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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 770/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 770/2022 R.G. promossa da
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Carravieri Katiuscia, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rovigo in via N. Bedendo n. 7, giusta procura in atti;
-parte attrice-
nei confronti di
già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ) che agisce per mezzo del procuratore speciale P.IVA_2 Controparte_3
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Sigismondo e Roberta Buzzi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Este in via Cavour 69, giusta procura in atti
-parte convenuta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 88/2022 emesso dal Tribunale di
Rovigo in data 7.2.2022 e depositato in data 8.2.2022 (R.G. 2613/2022).
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note scritte depositate telematicamente in vista dell'udienza del 2.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 88/2022 depositato in data 8.2.2022, il Tribunale di Rovigo ha ingiunto a in persona del legale rappresentante pro tempore, il Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 6.226,89 Controparte_1
oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, quale importo dovuto in ragione di una serie di fatture emesse per la fornitura di energia elettrica.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha proposto Pt_1
tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo:
- l'inidoneità delle allegazioni oggetto dell'ingiunzione di pagamento a provare il credito lamentando la mancata produzione delle fatture azionate ma solamente gli estratti autentici in contenzioso senza offrire prova della veridicità di quanto ivi riportato, contestando la fornitura di energia elettrica e l'impossibilità di verificare sia l'importo azionato, che l'effettiva riconducibilità dei consumi alla società opponente ed il luogo ove la fornitura sarebbe stata erogata;
- l'infondatezza del credito azionato atteso che la fornitura sarebbe relativa al “periodo covid 2020” in cui l'attività dalla medesima svolta (bar- piccola ristorazione) non poteva svolgersi allegando che il locale è rimasto chiuso nel periodo afferente alle date indicate nelle fatture e ritenendo non giustificate gli importi di “€ 1498,14, per il mese di maggio 2020 e così via via per tutti gli altri mesi”;
- la mancata indicazione del numero di POD, al fine di verificare il contatore in questione, del consumo effettuato, e, in assenza delle fatture, l'impossibilità di verificare l'applicazione degli interessi e se sugli stessi fosse stata calcolata l'IVA, deducendo la sussistenza di un importo minore di quello ingiunto in quanto
[...]
in caso di contenzioso ha già recuperato da parte dello Stato Controparte_1
l'Iva non versata e richiesta nell'ingiunzione di pagamento e, oltre al minor costo delle tariffe applicate in caso di salvaguardia, la società non ha detratto quanto corrisposto direttamente dallo Stato per l'erogazione dell'energia in salvaguardia”;
pag. 2/11 - contestando i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo opposto in quanto mai ricevuti ed allegando che il contatore “presunto” è privo di una certificazione, prevista ex lege, da un ente terzo, che stabilisca la loro corretta misurazione.
L'opponente, pertanto, ha chiesto l'accoglimento le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis: In via preliminare Alla luce di quanto esposto in narrativa ed atteso che l'opposizione è fondata su preventiva prova scritta, anche in ordine all'illegittimità delle pretese azionate in via monitoria e del grave pregiudizio derivante dall'esecuzione come meglio esposto nell'atto, non concedersi la provvisoria esecuzione in quanto le ragioni di sono destituite di ogni Controparte_1 riscontro sia in fatto che in diritto mentre al contrario i motivi dell'opponente appaiono essere credibili e coerenti. In via principale dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti e qui richiamati;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse risultare sussistente un credito di , accertarsi il calcolo tra dare Controparte_1
ed avere derivante dal rapporto intercorrente tra le parti o, in ogni caso, operarsi subordinatamente la compensazione in parte qua dell'importo spettante all'opponente per i titoli di cui in premessa con quello di eventuale spettanza dell'opposta. Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi”.
Si è costituito in giudizio già Controparte_1 Controparte_2
contestando le deduzioni avversarie ed esponendo:
[...]
