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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/07/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Federica
Bonsangue, all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1405 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno
2020,
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a RO (PA) in via Umberto I n. 77, presso lo studio dell'avv. Salvatore Di Gioia, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 nonché per (C.F. Controparte_3
), in persona del Prefetto pro tempore, difesi dall'Avvocatura distrettuale dello P.IVA_2
Stato di (C.F. , presso gli uffici della quale, in via Valerio Villareale n. 6, CP_3 P.IVA_3 risultano ex lege domiciliato;
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RESISTENTE oggetto: opposizione avverso ordinanza prefettizia ex art. 120, comma II, d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285;
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 La presente controversia, introdotta con ricorso del 9 giugno 2020, verte sull'opposizione promossa da avverso il decreto con cui la ha revocato Parte_1 Controparte_4 all'opponente la patente di guida.
Nel dettaglio, il ricorrente ha censurato l'impugnato provvedimento deducendo:
- l'errata indicazione, nell'ordinanza prefettizia, del giudice dinanzi al quale promuovere l'opposizione;
- la mancata valutazione, da parte della , delle circostanze di fatto CP_4 caratterizzanti il singolo caso concreto e l'assenza di motivazione nel provvedimento opposto;
- la mancata comunicazione al ricorrente dell'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla revoca della patente di guida.
Sulla scorta i tali motivazioni ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento prefettizio impugnato, previa sospensione dei suoi effetti in via cautelare (cfr. ricorso introduttivo).
Con comparsa del 2 luglio 2025 – stante la nullità della notifica dell'atto introduttivo e il rinnovo disposto con provvedimento del 4 giugno u.s. - si è costituita la che ha CP_4 insistito per il rigetto della domanda per i motivi meglio esplicati in detta comparsa.
La causa è stata istruita documentalmente;
sostituito per ragioni d'ufficio il giudice, è stata posta in decisione all'udienza del 9 luglio 2025 sulle conclusioni delle parti rassegnate con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
***
Tanto premesso, va preliminarmente affermata la giurisdizione del giudice ordinario nei giudizi di opposizione avverso i provvedimenti amministrativi di revoca della patente di guida adottati dal Prefetto nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione.
La Suprema Corte di cassazione, a sezioni unite, ha, infatti, stabilito che “Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art.
120, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede", invece che "può provvedere", alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, la revoca della patente si presenta come espressione dell'esercizio, non di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non degrada
pagina 2 di 6 e non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato;
ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare, secondo la regola base di riparto, al giudice ordinario” (cfr. Cass. SS. UU., n. 26391/2020; Cass. SS. UU., n. 10406/2014;
Cass. SS. UU., n. 2446/2006).
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
Com'è noto, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 120, comma
II, del codice della strada, nella parte in cui prevedeva che “il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida” nei confronti dei soggetti che sono, o siano stati, sottoposti a misure di prevenzione, ai sensi del d.lgs. 159/11.
Tanto perché “le categorie dei destinatari delle misure in questione, elencate nello stesso art. 4 (e progressivamente incrementate dalla legislazione successiva), restano assai variegate ed eterogenee, al punto che non è agevole identificarne un denominatore comune. Possono essere, infatti, sottoposti a misure di prevenzione soggetti condannati o indiziati per ipotesi delittuose di differenti gravità – che vanno dai reati di elevato allarme sociale (come quelli di terrorismo e associativi di stampo mafioso) a reati di meno intenso pericolo sociale – ovvero anche «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» (art. 1, lettera b, del d.lgs. n. 159 del
2011). E tale diversità delle fattispecie, che rilevano come indice di pericolosità sociale, coerentemente si riflette, sul piano giudiziario, nella diversa durata (da uno a cinque anni) e nella differente modulabilità della misura di prevenzione adottata dal Tribunale (artt. 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011). Dal che, anche riguardo a tali misure, l'irragionevolezza del meccanismo, previsto dal censurato art. 120, comma 2, cod. strada, che ricollega in via automatica a tale varietà e diversa gravità di ipotesi di pericolosità sociale, l'identico effetto di revoca prefettizia della patente di guida. Effetto, quest'ultimo, suscettibile, per di più, di innescare un corto circuito all'interno dell'ordinamento, nel caso in cui l'utilizzo della patente sia funzionale alla «ricerca di un lavoro» che al destinatario della misura di prevenzione sia prescritta dal Tribunale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs.
n. 159 del 2011” (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 99/2020).
La Corte, con la richiamata pronuncia, ha altresì delineato i confini dell'attività amministrativa, aggiungendo che “Il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio, che ne consegue, è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica
pagina 3 di 6 misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare. E ciò, come detto, anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga”.
La natura delle valutazioni del prefetto è al centro di Cass. sez. un. 26391/2020, secondo cui: “l'attività demandata del prefetto in ordine alla revoca della patente non è ricostruibile in termini di discrezionalità, ossia di valutazione comparativa e scelta tra soluzioni diverse a tutela dell'interesse pubblico”, per le ragioni indicate in motivazione dalla sentenza n. 99/2020 della Corte costituzionale;
“il potere di valutazione rimesso all'autorità amministrativa si esprime piuttosto nella verifica della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il titolare della patente e del grado di pericolosità sociale che essa mira a prevenire;
è proteso ad evitare che la revoca del titolo abilitativo possa in concreto contraddire alla funzione della misura di prevenzione applicata (si pensi all'ipotesi in cui l'utilizzo della patente sia funzionale alla ricerca di un lavoro che al destinatario della misura di prevenzione sia prescritta dal tribunale ai sensi del
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 8, comma 3); è rivolto a dare rilievo alle esigenze individuali e particolari del privato che, particolarmente ai fini della propria attività lavorativa o dell'inserimento nel circuito lavorativo, necessiti di poter continuare ad essere abilitato alla conduzione personale di un mezzo di trasporto”.
