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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2139 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
p. iva , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalia Mandalà per mandato Parte_2
allegato alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio.
Appellante
(p. iva , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del titolare, rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio Di Leo per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore. Appellata
Conclusioni dell'appellante:
- in via principale e nel merito, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta dall e confermare il decreto Controparte_2
ingiuntivo in tutte le sue parti.
- riformare la sentenza impugnata e per l'effetto condannare, in subordine, la ditta opponente al pagamento del compenso di € 7.000,00 oltre interessi moratori, quale importo dovuto alla nella misura di € 4.500,00, a saldo del noleggio dei ponteggi Parte_1
sino al febbraio 2015, e nella misura di € 2.500,00 quale compenso forfettariamente fissato per il noleggio successivo sino al 29 maggio 2015; in subordine, condannare la ditta arch.
al pagamento della somma di € 7.000,00 oltre interessi moratori al saldo con CP_1
qualsivoglia diversa statuizione anche a titolo di risarcimento danni per ingiustificato arricchimento;
- condannare, in ogni caso, l' al pagamento delle spese Controparte_2
di entrambi i gradi giudizio in favore di e alla restituzione alla Controparte_3
odierna appellante delle spese legali liquidate nella sentenza di primo grado, che sia eventualmente costretta a corrispondere alla prima nelle more dell'impugnazione.
Conclusioni dell'appellata:
rigettare in ogni sua parte l'appello proposto contro la sentenza n. 3069/19, confermandola
in toto;
2 conseguentemente, condannare la in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, Sig. al pagamento delle spese e spettanze Parte_2
anche di questo grado del giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3069 del 18 giugno 2019, il Tribunale di Palermo, accogliendo l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dall' , ha Controparte_1
revocato il decreto monitorio emesso il giorno 11 aprile 2017, con il quale, su istanza di era stato ingiunto all'impresa opponente il pagamento di € 7.000,00, Controparte_3
oltre interessi e spese di procedura, a saldo del corrispettivo convenuto per il noleggio di due ponteggi autosollevanti impiegati nei lavori di manutenzione dello stabile in condominio di Viale Strasburgo n. 118 in Palermo, e ha condannato la convenuta al pagamento delle spese di lite.
Negato valore probatorio, sul rilievo dell'assenza di poteri rappresentativi in capo a costui,
alla deposizione del teste , dipendente di Mandalà Noleggi s.r.l. -il quale Testimone_1
aveva riferito che, per effetto di un accordo raggiunto tra le parti in un incontro tenutosi il
12 marzo 2015, il corrispettivo per il noleggio dei ponteggi era stato determinato in complessivi € 7.000,00, di cui € 4.5000,00 maturati sino al 28.2.2015 ed € 2.500,00 per il periodo di successiva protrazione dei lavori edili- il Tribunale ha ritenuto insufficiente ai fini della dimostrazione del credito la sola fattura n. 330 del 4 marzo 2016 emessa dalla società locatrice.
3 ha proposto appello avverso la pronunzia articolando tre motivi con Controparte_3
cui lamenta:
- la violazione ed errata applicazione degli artt. 1387 e 1388 s.s. c.c. per avere il Tribunale
ritenuto necessario per la validità ed efficacia dell'accordo del 12 marzo 2015 "che la
dimostrasse la sussistenza dei poteri di rappresentanza in capo al Controparte_3
Sig. ai fini della valenza ed efficacia degli accordi intercorsi con l'impresa Tes_1 CP_2
(pag. 10 dell'atto di appello), quando né la rappresentata aveva disconosciuto la portata vincolante del negozio giuridico concluso dal proprio dipendente e degli sconti da questi accordati all'impresa edile, né la controparte aveva sollevato dubbi sui poteri rappresentativi di costui;
- l'errore di percezione o la svista materiale su un fatto decisivo risultante dagli atti -che avrebbe indotto il Tribunale a supporne l'inesistenza- ovvero la presenza dei rappresentanti legali delle due parti all'incontro del 12.3.2015, riferita dal testimone e confermata dal medesimo architetto in risposta al capitolato di interrogatorio formale, CP_2
evenienza che deprivava in radice di rilievo la questione della sussistenza di poteri rappresentati in capo al dipendente Denunzia contestualmente Testimone_1
l'appellante l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, nonché la violazione dell'art. 116 c.p.c., per avere il primo giudice mancato di esplicare la ragione
“che lo avrebbe indotto a disattendere le dichiarazioni rese dal testimone in ordine Tes_1
al contenuto della transazione" e a ritenere che di questa non fosse acquisita “al processo
4 alcuna prova certa se si esclude la deposizione testimoniale resa dal sig. ” e Tes_1
rammenta che, seppure "il giudizio sull'attendibilità dei testi … e sulla rilevanza
probatoria delle loro affermazioni sono rimesse al libero convincimento del giudice di
merito", questi è comunque "tenuto a fornire spiegazione delle proprie determinazioni"
(pagg. 14 e 15 dell'atto di appello). Rileva infine che la deposizione del teste , Tes_1
dettagliata e scevra da contraddizioni, risulta coerente con il complesso degli ulteriori elementi probatori;
- la contraddittorietà della motivazione per aver il Tribunale accolto totalmente l'opposizione che, però, aveva dichiarato fondata soltanto in parte.
L'impugnazione, alla quale si è opposta l' , è Controparte_1
meritevole di accoglimento, dovendo dirsi raggiunta la prova del credito di cui era onerata
Controparte_3
Le censure per la stretta connessione logico-giuridica che le connota possono essere trattate congiuntamente.
Obiettivamente incoerenti risultano gli argomenti addotti dal primo giudice per negare valenza probatoria alla deposizione del teste . Testimone_1
All'udienza del 27.6.2018, costui:
- ha confermato per intero il capitolato di prova articolato nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado riferendo per tal via che: "nel gennaio 2013 l'Impresa dell'Arch.
ha contattato la per un preventivo per il CP_2 Controparte_3
5 montaggio/smontaggio e il noleggio di ponteggi elettrici auto-sollevanti da impiegare nei
lavori da eseguire nell'edificio condominiale di Viale Strasburgo 118, a Palermo"
(capitolo a); per il noleggio, il quale aveva a oggetto un ponteggio monocolonna e uno bicolonna, in uno alle pertinenti operazioni di montaggio e smontaggio, erano stati pattuiti
"i seguenti importi: montaggio ponteggio bicolonna a corpo € 1800,00,00 (milleottocento
euro); montaggio ponteggio monocolonna a corpo € 700,00; noleggio montacarichi a
corpo € 2.200,00; noleggio ponteggio monocolonna dal 1ottobre 2014 al 28 febbraio 2015
€ 3.500,00 (€ 700,00 al mese per cinque mesi); noleggio ponteggio bicolonna dal 1 ottobre
2014 al 28 febbraio 2015 € 7.000,00 (€ 1.400,00 al mese per cinque mesi)" (capitolo b);
nella previsione iniziale, "i lavori sarebbe stati ultimati entro il 28 febbraio 2015" (capitolo c); "a seguito della riunione intervenuta il 12.3.2015 tra l'arch. e il sig. CP_2 Parte_3
, da una parte, e il sig. (legale rappresentante della
[...] Parte_2 [...]
