Articolo 4 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6
Articolo 3Articolo 5
Versione
19 marzo 2004
Art. 4. 1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile , prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale".
2. L' articolo 414 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 414. - (Persone che possono essere interdette). - Il maggiore di eta' e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermita' di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando cio' e' necessario per assicurare la loro adeguata protezione".
Entrata in vigore il 19 marzo 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente