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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 7826 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
T R A
in persona del rapp.te Parte_1 legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. GIOVANNETTI ERIKA
- APPELLANTE -
E
, rapp.ta e difesa dall'avv. DRAGO SALVATORE, CP_1
- APPELLATA -
E
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7.11.2023, l' Pt_2
proponeva appello avverso la sentenza n. 726/2023 del
Giudice di Pace di Caserta, con la quale veniva accolta l'opposizione avverso la cartella di pagamento n.
03720220003642863001 limitatamente al ruolo n. 2022/1901
1 afferente a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada richieste dalla . Controparte_2
Deduceva essenzialmente l'erroneità della predetta sentenza laddove riteneva prescritto il predetto credito.
Si costituiva in giudizio l'appellata originaria opponente, la quale eccepiva essenzialmente l'infondatezza del proposto appello.
Non si costituiva la della quale va Controparte_2 dichiarata la contumacia.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione, formulata dall'appellata, di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339 terzo comma c.p.c.
Deve ritenersi, infatti, che l'art. 7, comma 10, del d.lgs.
n. 150 del 2011, laddove esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace si applichi l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, trovi applicazione anche nei casi in cui, come quello di specie, oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento per sanzioni derivanti da violazione del codice della strada. Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di affermare che “D'altra parte, è del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico” (cfr. Cass. 17212/2017).
Detto ciò, l'appello è infondato per i motivi che seguono.
Invero, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto prescritto il credito de quo, in quanto tra la data di notifica del verbale di contravvenzione (12.12.2017) e quella di notifica della cartella impugnata (16.2.2023)
2 risulta decorso il termine prescrizionale quinquennale ex artt. 209 c.d.s. e 28 legge 689/1981.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nel caso di specie non può trovare applicazione la normativa emergenziale relativa all'epidemia da Covid-19 ed in particolare l'art. 68 comma 4bis del d.l. 17 marzo 2020 n.
18, in virtù del quale “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis [ovvero dall'8.3.2020] e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Nel caso di specie, il ruolo azionato n. 1901/2022 veniva affidato all' nell'anno 2022 ovvero subito dopo Pt_2
l'indicato periodo di sospensione, per cui al termine prescrizionale quinquennale non si applica la proroga di cui alla citata norma.
Occorre, infatti, precisare che, laddove la norma sopra riportata fa riferimento ai carichi “anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021”, limita tale estensione soltanto “a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
3 modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, fra i quali non rientra il credito oggetto di contestazione.
Non può, inoltre, trovare applicazione il primo comma dell'art. 68 citato, il quale si riferisce esclusivamente ai “versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione” ovvero, a parere di questo Giudice, ai pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione per effetto di cartelle precedentemente notificate, laddove, nella fattispecie che ci occupa, la cartella è stata notifica successivamente al periodo di sospensione.
La normativa emergenziale, dunque, non può trovare applicazione nel caso di specie, ma per motivi diversi da quelli evidenziati da parte appellata nella comparsa di costituzione, che, sul punto, appare di difficile intelligibilità.
È opportuno segnalare come anche la restante parte della comparsa di costituzione e risposta di parte appellata sia connotata da scarsa chiarezza e da richiami non pertinenti alla prescrizione di cartelle (al plurale) intervenuta successivamente alla notifica delle stesse ed a tributi per tasse automobilistiche.
Pertanto, l'appello va rigettato, con conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate tra le parti, alla luce della complessiva valutazione della vicenda ed, in particolare, del fatto che la questione dirimente è oggetto di orientamenti giurisprudenziali non univoci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente
4 pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia della Controparte_2
B) Rigetta l'appello e, per l'effetto,
C) Conferma la sentenza n. 726/2023 del Giudice di Pace di Caserta;
D) Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 01/04/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 7826 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
T R A
in persona del rapp.te Parte_1 legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. GIOVANNETTI ERIKA
- APPELLANTE -
E
, rapp.ta e difesa dall'avv. DRAGO SALVATORE, CP_1
- APPELLATA -
E
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7.11.2023, l' Pt_2
proponeva appello avverso la sentenza n. 726/2023 del
Giudice di Pace di Caserta, con la quale veniva accolta l'opposizione avverso la cartella di pagamento n.
03720220003642863001 limitatamente al ruolo n. 2022/1901
1 afferente a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada richieste dalla . Controparte_2
Deduceva essenzialmente l'erroneità della predetta sentenza laddove riteneva prescritto il predetto credito.
Si costituiva in giudizio l'appellata originaria opponente, la quale eccepiva essenzialmente l'infondatezza del proposto appello.
Non si costituiva la della quale va Controparte_2 dichiarata la contumacia.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione, formulata dall'appellata, di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339 terzo comma c.p.c.
Deve ritenersi, infatti, che l'art. 7, comma 10, del d.lgs.
n. 150 del 2011, laddove esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace si applichi l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, trovi applicazione anche nei casi in cui, come quello di specie, oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento per sanzioni derivanti da violazione del codice della strada. Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di affermare che “D'altra parte, è del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico” (cfr. Cass. 17212/2017).
Detto ciò, l'appello è infondato per i motivi che seguono.
Invero, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto prescritto il credito de quo, in quanto tra la data di notifica del verbale di contravvenzione (12.12.2017) e quella di notifica della cartella impugnata (16.2.2023)
2 risulta decorso il termine prescrizionale quinquennale ex artt. 209 c.d.s. e 28 legge 689/1981.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nel caso di specie non può trovare applicazione la normativa emergenziale relativa all'epidemia da Covid-19 ed in particolare l'art. 68 comma 4bis del d.l. 17 marzo 2020 n.
18, in virtù del quale “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis [ovvero dall'8.3.2020] e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Nel caso di specie, il ruolo azionato n. 1901/2022 veniva affidato all' nell'anno 2022 ovvero subito dopo Pt_2
l'indicato periodo di sospensione, per cui al termine prescrizionale quinquennale non si applica la proroga di cui alla citata norma.
Occorre, infatti, precisare che, laddove la norma sopra riportata fa riferimento ai carichi “anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021”, limita tale estensione soltanto “a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
3 modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, fra i quali non rientra il credito oggetto di contestazione.
Non può, inoltre, trovare applicazione il primo comma dell'art. 68 citato, il quale si riferisce esclusivamente ai “versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione” ovvero, a parere di questo Giudice, ai pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione per effetto di cartelle precedentemente notificate, laddove, nella fattispecie che ci occupa, la cartella è stata notifica successivamente al periodo di sospensione.
La normativa emergenziale, dunque, non può trovare applicazione nel caso di specie, ma per motivi diversi da quelli evidenziati da parte appellata nella comparsa di costituzione, che, sul punto, appare di difficile intelligibilità.
È opportuno segnalare come anche la restante parte della comparsa di costituzione e risposta di parte appellata sia connotata da scarsa chiarezza e da richiami non pertinenti alla prescrizione di cartelle (al plurale) intervenuta successivamente alla notifica delle stesse ed a tributi per tasse automobilistiche.
Pertanto, l'appello va rigettato, con conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate tra le parti, alla luce della complessiva valutazione della vicenda ed, in particolare, del fatto che la questione dirimente è oggetto di orientamenti giurisprudenziali non univoci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente
4 pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia della Controparte_2
B) Rigetta l'appello e, per l'effetto,
C) Conferma la sentenza n. 726/2023 del Giudice di Pace di Caserta;
D) Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 01/04/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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