018 non determinano alcuna immutazione nel quadro delineato, limitandosi a confermare i principi espressi nell'art. 93 D.Lgs n. 259/2003.
Con il secondo motivo, il censura il connesso capo della sentenza Pt_1
impugnata in cui il Tribunale ha dichiarato che “nulla è dovuto dalla convenuta al per le causali di cui in parte motiva”, assumendo invece Parte_1
che IN debba essere condannata al pagamento della somma di € 46.467,60, relativa al saldo dei canoni di locazione dal 1° semestre 2020 al secondo semestre
2022 compresi, oltre interessi fino al saldo.
Con appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha CP_7
ha accertato la giurisdizione del giudice ordinario.
La Corte, preliminarmente, osserva che la vicenda è già stata esaminata in numerose precedenti decisioni secondo un indirizzo giurisprudenziale cui intende pagina 9 di 15 dare seguito (cfr. sentenza 16.11.2022 in proc. n. 1230/2022 RG;
sentenza
22.11.2022 in proc. n. 86/2023 RG;
sentenza 23.11.2022 in proc. n. 980/2022 RG;
sentenza 2.10.2023 in proc. n. 222/2023 RG;
sentenza 27.5.2024 in proc. n.
423/2023 RG).
L'appello principale è fondato, mentre infondato quello incidentale condizionato.
L'invocato art. 93 D.Lgs n. 259/2003 non può infatti essere considerato alla stregua di norma imperativa che possa determinare la nullità delle clausole pattizie regolanti i rapporti fra le parti.
La tesi dell'appellata, non tiene conto del fatto che detta norma, nel fare salva l'applicazione della Tosap e del Cosap, si riferisce alle sole fattispecie in cui le imposizioni di oneri, tributi e canoni siano dovuti ai sensi della disciplina che le prevede, vale a dire all'ipotesi di “occupazione di spazi ed aree pubbliche”. Di conseguenza, quando le aree di installazione degli impianti appartengano - come nel caso in esame - al patrimonio disponibile dell'Ente e siano oggetto, come tali, di rapporti di tipo privatistico tra Comuni e gestori, il canone di locazione, nella misura concordata, risulta dovuto e legittimamente preteso.
Il fatto che sul terreno oggetto del contratto di locazione siano stati installati impianti di telecomunicazione non è sufficiente a ricondurre detti beni e relative modalità di utilizzo nell'alveo del patrimonio indisponibile del Comune, dovendosi far riferimento ai presupposti indicati nell'art. 826 c.c., sulla base del quale fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Province o dei
Comuni gli immobili destinati a sedi di uffici pubblici e quelli destinati a un pubblico servizio.
La portata della norma è stata oggetto di numerose pronunce della Corte di
Cassazione: in particolare, va richiamato il consolidato orientamento (Cass. Sez.
Unite, ordinanza n. 21991 del 12.10.2020 e Cass. Sez. Unite, ordinanza n. 6019 del 25.3.2016) secondo il quale, affinché un bene, non appartenente al demanio necessario, possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'articolo 826 c.c. comma 3, deve sussistere il doppio pagina 10 di 15 requisito soggettivo e oggettivo della manifestazione di volontà dell'Ente titolare del diritto reale pubblico e dell'effettiva e attuale destinazione del bene a pubblico servizio;
dirimente, in proposito, è l'inserimento del bene in quelli pubblici in senso stretto, formalità per la quale occorre un atto amministrativo - assente nel caso di specie - che esprima, appunto, una volontà specifica dell'ente di destinarlo a un pubblico servizio, così da integrare il requisito soggettivo, che è una manifestazione piena del pubblico potere dell'ente proprietario, di cui, poi, il requisito oggettivo esterna la permanenza attuale quanto ad effetti (sul punto, cfr. anche Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 13664 del 21.5.2019;
Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza n. 14865 del 28.6.2006).
Nel caso in esame difettano entrambi i requisiti per poter considerare quanto oggetto di causa come appartenente al patrimonio indisponibile del Comune.
Innanzitutto, da un punto di vista soggettivo, non risulta sia stato rilasciato dal
Comune alcun titolo abilitativo per l'installazione degli impianti da cui trarre la conferma, sia pure indiretta, della natura concessoria dei rapporti di cui si tratta.
Tale evenienza trova, anzi, un'espressa smentita nel contenuto della scrittura negoziale inter partes, essendovi previsto, all'art. 5, a carico della conduttrice,
l'ottenimento delle concessioni, delle autorizzazioni e del nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione dell'impianto e risultando altresì concessa dal Comune l'espressa facoltà e autorizzazione alla locataria di presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, con impegno, “quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Conduttrice, che sosterrà tutte le eventuali spese relative”.