- l'idoneità degli estratti autentici delle scritture contabili allegati al ricorso monitorio a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 e 634 c.p.c.;
- che l'opponente non ha contestato espressamente l'esistenza del rapporto con
[...]
né la corretta esecuzione della somministrazione da parte di Controparte_1 quest'ultima e che il contratto di somministrazione non necessitasse di forma scritta;
- che la somministrazione in favore dell'opponente eseguita da parte di
[...]
ha avuto ad oggetto: somministrazione di energia elettrica Controparte_1
per usi diversi in Via BADALONI NICOLA 21 45100 ROVIGO sul POD n.
IT001E358697399 assegnato alla opponente;
somministrazione di energia elettrica per usi diversi in VICOLO CANEVONE 4 - 45100 ROVIGO sul POD n. IT001E04787377 assegnato alla opponente;
pag. 3/11 - l'irrilevanza della dedotta chiusura del locale e delle attività commerciali nel periodo
COVID, posto che alcune delle fatture erano successive all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 48 del 17.05.2020 e posto che la chiusura dei locali al pubblico non aveva impedito l'accesso del titolare all'intero del proprio locale e, comunque, l'utilizzo della energia elettrica ed il consumo della energia reattiva;
- contestando la doglianza dell'opponente in ordine al regolare funzionamento del misuratore dei consumi rilevando che la circostanza non è stata mai comunicata dall'opponente, chiedendone la verifica, prima della introduzione del presente giudizio;
- l'esistenza del credito azionato anche per effetto della presunzione di veridicità della contabilizzazione dei consumi in esame mediante contatore e non avendo l'opponente contestato specificamente i consumi essendosi limitato ad affermare l'abnormità dei consumi nel periodo Covid per chiusura dell'attività.
L'opposta, pertanto, ha concluso chiedendo:” Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, contraris reiectis, in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto n. 88/2022, emesso da codesto Tribunale, ai sensi dell'art. 648
c.p.c.; nel merito: rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto
e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto. in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare il credito di Controparte_1 nei confronti dell'opponente e per lo effetto condannare l'opponente al
[...]
pagamento in favore di in persona del procuratore Controparte_1 speciale della somma di €. 6.226,89, ovvero della maggiore o Controparte_3
minore somma che risulterà dovuta di giustizia per la somministrazione eseguita in favore dell'opponente oltre agli ulteriori interessi sino all'effettivo soddisfo. In via istruttoria e ad ulteriore conferma, se ritenuto, di quanto risultante dalla documentazione versata in atti si chiede sin da ora ordinarsi ex art. 210 c.p.c. al terzo
Distributore con sede in Via OMBRONE 2 - 00198 Roma, Controparte_4
(per il settore elettrico), il deposito negli atti del giudizio della certificazione della titolarità del rapporto e dei consumi rilevati ed imputabili all'opponente per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale per cui è causa ovvero per: somministrazione di energia elettrica per usi diversi in Via BADALONI NICOLA 21
pag. 4/11 45100 ROVIGO sul POD n. IT001E358697399 assegnato alla opponente;
somministrazione di energia elettrica per usi diversi in VICOLO CANEVONE 4 - 45100
ROVIGO sul POD n. IT001E04787377 assegnato alla opponente;
Sempre in via istruttoria ma in via del tutto subordinata chiede ammettersi CTU atta a ricostruire il rapporto, i consumi e la debenza con quantificazione dei corrispettivi dovuti dall'opponente. Con ogni più ampia riserva anche ex art. 183 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi
Con ordinanza in data 19.12.2022 il giudice ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. Sciolta la riserva sui mezzi istruttori assunta con ordinanza dell'8.2.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 2.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c, e la causa trattenuta in decisione assegnando alle parti 40 giorni per deposito di comparse conclusionali e venti giorni per il deposito di memorie di replica.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118
c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n.
642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
pag. 5/11 Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
In via preliminare va rigettata l'eccezione formulata da parte opponente nella propria seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria perché tardivamente dedotta.
