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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
RGVG 1206/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica VELLETTI Presidente rel. dott.ssa Luciana NICOLI' Giudice
dott.ssa Elisa IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1206/2024 del RGVG
tra
Avv. in qualità di CURATORE dell'INABILITATO sig. Parte_1 nato a [...] il [...], residente in [...], in Parte_2 forza di nomina Tribunale di Terni n. 517/2023 del 06/02/2023 nella proc. VG n. 10002/2003, difesa in proprio;
ricorrente
con intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: REVOCA INABILITAZIONE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.7.2024 in qualità di curatrice dell'inabilitato Parte_1 nato a [...] il [...], ha chiesto la revoca dell'inabilitazione. La parte Parte_2 ricorrente ha premesso:
-che con sentenza n. 231/2003 emessa in data 28/02/2003 passata in giudicato in data 23/04/2004, il
Tribunale di Terni ha dichiarato l'inabilitazione di con apertura della curatela VG. Parte_2
n. 10002/2003 e contestuale nomina del CURATORE nella persona di , madre Persona_1 dell'inabilitato;
-che con istanza datata 19/01/2023 la curatrice richiedeva al G.T. la sua sostituzione Persona_1 con la nipote cugina di primo grado di con la quale quest'ultimo Parte_1 Parte_2 ha sempre avuto sin da bambino un rapporto di estrema fiducia, e la nomina interveniva con decreto n. 517/2023 del 06/02/2023;
-che la misura dell'inabilitazione, a suo tempo disposta dal Tribunale di Terni, come rilevato anche dal G.T. con ordinanza del 09/03/2024 non appare idonea a consentire l'adeguata cura degli interessi del ricorrente in quanto soggetto invalido al 100% assistito nel compimento degli atti della vita quotidiana ed incapace di gestire autonomamente anche gli atti di ordinaria amministrazione, e in considerazione anche del mutato quadro normativo rispetto al tempo in cui è stata disposta l'inabilitazione de quo;
- che è emersa l'opportunità di richiedere l'adozione di una diversa misura di assistenza rispetto all'attuale curatela, individuando tale nuova misura nell'Amministrazione di Sostegno ex art. 404
c.p.c.;
- che per i motivi sopra esposti si rende necessario revocare la misura di inabilitazione disposta dal
Tribunale di Terni con la sentenza n. 231/2003 emessa in data 28/02/2003 e quindi trasmettere gli atti al Giudice Tutelare, per gli adempimenti di competenza;
- che gli unici parenti in vita dell'inabilitato oltre alla curatrice sono
• nato a [...] il [...] residente in [...] Persona_2
Gabelli n. 25 – ZIO di 1° grado (fratello di padre deceduto dell'Inabilitato) Persona_3
• nata a [...] il [...], residente in [...]
n. - di 1° grado;
Per_4
-che e hanno espresso il proprio consenso alla revoca Controparte_3 CP_2 della inabilitazione e alla conseguente apertura della procedura dell'Amministrazione di Sostegno a favore di con nomina dell'Avv. , quale Parte_2 Parte_1
Amministratore di Sostegno, come da dichiarazioni allegate in atti;
-che il saldo disponibile nel c/c postale n. 1065092411 intestato a ammonta Parte_2 ad € 468.092,93, con richiesta di autorizzare alcune forme di investimento individuate in atti, a basso rischio e a rendimento costante, lasciando somme in giacenza per le spese quotidiane necessarie per il suo mantenimento, per la retta di € 1.702,00 da versare mensilmente alla Struttura Residenza “IL SOLE”, sita in Terni Strada di Piedimonte n. 18, dove è attualmente ospitato nonché Parte_2 per le spese di vita quotidiana e per qualsiasi eventuale necessità ed emergenza si dovesse verificare;
-che l'inabilitato è divenuto unico proprietario di una serie di immobili, indicati in ricorso, con richiesta di autorizzazione alla vendita al valore di stima indicato;
tanto premesso in qualità di curatrice dell'INABILITATO di Parte_1 Pt_2 ha chiesto pronunciare la revoca della inabilitazione di , con trasmissione
[...] Parte_2 degli atti al Giudice Tutelare competente ai sensi degli art. 406 e/o 429, comma 3, c.c., affinché provveda all'apertura della Amministrazione di Sostegno nominando quale Amministratore di
Sostegno, la stessa curatrice , nata a [...] il [...] con richiesta di Parte_1 autorizzare l' nominato a compiere una serie di atti, indicati in ricorso, senza necessità di Pt_3 separata autorizzazione.
Con decreto è stata fissata l'udienza di comparizione davanti alla nominata Presidente delegata.
All'udienza sono comparsi l'inabilitato assistito dalla curatrice avv. Parte_2
. Parte_1
Disposto l'interrogatorio libero del ricorrente lo stesso ha dichiarato: “Vivo in una casa di riposo,
Villa Sole, mi trovo tanto bene, mi trattano bene;
qui provvedono ai pasti e al mio accudimento;
non sto tutto il giorno in questa struttura, ma esco per andare in un centro diurno che si chiama Agorà, nel quale faccio dei lavoretti in legno, con la carta e da poco sono stato a Tortoreto con gli altri ragazzi e mi sono divertito anche se avevo un po' di tensione perché non avevo nessun parente vicino e un po' di tristezza per la mancanza di mia madre, ho anche fatto il bagno al mare anche se il mare non mi piace tantissimo, mi sono divertito a ballare e ad uscire la sera con gli altri amici;
una sera un mio amico era andato a dormire prima e io per non disturbarlo mi sono addormentato vestito”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Dalla documentazione in atti, e dall'interrogatorio libero della parte è emerso che il pur Pt_2 avendo una elementare autonomia che gli permette di attendere alle incombenze quotidiane, versa comunque in una condizione di ridotta capacità critica, che lo rende incapace di provvedere in autonomia ai propri interessi, dovendo essere assistito per le attività complesse ovvero per quelle attinenti la gestione economica delle attività quotidiane (spese, acquisti di beni anche di prima necessità etc.) e per non subire condizionamenti esterni.
Ai fini della valutazione della domanda, tale condizione deve essere valutata alla luce della normativa introdotta dalla l.
9.1.2004 n. 6, recante norme in materia di istituzione dell'amministrazione di sostegno e di modifica delle disposizioni relative agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.
In virtù di tale novella, infatti, il giudice adito per la pronuncia di interdizione o di inabilitazione ovvero come nel caso di specie la revoca delle misure in essere, oltre a valutare le condizioni psico- fisiche della persona maggiore di età o minore emancipata, deve considerare l'adeguatezza della misura proposta in relazione alle esigenze di tutela della persona inferma di mente (art. 414 c.c., come novellato dall'art. 4 della l. n. 6/2004). Ciò è stato ribadito dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 440 del 9.12.2005, nella quale si esplicita che 'la complessiva disciplina inserita dalla l. n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie, e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità'.
Ancor più esplicitamente, la pronuncia della Corte di Cassazione (Cass., sez. I civ., 12.6.2006,
n.13584) precisa che il metro quantitativo della disabilità non costituisce elemento discriminante tra la misura dell'amministrazione di sostegno e gli istituti preesistenti, sopravvissuti nell'ordinamento vigente in posizione residuale. Al contrario, al giudice di merito compete una valutazione complessiva della condizione del beneficiario della misura prescelta, la quale si orienta prevalentemente alla ricerca della soluzione più adeguata per la tutela e per il sostegno della persona. In tal senso, la stessa pronuncia di legittimità ha definito l'art. 1 della l. n.6 del 2004, la 'stella polare' dell'interpretazione dell'intero corpo normativo novellato dalla riforma.
E', ormai, principio acquisito in giurisprudenza che: a) non risulta “configurabile una sostanziale differenza tra i presupposti dei due strumenti di tutela sulla base della diversa gravità della impossibilità, o incapacità, di provvedere ai propri interessi. Del resto, la ri-cordata disposizione dell'art. 427 c.c., comma 1, con il prevedere la possibilità di stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento, o con la semplice assistenza, del tutore, ha ritenuto ammissibile l'adozione di un provvedimento di interdizione in presenza di un grado di incapacità non assoluta”; b) “dunque, il criterio quantitativo non sembra, di per sé solo, offrire un utile strumento di distinzione tra i presupposti per l'amministrazione di sostegno e quelli per la interdizione. A tale scopo, occorre piuttosto valorizzare l'inciso contenuto nell'art. 414 c.c., che collega la interdizione alla necessità di assicurare l'adeguata protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, ciò che equivale ad affermare che l'ordito normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento dell'amministrazione di sostegno”; c) “in via generale, può affermarsi che la scelta
-che va effettuata dal Giudice sulla base dei dati a sua conoscenza, e nell'esercizio della quale questi deve essere guidato da quella che è stata sopra individuata, alla stregua della L. n. 6 del 2004, art.
