Art. 51.
Le contestazioni in corso per la determinazione dei valori delle aree alla data del 1 gennaio 1957 o antecedentemente non sono piu' procedibili quando l'Amministrazione comunale dichiari di calcolare il valore di cui sopra secondo le norme dettate dal precedente articolo 48.
Le contestazioni in corso per la determinazione dei valori delle aree alla data del 1 gennaio 1957 o antecedentemente non sono piu' procedibili quando l'Amministrazione comunale dichiari di calcolare il valore di cui sopra secondo le norme dettate dal precedente articolo 48.