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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/07/2025, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3675/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 27/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 3675/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 C.F._2
COLUCCI VITO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COLUCCI
VITO
RICORRENTE contro
(C.F. ) - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) P.IVA_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso depositato in data 10/03/2023 avverso il provvedimento del Questore di Arezzo notificato il 23/02/2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione
Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 27/05/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 13 nato in [...] il [...], ha proposto azione contro il provvedimento di Parte_1
diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di , previo CP_2
parere della Commissione di Firenze sez. di Perugia.
Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, emerge che, in data 23 novembre 2022 la
Commissione Territoriale di Perugia, esprimeva parere non favorevole, in quanto esaminati gli atti allegati risultava:
- che l'istante è giunto in Italia nel 2017 e, nello stesso anno, ha presentato domanda di protezione internazionale (vestanet n. AR0002127), la quale è stata esaminata e rigettata dalla Commissione in data 09/08/2018; tale decisione, oggetto di impugnativa, è stata rigettata anche dal Tribunale di Firenze il 20/04/2021;
- che in data 07/06/2019, il richiedente è stato tratto in arresto in quanto trovato in possesso di sostanze stupefacenti e, pertanto, è stato condannato in primo grado a 6 anni di reclusione e al pagamento di una multa di € 30.000,00; condanna poi confermata in appello e attualmente in attesa di pronuncia da parte della Cassazione;
- che in data 17/04/2021, egli è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria perché accusato di aver presentato documentazione falsa ai fini dell'ottenimento di un sussidio economico;
per tale reato è in attesa di giudizio con udienza fissata il 14 dicembre p.v.;
- che l'istante è padre di due figli residenti in Italia ed ha dichiarato di avere una relazione con la madre, sig.ra pur non risiedendo assieme al nucleo familiare, essendo Parte_2
attualmente accolto presso un CAS;
- che la domanda di protezione della sig.ra è stata rigettata dalla C.T. di Catania ed Pt_2
il relativo procedimento giudiziale risulta ancora pendente, con udienza fissata il 26/01/23;
- che attualmente l'istante ha una sistemazione alloggiativa stabile ma non una posizione lavorativa;
- che suo padre e le sue sorelle, con i quali ha dichiarato di mantenere contatti, risiedono in
Nigeria;
Pertanto, la Commissione territoriale ha ritenuto che un allontanamento dal territorio nazionale non comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante, in quanto la presenza dei figli del richiedente in Italia non può bastare ad integrare i presupposti di cui all'art. 19, c.
1.1 del D.
Lgs. 286/1998. Oltretutto, non sono stati prodotti ulteriori elementi volti a comprovare la sussistenza di un legame affettivo tra l'istante, la compagna e i bambini. Inoltre, dalle verifiche effettuate risulta che la sig.ra è attualmente titolare di un permesso di soggiorno per richiesta asilo e, Parte_2
pertanto, non gode di uno status giuridico effettivamente stabile e definito sul territorio nazionale. In
pagina 2 di 13 ogni caso, il richiedente non ha prodotto alcun altro elemento volto a comprovare il suo effettivo radicamento in Italia e non risulta aver intrapreso un congruo percorso di integrazione, stante peraltro la sussistenza di due procedimenti penali a suo carico.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto l'erroneità del provvedimento impugnato, rilevando che sia la Commissione Territoriale sia la Questura non hanno adeguatamente motivato gli atti di rispettiva competenza, omettendo di considerare le attuali condizioni personali e familiari dello stesso, evidenziando che il ricorrente è padre di due minori ed è prossimo al matrimonio con la propria compagna, regolarmente soggiornante in Italia, con la quale condivide la medesima residenza unitamente all'intero nucleo familiare;
circostanze, queste, che giustificano il riconoscimento dei presupposti previsti dall'art. 19, comma 1.1, del d.lgs.. n. 286/98, come modificato dal d.l. n. 130/2020, anche in ossequio al principio di non refoulement.
Non si costituiva in giudizio l'Avvocatura dello Stato per l'amministrazione.
Il PM emetteva il visto.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/04/2024, con ordinanza del 03/06/2024, alla luce delle risultanze istruttorie della Commissione Territoriale in merito ai precedenti penali del ricorrente, veniva disposta l'acquisizione in giudizio dei certificati aggiornati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, onerando il Pubblico Ministero al deposito dei suddetti certificati e la parte ricorrente all'aggiornamento dei procedimenti pendenti richiamati dalla Commissione Territoriale.
All'udienza del 17/09/2024, parte ricorrente depositava nota insistendo nell'accoglimento del ricorso e dichiarando di non possedere documentazione relativa ai procedimenti richiamati nel parere della CT del 23/11/2022.
Rinnovato l'invito a entrambe le parti al deposito della documentazione penale, le udienze del
26/11/2024 e del 14/01/2025 venivano differite.
Il PM faceva pervenire all'indirizzo di posta istituzionale del relatore (giustizia.it) il certificato del casellario giudiziale del ricorrente, dal quale emergeva la seguente situazione.
pagina 3 di 13 pagina 4 di 13 pagina 5 di 13 pagina 6 di 13 pagina 7 di 13 pagina 8 di 13 pagina 9 di 13 In esito a tale verifica ed all'infruttuosità dell'udienza dell'11/02/2025 in cui nessuno compariva, avendo tuttavia, in pari data, il procuratore del ricorrente, con nota scritta, rappresentato di essere impossibilitato a comparire ma di aver preso contatti nei giorni precedenti con l'avv. Andrea
Palazzeschi, difensore del ricorrente nei procedimenti penali, affinché presenziasse all'udienza per illustrare le relative vicende, chiedendo un rinvio, la causa era aggiornata all'udienza del 01/04/2025.
In tale ultima udienza, non presente il ricorrente, stante la mancata autorizzazione alla traduzione dal carcere di Prato da parte del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, compariva l'avv. Palazzeschi, anche in delega dell'Avv. Colucci titolare del procedimento, il quale riferiva in merito alla situazione attuale dei procedimenti penali a carico del ricorrente, manifestando la possibilità di depositare documentazione pertinente. La causa era rinviata all'udienza del 27/05/2025, in modalità cartolare.
***
Dalla relazione di sintesi redatta dal Dipartimento Penitenziario e versata in atti dalla difesa, risulta che il ricorrente è giunto in Italia nel 2017 e, per i successivi due anni, è stato ospite del CAS di
, dove ha studiato la lingua italiana e ha conseguito diverse qualifiche professionali, tra cui: CP_2
l'HACCP; la patente per la conduzione del muletto;
attestato di saldatore e aiuto cuoco.
All'interno della medesima struttura di accoglienza ha conosciuto l'attuale compagna, sig.ra con la quale ha avuto due figli: nata ad [...] [...], e Parte_2 Persona_1 CP_2
, nato ad [...] [...]. Sebbene in possesso delle competenze necessarie per Persona_2 CP_2
l'inserimento nel mondo del lavoro, non ha potuto esercitare attività lavorative a causa della mancanza di un regolare permesso di soggiorno;
pertanto, in una situazione di estrema necessità economica volta al sostentamento della propria famiglia, ha iniziato a delinquere, commettendo diversi reati in materia di stupefacenti, tutti consumati nell'arco di un anno e, per tale motivo, unificati in continuazione.
Ed in effetti, come risulta con evidenza dal numero, date e titoli dei reati per i quali è stato condannato in continuazione, il Tribunale ritiene in questa sede chiaro il meccanismo di accertamento dei reati e di individuazione del responsabile delle cessioni di stupefacente, tutti perpetrati e verificati nell'arco di poco più di un anno, mediante la reiterata e costante identificazione da parte delle forze di polizia dell'odierno ricorrente come cedente stupefacenti assai probabilmente a consumatori non imputabili, come è frequente e comune in un tal genere di operazioni di contrasto al mercato illecito di sostanze stupefacenti.
Per tali fatti è stato condannato con sentenza definitiva n. 1787/22 emessa dalla Corte d'Appello di
Firenze il 29.4.2022, divenuta irrevocabile il 13.9.2022, alla pena di anni sei di reclusione.
pagina 10 di 13 Ciò premesso, come ancora documentato dalla difesa, con ordinanza n. 1365/25 dell'8.5.2025, il
Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha concesso al ricorrente la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 o.p..
