Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00280/2026REG.PROV.COLL.
N. 05944/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5944 del 2025, proposto da
BR S.U.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B1526617DE, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Trenord s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Bellocchio, Pozzi e Cappellini, con domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Pozzi in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 2570/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Trenord s.r.l.;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il Consigliere IA FA e uditi per le parti gli avvocati Di Lieto, Pozzi e Cappellini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società Trenord s.r.l. indiceva una gara (CIG B152667DE2), con procedura aperta, da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso, per la “ Fornitura di Guarnizioni Frenanti Organiche ”, per anni due, dell’importo a base d’asta di euro 1.747.200,00, oltre IVA.
Le specifiche tecniche allegate agli atti di gara testualmente stabilivano che per il materiale ferroviario rotabile “ il tipo di guarnizione richiesta deve essere: - Omologata secondo la norma UI541-3. -Per Categoria 4, tipo materiale organico. -Per velocità max 200 Km/h. -Aver superato i test a banco 2B1 e 3A1 della norma. -Con dimensioni e forma come da allegato A-1 della stessa norma. Sono pertanto conformi alla presente specifica le guarnizioni frenanti in materiale organico “omologate UI ” e quindi individuate dall’“ Allegato-I; Tipo 4.2 guarnizioni per veicoli passeggeri” della UI541-3, tra quelle in corso di validità che hanno superato i test previsti dai programmi 2B1 e 3A1 della norma stessa... ”. Entro il termine fissato, la società ricorrente (unica offerente) presentava la propria offerta. La società Trenord s.r.l., con provvedimento di data 11.12.2024, disponeva la sua esclusione, in quanto le specifiche tecniche previste negli atti di gara, e in particolare il documento di gara ‘ specifica tecnica Guarnizioni frenanti n.4SEOF1526251 – rev. H ’, prevedevano espressamente che le guarnizioni frenanti dovessero essere omologate in conformità alla norma UI541-3 e individuate dall’appendix I alla tabella “ Type 4.2 – Brake pads for passengr coaches ”, che elencava tutti i tipi di guarnizioni omologate UI, con relativo nome del costruttore.
La BR S.U.R.L. non risultava essere presente nell’elenco della tabella “ Type 4.2 ” delle società con prodotto (guarnizione frenante tipo organico) omologato e conforme alla UI541-3, di conseguenza, non era in possesso del requisito di partecipazione previsto dagli atti di gara al Capitolo IV.1.3.2) lett. b).
2. La società BR S.U.R.L. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, lamentando l’illegittimità del provvedimento di esclusione, poiché gli atti di gara, e in special modo il Disciplinare, non prevedevano l’esclusione dalla gara dei concorrenti che non erano inseriti nell’appendice di cui allo “ Allegato-I; Tipo 4.2 guarnizioni per veicoli passeggeri ” per guarnizioni frenanti in materiale di tipo organico “ omologate UI ”, né che l’obbligo che l’omologazione di cui alla norma UI 541-3 avvenisse esclusivamente ad opera dell’Organismo UI. Le guarnizioni frenanti in materiale organico prodotte dalla società ricorrente, così come richiesto dalla Stazione appaltante, avendo superato i test a banco 2B1 e 3A1 della norma UI 541-3, erano pienamente omologate in base a detta norma e la conformità ad essa era stata certificata dal Bureau Veritas . L’atto di esclusione, inoltre, non conteneva nessuna motivazione a confutazione della perizia tecnica trasmessa dalla società ricorrente il 23 settembre 2024, con la quale si era dimostrata la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con sentenza n. 2570 del 2025, dichiarava il ricorso in parte irricevibile e in parte infondato. Secondo il Collegio di prima istanza, inter alia , il provvedimento di esclusione dalla gara era legittimo, non sussistendo in capo alla società BR S.U.R.L. il prescritto requisito di partecipazione, nonostante la produzione, in sede di presentazione dell’offerta, di un certificato di conformità del Bureau Veritas , nel quale si attestava che: “ Sulla base delle evidenze documentali fornite nell’ambito delle precedenti certificazioni relative al prodotto in oggetto e delle attività svolte durante la visita ispettiva presso la sede produttiva di ECOBRAKE S.u.r.l. del 09/05/2024, Bureau Veritas Italia S.p.A. dichiara la conformità della Guarnizione Freno FS5M1- 9368 prodotta da ECOBRAKE S.u.r.l. disegno ECOBRAKE B2025-2 del 04/03/2014 ai requisiti degli Allegati C3 e C4 della norma UI 541-3 Ed. 8 e di idoneità all’impiego in relazione al programma prove d’uso secondo il 1.7 della norma UI 541-3 Ed.8 .”
