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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
dott. Vito Colucci Presidente
dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dott. Alessandro Brancaccio Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 195 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
Parte_1
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso la quale elettivamente domiciliano, ope legis, al corso Vittorio Emanuele, n. 58
APPELLANTI
E
in persona del ND pro tempore Controparte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ketura Chiosi, con il quale elettivamente domicilia in , presso la Casa Comunale CP_1
1 APPELLATO
NONCHE'
[...]
Controparte_2
[...]
contumaci
APPELLATI
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2678/2022 pubblicata il
21/07/2022 (Risarcimento danni – alluvione Sarno)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite nelle note scritte depositate in conformità dei rispettivi atti di costituzione nel termine del 03/10/2024 fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 5996/2011 della Corte d'Appello Penale di Napoli, confermata con sentenza n.
19507/2013 dalla Corte di Cassazione, , all'epoca dei fatti ND del CP_2 CP_1
, veniva condannato alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di cui agli artt. 113, 40 e
[...]
589, commi 1 e 3, cod. pen., per avere, in violazione di regole di comune esperienza, prudenza, diligenza e di leggi e regolamenti, cagionato la morte di centotrentasette persone in occasione dell'alluvione del 5 maggio 1998, nonché, in via solidale con la Controparte_3
il e il , quali responsabili civili, al risarcimento dei
[...] Parte_1 Controparte_1
danni, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 30.000,00 in favore delle costituite parti civili.
2. Con sentenza n. 2678/2022 il Tribunale di Salerno, nel definire il giudizio introdotto da e per conseguire il risarcimento dei danni non patrimoniali CP_2 Controparte_2 conseguenti al decesso della figlia della nipote e del genero Persona_1 Controparte_4
nell'alluvione del 5 maggio 1998, 1) condannava , il Controparte_5 CP_2 CP_1
, la e il , in solido tra loro, in
[...] Controparte_3 Parte_1 favore di al pagamento della somma di euro 205.491,80 e 2) in favore di CP_2 CP_2 della somma di € 204.921,89, già rivalutata all'attualità, a titolo di risarcimento del danno
[...]
non patrimoniale, oltre interessi secondo i criteri dettati da Cass.SU n. 1712/1995; 3) rigettava la domanda di risarcimento per la perdita di;
4) accoglieva la domanda di rivalsa, Controparte_5
2 qualificata come domanda di regresso, spiegata dalla e dal Controparte_3
nei confronti di e, per l'effetto, condannava quest'ultimo a Parte_1 CP_2 pagare alle Amministrazioni Statali l'intera somma che le stesse avrebbero corrisposto agli attori;
5) rigettava la domanda di regresso spiegata dalla e dal Controparte_3 Parte_1
nei confronti del;
6) condannava , il , Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_1 la e il , in via solidale, alla refusione, in Controparte_3 Parte_1
favore degli attori, delle spese processuali, liquidate in euro 21.387,00 per compensi, oltre 570,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA, con attribuzione;
7) compensava le spese di lite relative all'azione di regresso promossa dalla e Controparte_3 dal nei riguardi del e di . Parte_1 Controparte_1 CP_2
3. Con atto di citazione notificato il 17/02/2023 la sentenza è stata appellata davanti a questa Corte dalla e dal limitatamente al capo 5) del Controparte_3 Parte_1
dispositivo. A fondamento del gravame le Amministrazioni appellanti deducono che le conclusioni cui era giunto il primo Giudice devono ritenersi superate da due sopravvenienze: la prima è costituita dalla sentenza del 16 maggio 2019 n. 13246 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, sulla base di una interpretazione estensiva dell'attività provvedimentale e istituzionale degli organi e uffici pubblici, ha collocato nell'ambito della responsabilità indiretta i soli comportamenti mossi da intenti egoistici in quanto tesi all'arricchimento o al vantaggio personale del dipendente, perseguiti tramite atti di peculato o di corruzione o mediante la concessione di indebiti vantaggi a sé
o ad altri, laddove invece tutti gli atti, o anche i casi di inazione, che siano espressione, anche se illegittima o comunque inopportuna, di funzioni e incombenze attribuite dalla legge al fine di realizzare e salvaguardare interessi pubblici, per le quali non vi sia la prova di una torsione in chiave egoistica e personalistica, devono essere ricompresi nell'alveo delle attività “istituzionali”, suscettibili di dar luogo a responsabilità diretta dell'ente pubblico coinvolto. Sulla base della richiamata pronuncia gli appellanti ritengono che i fatti illeciti commessi dall'ex ND CP_2 siano riconducibili all'attività istituzionale sia delle Amministrazioni statali che del CP_1
, con conseguente imputabilità di detti fatti ai medesimi enti pubblici a titolo di responsabilità
[...]
diretta. Il riconoscimento della responsabilità diretta sia del che delle articolazioni del CP_1
Governo nazionale comporta il venir meno del presupposto fondamentale su cui il Giudice di prime cure aveva fondato la ritenuta inapplicabilità dell'art. 2055, II comma, c.c. e, dunque,
l'accoglimento dell'azione di regresso anche nei confronti del in favore delle Controparte_1
Amministrazioni dello Stato. La seconda sopravvenienza è costituita dall'accoglimento, da parte del
Giudice di legittimità (Cass. n. 35020/2022, Cass. n. 36902/2022 ) dei ricorsi presentati dalla Difesa erariale in conteziosi analoghi, con l'affermazione della natura diretta della responsabilità del
3 e dell'esperibilità dell'azione di regresso anche nei suoi confronti. Secondo gli appellanti, CP_1
l'esclusione del diritto di regresso nei confronti del , sistematicamente giustificata Controparte_1 in primo grado sull'assunto per cui quest'ultimo sarebbe un responsabile indiretto e senza colpa con conseguente inoperatività sul piano dei rapporti interni della regola di riparto, fondata sulla colpa, di cui all'art. 2055 comma 2 c.c., deve ritenersi definitivamente superata da parte degli arresti della
Corte regolatrice, che ha raffermato e riconosciuto la natura diretta della responsabilità del CP_1
e la conseguente esperibilità dell'azione di regresso delle Amministrazioni statali nei confronti dell'Ente locale, e ciò proprio “alla stregua dell'assunto del giudice di merito, secondo cui il regresso ai sensi dell'art. 2055, comma 2 può essere esercitato solo nei confronti del responsabile diretto”. In ogni caso, le Amministrazioni appellanti fanno rilevare che, laddove la Corte di
Appello volesse comunque configurare come indiretta la responsabilità dello Stato e del CP_1 per la condotta del ND , resterebbe comunque valido l'art. 1298, II comma, c.c., ai sensi CP_2
del quale le parti dei singoli condebitori solidali si presumono uguali fino a prova contraria, sicché la Corte dovrà dichiarare – ferma la possibilità di rivalersi per l'intero nei confronti dell'unico individuato autore materiale dell'illecito – il diritto delle due Amministrazioni CP_2
statali appellanti, e quindi dello Stato, a rivalersi nei confronti del nella misura Controparte_1
percentuale preponderante di quanto eventualmente corrisposto in favore degli attori in primo grado per i fatti dedotti in lite.
Le appellanti hanno pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “In accoglimento del presente gravame e in parziale riforma della impugnata sentenza n. 1815/2022 del Tribunale di Salerno, accertare e dichiarare la natura diretta della responsabilità del e di Controparte_1 CP_2
nella causazione degli illeciti derivanti dai tragici fatti alluvionali del 1998 e il
[...]
conseguente diritto delle appellanti Amministrazioni statali di agire in regresso nei confronti del
e di e, per l'effetto: ferma la possibilità di rivalersi per l'intero Controparte_1 CP_2 nei confronti dell'unico individuato autore materiale dell'illecito , accertare e CP_2
dichiarare il diritto delle due Amministrazioni appellanti a rivalersi nei confronti del CP_1
nella misura del 33% di quanto dalle prime eventualmente corrisposto in favore degli attori
[...] in primo grado per i fatti dedotti in lite. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”
4. Contumaci , e , si è costituito il CP_2 CP_2 Controparte_2 Controparte_1 che ha eccepito l'infondatezza del gravame ritenendo condivisibili le motivazioni addotte dal primo giudice sulla infondatezza della domanda di regresso nei suoi confronti ed ha così concluso:
“L'Ecc.ma Corte d'Appello di Salerno voglia dichiarare improponibile ed inammissibile l'appello così come formulato e infondato in fatto ed in diritto e non provato e confermando la sentenza appellata in quanto correttamente motivata e né in alcun modo censurabile rigettando il gravame
4 principale. Condannarsi altresì la e il Controparte_3 Controparte_6
al pagamento delle spese e competenze di giudizio. In via secondaria, nella malaugurata ipotesi di accoglimento dell'appello, voglia la Corte di Appello di Salerno stabilire a carico del CP_1
una quota minore e in ogni caso non superiore ad ¼, con compensazione delle spese”.
[...]
5. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte inviate nel termine del 03/10/2024 fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con ordinanza del 10/10/2024 la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
6. L'appello è fondato e va accolto.
7. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità, nell'ambito di giudizi analoghi a quello in esame, relativi anch'essi al diritto di regresso delle Amministrazione Statali nei confronti del CP_1
proprio con riferimento alla medesima vicenda dell'alluvione del 05/05/1998, ha enunciato il
[...]
seguente principio di diritto: "sussiste la responsabilità diretta della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all'amministrazione, tale da far reputare sussistente l'immedesimazione organica con quest'ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l'esercizio del potere autoritativo" ( cfr. Cass. n. 35020/2022; cfr. anche
Cass. n. 36902/2022; Cass. n. 35872/2022; Cass. n. 35419/2022; Cass. n. 365/2023).
In particolare il Supremo Collegio, richiamato l'orientamento espresso nella pronuncia a Sezioni
Unite n. 13246/2019, ha argomentato nei seguenti termini : “ Il comportamento della P.A. che può dar luogo, in violazione dei criteri generali dell'art. 2043 c.c., al risarcimento del danno per il fatto penalmente illecito del dipendente, o si riconduce all'estrinsecazione del potere pubblicistico e cioè ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, oppure si riduce ad una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali. Nel primo caso (attività provvedimentale o, se si volesse generalizzare, istituzionale in quanto estrinsecazione di pubblicistiche ed istituzionali potestà), l'immedesimazione organica di regola pienamente sussiste ed è allora ammessa la responsabilità diretta in forza della sicura imputazione della condotta all'ente. Nel secondo caso, di attività estranea a quella istituzionale o comunque materiale, ove pure vada esclusa l'operatività del criterio di imputazione pubblicistico fondato sull'attribuzione della condotta del funzionario o dipendente all'ente, opera, nei limiti indicati dalle Sezioni Unite
(profilo qui non rilevante), il diverso criterio della responsabilità indiretta, per fatto del proprio dipendente o funzionario, in forza di principi corrispondenti a quelli elaborati per ogni privato preponente e desunti dall'art. 2049 c.c.. Nella sentenza n. 19507 del 2013 della Corte di
Cassazione, che ha concluso il procedimento penale per omicidio colposo plurimo nei confronti del
5 ND p.t., si legge, quanto alla imputazione sollevata nei confronti di questi, che "non considerava la "mappa dei rischi" allegata al menzionato piano di protezione civile, nella quale quello derivante da alluvioni, frane e valanghe veniva ritenuto di "grado alto" e, quindi, degno della massima attenzione, con la indicazione degli adempimenti da attuarsi al verificarsi dell'emergenza; ometteva di dare tempestivamente il segnale di allarme alla popolazione, di disporre l'evacuazione delle persone residenti nelle zone a rischio, di convocare ed insediare tempestivamente il comitato locale per la protezione civile, di dare tempestivo e congruo allarme alla alla quale, anzi, fino alle ore 20,47, forniva notizie imprudentemente Controparte_7
rassicuranti sull'emergenza in corso, suscettibili di non provocare l'adeguato allertamento degli organi competenti;
forniva alla popolazione in pericolo notizie imprudentemente rassicuranti sulla emergenza in atto, diffondendo due appelli televisivi, trasmessi dall'emittente "(OMISSIS)", con i quali invitava i cittadini a restare nelle proprie abitazioni, facendo così ritenere che la situazione fosse sotto controllo ed inesistente il pericolo;
inoltre, a fronte di una precisa richiesta di evacuazione dei plessi ospedalieri di , in pericolo, avanzata dall'Autorità sanitaria CP_1
competente, rifiutava tale evacuazione assumendo la insussistenza di pericolo per la vita dei pazienti". L'attività colposa che viene in rilievo non è meramente materiale ed estranea ai compiti istituzionali, tale da essere legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri esercitati - alle condizioni indicate dalle Sezioni Unite - ma è istituzionale nel senso di estrinsecazione di pubblicistiche ed istituzionali potestà. La circostanza che l'attività non sia per lo più collegata ad un formale provvedimento amministrativo ed integri piuttosto una condotta di tipo omissivo non muta i termini della questione poiché l'omessa adozione di un provvedimento amministrativo non costituisce comportamento materiale, ma illegittima condotta istituzionale
(peraltro al sindaco risultano imputate anche condotte di carattere commissivo sotto il profilo delle notizie imprudentemente rassicuranti fornite durante l'emergenza in corso). L'attribuzione del potere illegittimamente non esercitato è criterio di responsabilità dell'autorità rimasta inerte, per cui non esercitare il potere non è un contegno meramente materiale della persona fisica, ma azione amministrativa illegittima ove quel potere doveva essere esercitato” (cfr. in motivazione Cass. n.
