Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/05/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6063/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito, in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
, in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., P.Iva elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore (SA) alla via Napoli P.IVA_1
1^ Trav. n.6, presso lo studio dell'avv. Paolo Romanello, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Giovanni Trotta, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro alla via Carmine
Lidonnici, 33, presso lo studio dell'Avv. Ulisse Antonio Pedace, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e
, CF , con sede Controparte_2 P.IVA_2
centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto
Ferrato e Marcello Carnovale, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
limitatamente ai crediti previdenziali di cui agli avvisi di addebito ad essa sottesi. Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento, la conseguente nullità della notifica della cpi, la violazione dell'art 77 D.P.R. 602/73, la sproporzione della iscrivendo ipoteca rispetto alle somme per le quali si procede e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' contestando con varie argomentazioni la domanda CP_4 CP_5
del ricorrente e sostenendo la regolarità della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, degli avvisi di addebito e degli atti sottesi, producevano quindi documentazione comprovante la regolarità della notifica degli atti presupposti. Argomentavano in merito alle ulteriori eccezioni sollevate da parte ricorrente e concludevano invocando il rigetto di ogni domanda proposta.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza.
1. Preliminarmente, deve rigettarsi ogni eccezione sollevata dalle parti resistenti in merito alla loro legittimazione passiva, dovendosi dichiarare sussistente sia per che per CP_4 CP_1 CP_1
l'interesse a stare in giudizio, essendo il primo Ente titolare dei crediti azionati e l'Agenzia esattoriale ente emanante la comunicazione avverso cui è stata proposta opposizione per ricorrenza di vizi formali.
Inoltre, ai fini della ammissibilità della domanda proposta, in assenza di specifica identificazione da parte del ricorrente degli atti sottesi impugnati come nel caso in esame, la competenza di questo
Giudice va delimitata alle sole cartelle ed agli avvisi di competenza, per natura del tributo richiesto, di questa sezione;
ritenendo che la domanda formulata dal ricorrente, per quanto generica, possa essere determinata a mezzo della documentazione prodotta dalla medesima parte, così aderendo a quella autorevole dottrina che ritiene che per aversi un ricorso nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c., è necessario che vi sia omissione totale dell'oggetto del ricorso, oppure che la causa petendi sia incerta o mancante in senso assoluto, giacché è in questi casi che l'assoluta genericità dell'oggetto comporta, in concreto, l'impossibilità sia per il convenuto che per il giudice di comprendere gli elementi essenziali su cui il ricorso si basa.
2. Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere. Invero, sono stati automaticamente annullati, a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, i singoli carichi sottesi all'avviso di addebito n. 33420150000498660000, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 (cfr. estratto di ruolo prodotto nel fascicolo di parte resistente . CP_5 Ed infatti ai sensi dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art. 3 bis, co. 1, lettera d, del d.l. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio
2023 n. 14 “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrate in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 200 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”. Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo – anche se non perfettamente identico – a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n.
119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021. Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass.
n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo all'invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023
e Cass. n. 18413 del 2023).
3. Residua la posizione di contrasto in relazione alle somme oggetto degli avvisi di addebito n.
33420140003851028000, n. 33420150002826589000, n. 33420180004685326000, n.
33420180005718636000, n. 33420190006781647000 e n. 33420210001891328000.
Al riguardo l'opponente ha dedotto sia vizi di forma che fatti estintivi successivi alla notifica degli atti prodromici.
La prima doglianza di parte ricorrente attiene alla omessa notifica degli atti sottesi all'intimazione impugnata. Sul punto giova ricordare che le opposizioni con cui si contestino vizi formali della cartella o della notifica della stessa, da qualificarsi come opposizioni agli atti esecutivi ex artt. 617 e
618-bis c.p.c. (v. in proposito Cass. Civ. S.U. 562/2000), vanno proposte nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della stessa (v. ex multis Cass. Civ. sez. lav. 11338/2010; Cass. 18.11.2004
n. 21863 ed ancora Cass.
8.7.2008 n. 18691, Cass. 24.10.2008 n. 25757). Inoltre, l'art. 24 del d.lgs.
n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
a tal proposito la eventuale mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione – avente ad oggetto sia vizi di forma che di merito- è stata tardivamente proposta rispetto al termine di 20 giorni previsto per i vizi formali dell'atto opposto, mentre è tempestiva rispetto al termine di 40 giorni previsto per gli ulteriori eccepiti vizi di merito
(termini calcolati a partire dalla data di notifica dell'atto impugnato); ne consegue – pertanto- il rigetto di ogni doglianza mossa circa presunti vizi formali dell'atto opposto, mentre per i sollevati vizi di merito al fine di ammettere la prevista azione recuperatoria è necessario verificare la corretta notifica nei confronti del ricorrente degli atti presupposti.
