Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 354/2023 R.G.L., vertente TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Guido Strangio, C.F. , fax C.F._2
0964/61430, pec Email_1 appellante CONTRO
con sede centrale in Roma, Controparte_1 CP_2 Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, domiciliato in Reggio Calabria, Direzione Provinciale , via D. Romeo 15, presso l'avv. CP_2 Rita Pisanu, che lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti in data 23.01.2023, a rogito del notaio in Roma, pec Persona_1 t Email_2 appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 26.11.2019 innanzi al Tribunale di Locri e iscritto al n. 3563/2019, esponeva di prestare attività lavorativa quale bracciante Parte_1 agricola presso l'azienda agricola PE LL, situata nel Comune di Brancaleone e che nell'anno 2018 aveva lavorato dal 10/08/2018 al 31/12/2018, per 102 giornate. Aveva lavorato sui fondi ubicati nel comune di Brancaleone, località Castellano e Ricchella, su terreni adiacenti ed estesi per oltre dieci ettari, seguendo le direttive del datore di lavoro. Si occupava di lavori agricoli vari, quali accudimento dell'uliveto, irrigazione e coltivazione del bergamotto, coltivazioni di ortaggi tra i filari del bergamotto ed era stata regolarmente retribuita dalla sig.ra PE come da buste paga, con una retribuzione giornaliera di € 40,00, lavorando dal lunedì al venerdì e talvolta il sabato per otto ore al giorno, con un'ora di pausa pranzo. Aveva diritto ad essere iscritta negli elenchi di lavoratori agricoli del comune di residenza, mentre l aveva provveduto alla cancellazione delle giornate svolte CP_2 nell'anno 2018, mediante l'elenco di variazione pubblicato dal 15 giugno 2019 al 30 giugno 2019.
Chiedeva, dichiarare che aveva prestato attività lavorativa quale bracciante agricola per l'anno 2018 e condannare l' all'iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di CP_2 RE per un numero di giornate lavorate pari a n. 102, fatta salva ogni conseguenza di legge, con rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario. Costituitosi, l eccepiva preliminarmente la decadenza ex art. 22 D. Lgs. 7/1970 CP_2 e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. Con successivo ricorso depositato il 27/12/2020, iscritto al n. 3011/2020 R.G. Trib. Locri, esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa quale Parte_1 bracciante agricola presso l'azienda agricola PE LL, situata nel Comune di Brancaleone. nell'anno 2018 dal 10/08/2018 al 31/12/2018, per 102 giornate. Ricorrendo i presupposti, aveva presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di malattia per i periodi 14.01.2019/23.02.2019 - 06.03.2019/15.04.2019 – 02.05.2019/05.06.2019, non avendo potuto svolgere la propria attività lavorativa per motivi di salute. Tale indennità non era stata corrisposta in quanto l aveva provveduto alla CP_2 cancellazione dagli elenchi agricoli, provvedimento già avversato con apposito ricorso innanzi al Tribunale di Locri. Chiedeva dichiarare che aveva svolto attività lavorativa in agricoltura nell'anno 2018, con diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di RE per n. 102 gg. e, conseguentemente, dichiarare il diritto all'indennità di malattia relativa al periodo in oggetto, condannando l al pagamento dell'indennità di malattia, con interessi sul capitale CP_2 rivalutato secondo gli indici ISTAT dal 121° giorno della maturazione del diritto, con vittoria di spese. Costituitosi l eccepiva la decadenza dall'azione e concludeva per il rigetto del CP_2 ricorso. Con altro ricorso depositato il 05/01/2021 e iscritto al n. R.G. 12/2021 Trib. Locri, la medesima ricorrente, illustrando i medesimi elementi di cui ai precedenti ricorsi, esponeva di aver presentato domanda di riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola anno 2018, non corrisposta, in quanto l aveva provveduto alla cancellazione dagli CP_2 elenchi agricoli, provvedimento già avversato innanzi al Tribunale di Locri. Chiedeva, dunque, la condanna dell' al pagamento dell'indennità, con vittoria di CP_2 spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l e chiedeva il rigetto del CP_2 ricorso. I giudizi venivano riuniti e la causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza emessa il 06.02.2023, il Tribunale di Locri rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite. Nel merito, affermato l'onere probatorio gravante su colui che agiva in giudizio, rilevava che il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali discendeva dalla cancellazione dagli elenchi, all'esito di accertamento ispettivo effettuato dall' a carico dell'azienda PE LL, che aveva condotto alla cancellazione di CP_2 tutti i rapporti di lavoro denunciati negli anni oggetto di indagine. Presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 era la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, pari a 51. La ricorrente non aveva assolto all'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo, poiché anche la documentazione prodotta (contratti di lavoro, buste paga, c2 storico) non era idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso. 3
Gli ispettori dell' avevano riscontrato, tra l'altro, l'assenza di coltivazioni diverse CP_2 rispetto al bergamotto, ad eccezione di poche piantine, incompatibili con il numero di operai denunciati e delle giornate denunciate. Gli ispettori avevano riscontrato incongruenze anche con quanto dichiarato dalla ricorrente che, nel ricorso introduttivo, aveva dichiarato di occuparsi, tra l'altro, della coltivazione degli ortaggi e incongruenze in ordine alle giornate denunciate, all'attività in concreto da svolgere e nel pagamento delle retribuzioni, molte delle quali non risultavano essere state mai corrisposte. Non erano risultate fatture per acquisti di piantine, ai fini delle attività di coltivazioni, diverse dal bergamotto. Con riferimento all'impianto del bergamotteto, la titolare aveva dichiarato di essersi servita di una ditta specializzata, che aveva costruito l'impianto di irrigazione e aveva provveduto a piantare i bergamotti. Erano emerse contraddizioni anche tra quanto dichiarato nei registri LUL e quanto dichiarato dai lavoratori stessi, sentiti dagli ispettori dell' . CP_2 Fragili ed inconsistenti apparivano le risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla posizione della in disparte ogni considerazione circa l'esistenza effettiva Pt_1 dell'azienda. Il teste genericamente aveva riferito di aver visto la ricorrente lavorare Testimone_1 e “occuparsi degli ortaggi e della raccolta delle olive, o della pulizia”, senza specificare le mansioni svolte in concreto, dimostrando altresì di non aver avuto percezione della durata della giornata lavorativa della ricorrente, né dell'obbligo di rispettare un determinato orario di lavoro, avendo visto la stessa soltanto di mattina e di pomeriggio, per un arco limitato di tempo. Appariva poco verosimile che il teste, in un arco di tempo così limitato, nel corso del quale era impegnato ad occuparsi del proprio terreno, avesse avuto modo di vedere la ricorrente, insieme ad altri 9 operai, lavorare, distinguendo gli uni dagli altri e, nel contempo, fosse riuscito a sentire, pur trovandosi presso un altro terreno, la sig.ra PE impartire ordini ai propri dipendenti. Inoltre, il teste nulla aveva riferito in ordine al numero di giornate lavorative svolte dalla ricorrente, limitandosi a dichiarare di aver visto la ricorrente soltanto nel 2018. Il teste , fratello di PE LL, aveva riferito che: “la ricorrente ha Testimone_2 lavorato da mia sorella nel periodo estivo, fino a fine anno, o da fine luglio o da inizio agosto;
per 102 giornate lavorative”, non essendo, dunque, in grado di riferire con esattezza il momento in cui la ricorrente, nell'anno 2018, aveva iniziato a svolgere la propria attività lavorativa. Il teste non aveva avuto immediata percezione dello svolgimento del rapporto di lavoro da parte della ricorrente, essendosi trovato presso i terreni solo di passaggio una o due volte alla settimana, per cui era evidente che aveva appreso le circostanze riferite, non direttamente, ma soltanto “de relato”. Era vero che il teste aveva riferito che: “la signora veniva pagata secondo Pt_1 quanto risultava dalla busta paga: all'incirca 40 euro a giornata;
veniva pagata in contanti”, tuttavia, in maniera generica e dubitativa: “a volte mi pare che mia sorella abbia dato anche a me l'incarico di pagare la signora;
la retribuzione in genere era pagata quando vi era la possibilità, in base alle entrate dell'azienda; se riusciva mia sorella pagava i dipendenti a fine mese”. Infine, la teste PE LL, titolare dell'omonima azienda agricola, aveva dichiarato: “Non so che lavoro svolga la ricorrente ora, ma nel 2018 ha lavorato presso la mia azienda agricola, che si chiama PE LL, che si occupa di bergamotto, di ortaggi, poi vi è un uliveto” specificando che: “A seconda del periodo la ricorrente si occupava degli ortaggi, dell'irrigazione sia per il bergamotto che per gli ortaggi, sia della raccolta delle olive, 4
a seconda del periodo”; “La ricorrente ha lavorato per me nel 2018 da agosto a dicembre per 102 giornate lavorative”. Dopo aver riferito in ordine all'orario di lavoro della ricorrente e in ordine all'esecuzione delle istruzioni dettate dalla datrice di lavoro, aveva riferito: “Sono stata destinataria di un accertamento ispettivo dell' per vari anni tra cui il 2018; mi sono stati cancellati tutti i CP_2 rapporti di lavoro denunciati per gli anni oggetto di indagine;
Non ho ancora fatto causa all' , per tale accertamento, ma devo farlo;
non l'ho ancora fatto anche per problemi CP_2 economici, ma vi è tempo e non ho visto l'urgenza di farlo subito”. La teste PE LL era il datore di lavoro destinatario del verbale ispettivo, che aveva dichiarato la propria intenzione di impugnarlo, circostanza che, pur non rendendo la stessa incapace a testimoniare, non poteva essere valorizzata, soprattutto nell'ambito di un quadro probatorio incerto e scarno, ai fini della valutazione sull'attendibilità. Non assumeva rilievo dirimente, per le medesime ragioni, la perizia giurata presente in atti e asseverata dal perito escusso nel corso dell'istruttoria, poiché Persona_2 aveva riferito in ordine all'azienda, dichiarando di non conoscere e pertanto Parte_1 non risultavano determinanti ai fini della prova della sussistenza del rapporto di lavoro. Non avendo la ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, per l'anno 2018, per il numero delle giornate dedotte, rigettava la domanda di iscrizione negli elenchi agricoli del Comune di residenza, con conseguente rigetto anche delle domande relative al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione e dell'indennità di malattia. La liquidazione delle spese di lite seguiva la soccombenza, esclusa l'applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da . Parte_1 Affermava che gli ispettori avevano sovrapposto le posizioni di PE LL CP_2 e del di lei marito , per sostenere che i coniugi avevano utilizzato i Persona_3 propri terreni per assumere braccianti, scambiando gli stessi ed in alcuni casi utilizzando i medesimi terreni. Ma così non era. A parte che le denunce aziendali erano state rilasciate ed approvate dallo stesso CP_2 a partire dal 2011 in poi, l'azienda PE LL nel 2018, anno del controllo ispettivo, era composta da tutti i terreni di proprietà dei coniugi ubicati nel comune di Brancaleone località