35020/2022; negli stessi termini, più di recente, Cass. 4614/2024).
Sulla base di tali argomentazioni ed in conformità al principio di diritto già espresso nelle pronunce n. 856/1982, n. 17763/2005, n. 24802/2008 e n. 24567/2017, la Suprema Corte, qualificata come diretta la responsabilità del ai sensi dell'art. 2043 c.c., ha riconosciuto il diritto Controparte_1 della e del ad agire in regresso nei CP_3 Controparte_3 Parte_1 confronti dell'ente locale ai sensi dell'art. 2055 comma 2 c.c.
6 8. Nella vicenda in esame, del tutto analoga a quella sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione e risolta nei termini innanzi indicati, può quindi affermarsi che, sulla base di quanto accertato in sede penale, l'illecita condotta del ND , anche laddove si concretizzò nell'omesso CP_2
esercizio di potestà pubblica, abbia costituito una manifestazione di attività istituzionale e che tale attività era riferibile alle plurime funzioni, da lui rivestite, di ND, di Autorità della Protezione
Civile e di Ufficiale di Governo ( cfr. sentenze penali in atti, segnatamente sentenza Cass. Penale n.
19507/2013 e relativa sentenza della Corte di Appello di Napoli oggetto del ricorso dinanzi alla
Suprema Corte ).
Ne consegue che, avendo la responsabilità del , della Controparte_1 Controparte_3
e del carattere diretto ai sensi dell'art. 2043 c.c., in riforma in parte
[...] Parte_1
qua della decisione di primo grado, la domanda di regresso proposta dalle Amministrazioni Statali nei confronti del ai sensi dell'art. 2055 comma 2 c.c. deve essere accolta. Controparte_1
9. L'accoglimento della domanda di regresso impone di procedere alla graduazione della responsabilità tra le Amministrazioni Statali ed il ed, ancor prima, di esaminare la Controparte_1
questione della unicità del soggetto statale.
Sul punto va evidenziato che la Cassazione Penale, nella già citata sentenza n. 19507/2013, nel rigettare i ricorsi proposti da e dalle Amministrazioni Statali, ha confermato CP_2
integralmente, determinandone così il passaggio in giudicato, la sentenza n. 5996/2011 della Corte di Appello di Napoli anche nella parte in cui la ed il Controparte_3 [...]
erano stati indicati come distinti responsabili civili ( cfr., in particolare, la Corte di Parte_1
Appello di Napoli pag. 71 e Cassazione punto n. 5 di pag. 6 e punto n. 19 di pag. 19 e ss.), sicché deve ritenersi che la statuizione è ormai coperta dal giudicato ai sensi dell'art. 651 c.p.p..
In definitiva entrambe le Amministrazioni Statali sono responsabili civili e, pertanto, la graduazione della responsabilità ai fini del regresso deve essere operata tenendo conto di tre distinti soggetti, ossia la il e il . Controparte_3 Parte_1 Controparte_1
10. Quanto alla graduazione della responsabilità tra le Amministrazioni, trova in primo luogo applicazione la disciplina dettata dall'art. 2055 comma 2 e comma 3 c.c. ( cfr. da ultimo Cass.
4614/2024).
In particolare la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di responsabilità da fatto illecito, qualora il danno sia imputabile a più soggetti il Giudice può fare ricorso alla presunzione di uguaglianza delle colpe di cui all'art. 2055 comma 3 c.c. solo in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale, configurabile quando non sia possibile valutare neppure approssimativamente la misura delle singole responsabilità ( cfr. Cass. n. 31066/2019; Cass. n.
6400/1990). Si è poi chiarito che, in tema di regresso, l'onere di provare le circostanze idonee a
7 superare la presunzione di pari responsabilità prevista per il caso di dubbio dall'art. 2055 comma 3
c.c. grava sulla parte che allega il superamento di detta presunzione (cfr. Cass. n. 3626/2017), e quindi, nella specie, sulle Amministrazioni Statali appellanti.
Nel caso in esame, tenuto conto di quanto accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato, non vi è dubbio che abbia agito come ND, come Autorità di CP_2
Protezione Civile e come Ufficiale di Governo. Né, d'altra parte, le appellanti hanno messo in discussione che il ND abbia operato anche come rappresentante dello Stato, giacché la domanda di regresso, proprio perché tesa alla graduazione delle responsabilità, implica proprio il riconoscimento della pluralità dei ruoli da lui esercitati.
Ciò posto, ritiene questa Corte che la complessità della vicenda, peraltro da valutarsi nell'ambito di un quadro normativo che, all'epoca dei fatti, prevedeva competenze anche concorrenti, non consente di graduare con certezza le responsabilità dei soggetti pubblici coinvolti, tanto più in presenza di una calamità naturale, come l'alluvione verificatasi in il 05/05/1998, che, per CP_1
essere fronteggiata richiedeva, per intensità ed estensione, mezzi e poteri straordinari, come previsto dalla legge n. 225/1992.
E'utile, a tal proposito, richiamare in estrema sintesi la disciplina in tema di protezione civile con particolare riferimento alla pluralità dei ruoli del ND, tenendo conto, ovviamente, delle disposizione normative all'epoca vigenti. Viene a tal fine in rilievo la legge n. 225/1992 che, con riferimento alla Protezione Civile, ha delineato un assetto complesso in cui operano una pluralità di soggetti, segnatamente le Amministrazioni dello Stato centrali e periferiche, le Regioni, le Province,
i Comuni, gli enti pubblici nazionali e territoriali ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri che si avvale a tal fine del Dipartimento della Protezione Civile (cfr. art 1).
Quanto alla posizione del ND, l'art. 15 comma 3 della legge, nel prevedere che egli assuma la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso alle popolazioni colpite e “ provvede agli interventi necessari” , consente di affermare che il ND pone in essere tale attività esercitando i poteri attribuitigli da altre disposizioni di legge, sia quale capo dell'Amministrazione Comunale e
Autorità della Protezione Civile, sia in qualità di Ufficiale di Governo attraverso l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 38 comma 2 d.lg.vo n. 142/1990, vigente all'epoca dell'alluvione.
L'art. 21 della legge ha poi previsto l'abrogazione di tutte le disposizioni con essa incompatibili, ma tali non possono definirsi quelle di cui agli art. 16 e 36 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66 ( regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970 n. 996). In particolare, l'art. 16 del citato
D.P.R. prevede che “il sindaco quale ufficiale di governo, è organo locale di protezione civile;
il
8 sindaco provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone subito notizia al prefetto”, laddove poi l'art 36 del medesimo D.P.R. dispone che: “ allorché occorra informare le popolazioni di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile vi provvede il prefetto, che si avvale dei mezzi tecnici da individuarsi nei piani provinciali di protezione civile, e in caso di urgenza il sindaco”.
E allora non è condivisibile l'assunto secondo cui, in assenza dell'intervento del Prefetto, la responsabilità dell'omessa evacuazione e delle erronee informazioni alla popolazione sarebbe ascrivibile al ND soltanto in qualità di capo dell'Amministrazione Comunale e, quindi, al come responsabile civile, poiché, vigendo la normativa del D.P.R. n. 66/1981, in Controparte_1
assenza di un intervento concreto della la situazione di urgenza imponeva al ND CP_7
l'esercizio anche delle funzioni di Autorità di Protezione Civile e di Ufficiale di Governo (per il quadro normativo di riferimento cfr. anche Cass. Penale n. 19507/2013).
11. In conclusione, chiarito che la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile nella parte in cui il Tribunale, in accoglimento della domanda di regresso proposta dalla Controparte_3
e dal nei confronti di , ha condannato quest'ultimo al
[...] Parte_1 CP_2
pagamento delle intere somme che le suindicate Amministrazioni corrisponderanno agli attori, nei rapporti interni va affermata la responsabilità della del Controparte_3
e del per la quota di 1/3 ciascuno. Ne consegue la Parte_1 Controparte_1
condanna del a rivalere le Amministrazioni Statali, qualora provvedano al Controparte_1
pagamento delle somme spettanti agli attori odierni appellati, nei limiti della predetta quota di 1/3.
12. L'appello articolato dalle Amministrazioni Statali va, pertanto, accolto con conseguente riforma del capo n.5) del dispositivo della sentenza del Tribunale di Salerno.
13. La complessità della vicenda giuridica oggetto del gravame principale, che solo di recente ha trovato un definitivo approdo presso il Giudice di legittimità, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 17/02/2023 dalla e dal Controparte_3
nei confronti di , , Parte_1 CP_2 Controparte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. CP_2 Controparte_2
2678/2022, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo n. 5) del dispositivo della impugnata sentenza, accoglie la domanda di regresso proposta dalla
[...]
e dal nei confronti del e Controparte_3 Parte_1 Controparte_1
9 condanna quest'ultimo a rivalere le predette Amministrazioni Statali nella misura di 1/3, qualora dette Amministrazioni provvedano al pagamento delle somme spettanti agli attori odierni appellati;
2. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
10