, dall'altra" a era stata accordata "una riduzione sul CP_3 Controparte_3
prezzo totale della prestazione resa dal 1 ottobre 2014 al 28 febbraio 2015 (pari a €
15.200,00) per l'importo di € 1.700,00, rideterminando il prezzo totale per il periodo
considerato in € 13.500,00”) (capitolo d); l AR si era Controparte_2
impegnata "a corrispondere il saldo di € 4.500,00, per questo primo periodo, a stretto
giro” (capitolo f); prolungatisi i tempi di conclusione dei lavori, di fatto terminati il 29
maggio 2015, il legale rappresentanza di ridusse il corrispettivo per il CP_3
secondo periodo di noleggio ad € 2.500,00" (capitolo h) ed accordò inoltre una dilazione
6 assegnando all'impresa "il termine massimo di un anno per l'appianamento del CP_2
debito, pari –in totale– ad € 7.000,00 (euro settemila) proprio al fine di consentirle il
reperimento di quella liquidità che le era venuta a mancare” (capitolo i);
- ha soggiunto, in risposta alle domande a chiarimento rivoltegli su impulso delle parti, di aver avuto incontri quotidiani con mentre "l'arch. l'avrò visto solo un paio Parte_3 CP_2
di volte. Tutti gli accordi economici li ho presi io in prima persona con il sig. Parte_3
che rappresentava l'arch. ed il 12 marzo ci siamo tutti incontrati in ufficio
[...] CP_2
presente anche il sig. e l'arch. ed in questa sede fu accorsato lo sconto e la CP_3 CP_2
dilazione di pagamento"; ha poi ulteriormente ribadito che "il 12 marzo stabilimmo io e
nonché e l'arch. l'importo dei lavori fino al 28 febbraio col Parte_3 CP_3 CP_2
pagamento col saldo sino ad allora di euro 4.500,00 ed io stabilì il saldo euro 2.500,00
euro per il secondo periodo. Il 12 marzo visto che i lavori si stavano prolungando l'arch.
ha detto che avrebbe fatto fronte all'ulteriore periodo di noleggio fino all'avvenuto CP_2
smontaggio".
Ha ritenuto il Tribunale che il testimone non sarebbe attendibile in quanto:
* "nessun titolo né potere di spendita del nome dell' può avere Parte_4
l'impiegato per acconsentire al confezionamento della suddetta transazione, non Tes_1
essendo stato dimostrato da parte convenuta i poteri del predetto";
* "non v'è alcuna prova al processo che né il delegato dell'arch. il sig. CP_2 Parte_3
né lo stesso arch. abbia partecipato al presunto incontro del 12 marzo". CP_2
7 La prima osservazione, come correttamente sottolineato dall'appellante, è inidonea a sorreggere il giudizio di inattendibilità del testimone, il cui potere di spendita del nome della società datrice di lavoro non ha mai formato oggetto di contestazione, tanto da richiedere in giudizio proprio ed esattamente il corrispettivo, così come ridotto dal proprio dipendente.
La seconda è invece errata poiché, escusso a interrogatorio formale, ha CP_2
ammesso di essere stato presente alla riunione del 12 marzo 2015. Costui infatti, ha parzialmente confermato il capitolo e) della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta nel giudizio di primo grado -con cui gli si chiedeva essere vero che “l'arch CP_2
in quell'occasione, ha rappresentato al sig. di avere avuto delle contestazioni da CP_3
parte del relativamente ai lavori in corso, che si Parte_5
stavano prolungando, oltre le previsioni, i tempi di lavorazione, con notevole aggravio di
spese a proprio carico”- dichiarando “confermo il capitolo ma non circa le dedotte
contestazioni ma soltanto riferii al la necessità di ulteriore prosieguo dei lavori CP_3
e del conseguente noleggio”. L'occasione al quale fa riferimento il capitolo di prova, come reso manifesto dalla correlazione tra questo e il precedente capitolo d), è proprio la riunione del 12 marzo 2015.
Non condivisibili le ragioni addotte dal primo giudice a sostengo della valutazione di inattendibilità del testimone , deve, per contro, evidenziarsi non solo Testimone_1
8 l'assenza di elementi di contraddizione intrinseca della -peraltro- circostanziata deposizione, ma anzi la ricorrenza di acquisizioni probatorie di segno convergente.
Vale invero osservare che:
- in sede di interrogatorio formale a confermato di aver "chiesto il noleggio" CP_2
dei ponteggi alla CP_3
- il preventivo che in risposta a tale richiesta la società predispose -indicando esattamente i corrispettivi riferiti dal testimone, la cui congruità rispetto ai prezzi di mercato la conduttrice non ha mai contestato risulta indirizzato "alla cortese attenzione del Sig.
