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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2143/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2143/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIURLI NICOLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in PIAZZA MONTANELLI 23 FUCECCHIO (FI) presso il difensore avv.
CIURLI NICOLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILARDI VITTORIO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in CORSO SEMPIONE 44 MILANO presso il difensore avv. MILARDI
VITTORIO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_1
“A) dichiarare il licenziamento, così come intimato, illegittimo, inefficace e comunque nullo, con ogni conseguenza di legge;
B) per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Milano, Corso Sempione n° 44, al pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, commisurata alla retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento fino alla naturale scadenza del contratto per una somma pari ad € 8.310,60 calcolata considerando la retribuzione globale di fatto pari ad € 1.511,02 per le cinque mensilità maggio – settembre 2023 oltre alla metà del mese di aprile 2023, dalla data del licenziamento a quella di scadenza del contratto. Con vittoria di spese e competenze di lite nonché con sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis”.
A sostegno di esse, la ricorrente ha allegato:
- di essere stata assunta dalla società convenuta (che gestisce negozi di abbigliamento in Empoli) con contratto a tempo determinato dal 22.11.2022 al 28.2.2023, successivamente prorogato fino al
30.9.2023, con mansioni di aiuto commessa e inquadramento al livello 5 del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi;
- di essere stata sospesa in via cautelare con comunicazione pec del 12.4.2023 sulla base di asseriti comportamenti di insubordinazione da lei posti in essere nelle date del 3, 8, 11 e 12 aprile 2023;
- di essere stata altresì destinataria, in data 13.4.2023, di contestazione disciplinare relativamente ad ulteriore condotta di “grave insubordinazione” asseritamente verificatasi nel pomeriggio del 12.4.2023;
- che nessuna delle condotte attribuitele si è verificata nei termini contestati ed ha assunto rilievo disciplinare, aggiungendo che i reiterati rilievi subiti sono espressione di un intento persecutorio realizzato ai suoi danni dalla responsabile del negozio , che ha sempre assunto nei suoi Parte_2
confronti un atteggiamento vessatorio e punitivo.
- che, con riguardo specifico all'episodio del 12.4.2023 (contestato con pec del 13.4.2023), nessuna condotta di insubordinazione è stata da lei effettuata, benchè meno con caratteri di gravità.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto e in diritto le domande del ricorso, domandandone il rigetto e, in subordine, la riduzione nel quantum, con condanna alla refusione delle spese di lite da distarsi in favore del procuratore antistatario.
La causa, istruita documentalmente ed è mezzo prova per testi, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Documentata l'assunzione a tempo determinato della ricorrente dal 22.11.2022 al 28.2.2023 (con successiva proroga al 30.9.2023) con mansioni di aiuto commessa e inquadramento al livello 5 del
CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (doc. 1 fasc. ric.), è stato impugnato il recesso ante tempus comunicato alla ricorrente il 18.4.2023 (doc. 6 fasc. ric.; doc. 3 fasc. res.)
Al riguardo, deve concentrarsi l'attenzione sulla vicenda verificatasi il 12.4.2023 ed oggetto della contestazione disciplinare inviata alla dal legale della resistente in data 13.4.2023 (doc. 4 fasc. Pt_1
ric.; doc. 2 fasc. res.).
Invero, il datore di lavoro, a pag. 7 della propria memoria difensiva, ha precisato che il recesso ante tempus per giusta causa comunicato alla ricorrente non si è fondato sui fatti oggetto della contestazione del 12.4.2023 (doc. 3 fasc. ric. e doc. 1 fasc. res.), nemmeno presi in considerazione a fini recidivanti e/o aggravanti, ma esclusivamente sui fatte condotte riportate nella contestazione disciplinare del
13.4.2023.
Si legge nella contestazione de 13.4.2023:
“[…] le contestiamo che lei ha posto in essere una grave insubordinazione nei confronti della responsabile del punto vendita è socia della società sua datrice del lavoro IG. , oltre ad Parte_2 aver posto in essere un comportamento irriguardoso e complessivamente non adeguato al luogo di lavoro.
