Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3003 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Trudu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alberto Trudu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 15/10/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Gonnosfanadiga, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 Parte_2
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, con obbligo del reciproco rispetto. Pt_2
B. Ordinare al Comune di Gonnosfanadiga di annotare la sentenza di omologa della separazione a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far data dalla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
C. Omologare la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui appresso, ritenute essenziali dai medesimi coniugi, essendo i trasferimenti e la costituzione del diritto di usufrutto vita natural durante di cui appresso elemento indispensabile e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti tra i coniugi:
1. corrisponderà a la complessiva somma mensile Parte_1 Parte_2 di €. 1.100,00, di cui €. 700,00 a titolo di contributo di mantenimento di quest'ultima, ed €. 400,00 a titolo di contributo di mantenimento della figlia maggiorenne , in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, a Persona_1 decorrere dalla data di emissione della sentenza di omologazione della presente separazione.
Pag. 2 di 3 2. La casa familiare sita in Capoterra, località Frutti D'Oro, 1^ Strada La Vigna
n. 88, rimarrà nella disponibilità esclusiva di , per abitarvi con Parte_2 la figlia , con obbligo dei coniugi di favorire, entro tre mesi Persona_1 dall'emissione della sentenza di omologazione della presente separazione, presso il notaio scelto da , ed in tale sede provvedere alla Parte_1 costituzione da parte del medesimo del diritto di usufrutto, Parte_1 vita natural durante, in favore di sull'immobile sito in Parte_2
Capoterra, località Frutti D'Oro, 1^ Strada La Vigna n. 88, distinto in catasto fabbricati al foglio 27, particella 621, quale controprestazione per la cessione a da parte di delle quote immobiliari di Parte_1 Parte_2 quest'ultima in comproprietà col predetto , come meglio Parte_1 precisato nel capo seguente.
3. I coniugi si obbligano, altresì, a favorire, entro tre mesi dall'omologazione della presente separazione, presso il notaio scelto da , ed in Parte_1 tale sede procedere al trasferimento in favore di delle quote di Parte_1 comproprietà del 50% di sia sull'immobile sito in Comune di Parte_2
Cagliari, via Giudice Mariano n. 15, distinto in catasto fabbricati al foglio 12, particella 177, sub. 44, sia sull'immobile sito in Comune di Capoterra, località
Maddalena Spiaggia, via Pantelleria n. 137, distinto in catasto fabbricati al foglio 20, particella 955, sub. 5, quale controprestazione per la costituzione del diritto di usufrutto vita natural durante costituito da in Parte_1 favore di , come meglio precisato al capo che precede. Parte_2
4. cede a la sua quota di proprietà del 50% Parte_1 Parte_2 sull'autoveicolo Renault Clio tg. FA 713 HM, mentre cede a Parte_2 la sua quota di proprietà del 50% sull'autovettura Parte_1
Wolkswagen Passat tg. FH 748 BE, sul motoveicolo Yamaha Tracer 900 tg. EL
06938 e sullo scooter Kmyco Downtown 300 tg. EC 76775.
5. Ciascun coniuge rimarrà titolare esclusivo delle somme depositate nei rispettivi conti correnti, riconoscendo i coniugi trattarsi di somme loro pervenute per successione ereditaria o per alienazione di beni personali.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 29/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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