“Castellano” di circa cinque ettari (sarebbero tutte le p.lle denunciate del foglio 13) e località
“Ricchella” di circa cinque ettari (corrispondente a tutte le p.lle denunciate del foglio 12); negli anni precedenti i terreni erano stati così utilizzati: nel 2011 il terreno in località
“Castellano” era stato coltivato solo dalla moglie, mentre dal 2012 al 2015 l'azienda si era sdoppiata poiché il marito aveva continuato ad utilizzare i terreni in località “Castellano”, mentre la moglie i terreni in località “Ricchella” acquistati successivamente. Nel 2016, l'azienda, per poter ottenere e realizzare un contributo regionale, era stata unificata in favore della sola moglie. Gli ispettori avevano affermato che durante i vari accessi ispettivi non avevano mai visto alcun bracciante sul posto di lavoro, omettendo però di specificare su quale dei due corpi dell'azienda (adiacenti, ma non confinati e distanti tra loro circa un chilometro) si fossero recati, posto che dal 2016 in poi l'azienda era stata unificata, e, per come aveva riferito pure il teste , solo al momento dell'accesso avvenuto assieme allo Testimone_2 stesso il primo febbraio 2019, gli ispettori erano andati su entrambi i corpi dell'azienda (la località “Castellano” non la conoscevano), mentre prima, per come riferito dagli stessi nella descrizione dei luoghi, sembrava si fossero recati solo in località “Ricchella”. 5
Era strano che degli ispettori non avessero visto sui terreni dei coniugi PE un CP_2 uliveto composto da circa 60 alberi di oltre trent'anni. I terreni di entrambi i due corpi che componevano l'azienda erano recintati e muniti di cancello, non erano percorribili lungo il perimetro e non erano visibili dall'esterno se non in minima parte dalla pubblica via. I lavori fatturati ai coniugi si riferivano principalmente al nuovo Persona_4 appezzamento di terreno acquistato dopo il 2011 (loc. “Ricchella”), mentre sul vecchio appezzamento (loc. “Castellano”), erano fatturati solo lavori di modesta entità, svolti solamente nel 2014 e fatturati al marito e non alla PE LL. Questo perché il medesimo fondo di località “Castellano”, acquistato nel 2011, era stato bonificato prima del 2014 con il lavoro degli operai assunti dal marito EL;
in ogni caso, quasi tutte le fatture emesse a favore della PE si riferivano a lavori che si erano resi ulteriormente necessari rispetto a quelli già fatti dagli operai assunti, poiché finalizzati e/o derivanti dalla pratica di finanziamento regionale comunque ottenuto (su tale punto veniva richiamata la testimonianza del dott. agronomo in altre cause analoghe che Testimone_3 veniva offerta e del dott. agr. nella presente). Persona_2 Sulle coltivazioni praticate dai coniugi a parte la perizia già prodotta in Parte_2 giudizio riferita all'anno 2018 a firma del dott. Romeo, vi erano altre perizie di parte a firma del dott. agr. , già versate in vari giudizi proposti da altri lavoratori Testimone_3 per gli anni che andavano dal 2011 fino al 2020, dalle quali emergeva l'effettiva natura e consistenza dei terreni utilizzati dai coniugi dal 2011 in poi;
perizie da cui si Persona_5 evinceva che erano stati utilizzati gli stessi strumenti informatici (immagini satellitari e altro) usati dagli ispettori per la ricostruzione dello stato dei terreni e le stesse norme in CP_2 materia per calcolare il numero delle giornate occorrenti alla conduzione dell'azienda
[...]
ma con considerazioni e risultati completamente diversi rispetto al contenuto del Per_5 contestato verbale ispettivo. Quanto alle dichiarazione di PE LL, anch'esse raccolte dopo il primo accesso, non vi erano domande specifiche rivoltole e non si riscontravano contraddizioni rilevanti. In ogni caso i lavori di bonifica e sistemazione dei terreni erano stati successivi all'acquisto degli stessi, quindi, erano stati eseguiti con la mano d'opera assunta ed in parte remunerata con i soldi del contributo regionale. Venendo infine alla posizione economica, una nuova azienda agricola aveva bisogno di almeno cinque anni prima di produrre reddito (da intendersi sempre reddito agrario) e vendere prodotti, cosa che stava avvenendo. A tal fine, erano state prodotte alla prima udienza, anche se non ammesse, fatture di vendita di ortaggi del solo mese di dicembre 2020 per circa €. 12.000,00 assieme al DURC. La PE beneficiava di contributi regionali grazie pure ai quali poteva far fronte alle spese per la conduzione della propria azienda, assunzioni comprese. Segnalava altri giudizi analoghi innanzi al Tribunale di Locri, conclusisi con sentenze favorevoli ai dipendenti dell'azienda PE LL. Quanto all'onere di provare la sussistenza del rapporto lavoro agricolo, gli ispettori avevano operato deduzioni e tratto conclusioni di natura indiziaria, smentite da un CP_2 procedimento penale pendente a Locri, nel quale, anche la sig.ra come altri Pt_1 braccianti aveva beneficiato di un'archiviazione, poiché le risultanze del verbale ispettivo non erano state ritenute idonee dalla Procura di Locri e dal GIP ad accertare la presenza di falsi braccianti agricoli assunti dalla PE LL negli anni dal 2011 al 2018. In altro giudizio civile definito da altro giudice del Tribunale di Locri era stato accolto il ricorso di un bracciante agricolo assunto da PE LL in alcuni anni oggetto dell'accertamento ispettivo.
Quel giudice aveva affermato che la PE aveva dichiarato in maniera precisa e puntuale il nome di otto operai in quel momento assunti e aveva dichiarato altresì il loro 6
numero complessivo in dieci o undici;
aveva indicato l'importo della retribuzione, in euro seicento/settecento; aveva specificato il metodo di pagamento;
aveva chiarito le loro attività. Ed ancora, già in sede ispettiva la datrice di lavoro aveva ricostruito la storia aziendale, spiegando di avere iniziato ad acquisire i terreni nel 2011 unitamente al marito _3
, con ulteriore compravendita nel 2014; aveva illustrato i beni aziendali dislocati in
[...] due diverse località, “Castellano” e “Ricchella”; entrambi i fondi appena acquisiti erano in completo stato di abbandono, aveva rappresentato altresì di aver messo a dimora varie coltivazioni con finalità di vendere i prodotti al dettaglio. Erano stati estrapolati dal fascicolo del procedimento penale tutta una serie di documenti che avrebbero dovuto essere allegati in giudizio da controparte, in quanto richiamati proprio dagli ispettori in verbale, cioè la documentazione fiscale richiesta e CP_2 non riportata in verbale se non in parte;
le foto relative ai presunti sopralluoghi effettuati a
“sorpresa” e quelli effettuati in data 10.02.2019 alla presenza del sig. . Testimone_2
Tutti questi documenti deponevano per l'esistenza ed operatività dell'azienda PE LL ed indirettamente per quella del sig. , per tutti gli anni Persona_3 oggetto dell'ispezione, anno 2018 compreso. Gli ispettori verbalizzanti riportavano a pag. 2) del V.I. una serie di documenti esaminati, omettendo però di citare tutti quelli richiesti e consegnati dal datore di lavoro: fatture fornitori e clienti;
al registro fatture attive e passive;
al registro beni ammortizzabili. La documentazione esibita comprendeva anche fatture di acquisto e vendite che provavano, partendo dall'anno 2018, una capacità di reddito agrario di non poco conto. Per gli anni precedenti, era vero che c'era solo qualche entrata ufficiale nell'anno 2014, ma ciò perché, per come esposto, un'impresa agricola che partiva in condizioni disastrate aveva bisogno di almeno cinque - sei anni prima di iniziare a produrre ricavi di una certa rilevanza e in questi casi si faceva fronte alle spese con risparmi e con contributi comunitari. Già nel 2018 vi erano stati ricavi che poi erano continuati negli anni a seguire, tranne che per l'anno 2019, in quanto l , dopo la più volte citata ispezione, non aveva CP_2 permesso all'azienda di assumere. Subito dopo, a seguito di un controllo dell'Ispettorato del Lavoro del 06.12.2019, avvenuto poiché l'azienda si era vista costretta ad assumere “in nero”, la situazione si era sbloccata e nel 2020 l'azienda aveva continuato a produrre reddito agrario (differente dal reddito d'impresa). Lo specchietto riepilogativo riportato a pag. 9) del verbale ispettivo per sostenere l'antieconomicità dell'azienda PE e quella di era fuorviante, Persona_3 poiché nelle spese riportate vi erano quasi tutte le somme che erano state finanziate dalla Regione Calabria almeno per la moglie;
il calcolo reale avrebbe dovuto essere eseguito attenzionando le retribuzioni pagate ed il costo dei contributi agricoli versati assieme alle spese “normali” che servivano per la conduzione di un azienda. Tornando ai documenti consegnati agli ispettori dalla PE il 13.11.2018 (pag. 5 V.I.), su loro richiesta, ed a riprova di quanto appena sostenuto, si segnalava che le vendite e gli acquisti avvenuti negli anni erano pure riportati nei registi fatture attive e passive che gli ispettori avevano visionato ma che non avevano allegato al fascicolo ispettivo, o quanto meno non avevano consegnato alla polizia giudiziaria che ha effettuato le indagini penali. Di converso, nel verbale ispettivo erano state evidenziate ed allegate solo le fatture dei lavori svolti dalle ditte esterne, mentre tutte le fatture regolarmente registrate relative ai costi, erano state ignorate e non riportate in verbale se non con la laconica chiosa che vi era
“solamente qualche fattura di acquisto carburante”. Il carburante acquistato negli anni variava da 2.000 a 3.000 litri per ogni anno e serviva per i mezzi agricoli risultanti nel registro beni ammortizzabili. Vi erano anche le fatture per fertilizzanti e piantine riportate nei registri: emblematico era il caso della fattura n. 6 dell'11.6.2018 (anche tale fattura era stata già data agli Ispettori) 7
che era stata regolarmente registrata in data 1°ottobre 2018 al numero 41 del registro acquisti;
la stessa riguarda proprio l'acquisto di seminiere per ortaggi vari. Singolare era il caso dell'omissione dell'esame di tutte le fatture che riguardavano spese per molitura olive e quelle per vendita olio. Quanto ai sopralluoghi effettuati dagli Ispettori da settembre 2018 fino al 16.1.2019 “a sorpresa”, dalla copia del DVD delle foto che gli ispettori avevano scattato il CP_2 10.09.2018, il 10.12.2018, il 16.1.2019 e al momento del sopralluogo avvenuto con il sig.
il 01.02.2019, foto depositate sempre nel procedimento penale, sembrava Testimone_2 che quasi tutte, tranne le due scattate l'1.2.19 (sopralluogo con ) si Testimone_2 riferissero solo ed esclusivamente al fondo in località “Ricchella”. Tali foto confermavano la circostanza, che i sopralluoghi fossero stati eseguiti solo in uno dei due corpi dell'azienda, e che le foto riguardassero solo una minima parte del fondo in località “Ricchella”, per come pure si evinceva confrontando le stesse con la perizia di parte a firma del dott. agr.
[...]
. Testimone_3 Le medesime foto confermavano pure che al momento in cui gli ispettori avevano praticato l'accesso, i terreni erano in parte arati ed era vero che non vi erano ortaggi piantati, ma questo per due ordini di motivi: intanto non vi erano foto né dall'interno e né dall'esterno del terreno sito in località “Castellano” se non quelle raffiguranti il cancello d'ingresso (sarebbero le ultime due foto del DVD); e poi perché, nella sequenza delle foto scattate dagli ispettori, mancavano un numero consistente di foto per come si evinceva dai numeri progressivi del dispositivo riproduttore e ciò sarebbe stato utile e necessario per capire per le porzioni di terreno non fotografate, se vi fossero piantati ancora ortaggi invernali o altro, e se qualche foto fosse stata scattata all'interno del corpo aziendale “Castellano”. La sentenza appellata non aveva valutato questi dati: era stata data preminenza alle poche piantine viste dal ispettori, senza approfondire se si trattava di ortaggi stagionali (fagiolini forse), quindi, per loro natura tendenti a dissolversi nel terreno a breve, e ove ci fossero stati altri coltivati, molto probabilmente non vi poteva essere alcuna traccia, oppure se quelli rimasti, ove fossero statti ortaggi estivi, magari si trovavano in un punto del fondo (Ricchella o Castellano?) ove nessuna altra attività era stata compiuta da agosto/settembre in poi. Tutti gli elementi posti a fondamento della decisione erano stati superati e confutati sia con i documenti prodotti che con la prova testimoniale, ma anche con la documentazione allegata al gravame, già richiamata nel V.I. ed estratta dal procedimento penale più volte citato quindi ammissibile;
ma anche grazie a tutto ciò che era emerso nei vari giudizi svoltisi innanzi al Tribunale di Locri, di cui si offrivano verbali di causa e sentenze definitive, acquisibili secondo il principio della prova atipica. Sulla consistenza dell'azienda PE erano state offerte in giudizio prove idonee ad accertare la reale consistenza della stessa per gli anni 2011 al 2018: perizie di parte prodotte e mai contestate dall' , addirittura asseverate dal perito dott. Romeo quanto alla perizia CP_2 a sua firma, mentre nei giudizi collegati era stato il dott. ad Testimone_3 asseverare quelle a sua firma. L'onere probatorio gravante sul ricorrente era stato assolto. I testi escussi avevano riferito quanto sufficiente per accertare l'esistenza del rapporto di lavoro invocato dalla Pt_1 CP_ L' si era costituto in cancelleria senza prendere in alcun modo posizione sui fatti e gli atti di causa offerti dalla ricorrente. Quanto alla ritenuta inconsistenza della prova orale, né il giudice, né la controparte avevano contestato nell'immediatezza ai testimoni imprecisioni o titubanze. In ogni caso, ove la Corte avesse nutrito dubbi sulla consistenza dell'attività istruttoria già svolta in primo grado, chiedeva la rinnovazione dell'assunzione della prova testimoniale. 8
Venendo al capo relativo alle cause relative alle prestazioni temporanee recanti R.G. nn. 3011/20 e 12/21, accertato il rapporto di lavoro per l'anno 2018, era conseguenziale che l doveva essere condannato al pagamento di quanto richiesto: a) con il ricorso n. R.G. CP_2
3011/20 indennità di malattia 2019 ricorrendo i presupposti di cui al D.L. n. 463/83 convertito nella legge n. 638 del 1983 e succ. mod. ed integr;
b) con ricorso n. R.G. n. 12/21 indennità di disoccupazione anno 2018 Infine, per il capo relativo alle condanna alle competenze di giudizio, il Tribunale aveva negato l'esenzione delle spese processuali ex art. 152 disp att. c.p.c.; la decisione era errata anche alla luce del principio di diritto affermato da Cass. 37973/2022 e comunque, applicando i minimi tariffari, il giudice avrebbe dovuto condannare ad una somma ben più bassa. Concludeva chiedendo: a) dichiarare che aveva prestato attività Parte_1 lavorativa quale bracciante agricolo per l'anno 2018 dal 10.08.2018 al 31.12.2018 per 102 giornate presso l'azienda agricola PE LL e, di conseguenza, condannare l CP_2 all'iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di RE delle predette giornate lavorate, con ogni conseguenza di legge;
b) condannare l al pagamento a favore della ricorrente CP_2 dell'indennità di malattia periodi: 14.1.2019/23.2.2019 - 6.3.19/15.4.19 – 2.5.19/5.6.19, nonché dell'indennità di disoccupazione agricola anno 2018; c) dichiarare la sig.ra Parte_1
esente dalle spese di lite di primo grado e/o in estremo subordine ridurre le stesse;
[...] c) condannare l'appellato alle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Costituitosi, l' chiedeva il rigetto dell'appello. CP_2
Osservava, quanto al richiamo ad altri giudizi definiti dal Tribunale di Locri, che costituiva dato di comune conoscenza che i giudizi analoghi riguardavano spesso plurimi soggetti, i quali impugnavano le risultanze della cancellazione elenchi lavoratori agricoli con risultati diversi dall'uno all'altro e con pronunce che non necessariamente erano in accordo fra loro, tanto più se i singoli fascicoli non erano riuniti e ciascun caso era caso a sé. Analogamente per le risultanze del giudizio penale, che nulla aveva a che vedere con l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro. L'art. 2697 c. c. era chiaro e gravava sul ricorrente l'onere probatorio. Vi era contraddizione fra quanto visto e verificato sui campi e dall'esame delle fatture di acquisto e vendita, dagli Ispettori dell' , e quanto dichiarato in ricorso dalla ricorrente, CP_2
a sua svolta smentita dall'asserita datrice di lavoro. Controparte attribuiva notevole rilevanza alla prova testimoniale, che era estremamente generica. L'appellante riteneva rilevante quanto dichiarato in sede giudiziale dai datori di lavoro della ricorrente, senza avvedersi che essi non avrebbero dovuto essere ascoltati quali testi, perché indirettamente interessati alle conseguenze dell'accertamento ispettivo, anche se non impugnato. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza appellata. Spese come per legge.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. La disamina delle questioni devolute con l'appello rende utile richiamare che la domanda proposta dalla ricorrente – odierna appellante ha ad oggetto l'accertamento di attività lavorativa quale bracciante agricola per l'anno 2018, dal 10.08.2018 al 31.12.2018 per 102 giornate presso l'azienda agricola PE LL, a seguito della cancellazione 9
dall'elenco dei lavoratori agricoli all'esito di accertamento ispettivo effettuato dall' a CP_2 carico dell'azienda agricola PE LL.
4.1. Preliminarmente, va ammessa la documentazione prodotta unitamente all'atto di appello, giacché nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile, oltre che nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi, anche nel caso in cui la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui. Va, invero, considerato che l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (Cass. n. 33393 del 2019). Occorre, in altri termini, che la necessità di ulteriori produzioni sia sollecitata dallo svolgimento del processo e che, comunque, la prova nuova si riveli decisiva, vale a dire idonea a completare l'assolvimento dell'onere probatorio del soggetto onerato e a risolvere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti (v. Cass. n. 20055 del 2016; n. 11994 del 2018; n. 28439 del 2019). Il principio è costantemente affermato dal giudice di legittimità: “Nel rito del lavoro la produzione di documenti dopo il deposito degli atti introduttivi è consentita se i documenti sono stati formati o acquisiti dopo i termini preclusivi o se sono necessari per rispondere a nuove difese emerse. Inoltre, il giudice può ordinare d'ufficio l'acquisizione di documenti ritenuti indispensabili per la decisione del caso, al fine di completare l'insieme delle prove necessarie a stabilire la verità di un fatto rilevante per il giudizio”. (Cass. civ. sez. lav., 07/03/2024, n. 6201); “Nel rito del lavoro, il giudice di appello deve vagliare l'ammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante, già contumace in primo grado, ex art. 437 c.p.c. in base alla loro rilevanza e, cioè, all'indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo”. (Cass. civ. sez. lav., 18/07/2024, n.19829). Va poi richiamato, con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio, che esso è a carico della parte ricorrente e ciò in precipua applicazione del principio di diritto secondo cui
“la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l , a seguito di un controllo, disconosca CP_2 l'esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 01/02/2024, n. 3003; Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1133 del 2000). E' stato ulteriormente precisato che “Tale iscrizione o certificato, come le altre analoghe attestazioni provenienti dalla P.A. (superata l'ormai datata teoria della presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, a suo tempo elaborata per spiegare la immediata esecutorietà del provvedimento amministrativo autoritativo) non integrano, peraltro, secondo le sezioni unite, una prova legale dei fatti rappresentati (se non nei ristretti limiti indicati dall'art. 2700 c.c., provenienza dell'atto da colui che ivi è indicato come l'autore, della esistenza delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti) e sono pertanto liberamente . valutati dal Giudice (cfr., altresì, Cass. sez. lav. 20 marzo 2001 n. 3975). Tali elementi possono essere contrastati dall'ente previdenziale, che contesta l'esistenza dell'attività lavorativa certificata, col fornire con ogni mezzo la prova contraria, che può consistere anche nel contenuto di 10
accertamenti ispettivi di organi pubblici, il cui valore probatorio, provenendo anch'essi da pubblici ufficiali, è identico a quello dell'iscrizione negli elenchi nominativi;
per cui la loro acquisizione in giudizio rende necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (Sez. L., Sent. 26816 del 07/11/2008). Deve essere, infine, richiamato che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti, senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese e “il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (ex multis, Cass. 11934/2019; 3762/2022; Cass., 10427/2014, secondo cui, ove le dichiarazioni rese agli ispettori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se non vengono allegate e dimostrate eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità). Conformemente è stato affermato che il giudice può liberamente valutare ed apprezzare il materiale probatorio racchiuso nel verbale ispettivo ed anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il contenuto probatorio, per la sua specificità, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Cass., n.15073/2008). Così individuata la valenza probatoria da attribuire alle risultanze ispettive e evidenziando che non sono assistite da fede privilegiata le conclusioni cui gli ispettori sono pervenuti, essendo queste frutto di un processo logico deduttivo operato sulla base degli accertamenti eseguiti, necessita verificare se queste ultime siano state vinte dalle prove documentali e orali offerte dalla ricorrente/appellante. È questa l'indagine cui è chiamata questa Corte in relazione all'anno 2018, unico anno in cui la ha affermato aver svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda Pt_1
PE LL.