Infatti, ai sensi dell'art. 5 d. lgs 28/2010 le norme sulla mediazione obbligatoria non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione e quindi l'eccezione doveva essere tempestivamente sollevata nella prima memoria ex art. 183
c.p.c., primo atto successivo alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto con ordinanza del 19.12.2022.
Nel merito, l'opposizione risulta infondata e deve quindi essere rigettata.
Anzitutto, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente.
L'opposizione a decreto ingiuntivo apre, infatti, un ordinario giudizio di cognizione sicché il giudice che accerti che l'ingiunzione sia stata emessa illegittimamente, in difetto dei presupposti processuali, non può limitarsi a revocare l'opposto decreto, ma deve pronunciare nel merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione, tenendo conto di tutti gli elementi di giudizio ritualmente acquisiti agli atti
(Cass. 17.11.1994 n. 9708).
Inoltre, va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il Giudice deve accertare la pretesa fatta valere dall'opposta, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Secondo i principi in tema di riparto dell'onere della prova, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il principio di diritto secondo cui colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno)
pag. 6/11 deve dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda della controparte, come affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione, il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagamento” (Cass. S.U. 30.10.2001
n. 13533).
Quindi, l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe al creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente.
Ciò precisato, nel caso di specie, all'allegazione di parte opposta circa l'inadempimento del pagamento del corrispettivo di cui alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto
è seguita la contestazione della debenza della somma e l'eccezione di compensazione come di seguito illustrato.
Sulla convenuta opposta, dunque, incombeva l'onere di dar prova dell'esistenza del titolo, del contenuto negoziale, e dunque del proprio preteso diritto al pagamento della fornitura di energia elettrica.
La società opponente non ha contestato l'esistenza di un rapporto contrattuale con
, relativamente alla fornitura di energia elettrica. Controparte_1
La società opposta, avverso le contestazioni mosse dalla opponente, ha dimostrato e documentato in giudizio il titolo su cui si fonda la pretesa creditoria fatta valere con la produzione del contratto di fornitura di energia elettrica (“adesione per contratto di fornitura di energia elettrica”) sottoscritto dal legale rappresentante della società opponente (doc. 1 opposta) e che la somministrazione in Parte_2 favore dell'opponente eseguita da parte di ha avuto Controparte_1
ad oggetto: somministrazione di energia elettrica per usi diversi in Via BADALONI
NICOLA 21 45100 ROVIGO sul POD n. IT001E358697399 assegnato alla opponente;
somministrazione di energia elettrica per usi diversi in VICOLO CANEVONE 4 -
pag. 7/11 45100 ROVIGO sul POD n. IT001E04787377 assegnato alla opponente unitamente alla comunicazione di voltura da uso abitativo ad uso diverso (doc. 2 convenuta opposta).
Inoltre, la società opposta ha prodotto le fatture relative alla fornitura di energia elettrica da marzo a novembre 2020 (doc. 4), peraltro già indicate e descritte nel ricorso monitorio, e già oggetto di precedente diffida di pagamento nei confronti della società opponente in data 24.9.2021 (doc. 9 parte opposta) ricevuta dal destinatario per compita giacenza in data 20.9.2021 (doc. 10 parte opposta), senza mai addurre alcun tipo di lamentela circa l'errata quantificazione dei consumi.
ha altresì prodotto con la propria seconda memoria ex art. Controparte_1
183 co. 6 c.p.c. la comunicazione di quale terzo distributore di Controparte_4
energia elettrica che cura la misurazione dei consumi, la tabella di certificazione della titolarità del rapporto (doc. 2) e la tabella certificazione consumi (doc. 3) riferiti alla società opponente ed idonea a certificare la correttezza degli importi richiesti alla luce dei consumi registrati.
I predetti documenti sono stati contestati dall'opponente, in particolare è stata disconosciuta la conformità all'originale e la provenienza da un soggetto avente interesse in causa, essendo il diretto responsabile del malfunzionamento del contatore, pur tuttavia trattasi di contestazioni formulate in modo generico.
Circa la contestazione dell'opponente sull'assenza di prova in ordine alla erogazione del servizio nella misura e negli importi pretesi, deve considerarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3 - ,
Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982 – 01; conforme Cass. 19.7.2018 n.
19154).
Ancora, “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante
pag. 8/11 contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cassazione, ord. 18195/2021,
Cass. ord. 18.10.2023 n. 28984).
Dal canto suo, invece, parte opponente si è limitata ad eccepire genericamente l'abnormità dei consumi motivata dalla chiusura per emergenza sanitaria da Sars Cov-2
“nel periodo afferente alle date indicate nelle fatture” e del conseguente mancato utilizzo dell'energia elettrica nel locale-bar in detto periodo.
La circostanza della chiusura dell'attività non è stata dimostrata dalla società opponente: le fatture azionate sono relative a fornitura di energia elettrica nel periodo dal 5.3.2020 al 3.11.2020 e quindi alcune delle fatture sono successive all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione n. 48 del 17.05.2020 (doc. 3 opposta) e non risulta tempestivamente contestata l'allegazione della convenuta opposta, secondo cui la chiusura dei locali al pubblico non avrebbe impedito l'accesso del titolare all'intero del proprio locale e, comunque, l'utilizzo della energia elettrica ed il consumo della energia reattiva, non avendo l'opponente depositato la prima memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c., sede in cui l'opponente doveva contestare specificamente le deduzioni contenute nella comparsa di costituzione.
Inoltre, sono inammissibili le allegazioni di delle circostanze di fatto “che da Pt_1 marzo a luglio 2020 l'esercizio commerciale è rimasto chiuso a causa del Covid” e che” gli elettromestici (quali frigo, condizionatori presenti all'interno dei locali della nel periodo marzo 2020 – luglio 2020 sono stati staccati” perché Parte_1
formulate per la prima volta nella propria seconda memoria ex art. 183 c.p.c., e quindi dedotte dopo lo spirare delle preclusioni assertive individuate nella prima memoria.
Parimenti non provato il dedotto malfunzionamento del contatore non avendo parte opponente provato alcunché in ordine all'esistenza di “fattori esterni al suo controllo
[…] che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto” volti a far pag. 9/11 desumere, in ossequio ai principi sopra esposti, una irregolarità nelle rilevazioni dei consumi. L'opponente, dunque, non ha assolto al proprio onere probatorio.
Va rigettata la domanda formulata in via subordinata dall'opponente, in ragione della generica e non circostanziata allegazione di un minor credito di Servizio Elettrico
Nazionale, dovuto ad un asserito “controcredito” vantato dall'opponente, rappresentato da somme a titolo di IVA non versata dall'opposta e richiesta nell'ingiunzione di pagamento, e che la medesima avrebbe già recuperato dallo Stato e da altre somme che la società convenuta avrebbe percepito direttamente dallo Stato per l'erogazione dell'energia in regime di salvaguardia e non detratto da quanto richiesto all'opponente in via monitoria.
In particolare, manca qualsiasi allegazione specifica in ordine all'an ed altresì al quantum della asserita spettanza economica di nei confronti di Servizio Parte_1
Elettrico Nazionale e conseguentemente non può essere accolta la domanda di compensazione.
Va quindi pronunciato l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza della società opponente e si liquidano in dispositivo in ragione del valore della causa (scaglione compensi da € 5.2001,00 a
26.000,00) ed in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del
2022, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale con riduzione parziale per la fase istruttoria esclusivamente documentale.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo 88/2022 emesso dal Tribunale di Rovigo, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Rigetta le ulteriori domande proposte dalla società opponente;
3) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore di in persona del legale Controparte_1
pag. 10/11 rappresentante pro tempore, della somma di € 4.237,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, 4.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 770/2022 R.G. promossa da
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Carravieri Katiuscia, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rovigo in via N. Bedendo n. 7, giusta procura in atti;
-parte attrice-
nei confronti di
già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ) che agisce per mezzo del procuratore speciale P.IVA_2 Controparte_3
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Sigismondo e Roberta Buzzi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Este in via Cavour 69, giusta procura in atti
-parte convenuta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 88/2022 emesso dal Tribunale di
Rovigo in data 7.2.2022 e depositato in data 8.2.2022 (R.G. 2613/2022).
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note scritte depositate telematicamente in vista dell'udienza del 2.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 88/2022 depositato in data 8.2.2022, il Tribunale di Rovigo ha ingiunto a in persona del legale rappresentante pro tempore, il Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 6.226,89 Controparte_1
oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, quale importo dovuto in ragione di una serie di fatture emesse per la fornitura di energia elettrica.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha proposto Pt_1
tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo:
- l'inidoneità delle allegazioni oggetto dell'ingiunzione di pagamento a provare il credito lamentando la mancata produzione delle fatture azionate ma solamente gli estratti autentici in contenzioso senza offrire prova della veridicità di quanto ivi riportato, contestando la fornitura di energia elettrica e l'impossibilità di verificare sia l'importo azionato, che l'effettiva riconducibilità dei consumi alla società opponente ed il luogo ove la fornitura sarebbe stata erogata;
- l'infondatezza del credito azionato atteso che la fornitura sarebbe relativa al “periodo covid 2020” in cui l'attività dalla medesima svolta (bar- piccola ristorazione) non poteva svolgersi allegando che il locale è rimasto chiuso nel periodo afferente alle date indicate nelle fatture e ritenendo non giustificate gli importi di “€ 1498,14, per il mese di maggio 2020 e così via via per tutti gli altri mesi”;
- la mancata indicazione del numero di POD, al fine di verificare il contatore in questione, del consumo effettuato, e, in assenza delle fatture, l'impossibilità di verificare l'applicazione degli interessi e se sugli stessi fosse stata calcolata l'IVA, deducendo la sussistenza di un importo minore di quello ingiunto in quanto
[...]
in caso di contenzioso ha già recuperato da parte dello Stato Controparte_1
l'Iva non versata e richiesta nell'ingiunzione di pagamento e, oltre al minor costo delle tariffe applicate in caso di salvaguardia, la società non ha detratto quanto corrisposto direttamente dallo Stato per l'erogazione dell'energia in salvaguardia”;
pag. 2/11 - contestando i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo opposto in quanto mai ricevuti ed allegando che il contatore “presunto” è privo di una certificazione, prevista ex lege, da un ente terzo, che stabilisca la loro corretta misurazione.
L'opponente, pertanto, ha chiesto l'accoglimento le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis: In via preliminare Alla luce di quanto esposto in narrativa ed atteso che l'opposizione è fondata su preventiva prova scritta, anche in ordine all'illegittimità delle pretese azionate in via monitoria e del grave pregiudizio derivante dall'esecuzione come meglio esposto nell'atto, non concedersi la provvisoria esecuzione in quanto le ragioni di sono destituite di ogni Controparte_1 riscontro sia in fatto che in diritto mentre al contrario i motivi dell'opponente appaiono essere credibili e coerenti. In via principale dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti e qui richiamati;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse risultare sussistente un credito di , accertarsi il calcolo tra dare Controparte_1
ed avere derivante dal rapporto intercorrente tra le parti o, in ogni caso, operarsi subordinatamente la compensazione in parte qua dell'importo spettante all'opponente per i titoli di cui in premessa con quello di eventuale spettanza dell'opposta. Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi”.
Si è costituito in giudizio già Controparte_1 Controparte_2
contestando le deduzioni avversarie ed esponendo:
[...]