Invero, a fronte della eccepita mancata notifica di qualsivoglia atto presupposto, formulata da parte ricorrente, l' non produce alcuna prova della effettiva notifica degli atti indicati nella CP_4
comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, con la conseguenza che certamente tale atto costituisce per la società ricorrente il primo atto utile avverso il quale eccepire l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale azionato nei suoi confronti dall'ente previdenziale.
Il motivo è parzialmente fondato.
Risulta infatti decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi, in relazione alla cartella di pagamento n.
33420210001891328000.
Rispetto a tale cartella, infatti, non risulta prodotta, da nessuna delle parti resistenti, prova inequivoca di notifica di atti medio tempore intervenuti. Va, infatti, rilevato che, tra la data (anno 2016) di maturazione del credito ingiunto (“somme aggiuntiva – SANZIONE EVASIONE e interessi di mora”) e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (22.11.22), risulta trascorso un tempo superiore al termine prescrizionale. E ciò in ragione del fatto che per tali somme la Cassazione a S.U. ha ritenuto operante il principio secondo cui gli atti interruttivi della prescrizione producono effetto sia con riferimento ai contributi sia con riferimento alle somme aggiuntive, con la conseguenza che alle stesse è applicabile il termine prescrizionale quinquennale del credito previdenziale cui risultano connesse, in virtù della necessaria connessione funzionale tra tali tipo di somme sanzionatorie (definite quali somme aggiuntive) e il credito contributivo cui afferiscono (Cass.
S.U. del 13 marzo 2015 n. 5076)
Se ne conclude, quindi, che per l'avviso in questione debba essere ritenuto maturato rispetto alla somma ingiunta il termine prescrizionale previsto dalla legge.
In riferimento ai residuali avvisi di pagamento il ha provveduto a dar prova, a mezzo CP_6
deposito dei relativi atti e ricevute, della notifica di diversi atti interruttivi, rispetto ai quali il contribuente è rimasto sempre inerme:
1) Avviso di intimazione n. 03420179000613562000 notificato l'1° dicembre 2017 a mezzo pec, portante i seguenti avvisi di addebito n. 33420140003851028000 e n. 33420150000498660000;
2) Avviso di intimazione n. 03420229003635060000 notificato il 19 maggio 2022 a mezzo pec e portante i seguenti avvisi di addebito n. 33420140003851028000, n. 33420150000498660000, n.
33420180004685326000 e n. 33420180005718636000.
Orbene, stante la regolarità della notifica degli avvisi di intimazione di cui sopra, gli stessi hanno correttamente interrotto la prescrizione relativamente ai crediti intimati nei rispettivi avvisi di addebito sottesi.
Altro avviso rispetto al quale né la resistente né la concessionaria hanno prodotto prova CP_4 CP_5
della interruzione della prescrizione è il n. 33420190006781647000, rispetto al quale però la comunicazione impugnata è pervenuta entro il termine prescrizionale quinquennale, né è possibile per lo stesso far valere la nullità della medesima comunicazione per vizio della sequenza procedimentale, poiché trattandosi di vizio di forma dell'atto impugnato che andava eccepito entro il termine di venti giorni dalla notifica dello stesso.
4. In merito alle spese di lite, andranno compensate certamente per la parte relativa alla cessazione della materia del contendere atteso che l'annullamento opera per effetto di un provvedimento normativo intervenuto successivamente all'instaurarsi del presente giudizio, mentre per la restante parte le richieste del ricorrente hanno comunque trovato parziale accoglimento, tanto da giustificare anche in tal caso una compensazione tra le parti delle restanti spese.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in ordine l'avviso di addebito n. n.
33420150000498660000, per intervenuto sgravio ex lege 197/2022; - dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti contenuti nella cartella di pagamento n.
33420210001891328000, per intervenuta prescrizione;
- rigetta per il resto il ricorso e dichiara dovuti i crediti previdenziali di cui agli avvisi di pagamento n. 33420140003851028000, n. 33420150002826589000, n. 33420180004685326000, n.
33420180005718636000 e n. 33420190006781647000, per i quali dichiara la legittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 03476202200002199000;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 30.5.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.