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Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2023, n. 14584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14584 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Cooperativa Agricola Santa IA di Costantinopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. AN BR ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Alessandro Volta presso lo studio dell'Avv. Raffele Benevento, -ricorrente- Contro Intesa San Paolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano D’Ercole ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via in Arcione,71 -controricorrente- nonchè Ubi BA s.p.a. (già BA RI s.p.a.), -intimata – Oggetto: obblighi informativi fase postcontrattuale Civile Sent. Sez. 1 Num. 14584 Anno 2023 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: VALENTINO DANIELA Data pubblicazione: 25/05/2023 2 avverso la sentenza n. 1512/2021 della Corte d'Appello di Salerno, pubblicata il 14.10.2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.3.2023 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA La Cooperativa Agricola Santa IA di Costantinopoli a r.l., sulla premessa di aver sottoscritto il contratto di conto corrente n. 1707, in data 10.11.1981, presso la Cassa di Risparmio Salernitana filiale di Castel San Giorgio, anche dopo il subentro della BA RI S.p.A., per sentir dichiarare la nullità della clausola di riferimento ad usi su piazza contenuta nel contratto di apertura di conto corrente, nonché della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e di previsione delle commissioni di massimo scoperto e, per l’effetto, condannare l’istituto bancario alla restituzione dell’indebito ricevuto nella misura di € 60.080,91 ovvero all’importo maggiore accertato in giudizio, oltre interessi. Tanto perché nel contratto di conto corrente era stato previsto «… gli interessi dovuti dal correntista all’azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura». Si costituiva la BA, chiedendo il rigetto della domanda, in particolare eccependo la prescrizione del credito azionato e l’infondatezza delle doglianze mosse dalla Cooperativa. Il giudizio veniva istruito con consulenza tecnica e deciso con sentenza n. 1608/2017, con la quale il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea condannando BA RI al pagamento della somma di € 39.410,05, oltre interessi dalla domanda e spese. Avverso tale pronuncia proponeva appello la Cooperativa Agricola Santa IA di Costantinopoli. 3 La Corte di Appello di Salerno con la sentenza impugnata rigettava il gravame. La corte ha rigettato il motivo di appello che riteneva viziata la sentenza di I grado la Cooperativa Agricola Santa IA di Costantinopoli ha presentato ricorso con cinque motivi ed anche memorie. Intesa San Paolo s.p.a. ha presentato controricorso ed anche memorie. Con ordinanza interlocutoria n. 27332/2021 questa Corte: ha «… rilevato che, in relazione alle questioni oggetto del presente procedimento, non sussistono le condizioni per decidere ed appare opportuno rinviare in prima sezione per un approfondimento delle questioni di diritto». Il PG ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto. RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente deduce: 1. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., con riferimento all’art. 360, n. 4, c.p.c., per aver la Corte territoriale emesso una decisione con «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», con «motivazione apparente» ovvero «perplessa e incomprensibile», con «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili». La ricorrente deduce che «il vizio radicale di motivazione apparente ed intrinsecamente contraddittoria…si riscontra nella motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di merito, pur affermando l’esistenza degli estratti conto dal 25.01.1993 al 31.12.2010, ha ritenuto di non poter procedere ad una valutazione del merito perché l’appellante non dà atto del deposito anche dei predetti scalari e dei riepiloghi trimestrali delle competenze completi…». 2. Violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. ed omessa motivazione circa le disattese conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, dott. Giovanni D’Antonio, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, 4 c.p.c. La Corte territoriale avrebbe disatteso totalmente la consulenza tecnica, giungendo a conclusioni opposte senza alcuna concreta motivazione. 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, in relazione agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c. 3.1 I primi tre motivi sono connessi e possono essere trattati congiuntamente. Le censure sono inammissibili ed anche infondate. La sentenza di primo grado, preso atto che il CTU aveva rilevato la presenza di documentazione completa unicamente dal 2004 al 2010, ha ritenuto di condividere le risultanze di quella ipotesi di conteggio effettuata “per il solo periodo in cui sono risultati disponibili gli estratti conto, i prospetti scalari e i riepiloghi trimestrali delle competenze completi”. La ricorrente nel suo gravame, si è limitata a censurare il Tribunale sulla mancanza degli estratti conto dal 25.1.1993 al 31.12.12.2004 e, sul punto la Corte di Appello ha osservato che, invece, «avrebbe dovuto specificamente impugnare la rilevata indispensabilità degli altri documenti indicati dal Tribunale». Sul punto di discordanza sulla presenza oppur no di tali documenti nel fascicolo di I grado questa Corte non ha elementi di valutazione poiché sul punto il ricorso non è autosufficiente per la presenza del solo mero rinvio ad alcune pagine del suo atto. In ogni caso non appare sia stata mai contestata l’affermazione del CTU che esclude la presenza di tali documenti per il predetto periodo. Correttamente, inoltre, il PG ha osservato che: « in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Suprema Corte ove sia denunciato — come nel caso di specie - un "error in procedendo" , presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’ iter processuale 5 senza compiere generali verifiche degli atti (Cass. n. 23834 del 25/09/2019)». Inoltre, il Tribunale, e poi motivatamente la Corte, non hanno disatteso la CTU ma si sono limitate ad operare semplicemente una “scelta” tra le varie soluzioni prospettate dal Consulente. 4. Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per mancato esame del contratto di conto corrente, dei dati della BA d'Italia, degli estratti conto e della consulenza tecnica d’ufficio 5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1842 c.c., 115 c.p.c., nonché dell’art. 117, comma 2, del T.U.B. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 5.1 Il quarto e il quinto motivo riguardano entrambi il medesimo aspetto dell’esistenza del fido e possono essere trattati unitariamente. La ricorrente lamenta che la Corte avrebbe ritenuto necessario il deposito di un formale atto scritto, ritenendo, così, insussistente l’ipotesi di un fido di fatto. In realtà la Corte ha respinto la censura per l’assenza di idonei elementi che dimostrassero l’esistenza del fido di fatto ed ha espresso così una valutazione sul materiale probatorio che non è censurabile in sede di legittimità. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 5.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 6 Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 5.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 6 Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione