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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/06/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I^ SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti magistrati:
dott. Daniela Ronzani Presidente rel.
dott. Susanna Menegazzi Giudice
dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6478/2022 R.G. del Tribunale di
Treviso e promossa
DA
, con gli avv.ti Normanno Torino e Giuseppe Parte_1
Torino del foro di Napoli e domiciliato presso lo studio degli stessi in Napoli come da procura speciale in calce all'atto di citazione.
-ATTORE-
(c.f. ) CodiceFiscale_1
CONTRO
e per essa , IN PERSONA CP_1 Controparte_2
DEL PROCURATORE SPECIALE Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv.to Luca Colombo del foro di Milano e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
-CONVENUTA-
(c.f. ) P.IVA_1
con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO -sede-
OGGETTO: querela di . Pt_2
CONCLUSIONI PER L'ATTORE:
I. disporre: l'acquisizione/sequestro, ai sensi dell'art. 223 e ss c.p.c., dell'originale del documento impugnato di falso;
Nel merito:
II. accertare e dichiarare: la fondatezza della querela di falso e, per l'effetto,
dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento modello 23L “registro cronologico 896”, recante nella parte
“AVVENUTA CONSEGNA” la spunta della casella “destinatario persona fisica” “in data 7/3/22 .. nelle mani di ” spunta la casella “in qualità di destinatario” Pt_1
e nella parte “firma del ricevente” cod. a.r. , ove è apposta una firma P.IVA_2
indicante il cognome e nome dell'attore, della quale si richiede accertarne la falsità
poiché mai apposta dall'attore;
III. dichiarare: a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, che esso avviso di ricevimento non è stato sottoscritto dall'attore e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o annullabilità dell'avviso di ricevimento “cod. ag.
785305277710 e cod. a.r. 685305277719”, e, con esso, dichiarare la nullità/inesistenza della notificazione postale;
IV) ordinare la cancellazione della sottoscrizione apposta sui documenti di cui al punto che precede;
2 V) adottare ogni altro opportuno, necessario e/o consequenziale provvedimento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, anticipatari.
CONCLUSIONI LA CONVENUTA:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito così giudicare nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'autenticità e per l'effetto rigettare la querela di falso proposta dall'attore,
con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Dott. proponeva Parte_1
querela di falso nei confronti della società al fine di far accertare la Controparte_1
falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento dell'atto di precetto, notificato tramite il servizio postale con raccomandata 785305277770 spedita in data
01/03/2022 in cui si attestava che l'atto di precetto era stato consegnato al destinatario in data 07/03/2022 e che il medesimo aveva sottoscritto la cartolina di avvenuta consegna.
In particolare, al Dott. , in data 25.05.2022 veniva notificato atto di Pt_1
pignoramento immobiliare ad istanza della , iscritto a ruolo presso il CP_1
Tribunale di Napoli, senza tuttavia aver mai ricevuto l'atto di precetto.
In data 16.06.2022, il predetto pignoramento veniva opposto e, tra l'altro, il dott.
eccepiva l'omessa ricezione-notifica dell'atto di precetto. Pt_1
L'attore riferiva di non aver mai ricevuto né l'atto di precetto né la raccomandata postale inviata il 01.03.2022 e di non aver mai sottoscritto l'avviso di ricevimento
3 modello 23L “registro cronologico 896” ove era apposta una firma indicante il cognome e il nome dell'attore.
Quest'ultimo infatti dichiarava che il giorno dell'asserita notifica dell'atto di precetto non si trovava presso la residenza di Napoli e che la firma apposta sull'avviso di ricevimento era difforme rispetto alla propria.
Si costituiva in giudizio la contestando gli assunti attorei. CP_1
In particolare, sosteneva che l'assenza dell'attore presso la destinazione rimaneva una mera asserzione priva di supporto probatorio e che non sussisteva prova certa che la sottoscrizione fosse apocrifa.
Infine, precisava che l'attività di notificazione del precetto era affidata all'agente postale il quale doveva accertare esclusivamente l'identità del destinatario ma non procedere alla verifica della firma apposta sul CAN.
La convenuta concludeva quindi per il rigetto della domanda attorea.
Escussa la prova testimoniale ammessa, veniva disposta Ctu grafologica e all'udienza del 30.01.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con modalità cartolari e sulle conclusioni ut supra rassegnate dalle parti, mentre il P.M.
a cui venivano trasmessi gli atti nulla opponeva.
Diritto
La querela di falso proposta in via principale è fondata e merita accoglimento per le ragioni di cui appresso.
La versione fattuale prospettata dall'attore ha trovato riscontro nella deposizione resa dal teste (moglie del dott. separata legalmente dal Testimone_1 Pt_1
medesimo dal 2012) la quale ha dichiarato: “ricordo di questa circostanza perché ci
siamo sposati il 3 marzo 2005 in chiesa ma siccome non era possibile incontrarci il giorno
4 3 marzo come facevamo ogni anno, abbiamo differito quel giorno alla domenica
successiva, il 6 marzo 2022 e il Castello è giunto alle 19:30.
Inoltre, la teste ha precisato: “confermo che l'attore ha pernottato presso di me.
Confermo che la data del 3 marzo viene sempre rispettata tra noi che siamo rimasti in
ottimi rapporti per ricordare in qualche modo il giorno in cui ci siamo sposati. Abitiamo
ad una distanza di circa 40 minuti, poi tutto dipende dal traffico.”
L'attendibilità di quanto riferito da parte di ha poi trovato conferma Testimone_1
negli esiti della disposta Ctu le cui conclusioni vanno condivise perché logiche non contraddittorie e sorrette da adeguato riscontro probatorio, secondo le quali la firma apposta sulla raccomodata postale - avviso di ricevimento (doc. 4 di parte attrice)
non è riconducibile alla mano di . Parte_1
A fronte di tali esiti processuali, consegue la declaratoria di falsità non solo della firma apposta ma anche dell'intero contenuto del predetto documento, atteso che la querela di falso, come proposta, ha contenuto più ampio della mera verificazione e priva il documento dei suoi effetti legali con efficacia erga omnes.
Spese di lite
Tenuto conto degli esiti del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Le spese di Ctu, nella somma già liquidata, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella causa promossa con atto di citazione tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, respinta e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
5 1. Dichiara la falsità dell'avviso di ricevimento “cod. a.r. n.685305277719 (che si descrive di seguito: modello 23L “registro cronologico 896”).
2. Condanna la convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'attore le spese di lite che liquida nella somma di € 3.809,00 per compenso professionale, €.1.546,16 per spese documentate, oltre spese generali
Iva e cpa se dovuti per legge.
3. Pone le spese di Ctu nella somma già liquidata definitivamente a carico di parte convenuta.
Treviso, così deciso nella camera di consiglio del 03.06.2025
Il Presidente est. dott. Daniela Ronzani
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