- l'idoneità degli estratti autentici delle scritture contabili allegati al ricorso monitorio a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 e 634 c.p.c.;
- che l'opponente non ha contestato espressamente l'esistenza del rapporto con
[...]
né la corretta esecuzione della somministrazione da parte di Controparte_1 quest'ultima e che il contratto di somministrazione non necessitasse di forma scritta;
- che la somministrazione in favore dell'opponente eseguita da parte di
[...]
ha avuto ad oggetto: somministrazione di energia elettrica Controparte_1
per usi diversi in Via BADALONI NICOLA 21 45100 ROVIGO sul POD n.
IT001E358697399 assegnato alla opponente;
somministrazione di energia elettrica per usi diversi in VICOLO CANEVONE 4 - 45100 ROVIGO sul POD n. IT001E04787377 assegnato alla opponente;
pag. 3/11 - l'irrilevanza della dedotta chiusura del locale e delle attività commerciali nel periodo
COVID, posto che alcune delle fatture erano successive all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 48 del 17.05.2020 e posto che la chiusura dei locali al pubblico non aveva impedito l'accesso del titolare all'intero del proprio locale e, comunque, l'utilizzo della energia elettrica ed il consumo della energia reattiva;
- contestando la doglianza dell'opponente in ordine al regolare funzionamento del misuratore dei consumi rilevando che la circostanza non è stata mai comunicata dall'opponente, chiedendone la verifica, prima della introduzione del presente giudizio;
- l'esistenza del credito azionato anche per effetto della presunzione di veridicità della contabilizzazione dei consumi in esame mediante contatore e non avendo l'opponente contestato specificamente i consumi essendosi limitato ad affermare l'abnormità dei consumi nel periodo Covid per chiusura dell'attività.
L'opposta, pertanto, ha concluso chiedendo:” Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, contraris reiectis, in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto n. 88/2022, emesso da codesto Tribunale, ai sensi dell'art. 648
c.p.c.; nel merito: rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto
e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto. in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare il credito di Controparte_1 nei confronti dell'opponente e per lo effetto condannare l'opponente al
[...]
pagamento in favore di in persona del procuratore Controparte_1 speciale della somma di €. 6.226,89, ovvero della maggiore o Controparte_3
minore somma che risulterà dovuta di giustizia per la somministrazione eseguita in favore dell'opponente oltre agli ulteriori interessi sino all'effettivo soddisfo. In via istruttoria e ad ulteriore conferma, se ritenuto, di quanto risultante dalla documentazione versata in atti si chiede sin da ora ordinarsi ex art. 210 c.p.c. al terzo
Distributore con sede in Via OMBRONE 2 - 00198 Roma, Controparte_4
(per il settore elettrico), il deposito negli atti del giudizio della certificazione della titolarità del rapporto e dei consumi rilevati ed imputabili all'opponente per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale per cui è causa ovvero per: somministrazione di energia elettrica per usi diversi in Via BADALONI NICOLA 21
pag. 4/11 45100 ROVIGO sul POD n. IT001E358697399 assegnato alla opponente;
somministrazione di energia elettrica per usi diversi in VICOLO CANEVONE 4 - 45100
ROVIGO sul POD n. IT001E04787377 assegnato alla opponente;
Sempre in via istruttoria ma in via del tutto subordinata chiede ammettersi CTU atta a ricostruire il rapporto, i consumi e la debenza con quantificazione dei corrispettivi dovuti dall'opponente. Con ogni più ampia riserva anche ex art. 183 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi
Con ordinanza in data 19.12.2022 il giudice ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. Sciolta la riserva sui mezzi istruttori assunta con ordinanza dell'8.2.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 2.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c, e la causa trattenuta in decisione assegnando alle parti 40 giorni per deposito di comparse conclusionali e venti giorni per il deposito di memorie di replica.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118
c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n.
642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
pag. 5/11 Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
In via preliminare va rigettata l'eccezione formulata da parte opponente nella propria seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria perché tardivamente dedotta.