5. Dal verbale ispettivo, riferito al periodo dal 01.01.2018 al 31/12/2018, risulta che nella denuncia aziendale trasmessa il 20.07.2012 venivano indicati, non più i terreni indicati nella precedenti denunce, bensì particelle dl terreno ricadenti in agro di Brancaleone, di proprietà d e l l ' I s t i t u t o per il Sostentamento Parte_3 del , in virtù di contratto di affitto dal 01/05/2012 al 30/04/2027. Pt_4 In sede di verifica ispettiva e r a s t a t o rilevato che i terreni oggetto dell'attività dichiarata dalla ditta PE LL e r a n o stati acquistati, con atto notarile del 14.04.2O14 reg. a Locri Il 09.06. 2014 da PE LL in comproprietà con il marito , senza che nella denuncia aziendale f o s s e stata Persona_3 dichiarata la variazione del tipo di possesso. CP_ Tutti e due i fondi che dal 2012 al 2015 erano stati denunciati separatamente all' , l'uno da parte della ditta PE e l'altro dalla ditta erano stati oggetto di richiesta di _3 finanziamento alla Regione Calabria da parte della ditta PE LL. In particolare, erano stati chiesti due finanziamenti: il primo avente ad oggetto "interventi strutturali nelle aziende ad indirizzo bergamotticolo” come da avviso pubblico n. 2278 del 04.03.2013; il secondo, anche questo nell'ambito del PSR 2007-2013, per la realizzazione di un agriturismo mediante ristrutturazione di un fabbricato rurale ubicato su una particella di terreno dichiarato nella denuncia aziendale della ditta EL. I f unzionari ispettivi, i n d a t a 24.10.2018, dopo i nfruttuosi tentativi di accesso effettuati sia presso i terreni dichiarati nella denuncia aziendale, avevano convocato il Consulente Aziendale presso la Sede di Locri. In tale occasione CP_2 11
era stato redatto il verbale di primo accesso ispettivo n. 2018008204/DDL del 24.10.2018 che , nella sua qualità di consulente, a v e v a Persona_6 a c c e t t a t o di ricevere. Con tale verbale era stato richiesto che la titolare si presentasse presso l' di Locri ed esibisse la documentazione necessaria: ultimo verbale CP_2 ispettivo rilasciato dagli organi dl vigilanza;
Libro Unico del Lavoro;
Copia delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporti di lavoro consegnate ai lavoratori;
Prospetti di paga sottoscritti;
Ricevute di versamento dei contributi mod. F24; Denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata;
Contratti di lavoro stipulati;
Visure catastali aggiornate;
Titoli di proprietà dei terreni;
Fatture fornitori e clienti;
Registri fatture attive e passive;
Registro beni ammortizzabili;
Libretto carburante agevolato;
Eventuale documentazione relativa ad agevolazioni comunitarie. La sig.ra PE, presentatasi presso l' di Locri in data 13.11.2018 aveva esibito la CP_2 documentazione richiesta ed aveva rilasciato la seguente dichiarazione: "Io e mio marito _3
abbiamo iniziato ad acquisire terreni agricoli nel 2011 per costituire un'attività
[...] che poi potesse restare ai nostri figli. inizialmente abbiamo acquistato un terreno in località Castellano di proprietà del signori B e l l i t t i . I l t e r r e n o era completamente disastrato e su di esso c'era qualche albero da frutta ma per Io più era inaccessibile. Piano piano abbiamo cercato di pulire il terreno per ripristinarlo. Abbiamo via via pulito dall'erba alta e piantato piccolissimi pezzi di terreno ad orto. Poi nel 2012 abbiamo affittato un terreno dell'istituto c h e s i t r o v a v a vicino all'altro terreno. Questo terreno Parte_3 Io abbiamo acquistato nel 2014. In prevalenza tale terreno era vuoto da coltivazioni e abbiamo presentato un progetto per richiedere un finanziamento per piantare bergamotti. Mi riservo di presentare tutta la documentazione riguardante tale finanziamento. Tra gli alberi di bergamotto abbiamo piantato anche un po' di orto. In questi giorni sono piantati finocchi e cavolfiori. Prima abbiamo coltivato ME, zucchine, pomodori e altri ortaggi. Tutti gli anni abbiamo piantato un po' di orto in mezzo agli alberi. I bergamotti l i a b b i a m o piantati tre o quattro anni addietro e qualche albero è già in produzione. Attualmente sono assunti i sig n o ri e il marito , che ha finito ad ottobre, la Controparte_3 Per_7 Per_8 signora , , . Al momento sono 10 o 11 gli operai assunti, ma ricordo Per_9 Per_10 Per_11 solo questi. Anzi, ricordo anche con il marito di cui non ricordo i cognomi. Io Per_12 Per_7 in genere non sono presente in azienda in quanto sono insegnante. Anche mio marito è impegnato col suo lavoro al Comune dl Brancaleone e quindi in genere passiamo dal terreno la sera. Quindi gli operai normalmente si gestiscono da soli e noi ci fidiamo di loro. L'orario di lavoro è dalle 7,30 a/le 16,00. La paga giornaliera non so quanto possa essere. comunque, le buste paga sono dl circa 600/700 € al mese per operaio. Li ho pagati sempre in contanti. Anche adesso sto pagando i dipendenti in contanti. Non mi ricordo quando è stata l'ultima volta che ho pagato gli operai anche perché mi aiuta mio marito a svolgere questi adempimenti. In genere i soldi li do sul luogo di lavoro. Da quest'anno abbiamo iniziato a vendere ortaggi, mentre bergamotti li abbiamo venduti solo al minuto come pure gli ortaggi fino allo scorso anno. I m i e i operai prevalentemente in questi anni sono stati adibiti alla pulizia del terreni, alla recinzione degli stessi, alla messa in sicurezza dei terreni, alla gestione dell'orto. Per l ' i m p i a n t o del ho chiamato una ditta specializzata che ha Parte_5 costruito l'impianto di irrigazione e ha provveduto a piantare i bergamotti. Gli anni scorsi ho assunto alcuni d i p endenti di RE e CO come nomi , ma altri Per_13 CP_3 mi sfuggono. CO solo quelli di quest'anno. Non ho mai fatto il conto di quanto ho speso per pagare gli operai né in totale né anno per anno. … “. Illustrando i sopralluoghi eseguiti, gli ispettori avevano riferito di aver effettuato due accessi presso i terreni della ditta: in data 10.09.2016 e 02.10.2018. In entrambe le occasioni, i cancelli d'ingresso e r a n o stati trovati chiusi. Altri due sopralluoghi e r a n o stati effettuati i l 10.12.2018 e i l 16.01.2019 ed anche questa volta i cancelli di ingresso erano stati trovati chiusi con catena e lucchetto esterno. 12
La recinzione del terreno, tuttavia, non era così alta da impedire la vista d e l l ' i n t e r n o e d era stato possibile visionare i terreni percorrendone il perimetro. E r a risultata evidente la presenza di una coltivazione di bergamotti giovani e tra questi alberi nulla risultava piantato. Erano state scattate alcune foto, attestanti quanto riportato, allegate in f ormato digitale al fascicolo d'ufficio. In data 01.02.2019 era stato effettuato un ulteriore sopralluogo sui fondi, accompagnati da , fratello della titolare, ed e r a s t a t o Testimone_2 rilevato, dall'interno quanto già era risultato evidente d a l l ' e s t e r n o i n occasione dei precedenti accessi, v a l e a d i r e l ' assenza di coltivazioni di ortaggi, tranne un unico filare di fagiolini, per un totale di qualche decina di piantine molto giovani. L'unica coltivazione presente sul terreno era quella dei bergamotti, che però e r a n o ancora troppo giovani per essere in produzione. Dalle dichiarazioni rese dai coniugi il 13.11.2018 e dalle Parte_2 aerofotogrammetrie storiche, consultabili dai portali SIAN e GOOGLE HEARTH, emergeva che i terreni, al momento del loro acquisto, erano in stato di abbandono. In particolare, il terreno individuato catastalmente al fg. 13, varie particelle, era inaccessibile e pieno di rovi, mentre il terreno individuato catastalmente al fg. 12 era vuoto da coltivazioni. In merito al primo terreno la stessa signora PE aveva sostenuto: “Inizialmente abbiamo acquistato un terreno in località Castellano di proprietà dei signori Il terreno CP_4 era completamente disastrato e su di esso c'era qualche albero da frutta, ma per lo più era inaccessibile. Piano piano abbiamo cercato di pulire il terreno per ripristinarlo;
il EL aveva affermato: "Nei quattro anni in cui ho gestito io i terreni ho svolto prevalentemente lavori di pulizia del terreno stesso. In pratica quando tali terreni sono stati acquistati di fatto erano inaccessibili e completamente coperti da erba alta e arbusti vari anche di natura spinosa”. In merito al secondo terreno la signora PE aveva dichiarato: “In prevalenza tale terreno era vuoto da coltivazioni e abbiamo presentato un progetto per richiedere un finanziamento per piantare bergamotti”. Veniva segnalata l'assenza nella documentazione fiscale di fatture riferibili all'acquisto di piantine, fertilizzanti, anticrittogamici o qualsiasi altro acquisto riconducibile a coltivazioni diverse dal bergamotto, nonché la mancanza di fatture di vendita di prodotti agricoli. Ciò dimostrava che nulla era stato coltivato su tali terreni e che tutta l'attività su di essi prestata era da ricondurre alla realizzazione delle opere per cui la signora PE LL aveva richiesto e in parte ottenuto i finanziamenti dalla Regione Calabria. Tali opere erano state realizzate da soggetti terzi che avevano regolarmente fatturato i loro servizi alla signora PE ed al signor _3
La stessa sig.ra PE LL il 24.10.2018 aveva dichiarato:” Per l'impianto del bergamotto ho chiamato una ditta specializzata che ha costruito l'impianto di irrigazione e ha provveduto a piantare i bergamotti”. Dalle fatture esibite risultava che, negli anni dal 2014 al 2016, anche le attività di pulizia terreno, aratura, estirpazione, deceppamento, decespugliamento, scasso, livellamento, squadratura, messa a dimora delle piante, acquisto e messa a dimora delle piante di erano state eseguite da soggetti terzi che avevano fatturato le prestazioni. Parte_5 Dalla consultazione dell'Archivio dell'Anagrafe Tributaria era risultato che la ditta, dal 2011 al 2017, aveva dichiarato volumi d'affari praticamente nulli. Negli stessi anni, tuttavia, risultavano erogate retribuzioni a favore dei presunti dipendenti e relativi contributi da pagare all per circa 450 mila euro e acquisti per ulteriori CP_2
380 mila euro per un totale di spese che superava gli 800 mila euro, a fronte di un volume totale di affari dal 2011 al 2018 di € 10.292,00 (peraltro relativi al solo anno 2014) di appena 13
10.292,00 e ingiustificate erano le denunce trimestrali di manodopera agricola dipendente (DNAG), trasmesse a all' per l'azienda intestata a PE LL: CP_2 Si era proceduto, al fine di tutelare le posizioni assicurative/previdenziali dei lavoratori denunciati, a convocare, a mezzo raccomandata A/R, presso la sede di Locri o Reggio CP_2 Calabria, tutti I soggetti assunti dall'azienda ispezionata. Su 51 soggetti convocati si e r a n o presentati in 38 per fornire informazioni in merito alla presunta attività prestata. Le dichiarazioni rese da coloro che si erano presentati, non permettevano di convalidare i rapporti di lavoro denunciati a loro favore a causa delle evidenti contraddizioni, sia con quanto dichiarato dal datore di lavoro, sia con la natura stessa dei terreni, sia con quanto registrato a LUL. Dei 14 soggetti assunti nell'anno 2018, si erano presentati in 13 e tutti avevano sostenuto che sul terreno della signora PE (individuato catastalmente al Fg 12 P.lle 288, 226 e 279), fossero stati coltivati ortaggi sia durante il periodo estivo sia nel periodo autunnale e che alcune coltivazioni erano ancora presenti sul terreno a fine anno. Tali colture sarebbero state piantare tra gli alberi di bergamotto ed ognuno di essi indicava varietà di ortaggi diversi: pomodori, pomodorini, pomodori seccagni, zucchine, ME, ON, lattughe, cavolfiori, LI, SC, cicorie, finocchi, fagiolini, basilico, cavoli, carciofi, verze, cetrioli, broccoli, broccoletti e cavoli cappuccio, mentre dai sopralluoghi effettuati dagli ispettori non era stata rilevata la presenza di alcuna coltivazione orticola, per cui tutte le dichiarazioni rese dovevano ritenersi non veritiere. In merito alla raccolta dei bergamotti, alcuni avevano riferito che tutti gli anni si erano raccolti bergamotti, che tutti gli alberi di bergamotto erano in produzione e qualcuno aveva anche affermato che la raccolta era stata effettuata (anche nell'anno 2018) utilizzando le scale per raggiungere i rami più alti, sebbene fosse stato rilevato che gli alberi di bergamotto erano alti al massimo circa un metro e mezzo ed ancora non sono in produzione. I soggetti ascoltati non ricordavano chi fossero stati i propri compagni di lavoro oppure ne avevano solo alcuni, con cui però si contraddicevano in merito alle mansioni svolte, alle coltivazioni presenti sui terreni, all'orario di lavoro. Erano state riferite modalità di pagamento in contraddizione tra loro e con quanto riferito dalla titolare. Quattro soggetti avevano dichiarato di avere ricevuto puntuali bonifici sul loro conto corrente per il pagamento delle retribuzioni relative all'anno 2018 ed invece erano stati smentiti dalle attestazioni di accredito fornite dalla ditta e relative al solo mese di agosto. In merito alla natura dei terreni prima dell'impianto di bergamotto alcuni avevano riferito che il terreno (Fg 1Z P.lle 288, 226 e 279) era in precedenza completamente coltivato a e che i nuovi alberi erano stati piantati in ugual numero in sostituzione dei vecchi Parte_5 a mano a mano che venivano espiantati. Risultava, invece, come riferito dalla titolare e come rilevato dalle aerofotogrammetrie consultabili dai portali SIAN e GOOGLE HEARTH tale terreno, prima dell'impianto del bergamotteto, era praticamente vuoto da coltivazioni. In merito alle mansioni svolte, molti avevano riferito di aver effettuato la piantatura dei bergamotti o di avere installato l'impianto del sistema di irrigazione, mentre era stato accertato che tali attività erano state effettuate da ditte esterne. In esito a tutte le incongruenze riscontrate ed alle contraddittorietà delle dichiarazioni veniva disposta la cancellazione dei rapporti di lavoro denunciati dall'azienda.
6. Le risultanze del verbale ispettivo risultano resistite dalle allegazioni offerte dalla ricorrente/appellante. Invero, dalla perizia di parte a firma del dott. , in data Testimone_3
D02.03.2020, nella descrizione dell'azienda al 13/07/2011 facendo riferimento alla prima denuncia aziendale regolarmente approvata, si riferiva che l'azienda, così come specificato 14
dalla denuncia, era costituita da diverse particelle site in agro del Comune di Brancaleone per una superficie catastale di ha 5.45.72. Dalle indagini sia catastali che orto- fotogrammetriche era emerso che le particelle erano raggruppate in un unico corpo fondiario poco distante dal centro abitato. Nel periodo considerato sull'appezzamento non insistevano colture agrarie specializzate in quanto il terreno era da molti anni abbandonato e privo di qualsiasi lavorazione ordinaria;
era di difficile accesso in quanto anche le strade interpoderali risultavano inagibili. Sulle stesse insistevano, oltre che ad erbe infestanti, diversi smottamenti in considerazione della difficile orografia presente;
il fondo, inoltre, era privo di recinzione aziendale e di qualsiasi manufatto atto a delimitare l'aerea. Il perito procedeva al calcolo manodopera aziendale dal 13/07/2011 al 20/07/2012 per lavori di decespugliatura meccanica e manuale sull'intero fondo;
Lavori di ripristino manuale di diversi smottamenti presenti in azienda;
lavori di pulizia straordinaria della sede stradale di accesso al fondo;
Lavori di pulizia straordinaria della sede stradale di stradelle interpoderali, addivenendo alla stima di un fabbisogno di manodopera pari a 700- 800 gg lavorative. Riferiva che la redditività aziendale era negativa in quanto la ditta aveva provveduto ad apportare all'azienda miglioramenti fondiari subendo innumerevoli costi non compensati dalla vendita di prodotto. Le medesime risultanze erano confermate nella perizia, sempre del dott. per Tes_3 gli anni 2012 – 2015: “L'azienda agricola PE ha realizzato nel periodo considerato un investimento in ambito agricolo capitalizzando in un terreno incolto da molti anni. L'intento è stato quello di rendere produttivo un appezzamento di terreno che non apportava alcun reddito in quanto, come più volte ribadito le colture agrarie presenti (colture vitivinicole) non apportavano alcun ricavo. Per fare tutto ciò la ditta unitamente ai lavori in economia, e contando sugli aiuti comunitari, ha partecipato all'avviso pubblico n. 3278 del 04/03/2013 per la concessione di un finanziamento per le aziende bergamotticole. Per effettuare tutte le operazioni colturali e migliorative del terreno (circa 5 ha) si è stimato in questa sede un fabbisogno di manodopera pari a circa 1000-1100 gg di lavoro annuo”. Dall'altra perizia, sempre a firma del dott. , relativa agli anni 2015 – 2020, Tes_3 risulta: “Dalle dichiarazione di parte e dalle risultanze delle indagini orto – fotogrammetriche si evince chiaramente che i fondi allo stato attuale risultano ben coltivati. Sull'appezzamento del foglio di mappa 13, in particolare, è presente un impianto di bergamotto realizzato da circa 3-4 anni con impianto di irrigazione ben funzionante. Le porzioni aziendali in cui non insistono coltivazioni arboree specializzate risultano ugualmente ben pulite da erbe infestanti di qualsiasi natura. Le strade interpoderali risultano ben veicolabili e raggiungono tutto l'appezzamento. Il fondo risulta ben delimitato da recinzione”. “Sull'appezzamento del foglio di mappa 12, invece, è presente quasi tutta la sua estensione di un impianto di bergamotto con sesto 5x5 anch'esso realizzato da circa 3-4 anni con impianto di irrigazione ben funzionante. Le piante risultano in ottimo stato vegetativo ma ancora non produttive. Le porzioni aziendali in cui non insistono coltivazioni arboree specializzate (lato nord del lotto) risulta ugualmente ben pulito da erbe infestanti di qualsiasi natura. Il fondo risulta ben delimitato da recinzione”. “I lavori svolti dal 2015 al 2016 (anno dell'impianto nuovo bergamotto in tutte e due gli appezzamenti) sono rappresentati esclusivamente da attività straordinaria di ripristino aziendale che hanno compreso: Lavori di decespugliatura manuale sull'intero fondo;
Lavori di scasso, livellamento superficiale, squadratura, messa a dimora del bergamotto;
Lavori di realizzazione impianto di irrigazione;
Lavori di ripristino recinzione aziendale”. Per l'esecuzione di tali lavori stimava il fabbisogno di manodopera nel periodo considerato pari a 1500 gg. lavorative e rassegnava le seguenti conclusioni: “L'azienda 15
agricola PE ha realizzato, nel periodo considerato, un investimento in ambito agricolo capitalizzando in un terreno una nuova coltura. L'intento è stato quello di rendere produttivo un appezzamento di terreno che non apportava alcun reddito in quanto, come più volte ribadito le colture agrarie presenti non apportavano alcun ricavo. Per fare tutto ciò la ditta unitamente ai lavori in economia, e contando sugli aiuti comunitari, ha partecipato all'avviso pubblico n. 3278 del 04/03/2013 per la concessione di un finanziamento per le aziende bergamotticole”. Tale apporto conoscitivo è coincidente con quanto risultante dal verbale ispettivo e dalle dichiarazioni della PE, che ha descritto agli ispettori l'iniziale stato di abbandono del fondo e la relativa inaccessibilità: “Piano piano abbiamo cercato di pulire il terreno per ripristinarlo”; “In prevalenza tale terreno era vuoto da coltivazioni e abbiamo presentato un progetto per richiedere un finanziamento per piantare bergamotti”. “Per l'impianto del bergamotto ho chiamato una ditta specializzata che ha costruito l'impianto di irrigazione e ha provveduto a piantare i . Parte_6 Il marito della PE, aveva affermato: "Nei quattro anni ¡n cui ho gestito io i terreni _3 ho svolto prevalentemente lavori di pulizia del terreno stesso. In pratica quando tali terreni sono stati acquistati di fatto erano inaccessibili e completamente coperti da erba alta e arbusti vari anche di natura spinosa”. Quanto alle fatture esibite, dalle quali gli ispettori hanno desunto che il fabbisogno lavorativo necessario per tutte le attività preparatorie del terreno fino alla messa a dimora delle piante di bergamotto non fossero state eseguite dai braccianti assunti, bensì da soggetti terzi che dal 2013 al 2016 avevano fatturato le prestazioni rese, si osserva che tale conclusione non è decisiva ai fini ora in esame, posto che i lavori eseguiti da terzi e da questi fatturati risalgono agli anni fino al 2016, cioè ad annualità antecedenti a quella per cui è causa: anno 2018, dal 10.08.2018 al 31.12.2018 per n. 102 giornate lavorate. In allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stata depositata la perizia a firma del dott. in data 1° marzo 2019: in essa si dava atto di un impianto Persona_2 ortivo in campo. Il dott. Romeo è stato assunto come teste e, cfr. verbale di udienza del 10.03.2022, ha dichiarato: “CO il contenuto della relazione a grandi linee e la riconosco. Confermo il contenuto della relazione in atti a mia firma;
intendo precisare che nella relazione vi è un errore;
infatti io sono andato presso i terreni in inverno e ho relazionato che gli stessi erano coltivati a cavoli, LI e fave da gennaio a marzo ma, sugli stessi, si può fare un secondo ciclo, da giugno a ottobre, di pomodori ME perché il suolo è irriguo e ha quattro pozzi e due vasche, ma in quel momento non vi era esigenza di metterlo nella relazione;
quindi io l'ho accertato, ma non ho inserito questa cosa nella relazione;
per il resto, confermo il contenuto della relazione”. L'appellante ha richiamato e depositato la fattura n. 6 dell'11.6.2018, registrata il 1°ottobre 2018 al numero 41 del registro acquisti, che documentava l'acquisto di seminiere per ortaggi vari. In effetti, la fattura riporta, in data 11.06.2018, l'acquisto da parte di PE LL di 100 pz seminiere zucchine;
70, pz seminiere melanzana;
50 pz seminiere tondo liscio;
30 pz seminiere lattuga romana;
70 pz seminiere peperone reggiano;
90 pz seminiere cetrioli. È questo un indice dimostrativo dell'impianto di ortaggi nell'anno 2018. Dal registro delle vendite dell' , mentre non risultano operazioni fino a Parte_7 settembre 2018; dal 01.10.2018 al 31.10.2018 risultano vendite a OP Fruit per un importo complessivo di € 25.550,20; 30.11.2018 fattura vendita a OP Fruit per € 16.504,80; 20.12.2018 fattura vendita a per € 1.103,96; 27.12.2018 fattura vendita a Persona_14
per € 1.010,88; 31.12.2018 fattura vendita a OP Fruit per € 15.558,40. Persona_15
Dal registro acquisiti risulta la fattura dell'11.06.2018 presso la Fruit Soc. Coop a r.l. per € 1.968,12: si tratta dell'acquisto delle seminiere di cui prima si è detto;
in data 16
31.10.2018 è registrato l'acquisto di concime da Canale Paolo s.n.c. per € 299,52; a novembre 2018 sono registrate spese per molitura. La menzione è ovviamente limitata alle voci desumibili dalla diciture riportate e che appaiono immediatamente riferibili all'attività di coltivazione per l'anno 2018. Il verbale ispettivo, per l'anno 2018 non riporta alcun dato, riportando l'annotazione: dati non rilevati. I dati acquisiti in giudizio ora esaminati contrastano la conclusione ispettiva secondo cui l'assenza di fatture riferibili all'acquisto di piantine, fertilizzanti, anticrittogamici o qualsiasi altro acquisto riconducibile a coltivazioni diverse dal bergamotto, nonché la mancanza di fatture di vendita di prodotti agricoli, avrebbe dimostrato che nulla sarebbe stato coltivato su tali terreni e che tutta l'attività sarebbe da ricondurre alla realizzazione delle opere per cui PE LL aveva richiesto, e in parte ottenuto, i finanziamenti dalla Regione Calabria. Così non è: sono state esaminate le risultanze che documentando l'acquisto di seminiere di prodotti ortalizi, di concime e la vendita del prodotto, contrastano le conclusioni ispettive, negandone la congruenza. Va, infine, osservato che le fotografie accluse all'ulteriore perizia del dott. del Tes_3 01.02.2023, rendono plausibile che la visione esterna - quale quella avuta dagli ispettori in data 10.09.2018, 02.10.2018 e 10.12.2018 poiché i cancelli di ingresso al terreno erano chiusi - potesse offrire una visibilità incompleta dell'intero fondo, inidonea alla constatazione dell'esistenza o meno di impianto ortivo in campo. L'unico sopralluogo all'interno del fondo è stato quello eseguito in data 01.02.2019, in cui gli ispettori erano stati accompagnati da , fratello della titolare, ed era Testimone_2 stata rilevata l'assenza di coltivazioni di ortaggi, tranne un unico filare di fagiolini per un totale di qualche decina di piantine molto giovani. Anche in tal caso è possibile ritenere che le seminiere di cui alla fattura di acquisto del 11.06.2018 avessero esaurito il proprio ciclo vegetativo e di esse non fosse rimasta traccia. Per conseguenza, deve essere revocata in dubbio la conclusione cui sono pervenuti gli ispettori, che sull'assunto - non più univoco per le ragioni prima esposte - che sul fondo non venissero praticate colture ortalizie, avevano ritenuto non veridiche le dichiarazioni rese dai 13 soggetti che, fra i 14 assunti nell'anno 2018, si erano presentati e avevano affermato che sul terreno della signora PE erano stati coltivati ortaggi sia durante il periodo estivo sia nel periodo autunnale e che tali colture erano state piantate tra gli alberi di bergamotto.
7. Posto quanto sopra, vanno ora esaminate le risultanze della prova testimoniale. Il teste , assunto all'udienza del 10.03.2022 ha dichiarato: “ADR: Non Testimone_1 sono parente della ricorrente, ma la conosco in quanto ho un terreno confinante con il terreno della signora PE LL: io vedevo la signora lavorare nel terreno della
Pt_1 signora PE;
io mi reco due volte al giorno presso il mio terreno, a volte la mattina e a volte il pomeriggio e, se andavo troppo presto la mattina, alle 7, non la vedevo, mentre se andavo alle 8/8:30 vedevo la signora lavorare;
io non conoscevo la signora ,
Pt_1 Parte_1 ma l'ho conosciuta lì. Infatti, visto che siamo confinanti, ogni tanto si chiacchierava. ADR: Ho conosciuto la signora nel 2018, lo ricordo perché vado sempre lì e l'ho vista
Pt_1 lavorare, mi sembra solo nel 2018; l'ho vista lavorare da agosto fino a dicembre, dal lunedì al sabato. ADR: la signora lavorava dalle 8 alle 16:00: tanto mi consta perché vado presso il mio terreno ogni mattina e poi torno di pomeriggio;
ADR: quando vado presso il mio terreno mi trattengo circa mezz'ora/ un'ora sia la mattina che il pomeriggio;
il mio terreno è collocato nella zona più alta e quindi si vede tutto il terreno della signora PE;
siamo confinanti, ma io sono più in alto e quindi dal mio terreno vedo il 90% del terreno della signora PE;
la distanza è tale che mi consente di riconoscere le persone e di vederle in volto. ADR: Ho visto la signora occuparsi degli ortaggi e della raccolta delle olive, o della pulizia.