Del resto, in assenza di un atto amministrativo del che evidenzi la Pt_1
specifica volontà del medesimo di destinare l'area in parola all'esercizio di un servizio di pubblico interesse, non è sufficiente la semplice previsione pagina 11 di 15 sinallagmatica di voler esercitare quanto oggetto del contratto inter partes al fine della fornitura, da parte della conduttrice, del servizio di diffusione del segnale radiotelefonico, pur “per il perseguimento di scopi sociali e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di telecomunicazioni”, come espresso nell'art. 5, primo comma, del contratto già richiamato;
ciò, in quanto l'inclusione nel patrimonio indisponibile comunale deve consistere in un atto con cui la pubblica amministrazione concede il bene in godimento al privato per l'esercizio indiretto di un servizio pubblico assunto dall'ente stesso. Non rientrando nelle attribuzioni del l'esercizio del servizio di telecomunicazioni, l'area a tale Pt_1
scopo destinata non può assumere la qualifica di patrimonio indisponibile comunale;
deve, quindi, con riferimento al caso di specie, ritenersi che l'attribuzione in godimento di tali beni in virtù del contratto dedotto in giudizio inerisca a strutture facenti parte del patrimonio disponibile e si inquadri nello schema privatistico della locazione di immobile urbano.
Difetta, infatti, non solo l'elemento soggettivo, ma anche l'elemento oggettivo di cui all'art. 826 c.c., costituito dalla destinazione a “pubblici servizi”, dal momento che la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, pur essendo, per definizione di legge (art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 259/2003), attività “di preminente interesse generale”, non è, comunque, assimilabile ad un “pubblico servizio” (la cui caratteristica è di essere finalizzato alla realizzazione di bisogni sociali), perché esercitata da gestori privati e assoggettata al pagamento di tariffe di libero mercato, sottratte al controllo pubblico.
Né può, peraltro, condividersi la tesi dell'appellata secondo cui i terreni comunali per cui è causa dovrebbero farsi rientrare nel patrimonio indisponibile dell'Ente, tenuto conto che l'area oggetto della locazione sita in via Rimembranze sarebbe stata riportata dal Comune di “nell'elenco dei beni comunali e classificata Pt_1
come Demaniale: dalla valutazione effettuata la stessa risulta far parte per natura del Patrimonio immobiliare indisponibile del ” mentre l'area Parte_1
di via Leopardi sarebbe un'area di natura indisponibile in quanto “rientrerebbe
pagina 12 di 15 tra le aree cedute al in luogo di opere di urbanizzazione primaria e Pt_1
secondaria nell'ambito del Piano di Lottizzazione n. 23”.
Sul punto, infatti, come già osservato dal Tribunale, pare più corretta l'osservazione contraria del secondo cui dalla scheda inventario relativa Pt_1
ai mappali nn. 490 e 494 di via Rimembranze emerge in modo inequivoco come gli stessi siano classificati quali “bene immobile patrimoniale disponibile” (doc.
8 copia scheda inventario mappali nn. 490 e 494 fg.22) mentre dalla “scheda inventario” del mappale n. 214 foglio 4 di Via Leopardi emerge che anche questo
è un “bene immobile patrimoniale disponibile” (doc. 9 copia scheda inventario mappale nn. 214 fg.4).
Da ultimo, si osserva come l'art. 12, comma 3 D. Lgs. n. 33/2016 e l'art. 8 bis, comma 1, lett. c), D.L. n. 135/2018 non determinano alcuna immutazione nel quadro delineato, limitandosi a confermare i principi espressi nell'art. 93 D.Lgs
n. 259/2003.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la presente controversia, vertente in materia di canoni locatizi, non può farsi rientrare nella giurisdizione del Giudice
Amministrativo, ma appartiene senz'altro alla cognizione dell'autorità
Giudiziaria Ordinaria, come già correttamente accertato dal Tribunale, e poiché i beni oggetto del contratto di locazione per cui è causa, su cui sono stati installati gli impianti per la diffusione del segnale radio, appartengono al patrimonio disponibile del Comune, del tutto legittima si appalesa la pretesa di pagamento da parte di quest'ultimo del canone locatizio validamente pattuito.
Consegue quindi che, in accoglimento dell'appello principale e in rigetto dell'appello incidentale, deve essere Controparte_1
condannata al pagamento in favore del della somma di euro Parte_1
46.467,60, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Quanto alla spese, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza pagina 13 di 15 impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400;
Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920).
Le spese di lite, perciò, seguono la soccombenza di Controparte_1
e sono liquidate per il primo e il secondo grado come in dispositivo, secondo
[...]
lo scaglione azionato, nei valori medi quanto al giudizio di primo grado e nei valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione e minimi per la fase di trattazione quanto al presente giudizio.
Sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 c.1 quater
D.P.R. n. 15/2002, comma inserito dall'art.1 c.17, L.n. 228/2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG.
363/2025 avente per oggetto l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 3081/2024, pubblicata in data 23/12/2024, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e per l'effetto in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma limitatamente al capo 1), condanna
[...]
al pagamento di € 46.467,40 oltre interessi legali Controparte_1
dalle singole scadenze al saldo;
2. rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
;
[...]
3. condanna al pagamento in Controparte_1
favore della controparte delle spese di lite che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 quanto al primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compensi di cui € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva, €
1.806,00 per la fase di trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale, oltre 15
pagina 14 di 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
quanto al presente grado del giudizio, in € 804,00 per spese e in complessivi € 8.469,00 per compensi, di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante in via incidentale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 18/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Laura Sara Tragni
pagina 15 di 15