Infatti, ai sensi dell'art. 5 d. lgs 28/2010 le norme sulla mediazione obbligatoria non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione e quindi l'eccezione doveva essere tempestivamente sollevata nella prima memoria ex art. 183
c.p.c., primo atto successivo alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto con ordinanza del 19.12.2022.
Nel merito, l'opposizione risulta infondata e deve quindi essere rigettata.
Anzitutto, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente.
L'opposizione a decreto ingiuntivo apre, infatti, un ordinario giudizio di cognizione sicché il giudice che accerti che l'ingiunzione sia stata emessa illegittimamente, in difetto dei presupposti processuali, non può limitarsi a revocare l'opposto decreto, ma deve pronunciare nel merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione, tenendo conto di tutti gli elementi di giudizio ritualmente acquisiti agli atti
(Cass. 17.11.1994 n. 9708).
Inoltre, va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il Giudice deve accertare la pretesa fatta valere dall'opposta, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Secondo i principi in tema di riparto dell'onere della prova, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il principio di diritto secondo cui colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno)
pag. 6/11 deve dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda della controparte, come affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione, il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagamento” (Cass. S.U. 30.10.2001
n. 13533).
Quindi, l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe al creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente.
Ciò precisato, nel caso di specie, all'allegazione di parte opposta circa l'inadempimento del pagamento del corrispettivo di cui alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto
è seguita la contestazione della debenza della somma e l'eccezione di compensazione come di seguito illustrato.
Sulla convenuta opposta, dunque, incombeva l'onere di dar prova dell'esistenza del titolo, del contenuto negoziale, e dunque del proprio preteso diritto al pagamento della fornitura di energia elettrica.
La società opponente non ha contestato l'esistenza di un rapporto contrattuale con
, relativamente alla fornitura di energia elettrica. Controparte_1
La società opposta, avverso le contestazioni mosse dalla opponente, ha dimostrato e documentato in giudizio il titolo su cui si fonda la pretesa creditoria fatta valere con la produzione del contratto di fornitura di energia elettrica (“adesione per contratto di fornitura di energia elettrica”) sottoscritto dal legale rappresentante della società opponente (doc. 1 opposta) e che la somministrazione in Parte_2 favore dell'opponente eseguita da parte di ha avuto Controparte_1
ad oggetto: somministrazione di energia elettrica per usi diversi in Via BADALONI
NICOLA 21 45100 ROVIGO sul POD n. IT001E358697399 assegnato alla opponente;
somministrazione di energia elettrica per usi diversi in VICOLO CANEVONE 4 -
pag. 7/11 45100 ROVIGO sul POD n. IT001E04787377 assegnato alla opponente unitamente alla comunicazione di voltura da uso abitativo ad uso diverso (doc. 2 convenuta opposta).
Inoltre, la società opposta ha prodotto le fatture relative alla fornitura di energia elettrica da marzo a novembre 2020 (doc. 4), peraltro già indicate e descritte nel ricorso monitorio, e già oggetto di precedente diffida di pagamento nei confronti della società opponente in data 24.9.2021 (doc. 9 parte opposta) ricevuta dal destinatario per compita giacenza in data 20.9.2021 (doc. 10 parte opposta), senza mai addurre alcun tipo di lamentela circa l'errata quantificazione dei consumi.
ha altresì prodotto con la propria seconda memoria ex art. Controparte_1
183 co. 6 c.p.c. la comunicazione di quale terzo distributore di Controparte_4
energia elettrica che cura la misurazione dei consumi, la tabella di certificazione della titolarità del rapporto (doc. 2) e la tabella certificazione consumi (doc. 3) riferiti alla società opponente ed idonea a certificare la correttezza degli importi richiesti alla luce dei consumi registrati.
I predetti documenti sono stati contestati dall'opponente, in particolare è stata disconosciuta la conformità all'originale e la provenienza da un soggetto avente interesse in causa, essendo il diretto responsabile del malfunzionamento del contatore, pur tuttavia trattasi di contestazioni formulate in modo generico.