Pt_1 ADR: La signora non lavorava da sola, ma vi erano altri dipendenti: non li contavo,
Pt_1 17
ma erano circa 9/10 e io li conoscevo tutti. ADR: Quando andavo di pomeriggio presso i miei terreni vedevo la signora LL PE dare gli ordini ai propri dipendenti, tra cui la signora
ciò mi è capitato spesso quando andavo lì di pomeriggio. ADR: La signora Pt_1 Pt_1 era pagata circa 40 euro a giornata: tanto mi consta in quanto me lo ha detto la signora PE;
non ho mai visto la signora PE che pagava la signora non so come venisse Pt_1 pagata la ricorrente, se in contanti o con bonifico, né ogni quanto venisse pagata”. Questa Corte dissente dallo scarso apprezzamento che il Tribunale ha riservato a tale deposizione testimoniale, escludendola dal compendio decisorio. Il teste ha riferito quanto era a sua diretta conoscenza, quale comproprietario del fondo viciniore, che si recava personalmente a coltivare due volte al giorno, sia di mattina che di pomeriggio. La cadenza quotidiana dell'accesso al proprio fondo ben dà ragione della conoscenza della sig.ra e della diretta percezione che egli aveva avuto dello svolgimento, da Pt_1 parte della ricorrente, di attività di lavoro sul fondo. Non può addebitarsi al teste se questi non avesse riferito il numero esatto di giornate in cui la avrebbe lavorato: egli non era addetto al controllo dei lavoratori altrui e, Pt_1 pertanto, non era tenuto ad annotare le giornate lavorative della ma già la sua Pt_1 deposizione dà adeguato e sufficiente riscontro di ciò che era avvenuto sotto la sua diretta percezione, vale a dire l'attività lavorativa svolta con continuità dalla Pt_1 Analogamente deve dirsi per la retribuzione: ha riferito ciò che aveva appreso da altri, ma ciò non è indice di disvalore di tutta la restante parte della deposizione. Allo stesso modo deve dirsi per la deposizione del teste , il quale ha Testimone_2 dichiarato: “ADR: Non sono parente della ricorrente, ma la conosco in quanto ha lavorato presso l'azienda di mia sorella: azienda agricola PE LL. Io non lavoro presso l'azienda di mia sorella ma me ne occupo. ADR: Conoscevo già la signora perché è Pt_1 di RE, come me;
ma ha lavorato da mia sorella nel 2018, solo in quell'anno. ADR: la ricorrente ha lavorato da mia sorella nel periodo estivo, fino a fine anno, o da fine luglio o da inizio agosto;
per 102 giornate lavorative. ADR: la signora, come tutti i dipendenti, lavorava per 8 ore compresa la pausa pranzo, o dalle 7 alle 15:30/16:00: ma l'importante era che svolgessero le 8 ore compresa la pausa pranzo. ADR: generalmente la ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì, o dal lunedì al sabato a seconda delle esigenze che vi erano in azienda. ADR: la signora si occupava della piantagione irrigazione e concimazione degli ortaggi;
si occupava della concimazione del , o controllava anche gli ugelli Parte_5 dell'irrigazione del , per evitare che il calcare impedisse la fuoriuscita dell'acqua. Parte_5 ADR: Io passavo e passo spesso presso l'azienda di mia sorella, anche due volte alla settimana oppure se mi chiama mia sorella per un problema, quando lei non può andare perché è a scuola;
se mi trovo in zona passo sempre. Non ho orari, ma passo all'ora che capita;
ho visto sempre lavorare la signora a qualsiasi ora mi capitasse di passare, Pt_1 nel 2018. ADR: Nel 2018 presso l'azienda di mia sorella vi erano circa 13/ 14 dipendenti per tutto l'anno, che erano stagionali. ADR: la signora veniva pagata secondo quanto Pt_1 risultava dalla busta paga: all'incirca 40 euro a giornata;
veniva pagata in contanti;
a volte mi pare che mia sorella abbia dato anche a me l'incarico di pagare la signora;
la retribuzione in genere era pagata quando vi era la possibilità, in base alle entrate dell'azienda; se riusciva mia sorella pagava i dipendenti a fine mese. ADR: Mi risulta che il rapporto di lavoro della ricorrente è stato cancellato;
: tanto mi risulta perché gli ispettori dell' sono venuti in CP_2 azienda quando c'ero io e sono stato io ad accompagnarli in azienda;
infatti loro non sapevano neanche che esistesse l'azienda in contrada castellano, che è un terreno che si trova in alto, dove finisce la strada e vi è un cancello;
invece poi vi è un altro terreno, in contrada Ricchella che è al di sotto. ADR: Ho accompagnato gli ispettori su entrambi i terreni e mi hanno anche fatto i complimenti per come era tenuta l'azienda. Intendo precisare che il verbale ispettivo è stato consegnato dagli ispettori a me alla fine dell'accertamento e per 18
questo ero a conoscenza dei fatti;
la consegna mi è stata fatta presso gli uffici dell' a CP_2 Locri”. Il Tribunale ha ascritto al teste di non essere stato in grado di riferire con esattezza il momento in cui la ricorrente, nell'anno 2018, avesse iniziato a svolgere la propria attività lavorativa. Un tale rilievo non appare fondato, posto che il teste ha dichiarato con certezza che la aveva lavorato alle dipendenze della sorella nel periodo estivo, fino a fine Pt_1 anno per 102 giornate lavorative. L'incertezza nel ricordo: o da fine luglio o da inizio agosto non muta il contenuto delle deposizione posta l'immediata identificabilità del periodo indicato: nel periodo estivo fino a fine anno;
peraltro, le alternative prospettate sono poste in immediata consecuzione fra loro: da fine luglio o da inizio agosto, sì da ricadere entrambe nel periodo estivo ed offrire adeguata cognizione di quanto necessario ai fini della decisione. Contrariamente all'assunto del Tribunale, il teste ha avuto diretta percezione dello svolgimento del rapporto di lavoro da parte della ricorrente, essendosi recato presso i terreni personalmente anche due volte a settimana ed avendo sempre visto lavorare la a Pt_1 qualsiasi ora mi capitasse di passare. Ancora, il ricordo espresso, in termini dubitativi “a volte mi pare che mia sorella abbia dato anche a me l'incarico di pagare la signora” al più potrebbe aggiungere un particolare sulle modalità di corresponsione della remunerazione, ma nulla toglie al carattere oneroso del rapporto, posto che la datrice di lavoro era PE LL, che di norma corrispondeva la retribuzione. Resta la deposizione della PE LL, datrice di lavoro, la quale ha dichiarato:
“ADR: Non sono parente della ricorrente, ma la conosco in quanto abita ad RE;
io sono di LA e frequento spesso RE. Conosco la ricorrente da tanti anni, fin da quando eravamo ragazzine;
non siamo amiche, ma la conosco. ADR: Non so che lavoro svolga la ricorrente ora, ma nel 2018 ha lavorato presso la mia azienda agricola, che si chiama PE LL, che si occupa di bergamotto, di ortaggi, poi vi è un uliveto. ADR: A seconda del periodo la ricorrente si occupava degli ortaggi, dell'irrigazione sia per il bergamotto che per gli ortaggi, sia della raccolta delle olive, a seconda del periodo. ADR: La ricorrente ha lavorato per me nel 2018 da agosto a dicembre per 102 giornate lavorative. ADR: L'orario di lavoro che doveva rispettare era di 8 ore giornaliere, compresa la pausa pranzo e poteva variare: ad esempio se arrivava più tardi usciva più tardi;
altrimenti lavorava dalle 7 alle 16:00. ADR: nel 2018 avevo circa 13 o 14 dipendenti. ADR: I miei dipendenti, tra cui la ricorrente, erano pagati circa 40- 41 euro al giorno, a seconda di quanto risultava dalla busta paga: infatti, avevano busta paga. ADR: Ero io a dire cosa fare ai miei dipendenti;
quando io non c'ero, se ne occupava mio fratello;
ma i dipendenti, a seconda del periodo, sapevano già cosa fare, se piantare o irrigare, se dovevano togliere le pietre dal terreno, che è abbastanza pietroso. ADR: i miei dipendenti erano pagati in contanti e li pagavo io, oppure mio fratello: li pagavo più o meno mensilmente. ADR: I terreni della mia azienda sono sotto Brancaleone vecchio;
nelle vicinanza vi è ; si arriva ai terreni attraverso la strada, Per_16 anzi con la strada si arriva presso una porzione di un terreno, poi ci si inoltra nei terreni, arrivando fino quasi al confine con Brancaleone superiore e non vi sono strade;
uno dei due terreni si intravede dalla strada, anzi una piccola parte di esso si vede dalla strada, mentre l'altro non si vede dalla strada in quanto arriva la strada davanti al cancello e lì finisce la strada stessa. ADR: Sono stata destinataria di un accertamento ispettivo dell' per vari CP_2 anni tra cui il 2018; mi sono stati cancellati tutti i rapporti di lavoro denunciati per gli anni oggetto di indagine;
Non ho ancora fatto causa all' , per tale accertamento, ma devo CP_2 farlo;
non l'ho ancora fatto anche per problemi economici, ma vi è tempo e non ho visto l'urgenza di farlo subito”. Il Tribunale ha escluso l'incapacità a testimoniare della PE, ma ne ha escluso l'attendibilità: “la circostanza che il teste sia il datore di lavoro della ricorrente, che ha subito 19
la cancellazione di tutte le giornate lavorative denunciate nel periodo oggetto di ispezione, comprese quelle svolte dalla ricorrente nell'anno 2018, per cui è causa, a parere di questo giudicante incide sull'attendibilità, avendo lo stesso un interesse concorrente alla prova della sussistenza di una realtà aziendale con un fabbisogno di un certo numero di lavoratori agricoli”. Anche questa valutazione non può essere confermata dalla Corte. La prova dell'esistenza e della produttività della realtà aziendale nell'anno 2018 in esito alle risultanze documentali sub 6 esaminate e le dichiarazioni della PE non si pongono in contrasto con le altre risultanze istruttorie, né documentali, né testimoniali, sì che la stessa deve ritenersi attendibile e la sua deposizione, unitamente agli elementi prima esaminati, concorre utilmente a formare il convincimento di questa Corte. Deve, pertanto, affermarsi che ha provato l'effettività dello Parte_1 svolgimento del rapporto di lavoro agricolo alle dipendenze della ditta PE LL per n. 102 giornate lavorative dal 10/08/2018 al 31/12/2018: tutti i testi escussi ne hanno confermato la presenza sul fondo agli orari prestabiliti, presenza costante ed abituale, nell'espletamento di attività lavorativa, dietro remunerazione. Per l'effetto, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere dichiarato il diritto di all'iscrizione negli elenchi anagrafici del Parte_1
Comune di residenza per un numero di giornate lavorate pari a n. 102 dal 10/08/2018 al 31/12/2018, con ogni conseguenza di legge.
