Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/1979, n. 198
CASS
Sentenza 11 gennaio 1979

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La notificazione dell'atto di riassunzione del processo di appello, effettuata nei confronti dell'appellato non costituito, nel domicilio eletto in primo grado presso il procuratore, e rituale, perche l'art 125, ultimo comma, disp att cod proc civ, nel prescrivere che l'atto di riassunzione deve essere notificato personalmente alle parti non costituite, fa riferimento alle norme sulla notificazione alle parti e, quindi, anche all'art 141 cod proc civ, che prevede, nel caso di elezione di domicilio, la notificazione alla parte presso il domiciliatario. ( Conf 3809/75, mass n 378022).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/1979, n. 198
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 198
    Data del deposito : 11 gennaio 1979

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