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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32883/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Milano
Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice onorario dott.ssa Angelina Turco ha emesso la seguente
SENTENZA
EX ART. 281SEXIES, C.P.C. Parte_1
nella causa promossa da
, nata il [...] a [...], prov. Buenos Aires Parte_2
(Argentina), in proprio e nell'esercizio della responsabilità genitoriale (unitamente a
, nato il [...] a [...], prov. Buenos Aires (Argentina)), sul Parte_3 minore nato il [...] a [...], prov. Buenos Aires Persona_1
(Argentina), rappresentati e difesi dagli avvocati Ramona Castagnini e Antonio Galletta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori a Reggello (FI), piazza Don
Sturzo n. 5, per procura allegata agli atti, ricorrenti
nei confronti del
, rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Milano, resistente
e del presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Milano, interventore necessario
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate in data 27.11.2024.
***
1 Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 18.09.2023 e ritualmente notificato la ricorrente ha convenuto il per chiedere all'intestato Controparte_1
Tribunale l'accertamento e dichiarazione della cittadinanza italiana, in quanto discendente di cittadino italiano, esponendo che gli ascendenti non avevano mai perduto la cittadinanza italiana e avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Ha comunicato gli atti al Pubblico Ministero in data 22.01.2024, come emerso dalle attestazioni depositate telematicamente.
Ha dichiarato di essere discendente diretta di , cittadino italiano, Persona_2 nato il [...] a [...], ed emigrato in Argentina, ove è deceduto, senza aver mai richiesto né ottenuto la naturalizzazione argentina.
Ha quindi dedotto di essere, in quanto discendente da cittadino italiano, a sua volta, cittadina italiana per trasmissione dello status civitatis iure sanguinis.
Il si è costituito in giudizio in data 19.04.2024, senza contestare Controparte_1 nel merito la domanda avanzata dalla ricorrente, chiedendo la compensazione delle spese di lite tra le parti in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
All'udienza del 4.12.2024, svoltasi a trattazione scritta, parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 27.11.2024, ex art. 127ter c.p.c..
Il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza entro trenta giorni, ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c..
***
Con riferimento all'interesse ad agire, giova evidenziare che, trattandosi di discendenza in cui si riscontrano passaggi per via femminile in epoca pre-costituzionale, il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ex art. 1, lettera a), L. n. 91/92 richiede una pronuncia giudiziale all'esito di un'azione di accertamento, quale quella instaurata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, atteso che, in simili fattispecie,
l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo.
Ne discende l'interesse della richiedente ad agire direttamente dinanzi al giudice ordinario per vedere accertato il proprio diritto soggettivo ad ottenere il riconoscimento dello status civitatis e, al tempo stesso, sussiste la legittimazione passiva del
[...]
. CP_1
2 Nel merito, la ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadina italiana, unitamente al figlio minore, in virtù della discendenza dal cittadino italiano , nato il [...] a [...] ed emigrato in Argentina. Persona_2
Nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta in particolare che non è stato mai naturalizzato cittadino Persona_2 argentino (cfr. doc. 3 all. ricorso), pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” alla figlia , nata il [...], Persona_3 che l'ha a sua volta trasmessa ai propri discendenti.
Nella fattispecie in esame, si registrano anche passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, e segnatamente quello relativo a , Persona_3 cosicché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile
... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. SS.UU. n. 4466 del 25.02.2009).
Già la Corte costituzionale con la sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1, n. 1, Legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Inoltre, la pronuncia n. 87 del
1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, Legge 13 giugno
1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto sanciva una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva
3 la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.).
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria, anche al figlio legittimo di madre cittadina, nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Pertanto, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, n. 4466/2009).
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che , capostipite italiano, dopo essersi trasferito in Argentina, ivi si Persona_2 univa in matrimonio con il 20.02.1913 a Buenos Aires. Persona_4
Dalla loro unione nasceva , il 22.12.1923, ad , Persona_3 Persona_5 prov. Buenos Aires (Argentina), la quale a sua volta contraeva matrimonio con
[...]
, il 17.10.1940, ad , prov. Buenos Aires (Argentina). Persona_6 Persona_5
Dall'unione tra e nasceva Persona_3 Persona_6 Persona_7
, il 15.03.1945, ad , prov. Buenos Aires, il quale a sua volta si univa
[...] Persona_5 in matrimonio con il 6.09.1968, a Bolivar, prov. Buenos Aires Persona_8
(Argentina).
Dall'unione tra e nasceva Persona_7 Controparte_3 Parte_2
, odierna ricorrente, il 17.06.1982, a Bolivar, prov. Buenos Aires (Argentina), la
[...]
4 quale, il 24.01.2014 a Bolivar, prov. Buenos Aires (Argentina), si univa in matrimonio con , nato il [...]. Parte_3
Dall'unione tra e nasceva Parte_2 Parte_3 Per_1
, odierno ricorrente, il 25.01.2009, a Bolivar, prov. Buenos Aires – Argentina.
[...]
Nel ricorso parte ricorrente ha depositato la sequenza genealogica dal capostipite sino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche
– ove straniere – tradotte e munite di apostille (cfr. docc. da 1 a 10 all. ricorso).
Risulta dunque dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato cittadino argentino (cfr. doc. 3 all. ricorso) e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” alla figlia che l'ha trasmessa a sua volta ai suoi discendenti, tra i quali Persona_3 gli odierni ricorrenti.
In ordine all'efficacia meramente dichiarativa del certificato negativo di naturalizzazione, con valenza negativa e suscettibile, come tale, di prova contraria, si deve rilevare che non è stato contestato da parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Pertanto, in virtù del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti anche per il giudice, ci si deve astenere da ulteriori controlli probatori del fatto non contestato, ritenendolo sussistente proprio in ragione della mancata contestazione e valutandolo, per tale motivo, quale prova della mancata perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente e della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza ai ricorrenti.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. A tal riguardo le Sezioni Unite hanno rilevato che
“il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”. Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta
5 dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito” (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 25317 del 24.08.2022).
Tutto quanto sopra premesso la domanda proposta deve essere accolta, anche dato che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
Si deve pertanto dichiarare che gli stessi sono cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, stante la sostanziale non opposizione del resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale suintestato, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa/contraria domanda e/o eccezione, così decide:
- dichiara che , nata il [...] a [...], prov. Buenos Parte_2
Aires (Argentina), e , nato il [...] a [...], prov. Buenos Persona_1
Aires (Argentina), sono cittadini italiani dalla nascita;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, CP_1 CP_1 di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti;
Milano, lì 2.01.2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Angelina Turco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Milano
Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice onorario dott.ssa Angelina Turco ha emesso la seguente
SENTENZA
EX ART. 281SEXIES, C.P.C. Parte_1
nella causa promossa da
, nata il [...] a [...], prov. Buenos Aires Parte_2
(Argentina), in proprio e nell'esercizio della responsabilità genitoriale (unitamente a
, nato il [...] a [...], prov. Buenos Aires (Argentina)), sul Parte_3 minore nato il [...] a [...], prov. Buenos Aires Persona_1
(Argentina), rappresentati e difesi dagli avvocati Ramona Castagnini e Antonio Galletta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori a Reggello (FI), piazza Don
Sturzo n. 5, per procura allegata agli atti, ricorrenti
nei confronti del
, rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Milano, resistente
e del presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Milano, interventore necessario
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate in data 27.11.2024.
***
1 Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 18.09.2023 e ritualmente notificato la ricorrente ha convenuto il per chiedere all'intestato Controparte_1
Tribunale l'accertamento e dichiarazione della cittadinanza italiana, in quanto discendente di cittadino italiano, esponendo che gli ascendenti non avevano mai perduto la cittadinanza italiana e avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Ha comunicato gli atti al Pubblico Ministero in data 22.01.2024, come emerso dalle attestazioni depositate telematicamente.
Ha dichiarato di essere discendente diretta di , cittadino italiano, Persona_2 nato il [...] a [...], ed emigrato in Argentina, ove è deceduto, senza aver mai richiesto né ottenuto la naturalizzazione argentina.
Ha quindi dedotto di essere, in quanto discendente da cittadino italiano, a sua volta, cittadina italiana per trasmissione dello status civitatis iure sanguinis.
Il si è costituito in giudizio in data 19.04.2024, senza contestare Controparte_1 nel merito la domanda avanzata dalla ricorrente, chiedendo la compensazione delle spese di lite tra le parti in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
All'udienza del 4.12.2024, svoltasi a trattazione scritta, parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 27.11.2024, ex art. 127ter c.p.c..
Il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza entro trenta giorni, ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c..