8. Accertata l'effettività del rapporto di lavoro subordinato svolto dalla alle Pt_1 dipendenze della ditta PE LL per n. 102 giornate lavorate nell'anno 2018 ed il diritto, a seguito dell'impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi, della stessa all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell'anno 2018, va accolta la domanda dalla stessa proposta innanzi al Tribunale di Locri con il ricorso iscritto al n. 3011/2020 - avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità di malattia per i periodi dal 14.01.2019/23.02.2019 - 06.03.2019/15.04.2019 – 02.05.2019/05.06.2019, fascicolo riunito a quello recante il n. 3563/2019 e definito con la sentenza qui appellata. L'accertamento dell'effettività dello svolgimento del rapporto di lavoro nell'anno 2018 per n. 102 giornate e del diritto all'iscrizione negli elenchi determina l'insorgenza in capo alla lavoratrice delle prestazioni richieste. Quanto all'indennità di malattia, essa è subordinata alla prova dell'evento morboso, che deve avvenire attraverso la trasmissione all' del certificato sanitario di diagnosi, CP_2 prognosi ed eventuale continuazione della malattia, rilasciato dal medico curante (cfr. art 2 del D.L. n. 663 del 30 dicembre 1979, convertito in L. n. 33/80). Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, la prestazione in discorso - posta a carico dell' (cfr. art. 74 della L. 23 dicembre 1978, n. 833) – è riconosciuta qualora ricorra la CP_2 condizione dell'iscrizione negli appositi elenchi nominativi per un numero minimo di 51 giornate nell'anno precedente (v. art 5, co. 6, del D.L. 12 settembre 1983, n.463, convertito in L.638/83) ovvero in quello di insorgenza della malattia (v. art.4 D. Lgs. Lgt. 9 aprile 1946, n. 212; in quest'ultimo caso la prestazione decorre dalla data della domanda del certificato di iscrizione d'urgenza e non dalla data di rilascio dello stesso: C. Cost. 10 novembre 1995, n.483), e per un periodo massimo corrispondente al numero di giornate per le quali il lavoratore risulta iscritto. Infine, il diritto all'indennità permane anche se la malattia insorga entro 60 giorni dalla data di cancellazione dagli elenchi predetti. Ciò posto, occorre ancora osservare, in relazione al requisito dell'iscrizione, che tutti i benefici previdenziali trovano nel rapporto di lavoro - e non nel provvedimento amministrativo di iscrizione negli appositi elenchi nominativi di cui al R.D. n. 1949 del 1940
- il loro indispensabile presupposto applicativo, in quanto i relativi diritti nascono 20
direttamente dalla legge (in tal senso, ex multis, v. Cass., sez. lav., del 14 agosto 1998,
n.8077 in materia di indennità di maternità): per questo motivo, il giudice ha il compito di accertare la sussistenza o meno di tale rapporto senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti amministrativi di iscrizione o di cancellazione, che possono comunque essere disapplicati ove non conformi a legge (giurisprudenza costante: v. ad es. Cass., sez. lav., 21 gennaio 1993, n.729), fermo restando che – in assenza di specifiche contestazioni, da parte dell'ente previdenziale, in ordine alla reale sussistenza del presupposto dello svolgimento di attività lavorativa – all'iscrizione è riconosciuta una funzione di agevolazione probatoria, idonea a soddisfare l'onere probatorio gravante sull'istante (sul punto, v. Cass., sez. lav., 12 giugno 2000, n.7995 e 20 marzo 2001, n.3975). Nel caso di specie, è stata provata la sussistenza di tutti i requisiti sopra indicati per la maturazione del diritto a ricevere l'indennità richiesta. La ricorrente ha documentato, mediante deposito del certificato medico telematico, lo stato di malattia nei periodi dal 14.01.2019/23.02.2019 - 06.03.2019/15.04.2019 – 02.05.2019/05.06.2019 ed ha, quindi, diritto al percepire l'indennità di malattia, al cui pagamento l va condannato, oltre interessi legali con decorrenza dal 121° giorno CP_2 successivo alla domanda amministrativa fino al soddisfo.
9. Va ora esaminata l'ulteriore domanda proposta dalla con il ricorso iscritto al Pt_1 n. 12/2021 R.G. Trib. Locri, avente ad oggetto l'indennità di disoccupazione anno 2018, fascicolo riunito a quello recante il n. 3563/2019 e definito con la sentenza in questa sede appellata. La tutela previdenziale per la disoccupazione involontaria, apprestata dall'art. 32 della L. 29 aprile 1949, n.264 e dal D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049, in favore dei lavoratori subordinati (cui sono equiparati i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni) impegnati nel settore agricolo, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: iscrizione negli elenchi nominativi di rilevamento per almeno un anno, oltre che per quello per cui è richiesta l'indennità; mancato raggiungimento di un numero di giornate lavorative pari a 180; accredito complessivo di 102 contributi giornalieri nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente. Orbene, nella fattispecie in esame la ricorrente non ha neanche allegato il possesso del requisito dell'iscrizione negli elenchi nominativi di rilevamento per almeno un anno, oltre che per l'anno 2018, per cui è stata richiesta l'indennità di disoccupazione. Se, infatti, con la presente sentenza è stato accertato il diritto all'iscrizione nell'elenco per l'anno 2018, anno per cui è richiesta l'indennità, l'iscrizione è richiesta dalla norma congiuntamente all'iscrizione nel medesimo elenco per altro anno rispetto a quello per cui è chiesta la prestazione: iscrizione negli elenchi nominativi di rilevamento per almeno un anno, oltre che per quello per cui è richiesta l'indennità. La ricorrenza del requisito dell'iscrizione negli elenchi per le annualità prescritte dalla legge non è stata neanche allegata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che è stato così formulato: “il/la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato in agricoltura quale bracciante agricolo presso l'azienda agricola della sig.ra PE LL situata nel comune di Brancaleone, per l'anno 2018 dal 10.08.2018 al 31.12.2018 per gg. ll. n. 102; e per così come meglio specificato dai documenti allegati, e pertanto veniva iscritto/a negli elenchi anagrafici del Comune di RE;
- che in conseguenza di ciò, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge 29.04.1949 n. 264 e successive modifiche e/o integrazioni, ha presentato domanda in data 17.01.2019 intesa al riconoscimento del diritto alla prestazione economica dell'indennità di disoccupazione agricola per il periodo indicato in oggetto;
- che tale indennità non è stata corrisposta, in CP_ quanto l con elenco suppletivo pubblicato dal 15 al 30 giugno 2019, provvedeva alla cancellazione dagli elenchi anagrafici”. 21
In ricorso sono state rassegnate le seguenti conclusioni: “Dichiarare che parte ricorrente, ha prestato la propria attività lavorativa in agricoltura per l'anno 2018 così come specificato in premessa e per come risulta dai documenti allegati ed ha diritto ad essere regolarmente iscritto/a negli elenchi anagrafici del Comune di RE per n. 102 gg. ll., e di conseguenza ha altresì diritto al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno indicato in oggetto;
2) Condannare l Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento dell'indennità di
[...] disoccupazione agricola per l'anno 2018, con rivalutazione monetaria e/o interessi sul capitale dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa, fatto salvo ogni altro diritto”. Non v'è, dunque, menzione del presupposto dell'iscrizione della ricorrente negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e ss. mm. dell'altro anno antecedente al 2018 al fine di integrare il cd. biennio assicurativo, dovendosi rilevare che ai fini dell'indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale (cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 25/03/2024, n.7967). La domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola anno 2018 deve, pertanto, essere rigettata. Per il giudizio iscritto al n. 12/2021 Trib Locri, avente ad oggetto indennità di disoccupazione, deve essere accolto il motivo di appello avverso la statuizione della sentenza impugnata che ha escluso l'applicabilità del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Infatti, tale giudizio ha ad oggetto una prestazione previdenziale, indennità di disoccupazione, oggetto diretto della domanda. Per conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., devono essere dichiarate irripetibili le spese di giudizio sostenute dall' , vittorioso. CP_2
10. Regolate come sopra le spese del giudizio innanzi al Tribunale avente ad oggetto l'indennità di disoccupazione anno 2018, l'esito vittorioso conseguito dalla ricorrente sulle altre domande oggetto dei giudizi riuniti iscritti ai nn. 3563/2019 e 3011/2020, impone la riforma dell'appellata sentenza anche in punto di spese di lite, alla cui rifusione l , CP_2 soccombente deve essere condannato.
Considerato che
in primo grado al giudizio n. 3563/2019 è stato riunito il giudizio iscritto al n. 3011/2020, per essi la liquidazione deve essere operata in applicazione del principio di diritto affermato da Cass. sez. VI, 31/05/2022, n. 17693, secondo cui in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico compenso. Pertanto, per il giudizio n. 3011/2020 vanno liquidate - valore fino a € 5.200,00 applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte - sia la fase studio, che la fase introduttiva, per complessivi € 426,00. Per il giudizio iscritto al n. 3563/2019, valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i valori minimi, va liquidato l'importo di € 4.638,00. In totale, per le spese dei giudizi riuniti nn. 3563/2019 e 3011/2020 svoltisi innanzi al Tribunale, l va condannato al pagamento, in favore del difensore distrattario della CP_2 ricorrente, della complessiva somma di € 5.064,00, oltre accessori come per legge. Le spese di questo grado di giudizio vengono liquidate nell'intero in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge e, avuto riguardo alla reciproca parziale soccombenza, vanno dichiarate compensate fra le parti nella misura di 1/3, mentre l CP_2 va condannato al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellante, della restante quota di 2/3. 22
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza Controparte_1 emessa dal Tribunale di Locri in data 06.02.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1. Dichiara il diritto di all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori Parte_1 agricoli del Comune di residenza anno 2018, per un numero di giornate lavorate pari a n. 102, dal 10/08/2018 al 31/12/2018, con ogni conseguenza di legge.
2. Condanna l al pagamento, in favore di , dell'indennità di CP_2 Parte_1 malattia per i periodi 14.01.2019/23.02.2019 - 06.03.2019/15.04.2019 –
02.05.2019/05.06.2019, oltre interessi legali con decorrenza dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al soddisfo.
3. Rigetta la domanda proposta da avente ad oggetto la Parte_1 corresponsione dell'indennità di disoccupazione anno 2018.
4. Dichiara irripetibili, ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del giudizio iscritto al n. 12/2021 R.G. Trib. Locri.
5. Condanna l al pagamento, in favore del difensore distrattario della ricorrente, CP_2 delle spese dei giudizi riuniti nn. 3563/2019 e 3011/2020 R.G. Trib. Locri, liquidate in complessivi € 5.064,00, oltre accessori come per legge.
6. Dichiara compensate in ragione di 1/3 le spese di questo grado di giudizio, liquidate nell'intero in complessivi € 4.996,00, e condanna l al pagamento, in favore del CP_2 difensore distrattario dell'appellante, della restante quota di 2/3, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti