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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto PascareLI Consigliere
Dott. UC Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 639/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 304 del 4/6.9.2024, notificata l'11.9.2024; avente ad oggetto: licenziamento, promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Matteo Campani e Elena Parte_1
AL ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Reggio Emilia – appellante nei confronti di:
rappresentata e difesa dagli avv. Fiorenza Berti Parte_2
ST e UC RO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Bologna – appellata trattata all'udienza collegiale del 23.10.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Parte_2
Emilia, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di essere stata licenziata per giusta causa dalla società resistente di cui era impiegata Parte_1 amministrativa addetta alla contabilità, con nota del 16.6.2021, a fronte della seguente contestazione disciplinare:
“da una verifica contabile effettuata dal Dott. con Persona_1 relazione stilata il 24.05.2021 e le cui risultanze sono state portate alla sua conoscenza in pari data, è emersa la mancata giustificazione della contabilità della F.LI CE S.n.c. di diversi pagamenti effettuati mediante assegni bancari a
Lei intestati. Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti assegni:
n. 409707634 datato 10/06/2019 e dell'importo di € 2.300,00
n. 409704860 datato 11.01.2019 e dell'importo di € 2.980,00
n. 414720272 datato 10.02.2019 e dell'importo di € 1.000,00
n. 409705873 datato 04.03.2019 e dell'importo di € 1.267,95
n. 409705875 datato 15.03.2019 e dell'importo di € 2.244,55
n. 409705877 datato 29.03.2019 e dell'importo di € 800,51
n. 409705878 datato 24.04.2019 e dell'importo di € 1.533,32
n. 409707632 datato 26.04.2019 e dell'importo di € 339,00
n. 412869135 datato 31.07.2019 e dell'importo di € 2.088,76
n. 412869136 datato 05.08.2019 e dell'importo di € 2.700,00
n. 412869137 datato 14.08.2019 e dell'importo di € 2.088,76
n. 412869138 datato 17.10.2019 e dell'importo di € 604,00
n. 4128704867 datato 20.11.2019 e dell'importo di € 610,00
n. 412869139 datato 08.11.2019 e dell'importo di € 2.755,72
n. 412869140 datato 25.11.2019 e dell'importo di € 2.690,00
Inoltre, in occasione della riunione tenutasi in data 24.05.2021, Lei ha dichiarato di lavorare per la giornalmente per 5 o 6 ore, a Parte_1 fronte però di una busta paga che prevede il conteggio di 40 ore settimanali, oltre straordinario. Le ricordiamo che è Lei che comunica all'ufficio buste paga le sue ore lavorative. Sulla scorta delle contestazioni sopra riportate, siamo perciò a richiederLe l'inoltro di attinenti giustificazioni”.
La società datrice di lavoro si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso. La parte proponeva anche domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere il rimborso degli importi.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, con escussione di testi ed espletamento di c.t.u. caLIgrafica, evidenziava al riguardo che la società aveva ridotto le proprie richieste in corso di giudizio, limitandole alla somma di €
2 2.083,34. L'importo, evidenziava il Giudice, non trovava alcun riscontro negli assegni in questione, riguardando, secondo la perizia depositata dalla società,
“l'incasso di una fattura (registrata in contabilità dal commercialista nella scheda “crediti vari verso terzi”) e un bonifico bancario a debito del 28.10.2019
(all. 6 del documento depositato dalla sub. 11)”. Parte_1
Era soltanto con la memoria di costituzione in giudizio che la società metteva in discussione la genuinità delle firme apposte sui titoli dal legale rappresentante sostenendo che fossero state falsificate dalla ex Persona_2 dipendente.
La c.t.u. grafologica smentiva però tale assunto, “atteso che la Consulente
DOTT.SSA ha concluso: “Le firme ' Persona_3 Persona_2 apposte sugli assegni bancari n. 409707634 datato 10.06.2019 per l'importo di €
2.300,00; n. 409707632 datato 26.04.2019 per l'importo di € 339,00; n.
412870487 datato 20.11.2019 Firmato per l'importo di € 610,00; sono autografe e riferibili alla mano del signor ”. Persona_2
Dall'istruttoria emergeva, dunque, secondo il Giudice: che gli assegni oggetto di contestazione erano stati tutti firmati dal l. r. dell'azienda, perfettamente al corrente del relativo utilizzo;
che nessuna responsabilità era addebitabile alla impiegata di un eventuale (ma del tutto ipotetico) uso Pt_2 illecito di tali somme, o della loro mancata iscrizione a bilancio o a 'mastrino'; che il legale rappresentante era l'unico ad avere potere di firma e rilascio assegni,
e pertanto “imputet sibi eventuali distrazioni di somme prelevate a copertura di operazioni inesistenti o non denunciate”.
Con riguardo alla seconda contestazione, concernente le ore lavorate e la relativa busta paga, il Giudice osservava che la condotta contestata (prestare un numero di ore lavorative inferiore a quelle contrattualmente previste) era frutto di un accordo tra la lavoratrice, vedova di uno dei FrateLI morto Per_4 tragicamente per infortunio sul lavoro, ed i cognati, “e ciò sia per venire in aiuto alla giovane vedova, sia perché all'epoca in rapporti familiari tra le parti erano buoni e c'era reciproca solidarietà”.
Rilevato allora che “Le contestazioni mosse alla lavoratrice si rivelano dunque non solo infondate e non provate, ma gravemente pretestuose, e da ciò consegue la declaratoria di illegittimità del provvedimento espulsivo” e applicata la tutela di cui all'art. 8 della l. n. 604/1966, con esclusione, per quanto detto, di poste risarcitorie a credito dell'azienda (con rigetto della domanda riconvenzionale), il Giudice emetteva le seguenti statuizioni: “- accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla signora Parte_2 dalla con lettera datata 16.06.2021 e condanna Parte_1 Parte_1
al pagamento in favore della lavoratrice di un'indennità di € 12.741,78, cioè
[...]
3 pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli accessori di legge dal dì del licenziamento al saldo effettivo;
Rigetta la domanda riconvenzionale svolta da;
condanna al Parte_1 Parte_1 pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in €
6.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge;
Pone definitivamente a carico di le Parte_1 spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidata con separato decreto”.
2. La società ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Reggio Emilia, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in riforma dell'impugnata sentenza n. 304 resa in data 04/09/2024 dal
Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott.ssa Elena Vezzosi, nell'ambito del procedimento R.G. n. 30/2022, notificata a parte appellante nel domiclio eletto a mezzo pec in data 11/09/2024, così come impugnata nelle parti sopra espressamente indicate, in accoglimento del presente appello per l'effetto dichiarare: in riforma del Capo I - accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento intimatoLe dalla datrice di lavoro società con Parte_1 lettera datata 16.06.2021 e per l'effetto rigettare il ricorso avanzato in primo grado dalla RA unitamente alle domande tutte Parte_2 svolte da quest'ultima, con revoca della condanna di al Pt_1 Parte_1 pagamento in favore della lavoratrice di qualsivoglia indennità; in riforma del Capo II - in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di primo grado dalla difesa di , accertata Parte_1 la sussistenza e la veridicità delle condotte illecite, omissive, inadempienti e distrattive poste in essere dalla lavoratrice nei confronti Parte_2 ed ai danni della datrice di lavoro, accertare e quantificare la sottrazione ad opera di quest'ultima ed ai danni della società appellante, della somma complessiva di € 15.167,34, di cui € 2.083,34 per operazioni distrattive in contabilità come descritte in atti e nelle perizie di parte a firma del dott. ed € 13.084,00 a titolo di emolumenti percepiti indebitamente Controparte_1 per ore lavorative dichiarate e mai svolte e/o quella somma maggiore e/o minore che dovesse emergere all'esito dell'esperita istruttoria e, per l'effetto, condannare al pagamento e/o alla restituzione in favore Parte_2 della società appellante delle somme da quest'ultima sottratte in virtù delle condotte illecite, omissive, inadempienti e distrattive poste in essere dalla lavoratrice, così come accertate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento integrale della domanda riconvenzionale suindicata, accertata la sussistenza e la
4 veridicità delle condotte illecite, omissive, inadempienti e distrattive poste in essere dalla lavoratrice nei confronti ed ai danni della Parte_2 datrice di lavoro, accertare e quantificare la sottrazione ad opera di
[...]
ed ai danni di in persona del legale rappresentante Parte_2 Parte_1 pro tempore quanto meno nella somma di € 13.084,00 a titolo di emolumenti percepiti indebitamente per ore lavorative dichiarate e mai svolte, come da conteggi dimessi in atti e come emerso in corso di causa e/o quella somma maggiore e/o minore risultante all'esito dell'esperita istruttoria e per l'effetto, condannare al pagamento e/o alla restituzione in favore Parte_2 della società appellante della somma così accertata e nell'importo determinato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In riforma del Capo III /IV – in accoglimento della presente impugnazione,
e del conseguente rigetto della domanda avanzata da , in Parte_2 accoglimento della domanda risarcitoria/restitutoria formulata in via riconvenzionale da , revocare la condanna di quest'ultima al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di come pure Parte_2 all'imputazione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate come da separato decreto emesso dal Tribunale di Reggio Emilia.
Conseguentemente condannare la signora alla Pt_2 Parte_2 restituzione dell'importo percepito da in data 24/09/2024, in Parte_1 ottemperanza a quanto previsto in sentenza n. 304 resa in data 04/09/2024 dal
Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro …, maggiorato di interessi e rivalutazione dalla data della ricezione al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso forfettario del
15%, oltre c.p.a. e i.v.a di entrambi i gradi di giudizio”.
La lavoratrice si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con il primo motivo, la società censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice avrebbe erroneamente interpretato, nonché omesso di valutare, le risultanze istruttorie, assunte in violazione dell'art. 116 c.p.c.
Precisamente, il Giudice di merito avrebbe omesso di indicare gli elementi fondanti il proprio convincimento ovvero li avrebbe indicati senza una approfondita disamina, non chiarendo le ragioni della ritenuta fondatezza delle eccezioni di tardività e genericità degli addebiti disciplinari.
Il motivo è inammissibile in quanto non tiene conto dell'effettivo tenore della decisione, non avendo affrontato Giudice nel merito le eccezioni di tardività
e genericità delle contestazioni, ritenute espressamente assorbite dall'accoglimento nel merito delle contestazioni della lavoratrice.
5 4. Con il secondo motivo, parte appellante mette in evidenzia alcune non corrette indicazioni fornite dall'ausiliario del Giudice, il quale:
- ha esaminato “due dei tre assegni in contestazione (n. 0409707634-11 del
10/06/2019 e n. 0409707632-09 del 26/04/2019) senza scorporare il timbro coprente buona parte dell'inchiostro dei tracciati in contestazione della medesima colorazione, precludendone la disamina integrale del tratto e della pressione. L'inchiostro dei tracciati grafici relativi a due dei tre assegni in verifica, (n. 0409707634-11 del 10/06/2019 e n. 0409707632-09 del 26/04/2019) seppure sovrastante rispetto al timbro della medesima colorazione, non è individuabile nella sua integrità, avendo l'ausiliario omesso di esaminare il tratto grafico nelle sue peculiarità (pressione, qualità dei bordi e modalità di appoggio)”;
- ha “omesso di esaminare il supporto cartaceo e soprattutto il rapporto carta-inchiostro, stante la presenza di anomale inchiostrazioni nella maiuscola iniziale dell'assegno n. 0409707634-11 del 10/06/2019, contraddistinto come X2.
Simili anomalie sono peraltro presenti nelle scritture autografe di
[...]
e mai in quelle del Signor L'obbligo che incombe Parte_2 Persona_2 all'ausiliario attiene, altresì, alla disamina del supporto cartaceo degli assegni
(di peculiare qualità, dovendo soddisfare specifici requisiti antifrode, disposti dall'ABI) e del relativo rapporto con il mezzo scrittorio, al fine di analizzare la condotta grafica del soggetto scrivente, vieppiù in considerazione della presenza di anomalie di inchiostrazione, ictu oculi rinvenibili nella maiuscola iniziale del tracciato grafico, proprio di cui all'assegno recante data 26/04/2019, contraddistinto nella CTU da “X2”. Tale obbligo è stato disatteso dall'ausiliario d'ufficio, che ha risolto con superficialità la presenza di tali anomalie in due righe, dicenti: “iniziale difetto di fluidificazione che ha compromesso il regolare flusso pressorio” (cfr. pag. 14 CTU) o “momentanea essiccazione dell'inchiostro” (pag. 9 CTU). Tali “anomalie” inchiostrali avrebbero dovuto essere oggetto di specifico accertamento tecnico da parte dell'ausiliario d'ufficio e, una volta acquisite le risultanze, sarebbe stato suo onere, proprio per il ruolo di cui è investito, individuare la condotta grafica del Signor in Persona_2 situazione strumentale analoga”;
- ha “svolto il proprio operato senza rigore metodologico ed oggettività per aver fornito libere interpretazioni, che prescindono dallo svolgimento di specifici accertamenti tecnico-strumentali (asserzioni, quali: presenza di “iniziale difetto di fluidificazione che ha compromesso il regolare flusso pressorio” – cfr. pag. 14
CTU - o di “momentanea essiccazione dell'inchiostro” – cfr. pag. 9 CTU -, in assenza di oggettiva visibilità del tratto grafico coperto da timbro della medesima colorazione) o che prescindono dallo studio dell'effettivo livello grafico e dal
6 relativo range di variabilità del soggetto scrivente (attribuzione della presenza di inceppamenti e/o di interruzioni improvvise, rinvenibili in tutta la grafia autografa, fortemente stentata del Signor a mere “ipotesi” di Persona_2
“nervosismo” - cfr. pag. 19 CTU - o di “turbamenti emotivi che diventano turbamenti grafomotori” - cfr. pag. 35 CTU -)”.
All'ausiliario viene anche imputato di aver omesso di svolgere qualsivoglia valutazione rispetto alle osservazioni tecniche della difesa della società, in ordine ai numerosi rilievi di cui alle pagg. 12, 19, 20, 21-25, 26-30, 40 e 47.
Rileva, l'appellante, in particolare, che “l'ausiliario d'ufficio ha omesso di svolgere qualsivoglia valutazione, in ordine agli specifici rilievi mossi dal consulente tecnico di : mancata disamina nell'elaborato degli Parte_1 aspetti pressori del tracciato in verifica, contraddistinto da X1 (cfr. pag. 12 osservazioni tecniche;
divergenze tra la verificanda Parte_1 contraddistinta da X1 e le autografe del Signor circa le modalità Persona_2 coesive (cfr. pagg. 19-20 osservazioni tecniche ); divergenze Parte_1 tra la verificanda, contraddistinta da X2, e le autografe del Signor Persona_2 circa la gestione del tratto, l'aLIneamento di base, l'inclinazione assiale, le modalità coesive, ma soprattutto in relazione al peculiare legamento a convolvolo
(cfr. pagg. 21-25 osservazioni tecniche ), non rinvenibile nelle Parte_1 autografe del Signor ma in quelle della RA Persona_2 Parte_2
(cfr. pag. 40 osservazioni tecniche ), nonché divergenze
[...] Parte_1 tra la verificanda, contraddistinta da X3, e le autografe del Signor , in Persona_2 relazione alle modulazioni pressorie, all'aLIneamento di base, alle ampiezze apicali, all'inclinazione assiale, alle modalità coesive ed al movimento del tratto terminale (cfr. pagg. 26-30 osservazioni tecniche ). Parte_1
Le divergenze rilevate nelle osservazioni tecniche di parte imponevano, nel rispetto dell'art. 195 cpc, una valutazione seppur sintetica, ma puntuale e metodologica da parte dell'ausiliario d'ufficio, non potendo lo stesso sottrarsi a tale obbligo sulla scorta di esigenze di “economia di spazio” (cfr. pag. 36 CTU) o svolgendo congetture superficiali ed oltgre modo avulse da qualsivoglia riscontro tecnico.
Neppure sono ritenuti esaustivi i chiarimenti resi all'udienza del 14/02/2023 dalla medesima CTU dott.ssa all'uopo convocata, laddove la CTU ha Per_3 omesso di effettuare le verifiche richieste e segnalate dalla difesa di
[...]
limitandosi a ribadire genericamente la bontà del proprio operato. Parte_1
La CTU ha di fatto omesso di rispondere alle richieste di chiarimenti relative ai rilievi mossi dal consulente tecnico della difesa di Parte_1 alle pagine 12, 19-20, 21-25, 40 e 47 delle proprie osservazioni al progetto di
CTU del 06/01/2023 e riproposte alle pagine 11-19 dei rilievi tecnico-
7 metodologici alle risposte alle osservazioni del 31/03/2023, limitandosi a dichiarare di aver già risposto, quando in realtà mai lo ha fatto”.
Contesta, pertanto, l'appellante, che la consulenza grafologica abbia smentito l'assunto di parte attrice, come ritenuto dal Giudice.
La società evidenzia poi di essere entrata, in data successiva a quella dell'impugnata sentenza, nella disponibilità (e così nella conoscenza) di ulteriori documenti, attinenti alle indagini penali apertesi in seguito alla denuncia querela sporta da e F.LI CE s.n.c. nei confronti della in Parte_1 Pt_2 relazione alle condotte distrattive poste in essere in danno della Parte_1 contestate nel concluso procedimento di primo grado e nella causa “tutt'ora pendente innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, sezione lavoro, rubricata al n.
339/2022 R.G.”.
Precisamente, il contenuto dell'informativa del 5.9.2023 resa dalla DI di IN Gruppo di Reggio Emilia su incarico della procura presso il Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale n. 4087/2021 consentirebbe di smentire la tesi sostenuta nella sentenza circa l'utilizzo giustificativo dell'assegno di €
2.300,00, che secondo il Tribunale di Reggio Emilia sarebbe stato utilizzato per versare un acconto al fornitore CP_2
Da quanto ricostruito dalla DI di IN di Reggio Emilia infatti,
“l'assegno 409705634 dell'importo di € 2.300,00 emesso dalla Parte_1
- e la cui sottoscrizione è stata dichiarata come genuina del signor
[...] Per_2 da parte della CTU dott.ssa – sarebbe stato realmente utilizzato
[...] Per_3 dalla signora per ottenere un'indebita disponibilità di denaro contante. Pt_2
Smentito è l'utilizzo di detta liquidità per “versare un acconto al fornitore
“ ”, così come ritenuto dal Tribunale di Reggio Emilia. In realtà, il CP_2 debito societario asseritamente pagato con il contante prelevato (fattura n. 2857 emessa da ) risultava essere già stato saldato con altro assegno Parte_3 emesso da F.LI RU NC (assegno n. 409705874), ma non oggetto di contestazione e pertanto esente da verifica grafologica1”.
8 L'appellante evidenzia, quindi, che “All'esito di verifiche contabili eseguite nel maggio 2021, che hanno riguardato entrambe le società, emergevano della gravi anomalie aventi ad oggetto rilevanti somme di denaro ingiustificatamente prelevate dall'impiegata amministrativa delle due ditte (ovvero dai Pt_2 conti correnti della società F.LI CE NC e presso il Credito Parte_1
Emiliano S.p.a. mediante assegni bancari (apparentemente) emessi dalle medesime società e con beneficiaria la medesima sig.ra la quale Pt_2 contabilmente attribuiva (o comunque operava in modo tale da fare attribuire) tali prelievi personali di denaro dai conti correnti della suddette società a presunti “prelevamento soci” o “crediti diversi” senza però che tali giustificativi trovassero un minimo riscontro concreto nei fatti. Stesse modalità utilizzate ai danni della F.LI RU NC, come pure della . La Parte_1 contabilità in apparenza era correttamente tenuta, ma ad una analisi più attenta, emergevano incongruenze e gravissime criticità, così come bene evidenziato nelle relazioni redatte a cura del dott. ed allegati in atti nel procedimento di CP_1 primo grado (cfr. docc. 10-11 fascicolo primo grado ). Nei Parte_1 conti patrimoniali attivi risultava infatti inserita la voce “CREDITI DIVERSI”, ove confluivano numerose operazioni e per buona parte assegni bancari: detti assegni, tutti incassati dalla signora non risultavano imputabili a Pt_2 debiti della società verso terzi e pertanto la loro emissione era priva di giustificativo. La metodologia individuata dal dott. - ed accertata anche CP_1 dalla DI di IN in sede di indagini penali – vedeva l'imputazione degli assegni oggetto di contestazione o a prelievo soci (mai avvenuto come si evince dagli estratti conti dei soci – docc. 14 e 15 fascicolo primo grado Parte_1
) o scritti nel mastrimo Crediti Diversi solo per “chiudere” la partita doppia:
[...] da una parte l'uscita di cassa e dall'altro la chiusura di un debito inesistente che veniva appostato nel conto “Crediti diversi”.
La registrazione contabile dei prelevamenti era eseguita in capo a ciascun socio, in misura eguale, all'evidente scopo di destare meno sospetti…
L'utilizzo dell'assegno, quale metodo di prelevamento del denaro, ha infatti consentito di occultare sulle schede contabili aziendali il reale beneficiario dell'esborso, con la conseguente possibilità di inserire in contabilità una causale fittizia”.
A fronte del rilievo del Giudice secondo cui soltanto con la memoria di costituzione la società avrebbe contestato la genuinità delle firme apposte sui titoli dal l. r. sostenendo che fossero state falsificate dalla dipendente, Persona_2
relativa all'assegno 409705634 – 1.000 euro – relativa all'assegno 414720272 – per un totale di euro 3.300,00 risulterebbero prelevate dalla senza una precisa Parte_2 giustificazione”.
9 l'appellante nota che “La ragione pare evidente … all'atto dell'invio della lettera di contestazione disciplinare, non era contestato alla dipendente che la stessa avesse anche falsamente apposto la firma del legale rappresentante sugli assegni, poiché all'epoca detta circostanza non era a conoscenza della Parte_1
, essendo stata solo accertata l'insussistenza di plausibili giustificativi in
[...] contabilità in relazione ad una serie di assegni bancari per cui Parte_1 risultava traente e risultava la beneficiaria con incasso Parte_2 in contanti. L'incasso in contanti di detti assegni è circostanza comunque ammessa anche dalla stessa in sede di dichiarazioni Parte_2 rese alla DI di IN (cfr. pag. verbale sommarie informazioni rese da allegato all'informativa del 05/09/2023). L'apocrificità Parte_2 delle firme apposte su alcuni assegni si è palesata solo all'esito della perizia caLIgrafica svolta dall'Avv. Tadiello, la quale HA CONCLUSO per l'apocrifia e per la non riconducibilità al signor delle firme di traenza apposte Persona_2 sugli assegni bancari sottoposti a verifica (doc. 7 fascicolo primo grado
[...]
”. Parte_1
4.1. Il motivo è infondato.
4.1.1. Le contestazioni attinenti al contenuto della consulenza tecnica, la cui erroneità si dovrebbe allora riverberare sulla motivazione della sentenza, in quanto fondata sui riportati risultati, esprimono perplessità e critiche che non trovano in realtà fondamento alla luce delle argomentazioni dell'ausiliaria e che costituiscono, nella sostanza, una mera forma di dissenso che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente (e quindi del Giudice che su quelle argomentazioni si è basato) e che non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Precisamente, l'ausiliaria ha dato conto del metodo utilizzato, specificando che “L'indagine è stata condotta mediante l'applicazione di tecniche e metodiche tra loro distinte, ma reciprocamente correlate volte alla 1) Esame grafoscopico o tecnico strumentale mediante osservazione dei reperti a mezzo strumentazione ottica e fotografica atta ad individuare la presenza o meno di anomalie e/o alterazioni contraffattive di natura fisica o chimica non rilevabili alla vista. Tale approccio scientifico risulta tecnicamente indispensabile per una corretta valutazione della fisiologia dei tracciati e consente di verificare nel contempo le modalità esecutive attraverso le quali le sottoscrizioni sono state redatte
(esecuzione spontanea o artificiosa). 2) Esame grafico-grafologico o studio della fenomenologia grafica, attraverso la rilevazione dei processi neurofisiologici e psicofisici legati al movimento scrittorio individuale, mediante l'utilizzo del metodo grafologico di impostazione morettiana (dell'Università di Urbino), ma aperto altresì ad altre metodiche grafologiche e non del panorama nazionale ed
10 internazionale (principi e leggi adottate da Klages, ecc.). La Per_5 Per_6 grafologia considera l'atto scrittorio un'attività neuromuscolare, cerebrale e psichica, rispondente a precisi impulsi psicomotori, che traducono valori, frequenze, segni e simboli, dinamicamente integrati tra loro e misurabili in termini qualitativi e quantitativi. La grafia, al pari dell'impronta digitale, appare infatti unica ed irripetibile in ciascun individuo scrivente, sicché nella realtà non esistono due grafie identiche tra loro. Ogni gesto produce infatti delle combinazioni grafiche complesse che sono insite nel patrimonio costituzionale ed esperienziale del soggetto scrivente e che coinvolgono tutti i principali aspetti del meccanismo scrittorio individuale (vd. Pressione, Gesto grafico e Gesto
Fuggitivo), tali da apparire inconfondibili per il soggetto stesso che li possiede, come pure inimitabili per chiunque altro le voglia riprodurre. Compito della grafologa è pertanto quello di saper cogliere la fisionomia del tratto, individuare il “gesto tipo” impresso dalla mano, valutare i requisiti di coerenza e spontaneità emergenti dal contesto, ma soprattutto rilevare la presenza o meno di contraddittorietà spesso riconducibili ad un gesto artefatto, più spesso imitato ma anche volutamente dissimulato. Sulla scorta di tali indicazioni, le firme in verifica verranno singolarmente esaminate nelle loro modalità più individualizzanti al fine di accertare la presenza o meno di omogeneità espressive eventualmente riconducibili ad una o più mani scriventi. In seguito si procederà al confronto con le autografe comparative di riferimento, mettendo in luce tutte le possibili analogie e/o discordanze grafiche rilevabili dalle indagini, ed integrando le osservazioni descrittive con illustrazioni inserite contestualmente al testo e munite di appositi indici segnaletici, al fine di favorire una immediata visualizzazione del fenomeno grafico evidenziato. Al giudizio di identità grafica, si perverrà se tra le sottoscrizioni a confronto emergerà una concordanza piena e totale di tutti i valori individualizzanti della mano scrivente, mentre la presenza anche di una sola differenza sostanziale, non giustificabile sul piano logico e scritturale, non consentirà di poter concludere per l'identità di mano, ed il riscontro di numerose e ripetute discordanze, stabilirà, senza ombra di dubbio, un giudizio di sicura eterografia di mano”.
Le argomentazioni e le conclusioni cui l'ausiliaria è pervenuta appaiono prive di vizi logico-giuridici e possono essere poste a fondamento della decisione, venendo integralmente richiamate in questa sede.
Precisamente, tanto vale:
- sia per le indagini preliminari condotte sulle firme di traenza relative ai tre assegni considerati2;
11 - sia per le considerazioni ad esse conseguenti, essendo pervenuta l'ausiliaria a formulare le proprie conclusioni nell'ambito del procedimento istruttorio3.
Tutti gli assegni sono stati vergati con penna a biro di inchiostro di Controparte_4 colore nero, ma solo gli esemplari 'X1' e 'X2' presentano il timbro aziendale, che risulta sottostante alle sottoscrizioni. L'osservazione in microscopia e tramite irraggiamento ad U.V. e N.I.R. accerta nei vari esemplari un tracciato indenne da alterazioni, abrasioni o altre anomalie lesive del supporto cartaceo e del tratto inchiostrato (vd. assenza di lavaggi, solchi ciechi, tracce di grafite, correzioni). Le sottoscrizioni redatte in circostanze e tempi differenti (da aprile a novembre 2019), risultano, nonostante le lievi differenze formali, coerenti ed univoche, ovvero accomunate da corrispondenze ritmiche, stilistiche e gestuali riconducibili alla medesima matrice grafica. L'esecuzione si presenta in ciascuna sottoscrizione spontanea, rapida e personalizzata, condotta di gettito e senza interruzioni, attraverso un movimento semi-siglale, parzialmente illeggibile. Non si registrano indecisioni o incertezze procedurali, né soffermi e rallentamenti del ductus, mentre il tratto flessivo scarsamente inchiostrato dell'asta discendente 'R' (vd. X2) è stato causato da un difetto di fluidificazione della penna a biro, nella sua fase d'avvio (o momentanea essiccazione dell'inchiostro). Il movimento si presenta modulato tra i segni curva ed angolosa con prevalenti acutezze agli apici superiori di lettera, unitamente allo sviluppo di forme destrutturate, prevalentemente slanciate e profuse. Le dimensioni del corpo mediano di scrittura si presentano ridotte, (vd.
1-2 mm di estensione) e l'andamento sul rigo appare instabile con affondo iniziale della maiuscola 'R' ed assetto variato in linea ascendente (X2, X3) o discendente (X1). L'inclinazione letterale è orientata verso destra e con accentuazione della pendenza letterale nella 'l' nominale, mentre i collegamenti diretti e continuativi si presentano stirati, convolvolati ed anche arcuati (vd. X2). Caratteristica appare la struttura della maiuscola iniziale 'R' con avviamento del tratto flessivo convesso, angolosità o smussatura nel risvolto basale inferiore e voluta superiore più o meno stretta collegata, con movimento ampio e sinuoso al grafema 'u' successivo. Parimenti l'occhiellata 'l' del nome ' eseguita con carattere minuscolo è Per_2 caratterizzata da un'asola più o meno ampia ed allungata di forma fusiforme (X1-X3) e a pressione spostata. La pressione si presenta leggermente chiaroscurata tra pieni e filetti con marcature generalmente più accentuate nei tratti flessivi ed abduttivi, fatta eccezione per il tratto flessivo 'R' in X2 (caratterizzato da iniziale difetto di fluidificazione che ha compromesso il regolare flusso pressorio), e lo sviluppo del tratto estensivo 'l' che piegando eccessivamente il proprio asse risente dello caricamento pressorio in abduzione. Le finali sono generalmente assottigliate e sfumate (X1-X2) ma talora caratterizzate anche da ispessimenti (X3). Tra le peculiarità individualizzanti microgestuali di natura inconscia ed involontaria del movimento scrittorio si sottolineano le seguenti modalità: punto d'avvio della maiuscola 'R' posizionato nell'estremità superiore della voluta e leggermente ripiegato a sinistra tratto terminale dell'occhiello superiore 'R' proiettato verso destra risultando sopraelevato e distanziato dalla base di appoggio del dorso letterale finale di firma con sviluppo stirato e slanciato verso destra in linea ascendente e preceduta da breve ondulazione increspata della traiettoria assenza di punti diacritici di sormonto. In sintesi le indagini preliminari condotte sulle sottoscrizioni 'X1', 'X2', 'X3' in accertamento evidenziano quanto segue: 1) Le firme sono indenni da qualsiasi tipo di artificiosità ed anomalia contraffattiva in quanto l'esame strumentale condotto in microscopia ottica con dotazione di luce agli ultravioletti ed infrarossi accerta l'integrità del supporto cartaceo e del tratto inchiostrato. 2) La conduzione delle firme risulta tracciata con scioltezza, immediatezza e spontaneità, né sono presenti indici di rallentamento, esitazione, distacchi ed impacci grafomotori. 3) Il movimento impresso dalla mano risulta personalizzato, di tipo semi-siglale, condotto con coerenza e consequenzialità, e la convergenza ritmica e stilistica rilevata tra le sottoscrizioni accerta la riferibilità delle medesime ad un'unica e sola matrice grafica”. 3 “Le autografe comparative redatte dal Sig. sono costituite da firme prodotte Persona_2 dalle parti o raccolte nel corso delle operazioni peritali;
alcune formate in un periodo antecedente ai fatti di causa, altre in epoca successiva alle verificande, ma tutte pienamente idonee per una accurata disamina delle capacità espressive dell'autore. Dall'esame delle stesse emerge una
12 gestualità spigliata, inclinata, non particolarmente evoluta o armonica nell'accuratezza formale degli elementi (per lo più oscuri, slanciati e destrutturati ) e nella ritmica del movimento (cfr. tratti impulsivi, impazienti, oscuri, slanciati ecc.). Il modello sottoscrittivo mostra un ampio ambito di variabilità (vd. saggio grafico), con firme che si sviluppano in forma abbreviata o per esteso, comportando modulazioni ogni qualvolta diverse, ma senza compromettere lo stile e la natura del gesto, caratterizzato da combinazioni grafodinamiche ed automatismi gestuali costanti e ben identificativi nella loro espressività. Si veda nelle illustrazioni di seguito riportate le varie tipologie di firme e le variazioni che le contraddistinguono…Come si evince dalle immagini le sottoscrizioni rilasciate dall'autore presentano un movimento impaziente, con forme destrutturate, tratti a serpentina ed omissioni letterali (vd. elusione del punto di sormonto 'i' e talora della lettera 'g'), in un contesto prevalentemente inclinato a destra … La traiettoria è prevalentemente coesa ed ininterrotta (vd. Firma semi-siglale), anche se a causa del nervosismo si verificano talora brevi inceppamenti e/o interruzioni improvvise del ductus … Il gesto grafico per lo più stirato e semplificato, produce forme arcuate o mistilinee di calibro minuto e con modulazioni spadiformi (crescenti/decrescenti). Gli allunghi superiori sviluppano aste concave e convesse e l'aLIneamento appare instabile sul rigo in progressione ascendente, o con lieve flessione in finale … Nelle firme eseguite per esteso cognome e nome sono distanziati tra loro, ed il cognome comporta solitamente un distacco al proprio interno (vd. . Nelle firme siglali, per contro, viene meno lo spazio interverbale, si Pt_1 accentuano i collegamenti interletterali, e le forme grafiche appaiono ulteriormente strapazzate, riducendone significativamente le ampiezze di asole ed occhieLI … Dall'analisi preliminare delle autografe, il confronto diretto e contestuale condotto con le contestate 'X1-X3' mette in luce la presenza di caratteristiche grafiche e grafologiche tutte pienamente corrispondenti a quelle rilevate nelle sottoscrizioni in verifica. Autografe e contestate condividono infatti, oltre allo stile grafico ed alla rappresentazione stessa dello specimen, numerose e qualificanti analogie che coinvolgono tutti i vari aspetti tecnicamente rilevabili, in ordine alle seguenti ed univoche modalità: PRESSIONE : corrispondono le modulazioni chiaroscurali tra pieni e filetti, i caricamenti pressori in fase flessiva ed abduttiva (vd. appoggio laterale 'l'), nonché le estinzioni acuminate e sfumate, o talora maggiormente ispessite, corrisposte in finale di parola, esprimendo analoga innervazione neuromuscolare dei muscoli preposti al movimento scrittorio … GESTO GRAFICO: corrisponde lo stile impaziente e sbrigativo nel quale gravano le elusioni letterali, l'approssimazione dei profili, la rapidità del movimento, esprimendo da un punto di vista ritmico la convergenza dei seguenti sostanziali aspetti generali e peculiari dei vari parametri grafici:
1. ALIneamento di base: l'andamento letterale rispetto al rigo orizzontale di base si presenta instabile e discontinuo, con iniziale progressione ascendente del cognome a cui si contrappone talora (vd. X1) la graduale discendenza in fase terminale.
2. Indice curvimetrico: corrisponde la modulazione tra i segni curva ed angolosa, con risvolti a ghirlanda, ad arcata, appuntimenti agli apici superiori e nei risvolti inferiori (vd. 'R' in X2) così come nello sviluppo smussato o appuntito al vertice superiore delle asole (vd. 'l' in X3).
3. Dimensione letterale: convergono gli sviluppi e le proporzioni estensive degli allunghi superiori e in contrapposizione al calibro minuto, spesso schiacciato e stirato (1-2 mm–di altezza), nel quale si sviluppano spadiformità crescenti e/o decrescenti dei gramma letterali.
4. Inclinazione letterale: corrisponde l'orientamento rivolto a destra e l'accentuazione del grado di pendenza dell'occhiellata 'l' esprimendo piena correlazione nell'alternanza dei muscoli pronatorisupinatori che è inimitabile a terzi.
6. Collegamenti: corrisponde il grado coesivo e la tipologia dei raccordi grammici ed intergrammici, quest'ultimi in forma arcuata, inanellata, ma anche sovrapposti (vd. 'R' in X2), così come corrisponde lo sviluppo delle aste concave (vd. 'l') e convesse (vd. 'R' in X1 e X3) e il punto d'intersezione dei gramma formativi 'l' (vd. In prossimità della base inferiore).
7. Ampiezze, distanze e spaziature: si equivalgono gli slanci e le profusioni dell'interlettera, l'ampiezza dell'asola e delle volute (e annesse modulazioni) e l'assenza dello spazio interverbale.
8. Morfologia ed estetica letterale: corrisponde la semplicità delle movenze, la mancanza di accuratezza formale dei grafemi, la conformazione strutturale della maiuscola 'R', dell'asola letterale 'l', così come la traiettoria prevalentemente increspata posta in finale di e l'elusione dell'allungo inferiore 'g' … Automatismi scrittori: tra i contrassegni più peculiari ed inimitabili legati agli automatismi inconsci del gesto fuggitivo, emergono tra comparative 'A' e contestate 'X' le seguenti ed univoche modalità: - tratto d'avvio 'R' posizionato al vertice superiore e leggermente reclinato a sinistra nella sua fase d'avvio; - finale slanciata e prolungata verso destra generalmente in linea
13 Con analoga accuratezza l'ausiliaria è pervenuta a superare le osservazioni critiche avanzate dalla c.t.p. della società.
La c.t.u. ha infatti confermato le provvisorie conclusioni con rilievi certamente non superficiali: “In merito alle note trasmesse dall'Avv. Tes_1
quale CT per si evidenzia che, delle 51 pag. di
[...] Persona_2
Osservazioni, le ultime venti (da pag. 31 a pag. 51), sono dedicate all'esame delle autografe di ed al confronto tra queste e le firme in verifica. Il Persona_7
CT rigetta infatti il giudizio di autografia, ed attribuisce la riconducibilità delle sottoscrizioni contestate alla natura grafica della RA . Parte_2
Gli elementi di convergenza rilevati dalla CT, a sostegno delle sue indagini, appaiono però alla sottoscritta Ctu irrilevanti e privi di valore identificativo, in quanto riferibili ad aspetti grafici marginali, considerati isolatamente, e non rapportati con le altre caratteristiche grafodinamiche da cui derivano.
In altre parole è come se si accertasse l'identità di un soggetto per il colore dei capeLI, escludendo di valutare tutte le altre caratteristiche fisiche.
Inoltre molte delle illustrazioni prodotte dalla CT (da pag. 34 a pag. 47) presentano confronti non omogenei (vd. spostamento pressorio dell'asola 'l' con ovale 'g'; convessità e morfologia asola 'l' con asola 'r', inclinazione assiale della lettera 'l' con la lettera 'g', ampiezza del cognome ' con l'ampiezza Pt_1 del nome ' ecc. traendo conclusioni totalmente erronee e Parte_2 fuorvianti.
L'identità grafica presuppone infatti che le corrispondenze siano sostanziali, dinamiche ed anche formali, e che ogni singolo segno sia in relazione con l'altro. Una siffatta indagine è inaccettabile sia sul piano metodologico che grafologico.
ascendente e con estinzione sfumata;
- assenza del punto diacritico di sormonto;
- finale 'R' sopraelevata rispetto al risvolto inferiore di base e con tratto sinusoidale più o meno ampio e curvilineo avente orientamento obliquo-ascendente verso destra … In sintesi, alla luce delle indagini che precedono, il sottoscritto Ctu è certo di poter affermare che tra autografe e contestate emergono corrispondenze numericamente e qualitativamente rilevanti ai fini peritali, che autorizzano a formulare un giudizio di piena e totale autografia delle tre sottoscrizioni verificate alla mano del signor escludendo conseguentemente dalle indagini di Persona_2 confronto le autografe della signora . CONCLUSIONI PRELIMINARI Parte_2 L'indagine condotta sugli originali delle sottoscrizioni in verifica 'X1-X3' e lo studio comparato tra queste e le autografe di ha posto sul medesimo piano aspetti generali e peculiari Persona_2 che coinvolgono tutta la grafomotricità nei suoi aspetti più intimi e personalizzati, con abbondanza di contrassegni e peculiarità identificative che consentono di pervenire ad un giudizio di sicura autografia di mano. Pertanto, a conclusione di quanto precede, il sottoscritto CTU, esprime nella presente relazione anticipativa inoltrata alle parti il seguente e motivato PARERE
“Le firme ' apposte sugli assegni bancari n. 409707634 datato 10.06.2019 per Persona_2 l'importo di € 2.300,00; n. 409707632 datato 26.04.2019 per l'importo di € 339,00; n. 412870487 datato 20.11.2019 per l'importo di € 610,00; sono autografe e riferibili alla mano del signor Per_2
.
[...]
14 Relativamente alle osservazioni formulate invece da pag. 2 a pag. 31 si evidenzia quanto segue:
1) 'Erronea indicazione nel progetto di CTU dei termini di cui all'art. 195 cpc' a pag.
2-3 Al riguardo si evidenzia che la sottoscritta a pag. 4 ha indicato sommariamente i termini massimi di 10 gg. per le osservazioni dei cc.tt.pp. e 20 gg. per il ctu per il deposito della relazione definitiva. Inviando con un giorno di anticipo la relazione di Ctu alle parti non si è tenuto conto dello slittamento dei termini da 10 a 11 gg. ma nella Pec del 28.12.2022 trasmessa ai cc.tt.pp. (in allegato) si è provveduto a confermare correttamente la scadenza dei termini di deposito da parte dei consulenti, rendendo inutili le rettifiche richieste dalla CT alla relazione definitiva in quanto non modificabile.
2) Inottemperanza all'obbligo di cui all'art. 193 cpc (pag. 3-9) La sottoscritta ritiene che l'indagine strumentale condotta in microscopia ottica con
U.V. (ultravioletti) e N. I.R. (vicino infrarosso) sia stata completa ed esaustiva rilevando, nel caso in specie, l'assenza di elementi contraffattivi, e la spontaneità dei tracciati grafici in verifica, né si è reso necessario scorporare l'immagine dei tracciati, in quanto il timbro essendo SOTTOSTANTE alla penna-biro consente una visibilità pif che apprezzabile delle traiettorie. Si veda nelle illustrazioni che seguono l'inchiostro di 'X1' e 'X2' sovrastante al timbro, a dimostrazione che contrariamente a quanto asserito dalla CT, è stata eseguita una valutazione accurata e ben distinta dei tracciati grafici in verifica … 3) Carenze metodologiche (pag. 10) La critica mossa dalla CT ed esclusivamente attinente
'la spontaneità' risulta fuori luogo, in quanto essa traspare con chiara evidenza per quanto concerne le sottoscrizioni in verifica dalla “esecuzione rapida e personalizzata, condotta di gettito e senza interruzioni” e nella quale “non si registrano indecisioni o incertezze procedurali, soffermi e rallentamenti del ductus (vd. Ctu pag. 9), tutti aspetti di natura neurofisiologica attraverso i quali si
è in grado di distinguere la spontaneità rispetto all'artificiosità. Allo stesso modo le autografe rilasciate dal dal 2014 al 2022, consentono uno studio Pt_1 approfondito della gestualità, nelle sue componenti fisiologiche, dinamiche e temperamentali, favorendo una analisi completa di tutta la sua espressività grafomotoria.
4) Erronea ed incompleta disamina delle verificande (pag. 10-12)
Contrariamente a quanto asserito dalla CT l'analisi condotta sulle sottoscrizioni contestate, prende in esame la fenomenologia grafica nella sua complessità grafodinamica, rilevando nel caso in specie tutti quegli aspetti più peculiari ed individualizzanti, che accomunano le sottoscrizioni contestate, e che consentono di formulare già in sede preliminare un giudizio di univocità della mano scrivente
(peraltro non considerato dalla CT), e ad escludere qualsiasi tipo di artificiosità
15 ed anomalia contraffattiva (vd. Ctu pag. 16). Pertanto gli 'indici di rallentamento' cui fa riferimento la CT (vd. a pag. 11), o il 'controllo', la
'rigidità', il 'ritmo lento' (vd. pag. 12) non solo sono inesistenti, ma ampiamente contraddetti dai rilievi indicati e documentati dalla sottoscritta. Non ci si dilungherà oltre sull'analisi delle caratteristiche grafiche precisate dalla CT “In particolare le verificande caratterizzate da un buon livello scrittorio, presentano gestualità accurata, compita e ben delineata nei profili”, in quanto basta una semplice osservazione, anche all'occhio non esperto, per rilevare come le contestate siano in realtà l'espressione diametralmente opposta e inconciliabile di quanto indicato dalla CT …
5) Erronea e completa disamina delle comparative relative al Signor Pt_1
(pag. 13-14) Come per le contestate si è proceduto alla disamina preliminare delle autografe rilevando le caratteristiche più salienti ed individualizzanti del signor unitamente all'ampio ambito di variabilità registrato durante la Pt_1 stesura del saggio grafico, che come ben noto ai grafologi comporta sempre “una certa apprensione a livello soggettivo e conseguenti naturali possibili modifiche a livello grafico”. Pertanto la gestualità fortemente impacciata e stentata cui fa riferimento la CT e stata indirettamente provocata 'dai turbamenti emotivi che diventano turbamenti grafomotori' scaturiti durante la redazione saggio grafico, ma non rappresentano una caratteristica 'abituale e costante' nell'autografia così si evince dalle restanti sottoscrizioni comparative prodotte in diverse altre circostanze e nelle quali il movimento appare maggiormente coeso e spigliato.
6) Erroneo ed incompleto svolgimento dei confronti tra le scritture autografe di e la verificanda contraddistinta da X1 (pag. 15-20) Persona_2
7) Erroneo ed incompleto svolgimento dei confronti tra le scritture autografe di e la verificanda contraddistinta da X2 (pag. 21-25) Persona_2
8) Erroneo ed incompleto svolgimento dei confronti tra le scritture autografe di e la verificanda contraddistinta da X3 (pag. 26-31). Persona_2
In risposta alle contestazioni avanzate dalla CT nei tre paragrafi sopra riportati, si evidenzia che avendo accertato preliminarmente la riferibilità … delle sottoscrizioni 'X1-X2-X3' alla stessa mano, nei confronti comparativi esperiti, sono state estrapolate l'una o l'altra sottoscrizione in verifica a seconda delle peculiarità osservate, omettendo per economia di spazio, di riportare ogni qualvolta tutti gli esemplari contestati.