Il Giudice di prime cure precisava che le guarnizioni frenanti per uso ferroviario erano un prodotto destinato a garantire in assoluto la sicurezza dell’esercizio e, conseguentemente, dei passeggeri, pertanto le specifiche tecniche (omologazione UI) prescritte dagli atti di gara andavano considerate quali requisiti minimi e, quindi, una condizione di partecipazione alla procedura selettiva. In ragione di ciò, le aziende che operavano nell’ambito dei trasporti ferroviari subordinavano l’acquisto del materiale di esercizio ad una omologazione rilasciata dall’UI ( International Unione of Railways ), che era un organismo internazionale che definiva le caratteristiche e le prestazioni che i prodotti oggetto di fornitura dovevano possedere, sulla base delle specifiche procedure e raccomandazioni tecniche. Nella specie, la certificazione di conformità, e l’Allegato rapporto IBR.RIN28OR105/24 AS/01 Rev. 1.0 del 13.05.2024, avrebbero dovuto essere accompagnati da una relazione tecnica diretta a rendere adeguata evidenza ed intellegibilità, nelle guarnizioni FS5M1-9368 prodotte dalla BR S.U.R.L., di ciascuna caratteristica tecnica richiesta dalla specifica 4SEOF1526251, soprattutto con riferimento alle prove del banco dinamometrico S1 e S2, di cui alla Fiche n.541-3. Inoltre, non poteva non rilevarsi come dagli atti di causa non emergesse la ragione per la quale la guarnizione offerta dalla ricorrente, FS5M1-9638, se da un lato era dichiarata conforme, da un Ente diverso da UI, alle prescrizioni della norma 541-3, dall’altro lo stesso materiale non risultava omologato UI.
Secondo il Tribunale adito, l’esclusione della società ricorrente era stata, quindi, disposta in stretta osservanza di quanto prescritto dalla specifica tecnica Trenord 4SEOF1526251.
Pertanto, il RUP aveva legittimamente escluso la società BR S.U.R.L. in considerazione del mancato rispetto del requisito minimo in questione e dei rilievi al riguardo sottopostigli dalla Commissione di gara.
4. Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, la società BR S.U.R.L. ha impugnato la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma, sulla base delle seguenti censure: “ I. Error in iudicando. Motivazione erronea ed illogica. Infrapetizione. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto ed erroneità della motivazione, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria ed illogicità. Violazione degli atti di gara; II. Error in iudicando. Violazione dell’art. 10 del d.lgs. 36/2023. Motivazione erronea. Infrapetizione. Violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 88 c.p.a. Violazione delle direttive 2016/797/CE e 2008/7/CE e del d.lgs. 14.5.2019, n. 57. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto ed erroneità di motivazione, travisamento dei fatti, carenza istruttoria ed illogicità. Illegittimità derivata; III. Error in iudicando. Motivazione erronea. Violazione del disciplinare di gara”.
5. La società Trenord s.r.l. si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
6. All’udienza del 2 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. Con il primo motivo di appello, la società BR S.U.R.L. censura la sentenza impugnata, deducendo che il Giudice di primo grado avrebbe errato nell’interpretate il disciplinare e in generale la lex specialis, atteso che non risulterebbe prevista l’obbligatorietà della omologazione UI e l’esclusione dalla procedura di gara in mancanza di tale omologazione. Dalla lettura degli atti di gara, non sarebbe rinvenibile alcun obbligo dell’esclusività dell’Organismo certificatore UI o/e dell’obbligatorietà dell’inserimento nell’ “Allegato I”, ma solo il possesso nelle guarnizioni da fornire del superamento dei test prescritti dalla norma UI 541 – 3 e il rispetto delle relative caratteristiche certificate da un Organismo Notificato.
Secondo l’appellante, gli atti di gara, e soprattutto quelli riguardanti le specifiche tecniche, prescriverebbero solo che: “ il tipo di guarnizione richiesta deve essere: - omologata secondo la norma UI541 – 3. – Per Categoria 4, tipo materiale organico. – Per velocità max 200 km/h. – Aver superato i test a banco 2B1 e 3 A 1 della norma. – Con dimensioni a forma come da allegato A – 1 della stessa norma. Sono pertanto conformi alla presente specifica le guarnizioni in materiale organico ‘omologate UI’ e quindi individuate dall’”Allegato – I; Tioo 4.2 guarnizioni per veicoli passeggeri” della UI541 -3, tra quelle in corso di validità che hanno superato i test previsti dai programmi 2B1 e 3 A 1 della norma stessa…”.
Le statuizioni contenute nella sentenza impugnata sarebbero errate, in quanto in contrasto con le dichiarazioni rese dall’Organismo di attestazione Bureau Veritas che, a differenza dell’Organismo UI, è un ‘ Organismo Notificato – NO.BO ’, abilitato a rilasciare il certificato di conformità del materiale ferroviario. Ne consegue che, atteso che le guarnizioni frenanti in materiale organico prodotte dalla società appellante hanno superato i test a banco 2B1 e 3 A 1 della norma UI 541 – 3, contrariamente a quanto sostenuto dal T.A.R., sarebbero pienamente omologate in base a detta norma UI. La società ricorrente ribadisce che il materiale prodotto risulta pienamente rispondente alle specifiche richieste dalla Stazione appaltante, e quindi sussisterebbero tutti i requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara. Il Collegio di prima istanza avrebbe confuso la conformità alla norma UI 541 – 3 delle guarnizioni, conformità comunque attestata da un Organismo di certificazione abilitato e riconosciuto, con l’attestazione di conformità effettuata dall’Organismo UI. La sentenza impugnata, inoltre, sarebbe viziata da infrapetizione, non avendo esaminato la censura illustrata con il ricorso introduttivo di difetto motivazione dell’atto U.0016375 dell’11 dicembre 2024, in quanto tale atto non riporterebbe alcuna valutazione della perizia tecnica, con i relativi allegati, trasmessa in data 23 settembre 2024, in data antecedente sia al verbale della Commissione di gara, datato 9.12.2024, sia dell’atto del RUP del successivo 11 dicembre, con la quale si sarebbe dimostrato il possesso dei requisiti richiesti nelle guarnizioni prodotte dalla società BR S.U.R.L. e il quadro normativo comunitario di riferimento. L’esponente deduce, inoltre, che se la Commissione di gara o il RUP avessero avuto necessità di chiarimenti sulle specifiche tecniche delle guarnizioni proposte dalla società BR S.U.R.L. avrebbero dovuto disporre il soccorso istruttorio e non l’esclusione dalla gara.
8. Con il secondo mezzo, l’appellante contesta la sentenza impugnata evidenziando profili di erroneità della motivazione e vizio di infrapetizione, per non avere il Giudice di prime cure considerato che le previsioni della lex specialis richiedenti l’obbligatoria omologazione UI sarebbero, in ogni caso, in contrasto con la normativa europea sulla interoperabilità del sistema ferroviario di cui alle direttive n. 2008/57/CE e n. 2016/797/CE. La società, a tale riguardo, argomenta che, avendo le guarnizioni frenanti prodotte superato i test a banco 2B1 e 3 A 1 della norma UI 541 – 3, le stesse sarebbero omologate come certificato dal Bureau Veritas, pertanto la BR S.U.R.L. non avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, posto che, a differenza del Bureau Veritas, l’organismo UI non sarebbe qualificato come ‘Organismo Notificato’ e, in nessuna norma delle suddette Direttive, o in altre disposizioni, l’omologazione UI viene indicata quale requisito per l’immissione dei componenti di interoperabilità sul mercato UE. Per i rilievi espressi, ad avviso dell’appellante, non sarebbe possibile impedire la partecipazione a gare, indette da stazioni appaltanti dei singoli Stati, di operatori economici non inseriti nell’appendice di cui all’ “ Allegato – I; Tipo 4.2. guarnizioni per veicoli passeggeri ” per guarnizioni frenanti in materiale di tipo organico ‘omologate UI’ o la cui omologazione del materiale di cui alla norma UI 541 – 3 non sia stata operata dall’Organismo UI. La sentenza impugnata sarebbe altresì errata nella parte in cui il T.A.R. ha ritenuto l’irricevibilità delle censure prospettate con il secondo mezzo, sulla base del rilievo che le stesse sono sostanzialmente finalizzate ad evidenziare la sostanziale illegittimità del requisito di partecipazione, posto che il mancato inserimento nel suddetto elenco sia un requisito di partecipazione immediatamente escludente e, come tale, soggetto all’onere di immediata impugnazione. Tale statuizione non sarebbe corretta, atteso che, con il secondo motivo del ricorso introduttivo, l’appellante avrebbe lamentato che, ove gli atti gara fossero da interpretare come contenenti le suddette clausole escludenti, essi sarebbero in parte qua nulli, oltre al fatto che le clausole di esclusione sono tassative.