Orbene, il Collegio ritiene opportuno richiamare alcuni stralci dell'ordinanza del Tribunale di
Sorveglianza (ved. all. di cui alla nota del 24/5/25), già contenuti nella Relazione di Sintesi redatta dal
Dipartimento Penitenziario, dai quali si possono desumere elementi utili ai fini dell'accoglimento del ricorso. Da tali fonti emergono infatti aspetti personali e comportamentali del ricorrente che consentono ai decisori di formulare un giudizio prognostico positivo in merito al suo futuro percorso di reinserimento sociale, una volta espiata la pena.
In particolare, nella ordinanza si legge::“Circa il percorso penitenziario della persona interessata, risulta che quest'ultima ha tenuto un contegno continuativamente conforme alle prescrizioni regolative del suo stato giuridico esecutivo ed esente da atteggiamenti sintomatici di devianza rispetto alla progressione risocializzativa penitenziaria, altresì manifestando partecipazione all'opera di rieducazione mediante adesione alle opportunità lavorative e/o formative concretamente disponibili;
in particolare, ha conseguito almeno 135 giorni di liberazione anticipata e frequenta il corso scolastico alberghiero ed il corso di formazione professionale in materia edilizia, svolgendo attività lavorative a turnazione (cuoco). Anche prima della carcerazione, durante la permanenza in un centro di accoglienza, l'interessato si era attivato per la fisiologica integrazione sociale conseguendo la qualifica di saldatore, di conducente di muletti e di operatore di igiene alimentare (HACCP)” (cfr. relazione di sintesi in data 05.03.2025 del g.o.t. presso la Casa circondariale di Prato di cui alla nota del
24/5/25).
Mentre dal punto di vista personale si evince quanto segue: Per quanto concerne la caratterizzazione personologica del condannato emergente dalla osservazione ed interlocuzione dei servizi penitenziari, la personalità del soggetto - che attualmente non palesa connotazioni psicopatologiche o dipendenze - appare solidamente strutturata da una profonda architettura di valori, connotata da contegno pacato e collaborativo e da manifestazione di sincero senso di colpa e di vergogna per i reati commessi, di cui riconosce incondizionatamente il disvalore e che asserisce essere stati dovuti alle stringenti necessità economiche insorte in occasione della gravidanza della moglie ed alla impossibilità di svolgere una onesta attività lavorativa poiché, nonostante le competenze professionali acquisite, non poteva aderire alle correlate disponibilità di impiego a causa della mancanza di regolare titolo di soggiorno (cfr. relazione psicologica in data 03.03.2025 del competente servizio carcerario).”.
pagina 11 di 13 Ed in conclusione: “in definitiva, le positive risultanze dell'osservazione penitenziaria documentata in atti possono ragionevolmente fondare la presunzione che gli stimoli devianti del soggetto siano stati superati dalla successiva maturazione della sua personalità, così giustificandosi l'investitura fiduciaria insita nella concessione del beneficio di cui in dispositivo.”.
Inoltre, agli atti risulta che il ricorrente seppur in regime di carcerazione ha frequentato presso il
CPIA 1 di Prato i corsi didattici per adulti di primo livello superando con profitto l'esame successivo;
quello di inglese e di italiano di livello A2; ha frequentato corsi di scacchi e barberia (ved. all. di cui alla nota del 23/11/24 e del 26/5/25); ha svolto lavori nel 2025 sempre nella casa circondariale come dimostra la delibera lavoranti n. 5688/25 (all. di cui alla nota del 26/5/25) e le buste paga di dicembre
2023 e febbraio, marzo, giugno, settembre 2024 che attestano un guadagno medio di € 750,00 alternando contratti in cui veniva impiegato come aiuto cuoco e come addetto alle pulizie. Tali proventi vengono destinati al sostentamento del proprio nucleo familiare, insieme al contributo economico, seppur saltuario, della compagna, la quale presta attività di assistenza domestica presso alcune vicine di casa.
Il ricorrente ha inoltre in Italia il proprio nucleo familiare, composto dalla compagna, sig.ra e dai due figli minori, e , entrambi nati in Italia e Parte_2 Persona_1 Persona_2
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. I minori risultano iscritti e frequentanti rispettivamente la scuola per l'infanzia e l'asilo nido.
Tra l'altro, il ricorrente conviveva con la propria famiglia prima dell'incarcerazione e ha ripreso la convivenza durante il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, all'interno di un appartamento regolarmente locato, sito in Bibbiena (AR), in piazza Palagi n. 4, come da certificazioni allegate alla nota del 15.4.2024.
In definitiva, sebbene il ricorrente stia attualmente scontando una pena detentiva, il Collegio ritiene che, alla luce delle risultanze contenute nella relazione di sintesi del Dipartimento Penitenziario
e dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha disposto l'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), possa ritenersi significativamente attenuato il pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, anche e proprio alla luce dell'intensità offensiva delle condotte reiterate e in continuazione, precisamente delimitate nel tempo e nel passato del richiedente, dalli da essere bilanciate dalle sopravvenute vicende di vita (la presenza di una famiglia con figli minorenni e la convivenza con essi fino a quando gli è stato possibile) e detentive dello stesso (la non inerte ma proficua attività svolta in molteplici direzioni in carcere e la sua resipiscenza al crimine, unito ad un sentimento di vergogna per quanto commesso, giudicato autentico e sincero dai servizi interni).
pagina 12 di 13 Tale valutazione trova infatti conferma nella condotta collaborativa e nel percorso rieducativo intrapreso dal ricorrente in ambito penitenziario, nonché nella stabile formazione di un nucleo familiare sul territorio nazionale, composto dalla compagna regolarmente soggiornante e dai due figli minori, tutti conviventi.
Alla luce di tali elementi, si ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs.. n. 286/1998, come modificato dal d.l. n.
130/2020, norma che impone di tenere conto, tra l'altro, della natura e dell'effettività dei legami familiari, dell'inserimento sociale e della durata della permanenza in Italia, nonché del rispetto del principio di non refoulement sancito dall'art. 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
Alla luce di ciò devono quindi ritenersi sussistenti fondate ragioni per il riconoscimento della protezione speciale al ricorrente.
Le spese di lite devono essere compensate fra le parti, data la natura del procedimento ed il consolidamento definitivo dell'integrazione del ricorrente emerso esclusivamente nella presente sede giurisdizionale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c.
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a (CF: , Parte_1 C.F._1
CUI: ) il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale della durata di due anni e C.F._2
convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, D.
Lgs. 286/1998 e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
2. Compensa le spese.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27/06/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde.
Si comunichi.
Firenze, 9 luglio 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 27/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 3675/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 C.F._2
COLUCCI VITO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COLUCCI
VITO
RICORRENTE contro
(C.F. ) - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) P.IVA_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso depositato in data 10/03/2023 avverso il provvedimento del Questore di Arezzo notificato il 23/02/2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione
Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 27/05/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 13 nato in [...] il [...], ha proposto azione contro il provvedimento di Parte_1
diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di , previo CP_2
parere della Commissione di Firenze sez. di Perugia.
Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, emerge che, in data 23 novembre 2022 la
Commissione Territoriale di Perugia, esprimeva parere non favorevole, in quanto esaminati gli atti allegati risultava:
- che l'istante è giunto in Italia nel 2017 e, nello stesso anno, ha presentato domanda di protezione internazionale (vestanet n. AR0002127), la quale è stata esaminata e rigettata dalla Commissione in data 09/08/2018; tale decisione, oggetto di impugnativa, è stata rigettata anche dal Tribunale di Firenze il 20/04/2021;
- che in data 07/06/2019, il richiedente è stato tratto in arresto in quanto trovato in possesso di sostanze stupefacenti e, pertanto, è stato condannato in primo grado a 6 anni di reclusione e al pagamento di una multa di € 30.000,00; condanna poi confermata in appello e attualmente in attesa di pronuncia da parte della Cassazione;
- che in data 17/04/2021, egli è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria perché accusato di aver presentato documentazione falsa ai fini dell'ottenimento di un sussidio economico;
per tale reato è in attesa di giudizio con udienza fissata il 14 dicembre p.v.;
- che l'istante è padre di due figli residenti in Italia ed ha dichiarato di avere una relazione con la madre, sig.ra pur non risiedendo assieme al nucleo familiare, essendo Parte_2
attualmente accolto presso un CAS;
- che la domanda di protezione della sig.ra è stata rigettata dalla C.T. di Catania ed Pt_2
il relativo procedimento giudiziale risulta ancora pendente, con udienza fissata il 26/01/23;
- che attualmente l'istante ha una sistemazione alloggiativa stabile ma non una posizione lavorativa;
- che suo padre e le sue sorelle, con i quali ha dichiarato di mantenere contatti, risiedono in
Nigeria;
Pertanto, la Commissione territoriale ha ritenuto che un allontanamento dal territorio nazionale non comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante, in quanto la presenza dei figli del richiedente in Italia non può bastare ad integrare i presupposti di cui all'art. 19, c.