Pertanto i rilievi condotti dalla CT su ciascuna sottoscrizione vengono superati dall'omografia di mano delle firme contestate, ma ci si sorprende del fatto che la CT abbia enucleato apparenti 'divergenze' prive di fondamento e puntualmente smentite dai riscontri oggettivi, di seguito riportati … In conclusione avendo qui dimostrato che quanto asserito dalla CT Avv. Tadiello
16 non corrisponde ad una analisi grafologicamente corretta in quanto i riscontri dalla stessa proposti appaiono di natura marginale, certamente non qualificabili ai fini identificativi, il sottoscritto Ctu ribadisce e conferma il giudizio di certa autografia delle sottoscrizioni in verifica alla sola mano del Persona_2
CONCLUSIONI La sottoscritta, dopo aver sinteticamente risposto alle
Osservazioni dei CT delle parti, riconferma gli esiti peritali preliminarmente formulati nella relazione anticipativa del 27.12.2022 (vd. pag. 29) e conclude la presente indagine esprimendo la seguente RISPOSTA AL QUESITO “Le firme
' apposte sugli assegni bancari n. 409707634 datato 10.06.2019 per Persona_2
l'importo di € 2.300,00; n. 409707632 datato 26.04.2019 per l'importo di €
339,00; n. 412870487 datato 20.11.2019 per l'importo di € 610,00; sono autografe e riferibili alla mano del signor ”. Persona_2
4.1.2. La correttezza delle argomentazioni e dei risultati cui è pervenuta l'ausiliaria4, con l'accertamento della genuinità della sottoscrizione degli assegni 4 Che in primo grado ha anche reso convincenti chiarimenti, come verbalizzato all'udienza del 3.10.2023: “Sono presenti altresì il nominato CTU dott.ssa il CTP di parte Per_3 ricorrente dott.ssa nonché il CTP di parte resistente Avv. . Persona_8 Testimone_1 Il CTP di parte resistente chiede il seguente chiarimento al CTU : Qual è in relazione alla firma apposta all'assegno contraddistinto X2 avente data 26/04/2019, la modalità di accertamento e di disamina del tratto di avvio ricoperto da timbro della medesima colorazione. Il CTU così risponde: l'assegno è stato esaminato in originale con idonea strumentazione ottica fotografica, tra cui microscopio lampada di Wood infrarossi, luce radente, luce per trasparenza e sia il tratto inchiostrato che il supporto cartaceo sono risultati indenni da abrasioni e alterazioni. La penna è sovrastante al timbro, per cui bene visionabile al microscopio e agli infrarossi, come da rilievi effettuati. Si evidenzia che in prossimità del tratto di avvio, si è verificato un difetto di fluidificazione dell'inchiostro, che ha generato il trascinamento della sferetta che non ha lambito l'inchiostro e per cui non è inchiostrato. Il CTP di parte resistente chiede che l'analisi venga effettuata anche con la modalità di scorporo timbro/firma. IL CTU risponde che lo scorporo è già stato fatto, sia parziale che totale a pag. 14 delle proprie Osservazioni, dimostrando l'inutilità dell'operazione richiesta dal CTP Tadiello. Per_ Il CTP dott.ssa rileva che nella relazione avente data 23/01/2023, la dott.ssa ha riportato numerosi ingrandimenti micro fotografici delle firme in verifica, i quali Per_3 essendo di qualità di primo ordine, consentono di cogliere integralmente e dettagliatamente il metodo di costruzione e le traiettorie delle firme in esame. L'Avv. Tadiello, invece, ha riportato nella propria relazione ingrandimenti di qualità non ottimale. In ogni caso, anche lo scorporo timbro/firma è stato effettuato, vista l'insistenza della consulenza di parte, anche dalla CTU nelle osservazioni 11/04/2023. Sia nelle micro, sia in queste immagini, è ben visibile l'andamento del tratto di avvio della firma X2, nonostante la scarsa inchiostrazione da addebitare unicamente allo strumento utilizzato e non all'individualità grafica di chi ha posto in essere questa firma. La CTP Avv. Tadiello chiede altresì se è stata esaminata la grammatura del supporto cartaceo, del documento in verifica e se nel saggio grafico è stato utilizzato, nel rispetto del principio dell'omogeneità, il medesimo supporto cartaceo. La Ctu ritiene che sia superfluo esaminare la grammatura del supporto cartaceo, avendo esaminato l'originale con la strumentazione idonea e ribadisce che trattasi di un difetto di fluidificazione dell'inchiostro non replicabile. Il CTP Avv. Tadiello rileva che a suo avviso la CTU non ha risposto ai rilievi posti a pag. 47 delle osservazioni alla bozza, in relazione a questa peculiarità del tratto di avvio consistente nell'alleggerimento del tratto discendente che si vede parzialmente in prosecuzione con il tratto
17 da parte del fa venir meno il presupposto su cui la società, sulla base della Pt_1 documentazione sopravvenuta, ha messo in discussione le conclusioni del Giudice secondo cui l'assegno di € 2.300,00 sarebbe stato utilizzato per versare un acconto al fornitore Non ha quindi ragion d'essere la doglianza dell'appellante, CP_2 fondata sulla circostanza, già segnalata, secondo cui “L'apocrificità delle firme apposte su alcuni assegni si è palesata solo all'esito della perizia caLIgrafica svolta dall'Avv. Tadiello, la quale HA CONCLUSO per l'apocrifia e per la non riconducibilità al signor , delle firme di traenza apposte sugli assegni Persona_2 bancari sottoposti a verifica (doc. 7 fascicolo primo grado ”, Parte_1 superandosi ogni questione legata all'insussistenza di “plausibili giustificativi in contabilità in relazione ad una serie di assegni bancari per cui Parte_1 risultava traente e risultava la beneficiaria con incasso Parte_2 in contanti”.
5. Con il terzo motivo, la società censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto – a fronte della circostanza che la dipendente, pur in vigenza di un contratto di lavoro a tempo pieno, abbia lavorato molte meno ore rispetto alle 40 previste e dichiarate (tra cui straordinari stranamente indicati in numero uguale ogni mese), percependo comunque uno stipendio mensile parificato ad un impegno lavorativo a tempo pieno, oltre a relativi straordinari – che tra le parti fosse intervenuto un patto in tal senso, non comprendendosi “per quale ragione, attese le testimonianze raccolte in corso di istruttoria che ne hanno smentito l'esistenza, il Giudice di prime cure abbia ritenuto la sussistenza di un accordo fra le parti che autorizzasse la dipendente a lavorare meno ore e a percepire uno stipendio a 40 ore settimanali”. Tanto a considerare che era la stessa Pt_2 come dichiarato, a tenere i rapporti con l'ufficio paga esterno che si occupava di redigere le buste paga per i dipendenti della società ed era sempre lei ad occuparsi dei pagamenti aziendali – ivi compreso il suo stipendio – dando disposizioni alla banca circa l'importo, la causale e il beneficiario delle somme da inviare dal conto corrente della nonché a raccogliere ed inviare gli estratti bancari Parte_1 al commercialista, indicando di volta in volta, come annotare le voci di debito.
ascendente, in due scritture della signora di cui una presente nell'assegno datato Pt_2 10/06/2019 in verifica. Il CTU fa rilevare che l'assottigliamento pressorio è oltremodo osservabile anche nella grafia del sig. come ad esempio nella comparativa A7 nella parola “grazia”. Pt_1 Il CTP Avv. Tadiello rileva che altresì non è stato dato riscontro al rilievo contenuto a pag.40 delle osservazioni alla bozza, riproposte a pag. 15 delle osservazioni ai chiarimenti, inerenti alla conformazione e all'andamento della doppia asola allungata presente nel tracciato X2. La CTU rileva che alla richiesta avanzata dalla CTP è già stato riposto a pag. 11 delle osservazioni di CTU, evidenziando che il confronto è totalmente erroneo e fuorviante, riferibile ad aspetti marginali del tutto inconsistenti, eseguiti su profili grafici disomogenei tra loro e che riguardano il confronto della grafia di mentre il quesito chiedeva solo l'accertamento Pt_2 delle sottoscrizioni di e solo in caso di apocrifia di . Pt_1 Pt_2
18 Dell'accordo non sarebbe emersa prova alcuna anche all'esito dell'istruttoria del giudizio di primo grado, “anzi sentito sul punto il signor Per_2 così come gli altri soci e/o amministratori, hanno negato l'esistenza e la
[...] validità di un simile accordo con la lavoratrice”; né è verosimile che l'accordo, come sostenuto dalla lavoratrice, potesse essere stato raggiunto nel 1995 (per consentire di accudire la figlia) con che all'epoca non era nemmeno Persona_2 il legale rappresentante della società presso la quale la era impiegata Pt_2
(“Per assurdo, volessimo presumere (così come fatto dal Giudice di prime cure) la veridicità del suddetto accordo, ciò potrebbe avere avuto un senso alla morte del marito della signora (per aiutare la giovane vedova), mentre la Pt_2 stessa era alle dipendenze della F.LI RU NC e tenuto conto della minore età della figlia. Priva di giustificazione appare invece detta agevolazione, nel momento in cui la signora viene assunta dalla;
Pt_2 Parte_1 siamo al 01/01/2019, sono trascorsi molti anni dalla tragedia occorsa al marito e la figlia ha oramai 23 anni”). CP_5 Per_9
Ritenendo dunque comprovata la sussistenza di un danno in capo all'appellante, la società insiste per l'accoglimento, previo espletamento di c.t.u., della domanda riconvenzionale proposta in primo grado.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha evidenziato al riguardo che “La signora ha Pt_2 lavorato alle dipendenze della per due anni e mezzo e per la Parte_1
F.LI RU NC per circa 33 anni (come risulta dal libretto del lavoro inoltrato dall'Agenzia Regionale per il lavoro), sempre con mansioni di impiegata, e la struttura aziendale era particolarmente semplice e caratterizzata dall'impegno dei familiari. In tale contesto, è impossibile ritenere che solo nel maggio 2021, dopo alcuni decenni, i soci si siano resi conto che la signora avorasse 5/6 ore al giorno con una busta paga conteggiata per 40 ore Pt_2 alla settimana. In realtà la spiegazione fornita dalla lavoratrice è che già dall'anno 1995 (in occasione della nascita di , figlia della Persona_10 ricorrente e nipote dei F.LI e ), era intervenuto un Persona_2 CP_6 accordo in virtù del quale la signora nonostante un contratto di lavoro Pt_2 full time, avrebbe lavorato 5/6 ore al giorno di lavoro, mantenendo una busta paga con un netto corrispondente a 40 ore alla settimana, dovendo poi l'impiegata garantire, allorquando parte datoriale glielo richiedesse, la sua disponibilità anche il pomeriggio e il sabato mattina.
Il fatto che la ricorrente abbia, per decenni, lavorato 5/6 ore al giorno è stato confermato da tutti i testi;
la sussistenza di un accordo fra le parti che autorizzava la dipendente a lavorare 25/30 ore a settimana anziché 40 è stata invece implicitamente confermata dal fatto che, a fronte di un contratto di lavoro
19 ufficiale che prevedeva un tempo pieno, non abbia mai Parte_1 contestato alla signora di aver lavorato un numero di ore inferiore Pt_2 rispetto a quello contrattualmente previsto.
A fronte poi di ordine di esibizione disposto dal Giudice all'udienza del
12.04.2023, l'Agenzia Regionale per il lavoro Emilia-Romagna ha inoltrato, fra l'altro, le comunicazioni di trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro effettuate telematicamente dalla datrice di lavoro ( al centro per Parte_1
l'impiego (comunicazioni depositate da controparte il 16.05.2023).
Tali comunicazioni, come si desume dai codici fiscali in calce alle stesse, sono state effettuate dai consulenti dei quali si avvaleva la resistente, CP_7
e della , e pertanto nessuna
[...] Persona_11 CP_8 responsabilità ha direttamente l'impiegata di tali trasmissioni”. Pt_2
Al di là di indicazioni prive di rilevanza sul punto, come quelle relative al ruolo della lavoratrice nel tenere i rapporti con l'ufficio paga esterno o nell'occuparsi dei pagamenti aziendali, le conclusioni cui è giunto il Tribunale appaiono corrette in considerazione del complesso di elementi emersi all'esito dell'istruttoria.
Occorre far riferimento, infatti, anche per il relativo valore presuntivo, alla circostanza che la gestione delle società avveniva nel contesto familiare, in un ambito quindi deformalizzato, come riconosciuto dalla teste figlia Tes_2 del l. r. dell'appellante la quale ha affermato che “mia zia aveva Persona_2 molta libertà nella gestione delle ore perché eravamo una famiglia”, il tutto all'interno di una struttura aziendale non complessa, non essendo effettivamente verosimile che soltanto nel maggio del 2021, dopo alcuni decenni, i soci si fossero resi conto che l'appellata lavorava 5/6 ore al giorno a fronte di una busta paga conteggiata per 40 ore alla settimana.
Le stesse comunicazioni obbligatorie all'Agenzia regionale per il lavoro, effettuate dai consulenti e della , come già indicato, CP_7 Per_11 CP_8 si riferivano a un contratto di lavoro di 40 ore alla settimana e, come rilevato dalla lavoratrice, “a maggior ragione i frateLI quindi, non possono sostenere Pt_1 di aver ignorato che il contratto di lavoro con la fosse a tempo pieno né, Pt_2 tanto meno, possono oggi meravigliarsi che le buste paga della dipendente conteggiassero 40 ore (comunicazioni depositate da controparte il 16.05.2023 in seguito ad ordine di esibizione disposto dal Giudice di Primo grado)”.
Una simile situazione si era poi protratta per decenni in assenza di alcuna contestazione da parte delle società.
L'interessata ha inoltre aggiunto delle considerazioni che appaiono del tutto corrette e pertinenti, sottolineando la rilevanza delle “dichiarazioni del legale rappresentante e degli altri testi: tutti hanno confermato che la postazione di
20 lavoro della signora era nell'ufficio accanto a quello di Pt_2 Per_2
legale rappresentante pro tempore: questo non può oggi sostenere di non
[...] aver mai controllato le buste paga che venivano elaborate dallo CP_9
, a dire di parte appellante, sulla base delle comunicazioni effettuate dalla
[...] signora dalla postazione accanto”. Gli stipendi venivano corrisposti a Pt_2 Par mezzo bonifico bancario: “pare oggi inverosimile pensare che i soci della non si siano mai resi conto di quanto la società corrispondesse tutti i mesi alla signora a titolo di stipendio;
peraltro, il costo di questa per l'azienda Pt_2 lo potevano verificare anche con le certificazioni uniche che ogni anno consegnavano, dopo averle sottoscritte, alla dipendente”.
Tali elementi convergono del senso di dare atto dell'esistenza dell'accordo tra i soci e la lavoratrice accertato, nella sostanza, dal Tribunale di Reggio Emilia, difettando qualsiasi profilo di iLIceità nella condotta della dipendente.
6. L'appello va quindi disatteso, con conferma della sentenza impugnata
(anche nella statuizione sulle spese, con rigetto del quarto motivo di appello, incentrato sulla regolamentazione che ne aveva fatto il Tribunale).
La regolamentazione delle spese del grado segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Si dà infine atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che liquida in € 6.000,00, oltre accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 23.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. UC Mascini dott.ssa Marcella Angelini
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come riportato nel ricorso in appello: “Proprio sul punto, risulta necessario riportare un estratto dell'informativa del 05/09/2023 della DI di IN richiamata e prodotta in giudizio, ove a pag. 18 così precisa: “Questione a parte è quella relativa all'importo di euro 2.300,00 pagato (per la fattura 2857 a titolo di anticipo sui 6.040,00 euro totali) allo STUDIO SIMONETTA di con assegno nr. 409705874, dal conto corrente della F.LI CP_3 RU NC e non da quello della a cui la fattura risulta essere stata emessa Parte_1 (motivo per cui nella relazione tecnica il commercialista dott. riferisce di non avere CP_1 alcun documento contabile a supporto dell'esborso di euro 2300,00 per la NC). Inoltre esiste altro assegno nr. 409705634, per uguale importo emesso a favore della Pt_2 Parte_2 contabilizzato nella giustificativo per il pagamento anticipo della predetta Parte_1 fattura. Verosimilmente trattasi di una operazione doppia con la quale la Parte_2
, con il primo assegno paga l'acconto della fattura e con il secondo assegno, una volta
[...] incassato, entra nella disponibilità di pari cifra in contanti, senza averne una giustificativa … La stessa DI di IN conclude lapidariamente che “Pertanto le somme di 2.300 euro – 2 “Le firme di traenza 'X1', 'X2', 'X3', a nome apparente , risultano apposte su Persona_2 assegni bancari del CREDEM filiale S. Martino in Rio (RE) tratti sul c/c n. 174703 intestato alla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto PascareLI Consigliere
Dott. UC Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 639/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 304 del 4/6.9.2024, notificata l'11.9.2024; avente ad oggetto: licenziamento, promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Matteo Campani e Elena Parte_1
AL ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Reggio Emilia – appellante nei confronti di:
rappresentata e difesa dagli avv. Fiorenza Berti Parte_2
ST e UC RO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Bologna – appellata trattata all'udienza collegiale del 23.10.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Parte_2
Emilia, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di essere stata licenziata per giusta causa dalla società resistente di cui era impiegata Parte_1 amministrativa addetta alla contabilità, con nota del 16.6.2021, a fronte della seguente contestazione disciplinare:
“da una verifica contabile effettuata dal Dott. con Persona_1 relazione stilata il 24.05.2021 e le cui risultanze sono state portate alla sua conoscenza in pari data, è emersa la mancata giustificazione della contabilità della F.LI CE S.n.c. di diversi pagamenti effettuati mediante assegni bancari a
Lei intestati. Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti assegni:
n. 409707634 datato 10/06/2019 e dell'importo di € 2.300,00
n. 409704860 datato 11.01.2019 e dell'importo di € 2.980,00
n. 414720272 datato 10.02.2019 e dell'importo di € 1.000,00
n. 409705873 datato 04.03.2019 e dell'importo di € 1.267,95
n. 409705875 datato 15.03.2019 e dell'importo di € 2.244,55
n. 409705877 datato 29.03.2019 e dell'importo di € 800,51
n. 409705878 datato 24.04.2019 e dell'importo di € 1.533,32
n. 409707632 datato 26.04.2019 e dell'importo di € 339,00
n. 412869135 datato 31.07.2019 e dell'importo di € 2.088,76
n. 412869136 datato 05.08.2019 e dell'importo di € 2.700,00
n. 412869137 datato 14.08.2019 e dell'importo di € 2.088,76
n. 412869138 datato 17.10.2019 e dell'importo di € 604,00
n. 4128704867 datato 20.11.2019 e dell'importo di € 610,00
n. 412869139 datato 08.11.2019 e dell'importo di € 2.755,72
n. 412869140 datato 25.11.2019 e dell'importo di € 2.690,00
Inoltre, in occasione della riunione tenutasi in data 24.05.2021, Lei ha dichiarato di lavorare per la giornalmente per 5 o 6 ore, a Parte_1 fronte però di una busta paga che prevede il conteggio di 40 ore settimanali, oltre straordinario. Le ricordiamo che è Lei che comunica all'ufficio buste paga le sue ore lavorative. Sulla scorta delle contestazioni sopra riportate, siamo perciò a richiederLe l'inoltro di attinenti giustificazioni”.
La società datrice di lavoro si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso. La parte proponeva anche domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere il rimborso degli importi.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, con escussione di testi ed espletamento di c.t.u. caLIgrafica, evidenziava al riguardo che la società aveva ridotto le proprie richieste in corso di giudizio, limitandole alla somma di €
2 2.083,34. L'importo, evidenziava il Giudice, non trovava alcun riscontro negli assegni in questione, riguardando, secondo la perizia depositata dalla società,
“l'incasso di una fattura (registrata in contabilità dal commercialista nella scheda “crediti vari verso terzi”) e un bonifico bancario a debito del 28.10.2019
(all. 6 del documento depositato dalla sub. 11)”. Parte_1
Era soltanto con la memoria di costituzione in giudizio che la società metteva in discussione la genuinità delle firme apposte sui titoli dal legale rappresentante sostenendo che fossero state falsificate dalla ex Persona_2 dipendente.
La c.t.u. grafologica smentiva però tale assunto, “atteso che la Consulente
DOTT.SSA ha concluso: “Le firme ' Persona_3 Persona_2 apposte sugli assegni bancari n. 409707634 datato 10.06.2019 per l'importo di €
2.300,00; n. 409707632 datato 26.04.2019 per l'importo di € 339,00; n.
412870487 datato 20.11.2019 Firmato per l'importo di € 610,00; sono autografe e riferibili alla mano del signor ”. Persona_2
Dall'istruttoria emergeva, dunque, secondo il Giudice: che gli assegni oggetto di contestazione erano stati tutti firmati dal l. r. dell'azienda, perfettamente al corrente del relativo utilizzo;
che nessuna responsabilità era addebitabile alla impiegata di un eventuale (ma del tutto ipotetico) uso Pt_2 illecito di tali somme, o della loro mancata iscrizione a bilancio o a 'mastrino'; che il legale rappresentante era l'unico ad avere potere di firma e rilascio assegni,
e pertanto “imputet sibi eventuali distrazioni di somme prelevate a copertura di operazioni inesistenti o non denunciate”.
Con riguardo alla seconda contestazione, concernente le ore lavorate e la relativa busta paga, il Giudice osservava che la condotta contestata (prestare un numero di ore lavorative inferiore a quelle contrattualmente previste) era frutto di un accordo tra la lavoratrice, vedova di uno dei FrateLI morto Per_4 tragicamente per infortunio sul lavoro, ed i cognati, “e ciò sia per venire in aiuto alla giovane vedova, sia perché all'epoca in rapporti familiari tra le parti erano buoni e c'era reciproca solidarietà”.
Rilevato allora che “Le contestazioni mosse alla lavoratrice si rivelano dunque non solo infondate e non provate, ma gravemente pretestuose, e da ciò consegue la declaratoria di illegittimità del provvedimento espulsivo” e applicata la tutela di cui all'art. 8 della l. n. 604/1966, con esclusione, per quanto detto, di poste risarcitorie a credito dell'azienda (con rigetto della domanda riconvenzionale), il Giudice emetteva le seguenti statuizioni: “- accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla signora Parte_2 dalla con lettera datata 16.06.2021 e condanna Parte_1 Parte_1
al pagamento in favore della lavoratrice di un'indennità di € 12.741,78, cioè
[...]
3 pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli accessori di legge dal dì del licenziamento al saldo effettivo;
Rigetta la domanda riconvenzionale svolta da;
condanna al Parte_1 Parte_1 pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in €
6.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge;
Pone definitivamente a carico di le Parte_1 spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidata con separato decreto”.
2. La società ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Reggio Emilia, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in riforma dell'impugnata sentenza n. 304 resa in data 04/09/2024 dal
Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott.ssa Elena Vezzosi, nell'ambito del procedimento R.G. n. 30/2022, notificata a parte appellante nel domiclio eletto a mezzo pec in data 11/09/2024, così come impugnata nelle parti sopra espressamente indicate, in accoglimento del presente appello per l'effetto dichiarare: in riforma del Capo I - accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento intimatoLe dalla datrice di lavoro società con Parte_1 lettera datata 16.06.2021 e per l'effetto rigettare il ricorso avanzato in primo grado dalla RA unitamente alle domande tutte Parte_2 svolte da quest'ultima, con revoca della condanna di al Pt_1 Parte_1 pagamento in favore della lavoratrice di qualsivoglia indennità; in riforma del Capo II - in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di primo grado dalla difesa di , accertata Parte_1 la sussistenza e la veridicità delle condotte illecite, omissive, inadempienti e distrattive poste in essere dalla lavoratrice nei confronti Parte_2 ed ai danni della datrice di lavoro, accertare e quantificare la sottrazione ad opera di quest'ultima ed ai danni della società appellante, della somma complessiva di € 15.167,34, di cui € 2.083,34 per operazioni distrattive in contabilità come descritte in atti e nelle perizie di parte a firma del dott. ed € 13.084,00 a titolo di emolumenti percepiti indebitamente Controparte_1 per ore lavorative dichiarate e mai svolte e/o quella somma maggiore e/o minore che dovesse emergere all'esito dell'esperita istruttoria e, per l'effetto, condannare al pagamento e/o alla restituzione in favore Parte_2 della società appellante delle somme da quest'ultima sottratte in virtù delle condotte illecite, omissive, inadempienti e distrattive poste in essere dalla lavoratrice, così come accertate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento integrale della domanda riconvenzionale suindicata, accertata la sussistenza e la
4 veridicità delle condotte illecite, omissive, inadempienti e distrattive poste in essere dalla lavoratrice nei confronti ed ai danni della Parte_2 datrice di lavoro, accertare e quantificare la sottrazione ad opera di
[...]
ed ai danni di in persona del legale rappresentante Parte_2 Parte_1 pro tempore quanto meno nella somma di € 13.084,00 a titolo di emolumenti percepiti indebitamente per ore lavorative dichiarate e mai svolte, come da conteggi dimessi in atti e come emerso in corso di causa e/o quella somma maggiore e/o minore risultante all'esito dell'esperita istruttoria e per l'effetto, condannare al pagamento e/o alla restituzione in favore Parte_2 della società appellante della somma così accertata e nell'importo determinato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In riforma del Capo III /IV – in accoglimento della presente impugnazione,
e del conseguente rigetto della domanda avanzata da , in Parte_2 accoglimento della domanda risarcitoria/restitutoria formulata in via riconvenzionale da , revocare la condanna di quest'ultima al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di come pure Parte_2 all'imputazione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate come da separato decreto emesso dal Tribunale di Reggio Emilia.
Conseguentemente condannare la signora alla Pt_2 Parte_2 restituzione dell'importo percepito da in data 24/09/2024, in Parte_1 ottemperanza a quanto previsto in sentenza n. 304 resa in data 04/09/2024 dal
Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro …, maggiorato di interessi e rivalutazione dalla data della ricezione al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso forfettario del
15%, oltre c.p.a. e i.v.a di entrambi i gradi di giudizio”.
La lavoratrice si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con il primo motivo, la società censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice avrebbe erroneamente interpretato, nonché omesso di valutare, le risultanze istruttorie, assunte in violazione dell'art. 116 c.p.c.
Precisamente, il Giudice di merito avrebbe omesso di indicare gli elementi fondanti il proprio convincimento ovvero li avrebbe indicati senza una approfondita disamina, non chiarendo le ragioni della ritenuta fondatezza delle eccezioni di tardività e genericità degli addebiti disciplinari.
Il motivo è inammissibile in quanto non tiene conto dell'effettivo tenore della decisione, non avendo affrontato Giudice nel merito le eccezioni di tardività
e genericità delle contestazioni, ritenute espressamente assorbite dall'accoglimento nel merito delle contestazioni della lavoratrice.
5 4. Con il secondo motivo, parte appellante mette in evidenzia alcune non corrette indicazioni fornite dall'ausiliario del Giudice, il quale:
- ha esaminato “due dei tre assegni in contestazione (n. 0409707634-11 del
10/06/2019 e n. 0409707632-09 del 26/04/2019) senza scorporare il timbro coprente buona parte dell'inchiostro dei tracciati in contestazione della medesima colorazione, precludendone la disamina integrale del tratto e della pressione. L'inchiostro dei tracciati grafici relativi a due dei tre assegni in verifica, (n. 0409707634-11 del 10/06/2019 e n. 0409707632-09 del 26/04/2019) seppure sovrastante rispetto al timbro della medesima colorazione, non è individuabile nella sua integrità, avendo l'ausiliario omesso di esaminare il tratto grafico nelle sue peculiarità (pressione, qualità dei bordi e modalità di appoggio)”;
- ha “omesso di esaminare il supporto cartaceo e soprattutto il rapporto carta-inchiostro, stante la presenza di anomale inchiostrazioni nella maiuscola iniziale dell'assegno n. 0409707634-11 del 10/06/2019, contraddistinto come X2.
Simili anomalie sono peraltro presenti nelle scritture autografe di
[...]
e mai in quelle del Signor L'obbligo che incombe Parte_2 Persona_2 all'ausiliario attiene, altresì, alla disamina del supporto cartaceo degli assegni
(di peculiare qualità, dovendo soddisfare specifici requisiti antifrode, disposti dall'ABI) e del relativo rapporto con il mezzo scrittorio, al fine di analizzare la condotta grafica del soggetto scrivente, vieppiù in considerazione della presenza di anomalie di inchiostrazione, ictu oculi rinvenibili nella maiuscola iniziale del tracciato grafico, proprio di cui all'assegno recante data 26/04/2019, contraddistinto nella CTU da “X2”. Tale obbligo è stato disatteso dall'ausiliario d'ufficio, che ha risolto con superficialità la presenza di tali anomalie in due righe, dicenti: “iniziale difetto di fluidificazione che ha compromesso il regolare flusso pressorio” (cfr. pag. 14 CTU) o “momentanea essiccazione dell'inchiostro” (pag. 9 CTU). Tali “anomalie” inchiostrali avrebbero dovuto essere oggetto di specifico accertamento tecnico da parte dell'ausiliario d'ufficio e, una volta acquisite le risultanze, sarebbe stato suo onere, proprio per il ruolo di cui è investito, individuare la condotta grafica del Signor in Persona_2 situazione strumentale analoga”;
- ha “svolto il proprio operato senza rigore metodologico ed oggettività per aver fornito libere interpretazioni, che prescindono dallo svolgimento di specifici accertamenti tecnico-strumentali (asserzioni, quali: presenza di “iniziale difetto di fluidificazione che ha compromesso il regolare flusso pressorio” – cfr. pag. 14
CTU - o di “momentanea essiccazione dell'inchiostro” – cfr. pag. 9 CTU -, in assenza di oggettiva visibilità del tratto grafico coperto da timbro della medesima colorazione) o che prescindono dallo studio dell'effettivo livello grafico e dal
6 relativo range di variabilità del soggetto scrivente (attribuzione della presenza di inceppamenti e/o di interruzioni improvvise, rinvenibili in tutta la grafia autografa, fortemente stentata del Signor a mere “ipotesi” di Persona_2
“nervosismo” - cfr. pag. 19 CTU - o di “turbamenti emotivi che diventano turbamenti grafomotori” - cfr. pag. 35 CTU -)”.
All'ausiliario viene anche imputato di aver omesso di svolgere qualsivoglia valutazione rispetto alle osservazioni tecniche della difesa della società, in ordine ai numerosi rilievi di cui alle pagg. 12, 19, 20, 21-25, 26-30, 40 e 47.
Rileva, l'appellante, in particolare, che “l'ausiliario d'ufficio ha omesso di svolgere qualsivoglia valutazione, in ordine agli specifici rilievi mossi dal consulente tecnico di : mancata disamina nell'elaborato degli Parte_1 aspetti pressori del tracciato in verifica, contraddistinto da X1 (cfr. pag. 12 osservazioni tecniche;
divergenze tra la verificanda Parte_1 contraddistinta da X1 e le autografe del Signor circa le modalità Persona_2 coesive (cfr. pagg. 19-20 osservazioni tecniche ); divergenze Parte_1 tra la verificanda, contraddistinta da X2, e le autografe del Signor Persona_2 circa la gestione del tratto, l'aLIneamento di base, l'inclinazione assiale, le modalità coesive, ma soprattutto in relazione al peculiare legamento a convolvolo
(cfr. pagg. 21-25 osservazioni tecniche ), non rinvenibile nelle Parte_1 autografe del Signor ma in quelle della RA Persona_2 Parte_2
(cfr. pag. 40 osservazioni tecniche ), nonché divergenze
[...] Parte_1 tra la verificanda, contraddistinta da X3, e le autografe del Signor , in Persona_2 relazione alle modulazioni pressorie, all'aLIneamento di base, alle ampiezze apicali, all'inclinazione assiale, alle modalità coesive ed al movimento del tratto terminale (cfr. pagg. 26-30 osservazioni tecniche ). Parte_1
Le divergenze rilevate nelle osservazioni tecniche di parte imponevano, nel rispetto dell'art. 195 cpc, una valutazione seppur sintetica, ma puntuale e metodologica da parte dell'ausiliario d'ufficio, non potendo lo stesso sottrarsi a tale obbligo sulla scorta di esigenze di “economia di spazio” (cfr. pag. 36 CTU) o svolgendo congetture superficiali ed oltgre modo avulse da qualsivoglia riscontro tecnico.
Neppure sono ritenuti esaustivi i chiarimenti resi all'udienza del 14/02/2023 dalla medesima CTU dott.ssa all'uopo convocata, laddove la CTU ha Per_3 omesso di effettuare le verifiche richieste e segnalate dalla difesa di
[...]
limitandosi a ribadire genericamente la bontà del proprio operato. Parte_1
La CTU ha di fatto omesso di rispondere alle richieste di chiarimenti relative ai rilievi mossi dal consulente tecnico della difesa di Parte_1 alle pagine 12, 19-20, 21-25, 40 e 47 delle proprie osservazioni al progetto di
CTU del 06/01/2023 e riproposte alle pagine 11-19 dei rilievi tecnico-
7 metodologici alle risposte alle osservazioni del 31/03/2023, limitandosi a dichiarare di aver già risposto, quando in realtà mai lo ha fatto”.
Contesta, pertanto, l'appellante, che la consulenza grafologica abbia smentito l'assunto di parte attrice, come ritenuto dal Giudice.
La società evidenzia poi di essere entrata, in data successiva a quella dell'impugnata sentenza, nella disponibilità (e così nella conoscenza) di ulteriori documenti, attinenti alle indagini penali apertesi in seguito alla denuncia querela sporta da e F.LI CE s.n.c. nei confronti della in Parte_1 Pt_2 relazione alle condotte distrattive poste in essere in danno della Parte_1 contestate nel concluso procedimento di primo grado e nella causa “tutt'ora pendente innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, sezione lavoro, rubricata al n.
339/2022 R.G.”.
Precisamente, il contenuto dell'informativa del 5.9.2023 resa dalla DI di IN Gruppo di Reggio Emilia su incarico della procura presso il Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale n. 4087/2021 consentirebbe di smentire la tesi sostenuta nella sentenza circa l'utilizzo giustificativo dell'assegno di €
2.300,00, che secondo il Tribunale di Reggio Emilia sarebbe stato utilizzato per versare un acconto al fornitore CP_2
Da quanto ricostruito dalla DI di IN di Reggio Emilia infatti,
“l'assegno 409705634 dell'importo di € 2.300,00 emesso dalla Parte_1
- e la cui sottoscrizione è stata dichiarata come genuina del signor
[...] Per_2 da parte della CTU dott.ssa – sarebbe stato realmente utilizzato
[...] Per_3 dalla signora per ottenere un'indebita disponibilità di denaro contante. Pt_2
Smentito è l'utilizzo di detta liquidità per “versare un acconto al fornitore
“ ”, così come ritenuto dal Tribunale di Reggio Emilia. In realtà, il CP_2 debito societario asseritamente pagato con il contante prelevato (fattura n. 2857 emessa da ) risultava essere già stato saldato con altro assegno Parte_3 emesso da F.LI RU NC (assegno n. 409705874), ma non oggetto di contestazione e pertanto esente da verifica grafologica1”.
8 L'appellante evidenzia, quindi, che “All'esito di verifiche contabili eseguite nel maggio 2021, che hanno riguardato entrambe le società, emergevano della gravi anomalie aventi ad oggetto rilevanti somme di denaro ingiustificatamente prelevate dall'impiegata amministrativa delle due ditte (ovvero dai Pt_2 conti correnti della società F.LI CE NC e presso il Credito Parte_1
Emiliano S.p.a. mediante assegni bancari (apparentemente) emessi dalle medesime società e con beneficiaria la medesima sig.ra la quale Pt_2 contabilmente attribuiva (o comunque operava in modo tale da fare attribuire) tali prelievi personali di denaro dai conti correnti della suddette società a presunti “prelevamento soci” o “crediti diversi” senza però che tali giustificativi trovassero un minimo riscontro concreto nei fatti. Stesse modalità utilizzate ai danni della F.LI RU NC, come pure della . La Parte_1 contabilità in apparenza era correttamente tenuta, ma ad una analisi più attenta, emergevano incongruenze e gravissime criticità, così come bene evidenziato nelle relazioni redatte a cura del dott. ed allegati in atti nel procedimento di CP_1 primo grado (cfr. docc. 10-11 fascicolo primo grado ). Nei Parte_1 conti patrimoniali attivi risultava infatti inserita la voce “CREDITI DIVERSI”, ove confluivano numerose operazioni e per buona parte assegni bancari: detti assegni, tutti incassati dalla signora non risultavano imputabili a Pt_2 debiti della società verso terzi e pertanto la loro emissione era priva di giustificativo. La metodologia individuata dal dott. - ed accertata anche CP_1 dalla DI di IN in sede di indagini penali – vedeva l'imputazione degli assegni oggetto di contestazione o a prelievo soci (mai avvenuto come si evince dagli estratti conti dei soci – docc. 14 e 15 fascicolo primo grado Parte_1
) o scritti nel mastrimo Crediti Diversi solo per “chiudere” la partita doppia:
[...] da una parte l'uscita di cassa e dall'altro la chiusura di un debito inesistente che veniva appostato nel conto “Crediti diversi”.
La registrazione contabile dei prelevamenti era eseguita in capo a ciascun socio, in misura eguale, all'evidente scopo di destare meno sospetti…
L'utilizzo dell'assegno, quale metodo di prelevamento del denaro, ha infatti consentito di occultare sulle schede contabili aziendali il reale beneficiario dell'esborso, con la conseguente possibilità di inserire in contabilità una causale fittizia”.
A fronte del rilievo del Giudice secondo cui soltanto con la memoria di costituzione la società avrebbe contestato la genuinità delle firme apposte sui titoli dal l. r. sostenendo che fossero state falsificate dalla dipendente, Persona_2
relativa all'assegno 409705634 – 1.000 euro – relativa all'assegno 414720272 – per un totale di euro 3.300,00 risulterebbero prelevate dalla senza una precisa Parte_2 giustificazione”.
9 l'appellante nota che “La ragione pare evidente … all'atto dell'invio della lettera di contestazione disciplinare, non era contestato alla dipendente che la stessa avesse anche falsamente apposto la firma del legale rappresentante sugli assegni, poiché all'epoca detta circostanza non era a conoscenza della Parte_1
, essendo stata solo accertata l'insussistenza di plausibili giustificativi in
[...] contabilità in relazione ad una serie di assegni bancari per cui Parte_1 risultava traente e risultava la beneficiaria con incasso Parte_2 in contanti. L'incasso in contanti di detti assegni è circostanza comunque ammessa anche dalla stessa in sede di dichiarazioni Parte_2 rese alla DI di IN (cfr. pag. verbale sommarie informazioni rese da allegato all'informativa del 05/09/2023). L'apocrificità Parte_2 delle firme apposte su alcuni assegni si è palesata solo all'esito della perizia caLIgrafica svolta dall'Avv. Tadiello, la quale HA CONCLUSO per l'apocrifia e per la non riconducibilità al signor delle firme di traenza apposte Persona_2 sugli assegni bancari sottoposti a verifica (doc. 7 fascicolo primo grado
[...]
”. Parte_1
4.1. Il motivo è infondato.
4.1.1. Le contestazioni attinenti al contenuto della consulenza tecnica, la cui erroneità si dovrebbe allora riverberare sulla motivazione della sentenza, in quanto fondata sui riportati risultati, esprimono perplessità e critiche che non trovano in realtà fondamento alla luce delle argomentazioni dell'ausiliaria e che costituiscono, nella sostanza, una mera forma di dissenso che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente (e quindi del Giudice che su quelle argomentazioni si è basato) e che non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Precisamente, l'ausiliaria ha dato conto del metodo utilizzato, specificando che “L'indagine è stata condotta mediante l'applicazione di tecniche e metodiche tra loro distinte, ma reciprocamente correlate volte alla 1) Esame grafoscopico o tecnico strumentale mediante osservazione dei reperti a mezzo strumentazione ottica e fotografica atta ad individuare la presenza o meno di anomalie e/o alterazioni contraffattive di natura fisica o chimica non rilevabili alla vista. Tale approccio scientifico risulta tecnicamente indispensabile per una corretta valutazione della fisiologia dei tracciati e consente di verificare nel contempo le modalità esecutive attraverso le quali le sottoscrizioni sono state redatte
(esecuzione spontanea o artificiosa). 2) Esame grafico-grafologico o studio della fenomenologia grafica, attraverso la rilevazione dei processi neurofisiologici e psicofisici legati al movimento scrittorio individuale, mediante l'utilizzo del metodo grafologico di impostazione morettiana (dell'Università di Urbino), ma aperto altresì ad altre metodiche grafologiche e non del panorama nazionale ed
10 internazionale (principi e leggi adottate da Klages, ecc.). La Per_5 Per_6 grafologia considera l'atto scrittorio un'attività neuromuscolare, cerebrale e psichica, rispondente a precisi impulsi psicomotori, che traducono valori, frequenze, segni e simboli, dinamicamente integrati tra loro e misurabili in termini qualitativi e quantitativi. La grafia, al pari dell'impronta digitale, appare infatti unica ed irripetibile in ciascun individuo scrivente, sicché nella realtà non esistono due grafie identiche tra loro. Ogni gesto produce infatti delle combinazioni grafiche complesse che sono insite nel patrimonio costituzionale ed esperienziale del soggetto scrivente e che coinvolgono tutti i principali aspetti del meccanismo scrittorio individuale (vd. Pressione, Gesto grafico e Gesto
Fuggitivo), tali da apparire inconfondibili per il soggetto stesso che li possiede, come pure inimitabili per chiunque altro le voglia riprodurre. Compito della grafologa è pertanto quello di saper cogliere la fisionomia del tratto, individuare il “gesto tipo” impresso dalla mano, valutare i requisiti di coerenza e spontaneità emergenti dal contesto, ma soprattutto rilevare la presenza o meno di contraddittorietà spesso riconducibili ad un gesto artefatto, più spesso imitato ma anche volutamente dissimulato. Sulla scorta di tali indicazioni, le firme in verifica verranno singolarmente esaminate nelle loro modalità più individualizzanti al fine di accertare la presenza o meno di omogeneità espressive eventualmente riconducibili ad una o più mani scriventi. In seguito si procederà al confronto con le autografe comparative di riferimento, mettendo in luce tutte le possibili analogie e/o discordanze grafiche rilevabili dalle indagini, ed integrando le osservazioni descrittive con illustrazioni inserite contestualmente al testo e munite di appositi indici segnaletici, al fine di favorire una immediata visualizzazione del fenomeno grafico evidenziato. Al giudizio di identità grafica, si perverrà se tra le sottoscrizioni a confronto emergerà una concordanza piena e totale di tutti i valori individualizzanti della mano scrivente, mentre la presenza anche di una sola differenza sostanziale, non giustificabile sul piano logico e scritturale, non consentirà di poter concludere per l'identità di mano, ed il riscontro di numerose e ripetute discordanze, stabilirà, senza ombra di dubbio, un giudizio di sicura eterografia di mano”.
Le argomentazioni e le conclusioni cui l'ausiliaria è pervenuta appaiono prive di vizi logico-giuridici e possono essere poste a fondamento della decisione, venendo integralmente richiamate in questa sede.
Precisamente, tanto vale:
- sia per le indagini preliminari condotte sulle firme di traenza relative ai tre assegni considerati2;
11 - sia per le considerazioni ad esse conseguenti, essendo pervenuta l'ausiliaria a formulare le proprie conclusioni nell'ambito del procedimento istruttorio3.
Tutti gli assegni sono stati vergati con penna a biro di inchiostro di Controparte_4 colore nero, ma solo gli esemplari 'X1' e 'X2' presentano il timbro aziendale, che risulta sottostante alle sottoscrizioni. L'osservazione in microscopia e tramite irraggiamento ad U.V. e N.I.R. accerta nei vari esemplari un tracciato indenne da alterazioni, abrasioni o altre anomalie lesive del supporto cartaceo e del tratto inchiostrato (vd. assenza di lavaggi, solchi ciechi, tracce di grafite, correzioni). Le sottoscrizioni redatte in circostanze e tempi differenti (da aprile a novembre 2019), risultano, nonostante le lievi differenze formali, coerenti ed univoche, ovvero accomunate da corrispondenze ritmiche, stilistiche e gestuali riconducibili alla medesima matrice grafica. L'esecuzione si presenta in ciascuna sottoscrizione spontanea, rapida e personalizzata, condotta di gettito e senza interruzioni, attraverso un movimento semi-siglale, parzialmente illeggibile. Non si registrano indecisioni o incertezze procedurali, né soffermi e rallentamenti del ductus, mentre il tratto flessivo scarsamente inchiostrato dell'asta discendente 'R' (vd. X2) è stato causato da un difetto di fluidificazione della penna a biro, nella sua fase d'avvio (o momentanea essiccazione dell'inchiostro). Il movimento si presenta modulato tra i segni curva ed angolosa con prevalenti acutezze agli apici superiori di lettera, unitamente allo sviluppo di forme destrutturate, prevalentemente slanciate e profuse. Le dimensioni del corpo mediano di scrittura si presentano ridotte, (vd.
1-2 mm di estensione) e l'andamento sul rigo appare instabile con affondo iniziale della maiuscola 'R' ed assetto variato in linea ascendente (X2, X3) o discendente (X1). L'inclinazione letterale è orientata verso destra e con accentuazione della pendenza letterale nella 'l' nominale, mentre i collegamenti diretti e continuativi si presentano stirati, convolvolati ed anche arcuati (vd. X2). Caratteristica appare la struttura della maiuscola iniziale 'R' con avviamento del tratto flessivo convesso, angolosità o smussatura nel risvolto basale inferiore e voluta superiore più o meno stretta collegata, con movimento ampio e sinuoso al grafema 'u' successivo. Parimenti l'occhiellata 'l' del nome ' eseguita con carattere minuscolo è Per_2 caratterizzata da un'asola più o meno ampia ed allungata di forma fusiforme (X1-X3) e a pressione spostata. La pressione si presenta leggermente chiaroscurata tra pieni e filetti con marcature generalmente più accentuate nei tratti flessivi ed abduttivi, fatta eccezione per il tratto flessivo 'R' in X2 (caratterizzato da iniziale difetto di fluidificazione che ha compromesso il regolare flusso pressorio), e lo sviluppo del tratto estensivo 'l' che piegando eccessivamente il proprio asse risente dello caricamento pressorio in abduzione. Le finali sono generalmente assottigliate e sfumate (X1-X2) ma talora caratterizzate anche da ispessimenti (X3). Tra le peculiarità individualizzanti microgestuali di natura inconscia ed involontaria del movimento scrittorio si sottolineano le seguenti modalità: punto d'avvio della maiuscola 'R' posizionato nell'estremità superiore della voluta e leggermente ripiegato a sinistra tratto terminale dell'occhiello superiore 'R' proiettato verso destra risultando sopraelevato e distanziato dalla base di appoggio del dorso letterale finale di firma con sviluppo stirato e slanciato verso destra in linea ascendente e preceduta da breve ondulazione increspata della traiettoria assenza di punti diacritici di sormonto. In sintesi le indagini preliminari condotte sulle sottoscrizioni 'X1', 'X2', 'X3' in accertamento evidenziano quanto segue: 1) Le firme sono indenni da qualsiasi tipo di artificiosità ed anomalia contraffattiva in quanto l'esame strumentale condotto in microscopia ottica con dotazione di luce agli ultravioletti ed infrarossi accerta l'integrità del supporto cartaceo e del tratto inchiostrato. 2) La conduzione delle firme risulta tracciata con scioltezza, immediatezza e spontaneità, né sono presenti indici di rallentamento, esitazione, distacchi ed impacci grafomotori. 3) Il movimento impresso dalla mano risulta personalizzato, di tipo semi-siglale, condotto con coerenza e consequenzialità, e la convergenza ritmica e stilistica rilevata tra le sottoscrizioni accerta la riferibilità delle medesime ad un'unica e sola matrice grafica”. 3 “Le autografe comparative redatte dal Sig. sono costituite da firme prodotte Persona_2 dalle parti o raccolte nel corso delle operazioni peritali;
alcune formate in un periodo antecedente ai fatti di causa, altre in epoca successiva alle verificande, ma tutte pienamente idonee per una accurata disamina delle capacità espressive dell'autore. Dall'esame delle stesse emerge una
12 gestualità spigliata, inclinata, non particolarmente evoluta o armonica nell'accuratezza formale degli elementi (per lo più oscuri, slanciati e destrutturati ) e nella ritmica del movimento (cfr. tratti impulsivi, impazienti, oscuri, slanciati ecc.). Il modello sottoscrittivo mostra un ampio ambito di variabilità (vd. saggio grafico), con firme che si sviluppano in forma abbreviata o per esteso, comportando modulazioni ogni qualvolta diverse, ma senza compromettere lo stile e la natura del gesto, caratterizzato da combinazioni grafodinamiche ed automatismi gestuali costanti e ben identificativi nella loro espressività. Si veda nelle illustrazioni di seguito riportate le varie tipologie di firme e le variazioni che le contraddistinguono…Come si evince dalle immagini le sottoscrizioni rilasciate dall'autore presentano un movimento impaziente, con forme destrutturate, tratti a serpentina ed omissioni letterali (vd. elusione del punto di sormonto 'i' e talora della lettera 'g'), in un contesto prevalentemente inclinato a destra … La traiettoria è prevalentemente coesa ed ininterrotta (vd. Firma semi-siglale), anche se a causa del nervosismo si verificano talora brevi inceppamenti e/o interruzioni improvvise del ductus … Il gesto grafico per lo più stirato e semplificato, produce forme arcuate o mistilinee di calibro minuto e con modulazioni spadiformi (crescenti/decrescenti). Gli allunghi superiori sviluppano aste concave e convesse e l'aLIneamento appare instabile sul rigo in progressione ascendente, o con lieve flessione in finale … Nelle firme eseguite per esteso cognome e nome sono distanziati tra loro, ed il cognome comporta solitamente un distacco al proprio interno (vd. . Nelle firme siglali, per contro, viene meno lo spazio interverbale, si Pt_1 accentuano i collegamenti interletterali, e le forme grafiche appaiono ulteriormente strapazzate, riducendone significativamente le ampiezze di asole ed occhieLI … Dall'analisi preliminare delle autografe, il confronto diretto e contestuale condotto con le contestate 'X1-X3' mette in luce la presenza di caratteristiche grafiche e grafologiche tutte pienamente corrispondenti a quelle rilevate nelle sottoscrizioni in verifica. Autografe e contestate condividono infatti, oltre allo stile grafico ed alla rappresentazione stessa dello specimen, numerose e qualificanti analogie che coinvolgono tutti i vari aspetti tecnicamente rilevabili, in ordine alle seguenti ed univoche modalità: PRESSIONE : corrispondono le modulazioni chiaroscurali tra pieni e filetti, i caricamenti pressori in fase flessiva ed abduttiva (vd. appoggio laterale 'l'), nonché le estinzioni acuminate e sfumate, o talora maggiormente ispessite, corrisposte in finale di parola, esprimendo analoga innervazione neuromuscolare dei muscoli preposti al movimento scrittorio … GESTO GRAFICO: corrisponde lo stile impaziente e sbrigativo nel quale gravano le elusioni letterali, l'approssimazione dei profili, la rapidità del movimento, esprimendo da un punto di vista ritmico la convergenza dei seguenti sostanziali aspetti generali e peculiari dei vari parametri grafici:
1. ALIneamento di base: l'andamento letterale rispetto al rigo orizzontale di base si presenta instabile e discontinuo, con iniziale progressione ascendente del cognome a cui si contrappone talora (vd. X1) la graduale discendenza in fase terminale.
2. Indice curvimetrico: corrisponde la modulazione tra i segni curva ed angolosa, con risvolti a ghirlanda, ad arcata, appuntimenti agli apici superiori e nei risvolti inferiori (vd. 'R' in X2) così come nello sviluppo smussato o appuntito al vertice superiore delle asole (vd. 'l' in X3).
3. Dimensione letterale: convergono gli sviluppi e le proporzioni estensive degli allunghi superiori e in contrapposizione al calibro minuto, spesso schiacciato e stirato (1-2 mm–di altezza), nel quale si sviluppano spadiformità crescenti e/o decrescenti dei gramma letterali.
4. Inclinazione letterale: corrisponde l'orientamento rivolto a destra e l'accentuazione del grado di pendenza dell'occhiellata 'l' esprimendo piena correlazione nell'alternanza dei muscoli pronatorisupinatori che è inimitabile a terzi.
6. Collegamenti: corrisponde il grado coesivo e la tipologia dei raccordi grammici ed intergrammici, quest'ultimi in forma arcuata, inanellata, ma anche sovrapposti (vd. 'R' in X2), così come corrisponde lo sviluppo delle aste concave (vd. 'l') e convesse (vd. 'R' in X1 e X3) e il punto d'intersezione dei gramma formativi 'l' (vd. In prossimità della base inferiore).
7. Ampiezze, distanze e spaziature: si equivalgono gli slanci e le profusioni dell'interlettera, l'ampiezza dell'asola e delle volute (e annesse modulazioni) e l'assenza dello spazio interverbale.
8. Morfologia ed estetica letterale: corrisponde la semplicità delle movenze, la mancanza di accuratezza formale dei grafemi, la conformazione strutturale della maiuscola 'R', dell'asola letterale 'l', così come la traiettoria prevalentemente increspata posta in finale di e l'elusione dell'allungo inferiore 'g' … Automatismi scrittori: tra i contrassegni più peculiari ed inimitabili legati agli automatismi inconsci del gesto fuggitivo, emergono tra comparative 'A' e contestate 'X' le seguenti ed univoche modalità: - tratto d'avvio 'R' posizionato al vertice superiore e leggermente reclinato a sinistra nella sua fase d'avvio; - finale slanciata e prolungata verso destra generalmente in linea
13 Con analoga accuratezza l'ausiliaria è pervenuta a superare le osservazioni critiche avanzate dalla c.t.p. della società.
La c.t.u. ha infatti confermato le provvisorie conclusioni con rilievi certamente non superficiali: “In merito alle note trasmesse dall'Avv. Tes_1
quale CT per si evidenzia che, delle 51 pag. di
[...] Persona_2
Osservazioni, le ultime venti (da pag. 31 a pag. 51), sono dedicate all'esame delle autografe di ed al confronto tra queste e le firme in verifica. Il Persona_7
CT rigetta infatti il giudizio di autografia, ed attribuisce la riconducibilità delle sottoscrizioni contestate alla natura grafica della RA . Parte_2
Gli elementi di convergenza rilevati dalla CT, a sostegno delle sue indagini, appaiono però alla sottoscritta Ctu irrilevanti e privi di valore identificativo, in quanto riferibili ad aspetti grafici marginali, considerati isolatamente, e non rapportati con le altre caratteristiche grafodinamiche da cui derivano.
In altre parole è come se si accertasse l'identità di un soggetto per il colore dei capeLI, escludendo di valutare tutte le altre caratteristiche fisiche.
Inoltre molte delle illustrazioni prodotte dalla CT (da pag. 34 a pag. 47) presentano confronti non omogenei (vd. spostamento pressorio dell'asola 'l' con ovale 'g'; convessità e morfologia asola 'l' con asola 'r', inclinazione assiale della lettera 'l' con la lettera 'g', ampiezza del cognome ' con l'ampiezza Pt_1 del nome ' ecc. traendo conclusioni totalmente erronee e Parte_2 fuorvianti.
L'identità grafica presuppone infatti che le corrispondenze siano sostanziali, dinamiche ed anche formali, e che ogni singolo segno sia in relazione con l'altro. Una siffatta indagine è inaccettabile sia sul piano metodologico che grafologico.
ascendente e con estinzione sfumata;
- assenza del punto diacritico di sormonto;
- finale 'R' sopraelevata rispetto al risvolto inferiore di base e con tratto sinusoidale più o meno ampio e curvilineo avente orientamento obliquo-ascendente verso destra … In sintesi, alla luce delle indagini che precedono, il sottoscritto Ctu è certo di poter affermare che tra autografe e contestate emergono corrispondenze numericamente e qualitativamente rilevanti ai fini peritali, che autorizzano a formulare un giudizio di piena e totale autografia delle tre sottoscrizioni verificate alla mano del signor escludendo conseguentemente dalle indagini di Persona_2 confronto le autografe della signora . CONCLUSIONI PRELIMINARI Parte_2 L'indagine condotta sugli originali delle sottoscrizioni in verifica 'X1-X3' e lo studio comparato tra queste e le autografe di ha posto sul medesimo piano aspetti generali e peculiari Persona_2 che coinvolgono tutta la grafomotricità nei suoi aspetti più intimi e personalizzati, con abbondanza di contrassegni e peculiarità identificative che consentono di pervenire ad un giudizio di sicura autografia di mano. Pertanto, a conclusione di quanto precede, il sottoscritto CTU, esprime nella presente relazione anticipativa inoltrata alle parti il seguente e motivato PARERE
“Le firme ' apposte sugli assegni bancari n. 409707634 datato 10.06.2019 per Persona_2 l'importo di € 2.300,00; n. 409707632 datato 26.04.2019 per l'importo di € 339,00; n. 412870487 datato 20.11.2019 per l'importo di € 610,00; sono autografe e riferibili alla mano del signor Per_2
.
[...]
14 Relativamente alle osservazioni formulate invece da pag. 2 a pag. 31 si evidenzia quanto segue:
1) 'Erronea indicazione nel progetto di CTU dei termini di cui all'art. 195 cpc' a pag.
2-3 Al riguardo si evidenzia che la sottoscritta a pag. 4 ha indicato sommariamente i termini massimi di 10 gg. per le osservazioni dei cc.tt.pp. e 20 gg. per il ctu per il deposito della relazione definitiva. Inviando con un giorno di anticipo la relazione di Ctu alle parti non si è tenuto conto dello slittamento dei termini da 10 a 11 gg. ma nella Pec del 28.12.2022 trasmessa ai cc.tt.pp. (in allegato) si è provveduto a confermare correttamente la scadenza dei termini di deposito da parte dei consulenti, rendendo inutili le rettifiche richieste dalla CT alla relazione definitiva in quanto non modificabile.
2) Inottemperanza all'obbligo di cui all'art. 193 cpc (pag. 3-9) La sottoscritta ritiene che l'indagine strumentale condotta in microscopia ottica con
U.V. (ultravioletti) e N. I.R. (vicino infrarosso) sia stata completa ed esaustiva rilevando, nel caso in specie, l'assenza di elementi contraffattivi, e la spontaneità dei tracciati grafici in verifica, né si è reso necessario scorporare l'immagine dei tracciati, in quanto il timbro essendo SOTTOSTANTE alla penna-biro consente una visibilità pif che apprezzabile delle traiettorie. Si veda nelle illustrazioni che seguono l'inchiostro di 'X1' e 'X2' sovrastante al timbro, a dimostrazione che contrariamente a quanto asserito dalla CT, è stata eseguita una valutazione accurata e ben distinta dei tracciati grafici in verifica … 3) Carenze metodologiche (pag. 10) La critica mossa dalla CT ed esclusivamente attinente
'la spontaneità' risulta fuori luogo, in quanto essa traspare con chiara evidenza per quanto concerne le sottoscrizioni in verifica dalla “esecuzione rapida e personalizzata, condotta di gettito e senza interruzioni” e nella quale “non si registrano indecisioni o incertezze procedurali, soffermi e rallentamenti del ductus (vd. Ctu pag. 9), tutti aspetti di natura neurofisiologica attraverso i quali si
è in grado di distinguere la spontaneità rispetto all'artificiosità. Allo stesso modo le autografe rilasciate dal dal 2014 al 2022, consentono uno studio Pt_1 approfondito della gestualità, nelle sue componenti fisiologiche, dinamiche e temperamentali, favorendo una analisi completa di tutta la sua espressività grafomotoria.
4) Erronea ed incompleta disamina delle verificande (pag. 10-12)
Contrariamente a quanto asserito dalla CT l'analisi condotta sulle sottoscrizioni contestate, prende in esame la fenomenologia grafica nella sua complessità grafodinamica, rilevando nel caso in specie tutti quegli aspetti più peculiari ed individualizzanti, che accomunano le sottoscrizioni contestate, e che consentono di formulare già in sede preliminare un giudizio di univocità della mano scrivente
(peraltro non considerato dalla CT), e ad escludere qualsiasi tipo di artificiosità
15 ed anomalia contraffattiva (vd. Ctu pag. 16). Pertanto gli 'indici di rallentamento' cui fa riferimento la CT (vd. a pag. 11), o il 'controllo', la
'rigidità', il 'ritmo lento' (vd. pag. 12) non solo sono inesistenti, ma ampiamente contraddetti dai rilievi indicati e documentati dalla sottoscritta. Non ci si dilungherà oltre sull'analisi delle caratteristiche grafiche precisate dalla CT “In particolare le verificande caratterizzate da un buon livello scrittorio, presentano gestualità accurata, compita e ben delineata nei profili”, in quanto basta una semplice osservazione, anche all'occhio non esperto, per rilevare come le contestate siano in realtà l'espressione diametralmente opposta e inconciliabile di quanto indicato dalla CT …
5) Erronea e completa disamina delle comparative relative al Signor Pt_1
(pag. 13-14) Come per le contestate si è proceduto alla disamina preliminare delle autografe rilevando le caratteristiche più salienti ed individualizzanti del signor unitamente all'ampio ambito di variabilità registrato durante la Pt_1 stesura del saggio grafico, che come ben noto ai grafologi comporta sempre “una certa apprensione a livello soggettivo e conseguenti naturali possibili modifiche a livello grafico”. Pertanto la gestualità fortemente impacciata e stentata cui fa riferimento la CT e stata indirettamente provocata 'dai turbamenti emotivi che diventano turbamenti grafomotori' scaturiti durante la redazione saggio grafico, ma non rappresentano una caratteristica 'abituale e costante' nell'autografia così si evince dalle restanti sottoscrizioni comparative prodotte in diverse altre circostanze e nelle quali il movimento appare maggiormente coeso e spigliato.
6) Erroneo ed incompleto svolgimento dei confronti tra le scritture autografe di e la verificanda contraddistinta da X1 (pag. 15-20) Persona_2
7) Erroneo ed incompleto svolgimento dei confronti tra le scritture autografe di e la verificanda contraddistinta da X2 (pag. 21-25) Persona_2
8) Erroneo ed incompleto svolgimento dei confronti tra le scritture autografe di e la verificanda contraddistinta da X3 (pag. 26-31). Persona_2
In risposta alle contestazioni avanzate dalla CT nei tre paragrafi sopra riportati, si evidenzia che avendo accertato preliminarmente la riferibilità … delle sottoscrizioni 'X1-X2-X3' alla stessa mano, nei confronti comparativi esperiti, sono state estrapolate l'una o l'altra sottoscrizione in verifica a seconda delle peculiarità osservate, omettendo per economia di spazio, di riportare ogni qualvolta tutti gli esemplari contestati.
Pertanto i rilievi condotti dalla CT su ciascuna sottoscrizione vengono superati dall'omografia di mano delle firme contestate, ma ci si sorprende del fatto che la CT abbia enucleato apparenti 'divergenze' prive di fondamento e puntualmente smentite dai riscontri oggettivi, di seguito riportati … In conclusione avendo qui dimostrato che quanto asserito dalla CT Avv. Tadiello
16 non corrisponde ad una analisi grafologicamente corretta in quanto i riscontri dalla stessa proposti appaiono di natura marginale, certamente non qualificabili ai fini identificativi, il sottoscritto Ctu ribadisce e conferma il giudizio di certa autografia delle sottoscrizioni in verifica alla sola mano del Persona_2
CONCLUSIONI La sottoscritta, dopo aver sinteticamente risposto alle
Osservazioni dei CT delle parti, riconferma gli esiti peritali preliminarmente formulati nella relazione anticipativa del 27.12.2022 (vd. pag. 29) e conclude la presente indagine esprimendo la seguente RISPOSTA AL QUESITO “Le firme
' apposte sugli assegni bancari n. 409707634 datato 10.06.2019 per Persona_2
l'importo di € 2.300,00; n. 409707632 datato 26.04.2019 per l'importo di €
339,00; n. 412870487 datato 20.11.2019 per l'importo di € 610,00; sono autografe e riferibili alla mano del signor ”. Persona_2
4.1.2. La correttezza delle argomentazioni e dei risultati cui è pervenuta l'ausiliaria4, con l'accertamento della genuinità della sottoscrizione degli assegni 4 Che in primo grado ha anche reso convincenti chiarimenti, come verbalizzato all'udienza del 3.10.2023: “Sono presenti altresì il nominato CTU dott.ssa il CTP di parte Per_3 ricorrente dott.ssa nonché il CTP di parte resistente Avv. . Persona_8 Testimone_1 Il CTP di parte resistente chiede il seguente chiarimento al CTU : Qual è in relazione alla firma apposta all'assegno contraddistinto X2 avente data 26/04/2019, la modalità di accertamento e di disamina del tratto di avvio ricoperto da timbro della medesima colorazione. Il CTU così risponde: l'assegno è stato esaminato in originale con idonea strumentazione ottica fotografica, tra cui microscopio lampada di Wood infrarossi, luce radente, luce per trasparenza e sia il tratto inchiostrato che il supporto cartaceo sono risultati indenni da abrasioni e alterazioni. La penna è sovrastante al timbro, per cui bene visionabile al microscopio e agli infrarossi, come da rilievi effettuati. Si evidenzia che in prossimità del tratto di avvio, si è verificato un difetto di fluidificazione dell'inchiostro, che ha generato il trascinamento della sferetta che non ha lambito l'inchiostro e per cui non è inchiostrato. Il CTP di parte resistente chiede che l'analisi venga effettuata anche con la modalità di scorporo timbro/firma. IL CTU risponde che lo scorporo è già stato fatto, sia parziale che totale a pag. 14 delle proprie Osservazioni, dimostrando l'inutilità dell'operazione richiesta dal CTP Tadiello. Per_ Il CTP dott.ssa rileva che nella relazione avente data 23/01/2023, la dott.ssa ha riportato numerosi ingrandimenti micro fotografici delle firme in verifica, i quali Per_3 essendo di qualità di primo ordine, consentono di cogliere integralmente e dettagliatamente il metodo di costruzione e le traiettorie delle firme in esame. L'Avv. Tadiello, invece, ha riportato nella propria relazione ingrandimenti di qualità non ottimale. In ogni caso, anche lo scorporo timbro/firma è stato effettuato, vista l'insistenza della consulenza di parte, anche dalla CTU nelle osservazioni 11/04/2023. Sia nelle micro, sia in queste immagini, è ben visibile l'andamento del tratto di avvio della firma X2, nonostante la scarsa inchiostrazione da addebitare unicamente allo strumento utilizzato e non all'individualità grafica di chi ha posto in essere questa firma. La CTP Avv. Tadiello chiede altresì se è stata esaminata la grammatura del supporto cartaceo, del documento in verifica e se nel saggio grafico è stato utilizzato, nel rispetto del principio dell'omogeneità, il medesimo supporto cartaceo. La Ctu ritiene che sia superfluo esaminare la grammatura del supporto cartaceo, avendo esaminato l'originale con la strumentazione idonea e ribadisce che trattasi di un difetto di fluidificazione dell'inchiostro non replicabile. Il CTP Avv. Tadiello rileva che a suo avviso la CTU non ha risposto ai rilievi posti a pag. 47 delle osservazioni alla bozza, in relazione a questa peculiarità del tratto di avvio consistente nell'alleggerimento del tratto discendente che si vede parzialmente in prosecuzione con il tratto
17 da parte del fa venir meno il presupposto su cui la società, sulla base della Pt_1 documentazione sopravvenuta, ha messo in discussione le conclusioni del Giudice secondo cui l'assegno di € 2.300,00 sarebbe stato utilizzato per versare un acconto al fornitore Non ha quindi ragion d'essere la doglianza dell'appellante, CP_2 fondata sulla circostanza, già segnalata, secondo cui “L'apocrificità delle firme apposte su alcuni assegni si è palesata solo all'esito della perizia caLIgrafica svolta dall'Avv. Tadiello, la quale HA CONCLUSO per l'apocrifia e per la non riconducibilità al signor , delle firme di traenza apposte sugli assegni Persona_2 bancari sottoposti a verifica (doc. 7 fascicolo primo grado ”, Parte_1 superandosi ogni questione legata all'insussistenza di “plausibili giustificativi in contabilità in relazione ad una serie di assegni bancari per cui Parte_1 risultava traente e risultava la beneficiaria con incasso Parte_2 in contanti”.
5. Con il terzo motivo, la società censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto – a fronte della circostanza che la dipendente, pur in vigenza di un contratto di lavoro a tempo pieno, abbia lavorato molte meno ore rispetto alle 40 previste e dichiarate (tra cui straordinari stranamente indicati in numero uguale ogni mese), percependo comunque uno stipendio mensile parificato ad un impegno lavorativo a tempo pieno, oltre a relativi straordinari – che tra le parti fosse intervenuto un patto in tal senso, non comprendendosi “per quale ragione, attese le testimonianze raccolte in corso di istruttoria che ne hanno smentito l'esistenza, il Giudice di prime cure abbia ritenuto la sussistenza di un accordo fra le parti che autorizzasse la dipendente a lavorare meno ore e a percepire uno stipendio a 40 ore settimanali”. Tanto a considerare che era la stessa Pt_2 come dichiarato, a tenere i rapporti con l'ufficio paga esterno che si occupava di redigere le buste paga per i dipendenti della società ed era sempre lei ad occuparsi dei pagamenti aziendali – ivi compreso il suo stipendio – dando disposizioni alla banca circa l'importo, la causale e il beneficiario delle somme da inviare dal conto corrente della nonché a raccogliere ed inviare gli estratti bancari Parte_1 al commercialista, indicando di volta in volta, come annotare le voci di debito.
ascendente, in due scritture della signora di cui una presente nell'assegno datato Pt_2 10/06/2019 in verifica. Il CTU fa rilevare che l'assottigliamento pressorio è oltremodo osservabile anche nella grafia del sig. come ad esempio nella comparativa A7 nella parola “grazia”. Pt_1 Il CTP Avv. Tadiello rileva che altresì non è stato dato riscontro al rilievo contenuto a pag.40 delle osservazioni alla bozza, riproposte a pag. 15 delle osservazioni ai chiarimenti, inerenti alla conformazione e all'andamento della doppia asola allungata presente nel tracciato X2. La CTU rileva che alla richiesta avanzata dalla CTP è già stato riposto a pag. 11 delle osservazioni di CTU, evidenziando che il confronto è totalmente erroneo e fuorviante, riferibile ad aspetti marginali del tutto inconsistenti, eseguiti su profili grafici disomogenei tra loro e che riguardano il confronto della grafia di mentre il quesito chiedeva solo l'accertamento Pt_2 delle sottoscrizioni di e solo in caso di apocrifia di . Pt_1 Pt_2
18 Dell'accordo non sarebbe emersa prova alcuna anche all'esito dell'istruttoria del giudizio di primo grado, “anzi sentito sul punto il signor Per_2 così come gli altri soci e/o amministratori, hanno negato l'esistenza e la
[...] validità di un simile accordo con la lavoratrice”; né è verosimile che l'accordo, come sostenuto dalla lavoratrice, potesse essere stato raggiunto nel 1995 (per consentire di accudire la figlia) con che all'epoca non era nemmeno Persona_2 il legale rappresentante della società presso la quale la era impiegata Pt_2
(“Per assurdo, volessimo presumere (così come fatto dal Giudice di prime cure) la veridicità del suddetto accordo, ciò potrebbe avere avuto un senso alla morte del marito della signora (per aiutare la giovane vedova), mentre la Pt_2 stessa era alle dipendenze della F.LI RU NC e tenuto conto della minore età della figlia. Priva di giustificazione appare invece detta agevolazione, nel momento in cui la signora viene assunta dalla;
Pt_2 Parte_1 siamo al 01/01/2019, sono trascorsi molti anni dalla tragedia occorsa al marito e la figlia ha oramai 23 anni”). CP_5 Per_9
Ritenendo dunque comprovata la sussistenza di un danno in capo all'appellante, la società insiste per l'accoglimento, previo espletamento di c.t.u., della domanda riconvenzionale proposta in primo grado.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha evidenziato al riguardo che “La signora ha Pt_2 lavorato alle dipendenze della per due anni e mezzo e per la Parte_1
F.LI RU NC per circa 33 anni (come risulta dal libretto del lavoro inoltrato dall'Agenzia Regionale per il lavoro), sempre con mansioni di impiegata, e la struttura aziendale era particolarmente semplice e caratterizzata dall'impegno dei familiari. In tale contesto, è impossibile ritenere che solo nel maggio 2021, dopo alcuni decenni, i soci si siano resi conto che la signora avorasse 5/6 ore al giorno con una busta paga conteggiata per 40 ore Pt_2 alla settimana. In realtà la spiegazione fornita dalla lavoratrice è che già dall'anno 1995 (in occasione della nascita di , figlia della Persona_10 ricorrente e nipote dei F.LI e ), era intervenuto un Persona_2 CP_6 accordo in virtù del quale la signora nonostante un contratto di lavoro Pt_2 full time, avrebbe lavorato 5/6 ore al giorno di lavoro, mantenendo una busta paga con un netto corrispondente a 40 ore alla settimana, dovendo poi l'impiegata garantire, allorquando parte datoriale glielo richiedesse, la sua disponibilità anche il pomeriggio e il sabato mattina.
Il fatto che la ricorrente abbia, per decenni, lavorato 5/6 ore al giorno è stato confermato da tutti i testi;
la sussistenza di un accordo fra le parti che autorizzava la dipendente a lavorare 25/30 ore a settimana anziché 40 è stata invece implicitamente confermata dal fatto che, a fronte di un contratto di lavoro
19 ufficiale che prevedeva un tempo pieno, non abbia mai Parte_1 contestato alla signora di aver lavorato un numero di ore inferiore Pt_2 rispetto a quello contrattualmente previsto.
A fronte poi di ordine di esibizione disposto dal Giudice all'udienza del
12.04.2023, l'Agenzia Regionale per il lavoro Emilia-Romagna ha inoltrato, fra l'altro, le comunicazioni di trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro effettuate telematicamente dalla datrice di lavoro ( al centro per Parte_1
l'impiego (comunicazioni depositate da controparte il 16.05.2023).
Tali comunicazioni, come si desume dai codici fiscali in calce alle stesse, sono state effettuate dai consulenti dei quali si avvaleva la resistente, CP_7
e della , e pertanto nessuna
[...] Persona_11 CP_8 responsabilità ha direttamente l'impiegata di tali trasmissioni”. Pt_2
Al di là di indicazioni prive di rilevanza sul punto, come quelle relative al ruolo della lavoratrice nel tenere i rapporti con l'ufficio paga esterno o nell'occuparsi dei pagamenti aziendali, le conclusioni cui è giunto il Tribunale appaiono corrette in considerazione del complesso di elementi emersi all'esito dell'istruttoria.
Occorre far riferimento, infatti, anche per il relativo valore presuntivo, alla circostanza che la gestione delle società avveniva nel contesto familiare, in un ambito quindi deformalizzato, come riconosciuto dalla teste figlia Tes_2 del l. r. dell'appellante la quale ha affermato che “mia zia aveva Persona_2 molta libertà nella gestione delle ore perché eravamo una famiglia”, il tutto all'interno di una struttura aziendale non complessa, non essendo effettivamente verosimile che soltanto nel maggio del 2021, dopo alcuni decenni, i soci si fossero resi conto che l'appellata lavorava 5/6 ore al giorno a fronte di una busta paga conteggiata per 40 ore alla settimana.
Le stesse comunicazioni obbligatorie all'Agenzia regionale per il lavoro, effettuate dai consulenti e della , come già indicato, CP_7 Per_11 CP_8 si riferivano a un contratto di lavoro di 40 ore alla settimana e, come rilevato dalla lavoratrice, “a maggior ragione i frateLI quindi, non possono sostenere Pt_1 di aver ignorato che il contratto di lavoro con la fosse a tempo pieno né, Pt_2 tanto meno, possono oggi meravigliarsi che le buste paga della dipendente conteggiassero 40 ore (comunicazioni depositate da controparte il 16.05.2023 in seguito ad ordine di esibizione disposto dal Giudice di Primo grado)”.
Una simile situazione si era poi protratta per decenni in assenza di alcuna contestazione da parte delle società.
L'interessata ha inoltre aggiunto delle considerazioni che appaiono del tutto corrette e pertinenti, sottolineando la rilevanza delle “dichiarazioni del legale rappresentante e degli altri testi: tutti hanno confermato che la postazione di
20 lavoro della signora era nell'ufficio accanto a quello di Pt_2 Per_2
legale rappresentante pro tempore: questo non può oggi sostenere di non
[...] aver mai controllato le buste paga che venivano elaborate dallo CP_9
, a dire di parte appellante, sulla base delle comunicazioni effettuate dalla
[...] signora dalla postazione accanto”. Gli stipendi venivano corrisposti a Pt_2 Par mezzo bonifico bancario: “pare oggi inverosimile pensare che i soci della non si siano mai resi conto di quanto la società corrispondesse tutti i mesi alla signora a titolo di stipendio;
peraltro, il costo di questa per l'azienda Pt_2 lo potevano verificare anche con le certificazioni uniche che ogni anno consegnavano, dopo averle sottoscritte, alla dipendente”.
Tali elementi convergono del senso di dare atto dell'esistenza dell'accordo tra i soci e la lavoratrice accertato, nella sostanza, dal Tribunale di Reggio Emilia, difettando qualsiasi profilo di iLIceità nella condotta della dipendente.
6. L'appello va quindi disatteso, con conferma della sentenza impugnata
(anche nella statuizione sulle spese, con rigetto del quarto motivo di appello, incentrato sulla regolamentazione che ne aveva fatto il Tribunale).
La regolamentazione delle spese del grado segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Si dà infine atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che liquida in € 6.000,00, oltre accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 23.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. UC Mascini dott.ssa Marcella Angelini
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come riportato nel ricorso in appello: “Proprio sul punto, risulta necessario riportare un estratto dell'informativa del 05/09/2023 della DI di IN richiamata e prodotta in giudizio, ove a pag. 18 così precisa: “Questione a parte è quella relativa all'importo di euro 2.300,00 pagato (per la fattura 2857 a titolo di anticipo sui 6.040,00 euro totali) allo STUDIO SIMONETTA di con assegno nr. 409705874, dal conto corrente della F.LI CP_3 RU NC e non da quello della a cui la fattura risulta essere stata emessa Parte_1 (motivo per cui nella relazione tecnica il commercialista dott. riferisce di non avere CP_1 alcun documento contabile a supporto dell'esborso di euro 2300,00 per la NC). Inoltre esiste altro assegno nr. 409705634, per uguale importo emesso a favore della Pt_2 Parte_2 contabilizzato nella giustificativo per il pagamento anticipo della predetta Parte_1 fattura. Verosimilmente trattasi di una operazione doppia con la quale la Parte_2
, con il primo assegno paga l'acconto della fattura e con il secondo assegno, una volta
[...] incassato, entra nella disponibilità di pari cifra in contanti, senza averne una giustificativa … La stessa DI di IN conclude lapidariamente che “Pertanto le somme di 2.300 euro – 2 “Le firme di traenza 'X1', 'X2', 'X3', a nome apparente , risultano apposte su Persona_2 assegni bancari del CREDEM filiale S. Martino in Rio (RE) tratti sul c/c n. 174703 intestato alla