Circa la contestazione dell'opponente sull'assenza di prova in ordine alla erogazione del servizio nella misura e negli importi pretesi, deve considerarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3 - ,
Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982 – 01; conforme Cass. 19.7.2018 n.
19154).
Ancora, “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante
pag. 8/11 contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cassazione, ord. 18195/2021,
Cass. ord. 18.10.2023 n. 28984).
Dal canto suo, invece, parte opponente si è limitata ad eccepire genericamente l'abnormità dei consumi motivata dalla chiusura per emergenza sanitaria da Sars Cov-2
“nel periodo afferente alle date indicate nelle fatture” e del conseguente mancato utilizzo dell'energia elettrica nel locale-bar in detto periodo.
La circostanza della chiusura dell'attività non è stata dimostrata dalla società opponente: le fatture azionate sono relative a fornitura di energia elettrica nel periodo dal 5.3.2020 al 3.11.2020 e quindi alcune delle fatture sono successive all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione n. 48 del 17.05.2020 (doc. 3 opposta) e non risulta tempestivamente contestata l'allegazione della convenuta opposta, secondo cui la chiusura dei locali al pubblico non avrebbe impedito l'accesso del titolare all'intero del proprio locale e, comunque, l'utilizzo della energia elettrica ed il consumo della energia reattiva, non avendo l'opponente depositato la prima memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c., sede in cui l'opponente doveva contestare specificamente le deduzioni contenute nella comparsa di costituzione.
Inoltre, sono inammissibili le allegazioni di delle circostanze di fatto “che da Pt_1 marzo a luglio 2020 l'esercizio commerciale è rimasto chiuso a causa del Covid” e che” gli elettromestici (quali frigo, condizionatori presenti all'interno dei locali della nel periodo marzo 2020 – luglio 2020 sono stati staccati” perché Parte_1
formulate per la prima volta nella propria seconda memoria ex art. 183 c.p.c., e quindi dedotte dopo lo spirare delle preclusioni assertive individuate nella prima memoria.
Parimenti non provato il dedotto malfunzionamento del contatore non avendo parte opponente provato alcunché in ordine all'esistenza di “fattori esterni al suo controllo
[…] che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto” volti a far pag. 9/11 desumere, in ossequio ai principi sopra esposti, una irregolarità nelle rilevazioni dei consumi. L'opponente, dunque, non ha assolto al proprio onere probatorio.
Va rigettata la domanda formulata in via subordinata dall'opponente, in ragione della generica e non circostanziata allegazione di un minor credito di Servizio Elettrico
Nazionale, dovuto ad un asserito “controcredito” vantato dall'opponente, rappresentato da somme a titolo di IVA non versata dall'opposta e richiesta nell'ingiunzione di pagamento, e che la medesima avrebbe già recuperato dallo Stato e da altre somme che la società convenuta avrebbe percepito direttamente dallo Stato per l'erogazione dell'energia in regime di salvaguardia e non detratto da quanto richiesto all'opponente in via monitoria.
In particolare, manca qualsiasi allegazione specifica in ordine all'an ed altresì al quantum della asserita spettanza economica di nei confronti di Servizio Parte_1
Elettrico Nazionale e conseguentemente non può essere accolta la domanda di compensazione.
Va quindi pronunciato l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza della società opponente e si liquidano in dispositivo in ragione del valore della causa (scaglione compensi da € 5.2001,00 a
26.000,00) ed in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del
2022, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale con riduzione parziale per la fase istruttoria esclusivamente documentale.
P.Q.M
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Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo 88/2022 emesso dal Tribunale di Rovigo, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Rigetta le ulteriori domande proposte dalla società opponente;
3) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore di in persona del legale Controparte_1
pag. 10/11 rappresentante pro tempore, della somma di € 4.237,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, 4.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 11/11