Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00856/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00456/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2026, proposto dal sig. LV AZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vetrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lauro, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1923/2024, pubblicata in data 17.10.2024, emessa dal TAR Campania-Salerno, Sezione Seconda.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. BE RA e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
Premesso che con la sentenza di questo Tribunale n. 1923/2024 veniva accolto il ricorso presentato dal sig. LV AZ avverso il diniego di permesso di costruire finalizzato “ alla demolizione e ricostruzione, con ampliamento volumetrico del 35% ai sensi della L.R. Campania n. 19/2009 di un fabbricato rurale di sua proprietà, sito in Lauro alla via Principe Lancellotti e censito in catasto al foglio 5, particelle 860-861”;
Ricordato che la decisione:
- valorizzando la violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990 aveva ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego in quanto “l’Amministrazione ha introdotto talune e già indicate motivazioni del tutto nuove, finendo per respingere il permesso di costruire sostanzialmente “a sorpresa”. Il che, inevitabilmente, collide con la ratio legis ricavabile dall’art. 10 bis, in special modo considerando le più recenti riforme che lo hanno attraversato ”;
- in particolare aveva individuato, a fronte di talune e ben diverse criticità che sembravano superate in corso di procedimento, che il Comune avesse introdotto nel provvedimento conclusivo del procedimento nuove valutazioni così compendiate : “i) l’erroneità del calcolo della volumetria delle aree da destinare all’uso agricolo ed all’uso residenziale; ii) la mancata individuazione della volumetria del piano terra; iii) l’incerta individuazione della natura residenziale o agricola del manufatto a realizzarsi”;
- di conseguenza aveva disposto che “In esecuzione della presente sentenza l’Amministrazione dovrà quindi riesaminare l’istanza tenendo conto, tuttavia che, nell'esercitare nuovamente il suo potere non potrà “addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato” (art. 10 bis l. 241/1990)”;
Considerato che :
- il AZ, notificata la sentenza ormai passata in giudicato, ha insistito mediante apposita nota affinchè il Comune definisse il procedimento avviato con la propria e già indicata istanza;
- l’Ente ha solo di recente riavviato il procedimento chiedendo al AZ ulteriori documenti e segnatamente (con nota prot. n. nota prot. 328 del 14.01.2026): “ 1) ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria; 2) dichiarazione dello smaltimento dei rifiuti edili; 3) dichiarazione dell’impresa esecutrice circa l’insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione ex art. 67 D.lgs. 159/2011; 4) perizia giurata per attestare lo stato legittimo dell’immobile e il requisito di residenzialità” ;
- riferisce e documenta il AZ che le prime tre integrazioni erano state presentate, mentre, quanto alla perizia attestativa dello “ stato legittimo ” dell’immobile, nel riscontrare la comunicazione comunale aveva precisato che “a) in contrasto con il divieto di reiterazione di cui all’art. 20, comma 5, del TUE; b) contraria al principio di acquisizione d'ufficio dei documenti ex art. 9-bis TUE; c) superflua, poiché lo stato legittimo del fabbricato, costruito ante 1967, era già desumibile da atti in possesso del Comune, quali il certificato di destinazione urbanistica del 1996 e il rogito notarile del 1996, come previsto dall'art. 9-bis, comma 1-bis, del TUE” ;
- pur in presenza di successive sollecitazioni rivolte alla definizione del procedimento, al momento, non ci sono stati più riscontri e il procedimento non è stato quindi ancora definito;
Rilevato che in primo luogo sussistano i presupposti formali per la proposizione del giudizio di ottemperanza, tenuto conto che parte istante ha documentato sia di aver notificato la sentenza che la sua mancata impugnazione nei termini di legge, fornendosi, peraltro, del certificato di passaggio in giudicato della stessa sentenza rilasciato dalla Segreteria del Tribunale (cfr. all.to n. 6 in prod. doc. del ricorrente);
Ritenuto che:
la domanda giudiziale meriti favorevole delibazione nel merito, in quanto nello spettro dell’effetto conformativo correlato alla sentenza da ottemperare rientrava senz’altro la definizione del procedimento finalizzato all’agognato permesso di costruire;
anche l’eventuale necessità di supportare con una perizia giurata l’affermazione dello stato legittimo dell’immobile rientra nelle valutazioni che il Comune, comunque, sarebbe (ancora all’attualità) tenuto a svolgere in direzione della definizione del procedimento secondo le statuizioni contenute nella sentenza ottemperanda;
Va, dunque, ordinato al Comune di Lauro, ancora inadempiente, di dare esecuzione alla sentenza in esecuzione, definendo il relativo procedimento nel termine ultimativo di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
Reputato che :
in conformità alle richieste della parte ricorrente occorre, inoltre, nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta , che viene individuato ratione muneris nella persona del Segretario comunale dello stesso Comune di Lauro, al quale andrà corrisposto, ove dovesse insediarsi, un compenso di € 600,00 da porsi a carico dello stesso Ente;
-il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza del ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato concesso all’Amministrazione, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni.
Soggiunto che le spese proprie di questo giudizio seguono la ordinaria regola soccombenza, cosicchè vanno poste a carico del Comune intimato e liquidate come da dispositivo in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Comune di Lauro di definire il procedimento di permesso di costruire avviato dal ricorrente, così come disposto dalla sentenza n.1923/2024 di questo Tribunale passata in giudicato, entro sessanta giorni dalla comunicazione o se precedente dalla notifica della presente sentenza;
- nomina fin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza, quale commissario ad acta , il Segretario comunale del Comune di Lauro, il quale sarà tenuto a insediarsi a istanza del privato, senza necessità di un previo e ulteriore provvedimento del Tribunale e per il cui incarico viene fin d’ora previsto un compenso di € 600,00 a carico dello stesso Ente;
- condanna il Comune intimato alla refusione delle spese del presente giudizio di ottemperanza che liquida in € 800, (ottocento,00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO TE, Presidente
Laura Zoppo, Primo Referendario
BE RA, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| BE RA | CO TE |
IL SEGRETARIO