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Con riferimento all'interesse ad agire, giova evidenziare che, trattandosi di discendenza in cui si riscontrano passaggi per via femminile in epoca pre-costituzionale, il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ex art. 1, lettera a), L. n. 91/92 richiede una pronuncia giudiziale all'esito di un'azione di accertamento, quale quella instaurata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, atteso che, in simili fattispecie,
l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo.
Ne discende l'interesse della richiedente ad agire direttamente dinanzi al giudice ordinario per vedere accertato il proprio diritto soggettivo ad ottenere il riconoscimento dello status civitatis e, al tempo stesso, sussiste la legittimazione passiva del
[...]
. CP_1
2 Nel merito, la ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadina italiana, unitamente al figlio minore, in virtù della discendenza dal cittadino italiano , nato il [...] a [...] ed emigrato in Argentina. Persona_2
Nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta in particolare che non è stato mai naturalizzato cittadino Persona_2 argentino (cfr. doc. 3 all. ricorso), pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” alla figlia , nata il [...], Persona_3 che l'ha a sua volta trasmessa ai propri discendenti.
Nella fattispecie in esame, si registrano anche passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, e segnatamente quello relativo a , Persona_3 cosicché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile
... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. SS.UU. n. 4466 del 25.02.2009).
Già la Corte costituzionale con la sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1, n. 1, Legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Inoltre, la pronuncia n. 87 del
1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, Legge 13 giugno
1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto sanciva una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva
3 la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.).
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria, anche al figlio legittimo di madre cittadina, nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Pertanto, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, n. 4466/2009).
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che , capostipite italiano, dopo essersi trasferito in Argentina, ivi si Persona_2 univa in matrimonio con il 20.02.1913 a Buenos Aires. Persona_4
Dalla loro unione nasceva , il 22.12.1923, ad , Persona_3 Persona_5 prov. Buenos Aires (Argentina), la quale a sua volta contraeva matrimonio con
[...]
, il 17.10.1940, ad , prov. Buenos Aires (Argentina). Persona_6 Persona_5
Dall'unione tra e nasceva Persona_3 Persona_6 Persona_7
, il 15.03.1945, ad , prov. Buenos Aires, il quale a sua volta si univa
[...] Persona_5 in matrimonio con il 6.09.1968, a Bolivar, prov. Buenos Aires Persona_8
(Argentina).
Dall'unione tra e nasceva Persona_7 Controparte_3 Parte_2
, odierna ricorrente, il 17.06.1982, a Bolivar, prov. Buenos Aires (Argentina), la
[...]
4 quale, il 24.01.2014 a Bolivar, prov. Buenos Aires (Argentina), si univa in matrimonio con , nato il [...]. Parte_3
Dall'unione tra e nasceva Parte_2 Parte_3 Per_1
, odierno ricorrente, il 25.01.2009, a Bolivar, prov. Buenos Aires – Argentina.
[...]
Nel ricorso parte ricorrente ha depositato la sequenza genealogica dal capostipite sino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche
– ove straniere – tradotte e munite di apostille (cfr. docc. da 1 a 10 all. ricorso).
Risulta dunque dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato cittadino argentino (cfr. doc. 3 all. ricorso) e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” alla figlia che l'ha trasmessa a sua volta ai suoi discendenti, tra i quali Persona_3 gli odierni ricorrenti.
In ordine all'efficacia meramente dichiarativa del certificato negativo di naturalizzazione, con valenza negativa e suscettibile, come tale, di prova contraria, si deve rilevare che non è stato contestato da parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Pertanto, in virtù del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti anche per il giudice, ci si deve astenere da ulteriori controlli probatori del fatto non contestato, ritenendolo sussistente proprio in ragione della mancata contestazione e valutandolo, per tale motivo, quale prova della mancata perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente e della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza ai ricorrenti.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. A tal riguardo le Sezioni Unite hanno rilevato che
“il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”. Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta
5 dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito” (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 25317 del 24.08.2022).
Tutto quanto sopra premesso la domanda proposta deve essere accolta, anche dato che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
Si deve pertanto dichiarare che gli stessi sono cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, stante la sostanziale non opposizione del resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale suintestato, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa/contraria domanda e/o eccezione, così decide:
- dichiara che , nata il [...] a [...], prov. Buenos Parte_2
Aires (Argentina), e , nato il [...] a [...], prov. Buenos Persona_1
Aires (Argentina), sono cittadini italiani dalla nascita;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, CP_1 CP_1 di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti;
Milano, lì 2.01.2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Angelina Turco
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