, a conferma della rappresentatività a tale dipendente conferita dal titolare Parte_3
dell'impresa edile evincibile dalle dichiarazioni di;
Testimone_1
- il testimone direttore dei lavori di manutenzione dell'edificio di viale Testimone_2
Strasburgo n. 118 in Palermo, ha confermato che lavori, iniziati "se mal non ricorso il 24
settembre 2014", si prolungarono oltre il termine di conclusione inizialmente previsto nel
28 febbraio 2015 e per lo stesso periodo si prolungò il noleggio delle attrezzature, allo smontaggio delle quali si procedette "alla chiusura del cantiere";
- il Certificato di ultimazione dei lavori, a firma del direttore dei lavori reca Testimone_2
la data del 29 maggio 2015.
E' dunque del tutto plausibile che le parti si siano incontrate onde verificare la disponibilità
della concedente al prosieguo del noleggio delle impalcature oltre il periodo inizialmente preventivato e per concordare il corrispettivo.
9 Rilevato, in ultimo, che:
- gli importi che l AR ammette di aver corrisposto, per Controparte_2
un totale di € 9.000,00, non corrispondono al costo totale del noleggio indicato in preventivo per la sola durata delle opere edili inizialmente stimata, ovvero per il periodo ottobre 2014-febbraio 2015 (pari a € 15.200,00) e, a maggior ragione, neppure sono idonei a coprire il periodo successivo (fino a maggio 2015);
- l'ultima delle fatture di saldata dalla debitrice (fatt. n. 179/15) risale Controparte_3
al marzo 2015 e non può, dunque, ritenersi a saldo in quanto anteriore alla conclusione del rapporto;
- ha dato prova di aver annotato nelle proprie scritture contabili Controparte_3
(registro i.v.a. vendite) la fattura n. 330/2016 di € 7.000,00 posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo;
non resta che confermare l'intervenuto accordo negoziale tra le parti, perfezionato in forma orale -come consentito in assenza di prescrizioni di forma ad substantiam- in forza del quale, sopraggiunta la scadenza del concordato periodo di noleggio, le parti si risolsero a proseguire nel rapporto, a motivo della protrazione dei tempi di ultimazione delle opere edili appaltate all'impresa e convennero il corrispettivo per il tempo a venire, nonché CP_2
una riduzione del corrispettivo per il periodo precedente, fissati rispettivamente in €
2.500,0 ed € 4.500,00, e una dilazione del pagamento del saldo.
10 Conclusivamente, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolta la domanda avanzata da con il ricorso per decreto ingiuntivo che, Controparte_3
definitivamente caducato per effetto dell'accoglimento dell'opposizione formulata dal debitore ingiunto, non è suscettibile di reviviscenza. “L'accoglimento dell'opposizione a
decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio,
sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello –
anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso
- non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non
può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” (Cass. civ. 6/9/2017,
n.20868).
L' AR deve dunque essere condannata al pagamento di Controparte_2
€ 7.000,00, oltre interessi al saggio e con la decorrenza previsti dal D.Lgs. n. 231/2002.
La regolamentazione delle spese di lite si accorda al canone della soccombenza così che queste, liquidate:
- in € 685,50 -di cui 145,50 per esborsi ed € 540,00 per onorari- per la fase monitoria;
- in € 4.650,00, per il giudizio di primo grado;
- in € 4.182,50 - di cui € 382,50 per esborsi, € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase decisionale- per il presente grado di giudizio;
devono essere poste a carico dell' , tutti maggiorati Controparte_1
di c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede:
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3069 del 18 giugno 2019, appellata da con atto di citazione notificato il 4 novembre 2019 a Controparte_3 [...]
, condanna al Controparte_1 Controparte_1
pagamento di euro 7.000,00, oltre interessi al saggio e con la decorrenza indicati dal D.lgs.
231/2002 sino al dì dell'effettiva corresponsione;
condanna l'appellata a rifondere alla società appellante le spese Controparte_2
di lite, liquidate in € 685,50 per la fase monitoria, in € 4.650,00 per il primo grado di giudizio e in € 4.182,50, come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio,
maggiorati tutti gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 26 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2139 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
p. iva , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalia Mandalà per mandato Parte_2
allegato alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio.
Appellante
(p. iva , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del titolare, rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio Di Leo per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore. Appellata
Conclusioni dell'appellante:
- in via principale e nel merito, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta dall e confermare il decreto Controparte_2
ingiuntivo in tutte le sue parti.
- riformare la sentenza impugnata e per l'effetto condannare, in subordine, la ditta opponente al pagamento del compenso di € 7.000,00 oltre interessi moratori, quale importo dovuto alla nella misura di € 4.500,00, a saldo del noleggio dei ponteggi Parte_1
sino al febbraio 2015, e nella misura di € 2.500,00 quale compenso forfettariamente fissato per il noleggio successivo sino al 29 maggio 2015; in subordine, condannare la ditta arch.
al pagamento della somma di € 7.000,00 oltre interessi moratori al saldo con CP_1
qualsivoglia diversa statuizione anche a titolo di risarcimento danni per ingiustificato arricchimento;
- condannare, in ogni caso, l' al pagamento delle spese Controparte_2
di entrambi i gradi giudizio in favore di e alla restituzione alla Controparte_3
odierna appellante delle spese legali liquidate nella sentenza di primo grado, che sia eventualmente costretta a corrispondere alla prima nelle more dell'impugnazione.
Conclusioni dell'appellata:
rigettare in ogni sua parte l'appello proposto contro la sentenza n. 3069/19, confermandola
in toto;
2 conseguentemente, condannare la in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, Sig. al pagamento delle spese e spettanze Parte_2
anche di questo grado del giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3069 del 18 giugno 2019, il Tribunale di Palermo, accogliendo l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dall' , ha Controparte_1
revocato il decreto monitorio emesso il giorno 11 aprile 2017, con il quale, su istanza di era stato ingiunto all'impresa opponente il pagamento di € 7.000,00, Controparte_3
oltre interessi e spese di procedura, a saldo del corrispettivo convenuto per il noleggio di due ponteggi autosollevanti impiegati nei lavori di manutenzione dello stabile in condominio di Viale Strasburgo n. 118 in Palermo, e ha condannato la convenuta al pagamento delle spese di lite.
Negato valore probatorio, sul rilievo dell'assenza di poteri rappresentativi in capo a costui,
alla deposizione del teste , dipendente di Mandalà Noleggi s.r.l. -il quale Testimone_1
aveva riferito che, per effetto di un accordo raggiunto tra le parti in un incontro tenutosi il
12 marzo 2015, il corrispettivo per il noleggio dei ponteggi era stato determinato in complessivi € 7.000,00, di cui € 4.5000,00 maturati sino al 28.2.2015 ed € 2.500,00 per il periodo di successiva protrazione dei lavori edili- il Tribunale ha ritenuto insufficiente ai fini della dimostrazione del credito la sola fattura n. 330 del 4 marzo 2016 emessa dalla società locatrice.
