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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3271/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 3271/2024 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. FIORI ILARIA CP
e
RE ZI con il patrocinio dell'avv. GAMBINI FRANCO
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in data 09 ottobre 1993, e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) Anno 1993 Parte 1 Serie * n°26.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
pagina 1 di 3 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi, le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e RE CP
ZI uniti in matrimonio come da atto celebrato in San Giuliano Terme (PI) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Anno 1993 Parte 1 Serie * n° 26, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge,
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di san Giuliano Terme in Via Statale Abetone, 61, di esclusiva proprietà della SI.ra rimarrà nel possesso della medesima, che CP
continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia maggiorenne Per_1
3) il SI. NF trasferirà altrove la propria residenza entro e non oltre il 31 marzo 2025;
4) Gli arredi presenti all'interno della casa coniugale potranno essere prelevati, nei tempi e modi da concordare, dal SI. NF, che potrà disporne come meglio crede, ad eccezione di due armadi antichi, una scrivania ed un baule di provenienza della famiglia di origine della SI.ra CP
5) il SI. NF corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo per il CP
mantenimento ordinario della figlia maggiore non ancora economicamente Per_1
autosufficiente, la somma mensile di euro 300,00, mentre le spese straordinarie, da pagina 2 di 3 intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle mediche, scolastiche e ludico- ricreative, saranno suddivise al 50% tra i genitori, previo accordo ove necessario;
6) la SI.ra si farà carico per intero del finanziamento acceso presso la Banca Monte CP
dei Paschi di Siena il cui residuo, al momento della sottoscrizione del presente ricorso, ammonta ad euro 8.850,00, provvedendo a pagare le rate mensili fino a completa estinzione.
7) le parti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti, e rinunciano pertanto a qualunque somma a titolo di assegno di mantenimento.
8) Dichiara le spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 30.01.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 3271/2024 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. FIORI ILARIA CP
e
RE ZI con il patrocinio dell'avv. GAMBINI FRANCO
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in data 09 ottobre 1993, e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) Anno 1993 Parte 1 Serie * n°26.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
pagina 1 di 3 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi, le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e RE CP
ZI uniti in matrimonio come da atto celebrato in San Giuliano Terme (PI) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Anno 1993 Parte 1 Serie * n° 26, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge,
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di san Giuliano Terme in Via Statale Abetone, 61, di esclusiva proprietà della SI.ra rimarrà nel possesso della medesima, che CP
continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia maggiorenne Per_1
3) il SI. NF trasferirà altrove la propria residenza entro e non oltre il 31 marzo 2025;
4) Gli arredi presenti all'interno della casa coniugale potranno essere prelevati, nei tempi e modi da concordare, dal SI. NF, che potrà disporne come meglio crede, ad eccezione di due armadi antichi, una scrivania ed un baule di provenienza della famiglia di origine della SI.ra CP
5) il SI. NF corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo per il CP
mantenimento ordinario della figlia maggiore non ancora economicamente Per_1
autosufficiente, la somma mensile di euro 300,00, mentre le spese straordinarie, da pagina 2 di 3 intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle mediche, scolastiche e ludico- ricreative, saranno suddivise al 50% tra i genitori, previo accordo ove necessario;
6) la SI.ra si farà carico per intero del finanziamento acceso presso la Banca Monte CP
dei Paschi di Siena il cui residuo, al momento della sottoscrizione del presente ricorso, ammonta ad euro 8.850,00, provvedendo a pagare le rate mensili fino a completa estinzione.
7) le parti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti, e rinunciano pertanto a qualunque somma a titolo di assegno di mantenimento.
8) Dichiara le spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 30.01.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 3 di 3