1, come la funzione della legge, quella, cioè, di provvedere, con interventi di sostegno, e con il minor sacrificio possibile della rispettiva capacità di agire, alla cura delle persone prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana- non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione. Ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere
(attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti -, e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico- sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che, come si è osservato, essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, concernente, nel primo caso, i soli atti di straordinaria amministrazione, ed estesa, per l'interdizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria” (Cass. 12 giugno 2006, n.
13584 e successive conformi). Tale orientamento risulta conforme ai principi generali della materia, derivanti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009, n. 18, che riconosce espressamente (lett. n del preambolo) “l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte” (collocati nel novero dei “principi generali”, v. art. 3 della Convenzione), precisando che “per persone con disabilità si intendono (art.
1, comma II, Conv. New York) coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o senso-riali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”, e prevedendo all'art. 12 (“uguale riconoscimento dinanzi alla legge”), comma IV, che “gli Stati devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario”.
Nel caso di specie dall'esame dell'inabilitato è emersa l'adeguatezza della misura dell'amministrazione di sostegno, in grado per la particolare flessibilità che contraddistingue i poteri che vengono attribuiti all'amministratore di sostegno sulla base delle specifiche esigenze del beneficiario di meglio garantirne la tutela.
In relazione alle considerazioni sopra esposte, deve procedersi ai sensi dell'art. 429 c.c. alla revoca dell'inabilitazione di Parte_2
Poiché ai sensi dell'art. 429, ultimo comma , c.c. appare necessario che successivamente alla revoca sia assistito dall'amministratore di sostegno, il Collegio dispone la Parte_2 trasmissione degli atti al Giudice tutelare per quanto di competenza.
Peraltro, il Collegio al fine di non lasciare privo di tutela il ricorrente ritiene analogicamente applicabile alla fattispecie in esame l'art. 418 ult. comma c.c., nel qual è previsto che nel trasmettere gli atti al Giudice tutelare, il giudice adito per l'interdizione o l'inabilitazione possa adottare i provvedimenti urgenti previsti dall'art. 405, 4° co., c.c., nominando, tra l'altro un amministratore di sostegno provvisorio.
Nel caso di specie, viste le dichiarazioni rese da e esaminati gli atti, appare Parte_2 opportuno nominare quale amministratore di sostegno provvisorio l'attuale curatrice Avv.
con poteri di amministrazione straordinaria degli interessi personali e Parte_1 patrimoniali del beneficiario come indicati in dispositivo. Trattandosi di nomina di amministratore di sostegno provvisorio il Collegio ritiene di non autorizzare le specifiche operazioni indicate in ricorso da vagliare nell'ambito della gestione della amministrazione previo ponderata valutazione della situazione dell'amministrato e dei suoi bisogni.
Nulla per le spese, stante la natura degli interessi sottesi alla pronuncia.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1) revoca l'inabilitazione di nato a [...] il [...]; Parte_2 2) dispone la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare di questo Tribunale per la nomina di un amministratore di sostegno;
3) nomina amministratore provvisorio di l'Avv. Parte_2 Parte_1
autorizzandola a compiere, con poteri di rappresentanza e salvo obbligo di rendiconto,
[...] gli atti civili di straordinaria amministrazione;
autorizza l'Amministratore di sostegno provvisorio a riscuotere nell'interesse del Beneficiario le somme a lui dovute a qualsiasi titolo ed a curare tutte le pratiche a tal fine necessarie;
fissa in misura pari ad € 2.300,00 mensili il limite massimo totale di spesa che l'Amministratore provvisorio può sostenere per la gestione degli interessi del Beneficiario;
4) nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio in collegamento da remoto del 3 gennaio 2025
Presidente est.
dott.ssa Monica VELLETTI