3 ha proposto appello avverso la pronunzia articolando tre motivi con Controparte_3
cui lamenta:
- la violazione ed errata applicazione degli artt. 1387 e 1388 s.s. c.c. per avere il Tribunale
ritenuto necessario per la validità ed efficacia dell'accordo del 12 marzo 2015 "che la
dimostrasse la sussistenza dei poteri di rappresentanza in capo al Controparte_3
Sig. ai fini della valenza ed efficacia degli accordi intercorsi con l'impresa Tes_1 CP_2
(pag. 10 dell'atto di appello), quando né la rappresentata aveva disconosciuto la portata vincolante del negozio giuridico concluso dal proprio dipendente e degli sconti da questi accordati all'impresa edile, né la controparte aveva sollevato dubbi sui poteri rappresentativi di costui;
- l'errore di percezione o la svista materiale su un fatto decisivo risultante dagli atti -che avrebbe indotto il Tribunale a supporne l'inesistenza- ovvero la presenza dei rappresentanti legali delle due parti all'incontro del 12.3.2015, riferita dal testimone e confermata dal medesimo architetto in risposta al capitolato di interrogatorio formale, CP_2
evenienza che deprivava in radice di rilievo la questione della sussistenza di poteri rappresentati in capo al dipendente Denunzia contestualmente Testimone_1
l'appellante l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, nonché la violazione dell'art. 116 c.p.c., per avere il primo giudice mancato di esplicare la ragione
“che lo avrebbe indotto a disattendere le dichiarazioni rese dal testimone in ordine Tes_1
al contenuto della transazione" e a ritenere che di questa non fosse acquisita “al processo
4 alcuna prova certa se si esclude la deposizione testimoniale resa dal sig. ” e Tes_1
rammenta che, seppure "il giudizio sull'attendibilità dei testi … e sulla rilevanza
probatoria delle loro affermazioni sono rimesse al libero convincimento del giudice di
merito", questi è comunque "tenuto a fornire spiegazione delle proprie determinazioni"
(pagg. 14 e 15 dell'atto di appello). Rileva infine che la deposizione del teste , Tes_1
dettagliata e scevra da contraddizioni, risulta coerente con il complesso degli ulteriori elementi probatori;
- la contraddittorietà della motivazione per aver il Tribunale accolto totalmente l'opposizione che, però, aveva dichiarato fondata soltanto in parte.
L'impugnazione, alla quale si è opposta l' , è Controparte_1
meritevole di accoglimento, dovendo dirsi raggiunta la prova del credito di cui era onerata
Controparte_3
Le censure per la stretta connessione logico-giuridica che le connota possono essere trattate congiuntamente.
Obiettivamente incoerenti risultano gli argomenti addotti dal primo giudice per negare valenza probatoria alla deposizione del teste . Testimone_1
All'udienza del 27.6.2018, costui:
- ha confermato per intero il capitolato di prova articolato nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado riferendo per tal via che: "nel gennaio 2013 l'Impresa dell'Arch.
ha contattato la per un preventivo per il CP_2 Controparte_3
5 montaggio/smontaggio e il noleggio di ponteggi elettrici auto-sollevanti da impiegare nei
lavori da eseguire nell'edificio condominiale di Viale Strasburgo 118, a Palermo"
(capitolo a); per il noleggio, il quale aveva a oggetto un ponteggio monocolonna e uno bicolonna, in uno alle pertinenti operazioni di montaggio e smontaggio, erano stati pattuiti
"i seguenti importi: montaggio ponteggio bicolonna a corpo € 1800,00,00 (milleottocento
euro); montaggio ponteggio monocolonna a corpo € 700,00; noleggio montacarichi a
corpo € 2.200,00; noleggio ponteggio monocolonna dal 1ottobre 2014 al 28 febbraio 2015
€ 3.500,00 (€ 700,00 al mese per cinque mesi); noleggio ponteggio bicolonna dal 1 ottobre
2014 al 28 febbraio 2015 € 7.000,00 (€ 1.400,00 al mese per cinque mesi)" (capitolo b);
nella previsione iniziale, "i lavori sarebbe stati ultimati entro il 28 febbraio 2015" (capitolo c); "a seguito della riunione intervenuta il 12.3.2015 tra l'arch. e il sig. CP_2 Parte_3
, da una parte, e il sig. (legale rappresentante della
[...] Parte_2 [...]
, dall'altra" a era stata accordata "una riduzione sul CP_3 Controparte_3
prezzo totale della prestazione resa dal 1 ottobre 2014 al 28 febbraio 2015 (pari a €
15.200,00) per l'importo di € 1.700,00, rideterminando il prezzo totale per il periodo
considerato in € 13.500,00”) (capitolo d); l AR si era Controparte_2
impegnata "a corrispondere il saldo di € 4.500,00, per questo primo periodo, a stretto
giro” (capitolo f); prolungatisi i tempi di conclusione dei lavori, di fatto terminati il 29
maggio 2015, il legale rappresentanza di ridusse il corrispettivo per il CP_3
secondo periodo di noleggio ad € 2.500,00" (capitolo h) ed accordò inoltre una dilazione
6 assegnando all'impresa "il termine massimo di un anno per l'appianamento del CP_2
debito, pari –in totale– ad € 7.000,00 (euro settemila) proprio al fine di consentirle il
reperimento di quella liquidità che le era venuta a mancare” (capitolo i);
- ha soggiunto, in risposta alle domande a chiarimento rivoltegli su impulso delle parti, di aver avuto incontri quotidiani con mentre "l'arch. l'avrò visto solo un paio Parte_3 CP_2
di volte. Tutti gli accordi economici li ho presi io in prima persona con il sig. Parte_3
che rappresentava l'arch. ed il 12 marzo ci siamo tutti incontrati in ufficio
[...] CP_2
presente anche il sig. e l'arch. ed in questa sede fu accorsato lo sconto e la CP_3 CP_2
dilazione di pagamento"; ha poi ulteriormente ribadito che "il 12 marzo stabilimmo io e
nonché e l'arch. l'importo dei lavori fino al 28 febbraio col Parte_3 CP_3 CP_2
pagamento col saldo sino ad allora di euro 4.500,00 ed io stabilì il saldo euro 2.500,00
euro per il secondo periodo. Il 12 marzo visto che i lavori si stavano prolungando l'arch.
ha detto che avrebbe fatto fronte all'ulteriore periodo di noleggio fino all'avvenuto CP_2
smontaggio".
Ha ritenuto il Tribunale che il testimone non sarebbe attendibile in quanto:
* "nessun titolo né potere di spendita del nome dell' può avere Parte_4
l'impiegato per acconsentire al confezionamento della suddetta transazione, non Tes_1
essendo stato dimostrato da parte convenuta i poteri del predetto";
* "non v'è alcuna prova al processo che né il delegato dell'arch. il sig. CP_2 Parte_3
né lo stesso arch. abbia partecipato al presunto incontro del 12 marzo". CP_2
7 La prima osservazione, come correttamente sottolineato dall'appellante, è inidonea a sorreggere il giudizio di inattendibilità del testimone, il cui potere di spendita del nome della società datrice di lavoro non ha mai formato oggetto di contestazione, tanto da richiedere in giudizio proprio ed esattamente il corrispettivo, così come ridotto dal proprio dipendente.
La seconda è invece errata poiché, escusso a interrogatorio formale, ha CP_2
ammesso di essere stato presente alla riunione del 12 marzo 2015. Costui infatti, ha parzialmente confermato il capitolo e) della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta nel giudizio di primo grado -con cui gli si chiedeva essere vero che “l'arch CP_2
in quell'occasione, ha rappresentato al sig. di avere avuto delle contestazioni da CP_3
parte del relativamente ai lavori in corso, che si Parte_5
stavano prolungando, oltre le previsioni, i tempi di lavorazione, con notevole aggravio di
spese a proprio carico”- dichiarando “confermo il capitolo ma non circa le dedotte
contestazioni ma soltanto riferii al la necessità di ulteriore prosieguo dei lavori CP_3
e del conseguente noleggio”. L'occasione al quale fa riferimento il capitolo di prova, come reso manifesto dalla correlazione tra questo e il precedente capitolo d), è proprio la riunione del 12 marzo 2015.
Non condivisibili le ragioni addotte dal primo giudice a sostengo della valutazione di inattendibilità del testimone , deve, per contro, evidenziarsi non solo Testimone_1
8 l'assenza di elementi di contraddizione intrinseca della -peraltro- circostanziata deposizione, ma anzi la ricorrenza di acquisizioni probatorie di segno convergente.
Vale invero osservare che:
- in sede di interrogatorio formale a confermato di aver "chiesto il noleggio" CP_2
dei ponteggi alla CP_3
- il preventivo che in risposta a tale richiesta la società predispose -indicando esattamente i corrispettivi riferiti dal testimone, la cui congruità rispetto ai prezzi di mercato la conduttrice non ha mai contestato risulta indirizzato "alla cortese attenzione del Sig.
, a conferma della rappresentatività a tale dipendente conferita dal titolare Parte_3
dell'impresa edile evincibile dalle dichiarazioni di;
Testimone_1
- il testimone direttore dei lavori di manutenzione dell'edificio di viale Testimone_2
Strasburgo n. 118 in Palermo, ha confermato che lavori, iniziati "se mal non ricorso il 24
settembre 2014", si prolungarono oltre il termine di conclusione inizialmente previsto nel
28 febbraio 2015 e per lo stesso periodo si prolungò il noleggio delle attrezzature, allo smontaggio delle quali si procedette "alla chiusura del cantiere";
- il Certificato di ultimazione dei lavori, a firma del direttore dei lavori reca Testimone_2
la data del 29 maggio 2015.
E' dunque del tutto plausibile che le parti si siano incontrate onde verificare la disponibilità
della concedente al prosieguo del noleggio delle impalcature oltre il periodo inizialmente preventivato e per concordare il corrispettivo.
9 Rilevato, in ultimo, che:
- gli importi che l AR ammette di aver corrisposto, per Controparte_2
un totale di € 9.000,00, non corrispondono al costo totale del noleggio indicato in preventivo per la sola durata delle opere edili inizialmente stimata, ovvero per il periodo ottobre 2014-febbraio 2015 (pari a € 15.200,00) e, a maggior ragione, neppure sono idonei a coprire il periodo successivo (fino a maggio 2015);
- l'ultima delle fatture di saldata dalla debitrice (fatt. n. 179/15) risale Controparte_3
al marzo 2015 e non può, dunque, ritenersi a saldo in quanto anteriore alla conclusione del rapporto;
- ha dato prova di aver annotato nelle proprie scritture contabili Controparte_3
(registro i.v.a. vendite) la fattura n. 330/2016 di € 7.000,00 posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo;
non resta che confermare l'intervenuto accordo negoziale tra le parti, perfezionato in forma orale -come consentito in assenza di prescrizioni di forma ad substantiam- in forza del quale, sopraggiunta la scadenza del concordato periodo di noleggio, le parti si risolsero a proseguire nel rapporto, a motivo della protrazione dei tempi di ultimazione delle opere edili appaltate all'impresa e convennero il corrispettivo per il tempo a venire, nonché CP_2
una riduzione del corrispettivo per il periodo precedente, fissati rispettivamente in €
2.500,0 ed € 4.500,00, e una dilazione del pagamento del saldo.
10 Conclusivamente, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolta la domanda avanzata da con il ricorso per decreto ingiuntivo che, Controparte_3
definitivamente caducato per effetto dell'accoglimento dell'opposizione formulata dal debitore ingiunto, non è suscettibile di reviviscenza. “L'accoglimento dell'opposizione a
decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio,
sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello –
anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso
- non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non
può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” (Cass. civ. 6/9/2017,
n.20868).
L' AR deve dunque essere condannata al pagamento di Controparte_2
€ 7.000,00, oltre interessi al saggio e con la decorrenza previsti dal D.Lgs. n. 231/2002.
La regolamentazione delle spese di lite si accorda al canone della soccombenza così che queste, liquidate:
- in € 685,50 -di cui 145,50 per esborsi ed € 540,00 per onorari- per la fase monitoria;
- in € 4.650,00, per il giudizio di primo grado;
- in € 4.182,50 - di cui € 382,50 per esborsi, € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase decisionale- per il presente grado di giudizio;
devono essere poste a carico dell' , tutti maggiorati Controparte_1
di c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede:
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3069 del 18 giugno 2019, appellata da con atto di citazione notificato il 4 novembre 2019 a Controparte_3 [...]
, condanna al Controparte_1 Controparte_1
pagamento di euro 7.000,00, oltre interessi al saggio e con la decorrenza indicati dal D.lgs.
231/2002 sino al dì dell'effettiva corresponsione;
condanna l'appellata a rifondere alla società appellante le spese Controparte_2
di lite, liquidate in € 685,50 per la fase monitoria, in € 4.650,00 per il primo grado di giudizio e in € 4.182,50, come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio,
maggiorati tutti gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 26 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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