Tanto premesso, la richiesta di annullamento si fonda sul difetto di motivazione del provvedimento sulla scorta della citata sentenza della Corte Costituzionale e sulla necessità del ricorrente di mantenere il titolo di guida per svolgere la propria attività lavorativa presso la città di , città diversa dal luogo di residenza ). CP_3 Per_1
A tal fine l'opponente ha prodotto un contratto di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre 2020 e la successiva proroga.
Orbene, il provvedimento risulta impugnato entro il termine, tenuto conto della sospensione per emergenza covid19.
Tuttavia, l'applicazione retroattiva della sentenza del Corte Costituzionale richiamata nel ricorso introduttivo e la conseguente carenza di motivazione non appaiono ragioni sufficienti per l'accoglimento della richiesta di annullamento;
invero, poiché è preclusa all'amministrazione una riedizione del potere, la mancanza di specifica motivazione del provvedimento di revoca non dimostra ex se l'inesistenza delle condizioni di legge per la revoca.
pagina 4 di 6 Il Tribunale è chiamato anche ad accertare la sussistenza o meno del diritto soggettivo dell'odierno opponente al mantenimento del titolo abilitativo alla guida ovvero se la decisione del Prefetto di revocare tale titolo sia o meno conforme a legge (cfr. Corte App. Cagliari n.
285/2022).
Nella specie è stato prodotto il decreto con il quale il Tribunale di Palermo – sez. misure di prevenzione – ha disposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni a . Parte_1
Dalla lettura di tale decreto emerge la pericolosità sociale di , poiché Parte_1 indiziato di “condotte da sussumere nella fattispecie prevista dall'art. 612bis c.p. sino a epoca ancora recente e pure in costanza di applicazione di una misura cautelare personale. Inoltre, egli è un soggetto che ha espresso il proprio agire antigiuridico in numerosissime occasioni e per un lasso di tempo decisamente ampio. Ad avviso del
Collegio, infatti, le ripetute violazioni della legge penale e l'inottemperanza alle prescrizioni inerenti alla misura cautelare cui il è stato sottoposto denunciano l'attuale ed elevate probabilità che egli commetta ulteriori Pt_1 condotte quali quelle de quibus”.
Come detto, il Prefetto deve attenersi al giudizio di pericolosità espresso dal Tribunale ma, al contempo, va evitato che la revoca del titolo abilitativo possa in concreto contraddire alla funzione della misura di prevenzione applicata.
Sotto tale profilo, l'opponente ha affermato che non siano state prese in considerazione le proprie esigenze lavorative e che la revoca del titolo non gli consenta di recarsi a lavoro.
Ebbene, sul punto si ritiene che la mansione di operatore sociale (svolta da
[...]
all'epoca della presentazione del ricorso) non richiede in sé il possesso della patente;
Pt_1 il titolo, dunque, non è indispensabile per lo svolgimento del lavoro.
Quanto alla necessità del titolo per recarsi presso la sede di lavoro, è il caso di ricordare che “tra la guida personale dell'automezzo e l'esercizio del diritto al lavoro non vi è un rapporto di condizionamento assoluto, potendo il luogo di lavoro essere raggiunto anche con mezzi alternativi - pubblici o privati – che non postulano necessariamente il possesso della patente. Eventuali specifiche necessità di allontanamento dal luogo di abituale dimora sono anche fronteggiabili attraverso il trasporto pubblico” T.A.R.,
Milano, sez. III, 28/11/2011, n. 2926”.
pagina 5 di 6 A tal proposito, nessuna prova è stata offerta dall'opponente sull'impossibilità di avvalersi del trasporto pubblico o sulle difficoltà di utilizzo, essendosi lo stesso limitato a riferire labialmente tale difficoltà.
Infine, la revoca non appare in contrasto con il contenuto delle prescrizioni: la ricerca di un lavoro di cui alla misura di prevenzione (cfr. pag. 9 del decreto cit.) non indica la conservazione della patente come mezzo a tale fine necessario;
né vi è una prescrizione puntuale e precisa con riferimento all'attività lavorativa da svolgere (indicante luoghi, orari, percorsi e altre peculiari indicazioni).
Pertanto, alla luce di tutti i rilievi svolti va rigettata la domanda di volta ad Parte_1 ottenere l'annullamento del provvedimento emesso dal Prefetto di Palermo, notificatogli il 10 aprile 2020, con il quale gli è stata revocata la patente di guida, risultando non dimostrata l'indispensabilità della patente in funzione delle esigenze lavorative.
Il rigetto del primo motivo, stante la correttezza sotto il profilo sostanziale del provvedimento impugnato, determina l'assorbimento dei restanti motivi.
***
Quanto alle spese di lite, considerata la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 120 del codice della strada rispetto alla data di emanazione (e notifica) del decreto prefettizio, nonché la conseguente incertezza interpretativa all'epoca dell'instaurazione del giudizio, appare opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso e conferma il provvedimento impugnato;
compensa le spese di lite.
Termini Imerese, 11 luglio 2025
Il Giudice
Federica Bonsangue
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