9. Con la terza censura, si denuncia l’erroneità della sentenza impugnata laddove il T.A.R. afferma: “ sussiste … un pronunciamento della Commissione di gara che, una volta rilevata la carenza del requisito, ha legittimamente investito il R.U.P. delle conseguenti valutazioni. Il provvedimento impugnato è stato, quindi, legittimamente adottato da tale organo, quale soggetto investito del compito di provvedere all’esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 7 lettera d) dell’Allegato I.2 del codice dei contratti Pubblici”. Tale statuizione non sarebbe corretta in quanto l’atto del RUP U.0016375 dell’11 dicembre 2024 in alcuna parte richiama o pone a sua base verbali della Commissione di gara. A parere dell’appellante, non vi sarebbe alcun pronunciamento della Commissione di gara, la quale avrebbe solo rilevato che “ l’operatore economico BR non risulta essere presente nell’elenco della tabella ‘Type 4.2’ delle società con prodotto (guarnizione frenante tipo organico) omologato conforme alla UI541 – 3. Pertanto, la Commissione rimette gli atti al Responsabile Unico del Procedimento per la valutazione del caso di specie”.
10. Le suddette critiche, in quanto attinenti a profili connessi, vanno esaminate congiuntamente.
11. L’appello è infondato, per i rilievi di seguito enunciati.
11.1. Secondo l’indirizzo condiviso della giurisprudenza di settore, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi: “ le caratteristiche essenziali e stimate indefettibili (ossia i requisiti minimi) delle prestazioni o del bene, definite dal bando, costituiscono una legittima condizione di partecipazione alla procedura: logica del resto vuole che il contratto vada aggiudicato a un concorrente che sia in grado di assicurare il minimo prestabilito che corrisponde all’essenza della res richiesta. E la significatività della regola è dimostrata anche dal fatto che essa vale anche se la lex specialis non commini espressamente l’esclusione per l’offerta che abbia caratteristiche difformi da quelle richieste. Ciò perché una tale difformità comunque concretizza un aliud pro alio che comporta di per sé l’esclusione dalla gara, anche in mancanza di una apposita comminatoria” (Cons. Stato, n. 2486 del 2020; id n. 5260 del 2019; id. n. 7191 del 2018; id. n. 4809 del 2018; id. n. 565 del 2018).
Pertanto, un’offerta che non possiede le caratteristiche essenziali e indefettibili, ossia i requisiti richiesti dalla lex specialis , rappresentando un aliud pro alio , comporta l’esclusione dalla gara, anche in mancanza di espressa previsione di esclusione da parte della legge di gara.
La stazione appaltante ha escluso la società ricorrente sul presupposto del mancato inserimento della stessa nell’elenco della Tabella “ Tybe 4.2 ”, diretta ad individuare tutti i tipi di guarnizioni omologate UI, dichiarate conformi alla specifica tecnica, con l’indicazione del relativo costruttore.