1.1 del D.
Lgs. 286/1998. Oltretutto, non sono stati prodotti ulteriori elementi volti a comprovare la sussistenza di un legame affettivo tra l'istante, la compagna e i bambini. Inoltre, dalle verifiche effettuate risulta che la sig.ra è attualmente titolare di un permesso di soggiorno per richiesta asilo e, Parte_2
pertanto, non gode di uno status giuridico effettivamente stabile e definito sul territorio nazionale. In
pagina 2 di 13 ogni caso, il richiedente non ha prodotto alcun altro elemento volto a comprovare il suo effettivo radicamento in Italia e non risulta aver intrapreso un congruo percorso di integrazione, stante peraltro la sussistenza di due procedimenti penali a suo carico.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto l'erroneità del provvedimento impugnato, rilevando che sia la Commissione Territoriale sia la Questura non hanno adeguatamente motivato gli atti di rispettiva competenza, omettendo di considerare le attuali condizioni personali e familiari dello stesso, evidenziando che il ricorrente è padre di due minori ed è prossimo al matrimonio con la propria compagna, regolarmente soggiornante in Italia, con la quale condivide la medesima residenza unitamente all'intero nucleo familiare;
circostanze, queste, che giustificano il riconoscimento dei presupposti previsti dall'art. 19, comma 1.1, del d.lgs.. n. 286/98, come modificato dal d.l. n. 130/2020, anche in ossequio al principio di non refoulement.
Non si costituiva in giudizio l'Avvocatura dello Stato per l'amministrazione.
Il PM emetteva il visto.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/04/2024, con ordinanza del 03/06/2024, alla luce delle risultanze istruttorie della Commissione Territoriale in merito ai precedenti penali del ricorrente, veniva disposta l'acquisizione in giudizio dei certificati aggiornati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, onerando il Pubblico Ministero al deposito dei suddetti certificati e la parte ricorrente all'aggiornamento dei procedimenti pendenti richiamati dalla Commissione Territoriale.
All'udienza del 17/09/2024, parte ricorrente depositava nota insistendo nell'accoglimento del ricorso e dichiarando di non possedere documentazione relativa ai procedimenti richiamati nel parere della CT del 23/11/2022.
Rinnovato l'invito a entrambe le parti al deposito della documentazione penale, le udienze del
26/11/2024 e del 14/01/2025 venivano differite.
Il PM faceva pervenire all'indirizzo di posta istituzionale del relatore (giustizia.it) il certificato del casellario giudiziale del ricorrente, dal quale emergeva la seguente situazione.
pagina 3 di 13 pagina 4 di 13 pagina 5 di 13 pagina 6 di 13 pagina 7 di 13 pagina 8 di 13 pagina 9 di 13 In esito a tale verifica ed all'infruttuosità dell'udienza dell'11/02/2025 in cui nessuno compariva, avendo tuttavia, in pari data, il procuratore del ricorrente, con nota scritta, rappresentato di essere impossibilitato a comparire ma di aver preso contatti nei giorni precedenti con l'avv. Andrea
Palazzeschi, difensore del ricorrente nei procedimenti penali, affinché presenziasse all'udienza per illustrare le relative vicende, chiedendo un rinvio, la causa era aggiornata all'udienza del 01/04/2025.
In tale ultima udienza, non presente il ricorrente, stante la mancata autorizzazione alla traduzione dal carcere di Prato da parte del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, compariva l'avv. Palazzeschi, anche in delega dell'Avv. Colucci titolare del procedimento, il quale riferiva in merito alla situazione attuale dei procedimenti penali a carico del ricorrente, manifestando la possibilità di depositare documentazione pertinente. La causa era rinviata all'udienza del 27/05/2025, in modalità cartolare.
***
Dalla relazione di sintesi redatta dal Dipartimento Penitenziario e versata in atti dalla difesa, risulta che il ricorrente è giunto in Italia nel 2017 e, per i successivi due anni, è stato ospite del CAS di
, dove ha studiato la lingua italiana e ha conseguito diverse qualifiche professionali, tra cui: CP_2
l'HACCP; la patente per la conduzione del muletto;
attestato di saldatore e aiuto cuoco.
All'interno della medesima struttura di accoglienza ha conosciuto l'attuale compagna, sig.ra con la quale ha avuto due figli: nata ad [...] [...], e Parte_2 Persona_1 CP_2
, nato ad [...] [...]. Sebbene in possesso delle competenze necessarie per Persona_2 CP_2
l'inserimento nel mondo del lavoro, non ha potuto esercitare attività lavorative a causa della mancanza di un regolare permesso di soggiorno;
pertanto, in una situazione di estrema necessità economica volta al sostentamento della propria famiglia, ha iniziato a delinquere, commettendo diversi reati in materia di stupefacenti, tutti consumati nell'arco di un anno e, per tale motivo, unificati in continuazione.
Ed in effetti, come risulta con evidenza dal numero, date e titoli dei reati per i quali è stato condannato in continuazione, il Tribunale ritiene in questa sede chiaro il meccanismo di accertamento dei reati e di individuazione del responsabile delle cessioni di stupefacente, tutti perpetrati e verificati nell'arco di poco più di un anno, mediante la reiterata e costante identificazione da parte delle forze di polizia dell'odierno ricorrente come cedente stupefacenti assai probabilmente a consumatori non imputabili, come è frequente e comune in un tal genere di operazioni di contrasto al mercato illecito di sostanze stupefacenti.
Per tali fatti è stato condannato con sentenza definitiva n. 1787/22 emessa dalla Corte d'Appello di
Firenze il 29.4.2022, divenuta irrevocabile il 13.9.2022, alla pena di anni sei di reclusione.
pagina 10 di 13 Ciò premesso, come ancora documentato dalla difesa, con ordinanza n. 1365/25 dell'8.5.2025, il
Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha concesso al ricorrente la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 o.p..
Orbene, il Collegio ritiene opportuno richiamare alcuni stralci dell'ordinanza del Tribunale di
Sorveglianza (ved. all. di cui alla nota del 24/5/25), già contenuti nella Relazione di Sintesi redatta dal
Dipartimento Penitenziario, dai quali si possono desumere elementi utili ai fini dell'accoglimento del ricorso. Da tali fonti emergono infatti aspetti personali e comportamentali del ricorrente che consentono ai decisori di formulare un giudizio prognostico positivo in merito al suo futuro percorso di reinserimento sociale, una volta espiata la pena.
In particolare, nella ordinanza si legge::“Circa il percorso penitenziario della persona interessata, risulta che quest'ultima ha tenuto un contegno continuativamente conforme alle prescrizioni regolative del suo stato giuridico esecutivo ed esente da atteggiamenti sintomatici di devianza rispetto alla progressione risocializzativa penitenziaria, altresì manifestando partecipazione all'opera di rieducazione mediante adesione alle opportunità lavorative e/o formative concretamente disponibili;
in particolare, ha conseguito almeno 135 giorni di liberazione anticipata e frequenta il corso scolastico alberghiero ed il corso di formazione professionale in materia edilizia, svolgendo attività lavorative a turnazione (cuoco). Anche prima della carcerazione, durante la permanenza in un centro di accoglienza, l'interessato si era attivato per la fisiologica integrazione sociale conseguendo la qualifica di saldatore, di conducente di muletti e di operatore di igiene alimentare (HACCP)” (cfr. relazione di sintesi in data 05.03.2025 del g.o.t. presso la Casa circondariale di Prato di cui alla nota del
24/5/25).
Mentre dal punto di vista personale si evince quanto segue: Per quanto concerne la caratterizzazione personologica del condannato emergente dalla osservazione ed interlocuzione dei servizi penitenziari, la personalità del soggetto - che attualmente non palesa connotazioni psicopatologiche o dipendenze - appare solidamente strutturata da una profonda architettura di valori, connotata da contegno pacato e collaborativo e da manifestazione di sincero senso di colpa e di vergogna per i reati commessi, di cui riconosce incondizionatamente il disvalore e che asserisce essere stati dovuti alle stringenti necessità economiche insorte in occasione della gravidanza della moglie ed alla impossibilità di svolgere una onesta attività lavorativa poiché, nonostante le competenze professionali acquisite, non poteva aderire alle correlate disponibilità di impiego a causa della mancanza di regolare titolo di soggiorno (cfr. relazione psicologica in data 03.03.2025 del competente servizio carcerario).”.
pagina 11 di 13 Ed in conclusione: “in definitiva, le positive risultanze dell'osservazione penitenziaria documentata in atti possono ragionevolmente fondare la presunzione che gli stimoli devianti del soggetto siano stati superati dalla successiva maturazione della sua personalità, così giustificandosi l'investitura fiduciaria insita nella concessione del beneficio di cui in dispositivo.”.
Inoltre, agli atti risulta che il ricorrente seppur in regime di carcerazione ha frequentato presso il
CPIA 1 di Prato i corsi didattici per adulti di primo livello superando con profitto l'esame successivo;
quello di inglese e di italiano di livello A2; ha frequentato corsi di scacchi e barberia (ved. all. di cui alla nota del 23/11/24 e del 26/5/25); ha svolto lavori nel 2025 sempre nella casa circondariale come dimostra la delibera lavoranti n. 5688/25 (all. di cui alla nota del 26/5/25) e le buste paga di dicembre
2023 e febbraio, marzo, giugno, settembre 2024 che attestano un guadagno medio di € 750,00 alternando contratti in cui veniva impiegato come aiuto cuoco e come addetto alle pulizie. Tali proventi vengono destinati al sostentamento del proprio nucleo familiare, insieme al contributo economico, seppur saltuario, della compagna, la quale presta attività di assistenza domestica presso alcune vicine di casa.
Il ricorrente ha inoltre in Italia il proprio nucleo familiare, composto dalla compagna, sig.ra e dai due figli minori, e , entrambi nati in Italia e Parte_2 Persona_1 Persona_2
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. I minori risultano iscritti e frequentanti rispettivamente la scuola per l'infanzia e l'asilo nido.
Tra l'altro, il ricorrente conviveva con la propria famiglia prima dell'incarcerazione e ha ripreso la convivenza durante il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, all'interno di un appartamento regolarmente locato, sito in Bibbiena (AR), in piazza Palagi n. 4, come da certificazioni allegate alla nota del 15.4.2024.
In definitiva, sebbene il ricorrente stia attualmente scontando una pena detentiva, il Collegio ritiene che, alla luce delle risultanze contenute nella relazione di sintesi del Dipartimento Penitenziario
e dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha disposto l'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), possa ritenersi significativamente attenuato il pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, anche e proprio alla luce dell'intensità offensiva delle condotte reiterate e in continuazione, precisamente delimitate nel tempo e nel passato del richiedente, dalli da essere bilanciate dalle sopravvenute vicende di vita (la presenza di una famiglia con figli minorenni e la convivenza con essi fino a quando gli è stato possibile) e detentive dello stesso (la non inerte ma proficua attività svolta in molteplici direzioni in carcere e la sua resipiscenza al crimine, unito ad un sentimento di vergogna per quanto commesso, giudicato autentico e sincero dai servizi interni).
pagina 12 di 13 Tale valutazione trova infatti conferma nella condotta collaborativa e nel percorso rieducativo intrapreso dal ricorrente in ambito penitenziario, nonché nella stabile formazione di un nucleo familiare sul territorio nazionale, composto dalla compagna regolarmente soggiornante e dai due figli minori, tutti conviventi.
Alla luce di tali elementi, si ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs.. n. 286/1998, come modificato dal d.l. n.
130/2020, norma che impone di tenere conto, tra l'altro, della natura e dell'effettività dei legami familiari, dell'inserimento sociale e della durata della permanenza in Italia, nonché del rispetto del principio di non refoulement sancito dall'art. 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
Alla luce di ciò devono quindi ritenersi sussistenti fondate ragioni per il riconoscimento della protezione speciale al ricorrente.
Le spese di lite devono essere compensate fra le parti, data la natura del procedimento ed il consolidamento definitivo dell'integrazione del ricorrente emerso esclusivamente nella presente sede giurisdizionale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c.
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a (CF: , Parte_1 C.F._1
CUI: ) il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale della durata di due anni e C.F._2
convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, D.
Lgs. 286/1998 e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
2. Compensa le spese.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27/06/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde.
Si comunichi.
Firenze, 9 luglio 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
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