Il Disciplinare di gara, a pag. 6, nella Sezione relativa all’ “ Oggetto, durata ed importo a base di gara ”, prevedeva espressamente che: “ I materiali forniti dovranno avere le caratteristiche che sono riportate nelle specifiche tecniche allegate ”. Con riferimento all’attestazione dei requisiti di partecipazione, il Punto IV.1.3.2, del disciplinare di gara, avente ad oggetto i “ Requisiti di capacità tecnica e professionale ”, alla lettera b) stabiliva l’obbligo dell’operatore economico di dichiariare “ di essere in possesso dei requisiti richiesti al paragrafo 6.1 “Requisiti fornitore ” del documento “ P102 – Rv Fornitura organi e componenti di sicurezza”, per quanto applicabile alla fornitura in oggetto ”.
La connessa specifica tecnica Trenord 4SEOF1526251 ha imposto le seguenti caratteristiche tecniche: “- omologata secondo la norma UI541-3; - per Categoria 4, tipo materiale organico; - Per velocità max 200 km/h; - aver superato i test a banco 2B1 e 3 A1 della stessa norma. Sono pertanto conformi alla presente specifica le guarnizioni frenanti in materiale di tipo organico “omologate UI” e quindi individuate dall’ “Allegato – I; Tipo 4.2 guarnizioni per veicoli passeggeri” della UI541-3, tra quelle in corso di validità che hanno superato i test previsti dai programmi 2B1 e 3A1 della norma stessa. Sono pertanto conformi alla presente specifica le guarnizioni frenanti in materiale di tipo organico “omologate UI” e quindi individuate dall’’ “Allegato-I; Tipo 4.2 guarnizioni per veicoli passeggeri” della UI541-3, tra quelle in corso di validità che hanno superato i test previsti dai programmi 2B1 e 3A1 della norma stessa. ”
Il Collegio condivide l’acuta osservazione sostenuta dal T.A.R. nella sentenza impugnata, il quale, nel dare rilievo alle suindicate specifiche tecniche quali requisiti minimi, ha evidenziato che le guarnizioni frenanti per uso ferroviario sono un prodotto destinato a garantire ‘in assoluto’ la sicurezza dell’esercizio e, conseguentemente, dei passeggeri.
In ragion di ciò, le aziende che operano nell’ambito dei trasporti ferroviari subordinano l’acquisto del materiale di esercizio ad un’omologazione rilasciata dall’UI ( International Unione of Railways ), che è un organismo internazionale che definisce le caratteristiche e le prestazioni che i prodotti oggetto di fornitura devono possedere, sulla base di specifiche procedure e raccomandazioni tecniche.
La società BR S.U.R.L. non era in possesso del prescritto requisito di partecipazione, nonostante la produzione, in sede di presentazione dell’offerta, di un certificato di conformità della Bureau Veritas, il quale aveva attestato che: “ Sulla base delle evidenze documentali fornite nell’ambito delle precedenti certificazioni relative al prodotto in oggetto e delle attività svolte durante la visita ispettiva presso la sede produttiva di BR S.u.r.l. del 09/05/2014, Bureau Veritas Italia s.p.a. dichiara la conformità della Guarnizione Freno FS5M1 – 9368 prodotta da BR S.u.r.l. disegno BR B2025-2 del 04/03/2014 ai requisiti degli Allegati C3 e C4 della norma UI 541-3 Ed.8 e di idoneità all’impiego in relazione al programma prove d’uso secondo il 1.7 della norma UI 541-3 Ed. 8”.
Invero, non si può ritenere, come invece pretende l’appellante, l’equivalenza del certificato del Bureau Veritas alla omologazione UI, atteso che mentre l’omologazione rilasciata dalla UI attesta, all’esito di un articolato iter valutativo (specifiche procedure, prove e monitoraggi), il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa tecnica UI, la certificazione del Bureau Veritas attesta la conformità a taluni soltanto dei requisiti UI e quindi il superamento dei relativi test (nello specifico quelli di cui agli allegati C3 e C4 della norma UI 541-3), ma non è emersa la prova, nel presente giudizio, che i requisiti e i test possano integrare ed esaurire i monitoraggi previsti ai fini della omologazione UI. A tale riguardo, la società Trenord s.r.l. ha eccepito con memoria che solo l’omologazione UI presuppone e attesta il completamento dell’intero iter istruttorio e, quindi, l’integrale ed effettiva valutazione delle caratteristiche di qualità e affidabilità del prodotto.
Il Collegio, in ragione di siffatti rilievi, non può che concludere per la legittimità del provvedimento di esclusione, non avendo la società BR S.U.R.L., a mezzo del certificato del Bureau, provato la sussistenza dei requisiti tecnici richiesti dalla lex specilis.
Né si può ravvisare alcun vizio motivazionale del provvedimento impugnato per omesso richiamo alla perizia tecnica di parte prodotta in gara, le cui conclusioni hanno in sostanza presupposto l’assenza dell’omologazione UI per le guarnizioni frenanti oggetto di fornitura, argomento che è stato posto a fondamento del provvedimento di esclusione. E neppure assume rilievo l’omessa attivazione del soccorso istruttorio, stante la grave carenza di un requisito minimo per la partecipazione alla procedura di gara da parte della società BR S.U.R.L. L’indirizzo condiviso della giurisprudenza di settore ha ritenuto che: “ non può ammettersi il soccorso istruttorio in sede di comprova dei requisiti, attesa non solo l’inesistenza della carenza di un elemento formale della domanda, ma anche la natura perentoria del relativo termine, con conseguenze immediatamente escludenti, laddove, al contrario, il soccorso istruttorio equivarrebbe ad una sostanziale rimessione in termini” (Cons. Stato, n. 385 del 2017; id. n. 4787 del 2019).
11.2. Va respinto anche il secondo mezzo, con il quale si è denunciato un vizio della motivazione della sentenza impugnata per infrapetizione, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che le previsioni della legge di gara richiedenti l’obbligatori omologazione UI sarebbero state in ogni caso in contrasto con la normativa europea sulla interoperabilità del sistema ferroviario di cui alle direttive n. 2008/57/CE e n. 2016/797/CE.
Nella specie non sussiste il vizio denunciato, avendo il T.A.R., correttamente, esaminato la censura e dichiaratone l’irricevibilità per tardività. Ciò in quanto, come precisato dal Collegio di prima istanza, le critiche prospettate dalla ricorrente erano finalizzate a contestare la lex specialis in sé e il suo impatto sulla parità di trattamento e la tutela della concorrenza, pertanto ogni doglianza rivolta ad un requisito di partecipazione, di natura immediatamente escludente, era soggetta all’onere di tempestiva impugnazione. Ma a tale onere processuale, la società BR S.U.R.L. non ha ottemperato.
Invero, la formulazione della clausola con la quale la Stazione appaltante ha previsto l’omologazione UI e l’inserimento della società nell’elenco della Tabella ‘Tybe 4.2 delle società con prodotto (guarnizione frenante tipo organico) omologato conforme alla UI541-3, ha precluso alla società appellante di partecipare alla selezione pubblica, in quanto carente del requisito richiesto per le guarnizioni dalla stessa prodotte.
Quanto alla conformità della previsione ai principi unionali, si segnala, per completezza, il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione europea del 4.4.2025, che modifica il Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri’, del sistema ferroviario dell’Unione europea e la decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione relativa al registro dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati. Il suddetto Regolamento, all’Allegato I, punto 4 dell’art. 7.1.1.6.2 dispone: “ L’unità deve essere provvista di un sistema frenante di tipo EN – UI quale definito nella specifica di cui all’appendice J-1, indici (12) e (70)”.
11.3. Infine va respinto anche il terzo mezzo, atteso che la Commissione di gara, nella seduta del 31.7.2024, ha richiamato la suddetta specifica tecnica agli atti della procedura relativa al prodotto oggetto della fornitura ed ha evidenziato che essa prevedeva espressamente che le “ guarnizioni frenanti oggetto della procedura di Gara devono essere omologate in conformità alla norma UI ed individuate dall’appendix I alla tabella ‘Type 4.2’” , in questo modo riscontrando che il prodotto offerto da BR S.U.R.L. non era omologato, non comparendo nell’apposito elenco. Ha poi rimesso gli atti al RUP per le valutazioni e i provvedimenti di competenza.
12. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
13. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite a favore della società Trenord s.r.l., che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EG AT, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
IA FA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA FA | EG AT |
IL SEGRETARIO