Nello specifico le contestiamo quanto segue: nella giornata di ieri pomeriggio alle 17:30 circa, la responsabile del punto vendita e sua datrice di lavoro ovvero socia della società mia assistita, IG.ra , Le forniva la disposizione di Parte_2
catalogare per taglia i capi di abbigliamento posti all'interno del locale annesso al Controparte_2
punto vendita;
dopo averLe fornito tale disposizione, la stessa , provvedeva come usualmente a Pt_2
chiudere la porta del locale onde evitare che dal locale deputato alla vendita i Controparte_2
clienti potessero vedere all'interno dello stesso magazzino, così come avviene normalmente e così come
è sempre avvenuto.
A seguito di tale circostanza, Lei abbandonava l'attività che stava compiendo all'interno del magazzino
e provvedeva a riaprire e lasciare aperta la porta dello stesso;
a seguito di tale circostanza, la IG.ra
, si accingeva a richiudere la porta del locale magazzino e, nel mentre, Le comunicava Parte_2
che la porta doveva rimanere chiusa in quanto non riteneva fosse elegante ed opportuno che i clienti vedessero l'interno del locale magazzino/deposito.
A questo punto, Lei, rivolgendosi con tono arrogante e a voce alta nei confronti della IG.ra , Pt_2
Le rispondeva che la porta del locale magazzino/deposito doveva rimanere aperta perché così aveva deciso Lei e che comunque la stessa non aveva alcuna autorità per fornire direttive a Lei sul Pt_2
fatto che le porte dovevano rimanere o no aperte.
A seguito di ciò e considerato che, nel frattempo, all'interno dell'esercizio commerciale erano arrivati dei clienti, la IG.ra , nel tentare di chiudere la porta, Le comunicavo ulteriormente a bassa Pt_2
voce che la stessa, in quanto socia della società Sua datrice di lavoro nonché responsabile del punto vendita, essendo quindi il Suo datore di lavoro era lei che decideva l'organizzazione del punto vendita.
Tuttavia, non appena la IG.ra provvedeva a richiudere la porta del locale Pt_2
magazzino/deposito, Lei ha alta voce e la presenza dei clienti e dei Suoi colleghi, nel ribadire alla
che la stessa non aveva alcuna autorità per dare disposizioni all'interno del punto vendita, Pt_2
riapriva rabbiosamente la porta facendola sbattere violentemente contro il montante.
A questo punto, la , volendo evitare che l'atteggiamento da Lei assunto potesse recare Pt_2
nocumento alla vendita e volendo evitare che si offrisse ai clienti una immagine poco ortodossa del punto vendita, considerando che Lei non provvedeva ad abbassare i toni, La invitava a lasciare il punto vendita comunicandoLe che doveva ritenersi sospesa cautelarmente dal servizio. A tale comunicazione, Lei continuando ad urlare nei confronti della , e dopo aver contattato Pt_2
telefonicamente suo marito che Le diceva di non lasciare il posto di lavoro, rispondeva ulteriormente alla che la sospensione cautelare doveva metterla per iscritto. Pt_2
Successivamente a tale ulteriore e grave episodio da Lei compiuto davanti ai Suoi colleghi ed ai clienti presenti all'interno del punto vendita, la , dopo averLe nuovamente chiesto di abbassare i toni Pt_2
ed averLa ulteriormente invitata ad andare via poiché sospesa, Le riferiva che se avesse continuato con il Suo atteggiamento, sarebbe stata costretta a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine; a tale ultima affermazione Lei, con tono irridente, rispondeva ulteriormente che la circostanza non Le interessava in quanto le forze dell'ordine lei le aveva in casa.
Alla luce di tale ultimo Suo atteggiamento, la IG.a , poiché nel locale vi erano clienti, si Pt_2
allontanava da Lei, provvedendo ad accompagnare fuori dal punto vendita gli stessi clienti ai quali chiedeva scusa per l'increscioso episodio al quale avevano assistito.
Tuttavia, non appena giunta sulla soglia del punto vendita, la IG.ra , veniva raggiunta dalle Pt_2
Sua Collega di lavoro IG.ra la quale la avvertiva che Lei, dopo una serie di Parte_3
telefonate, assumendo di sentirsi poco bene, aveva provveduto a richiedere l'intervento del 118.
Non appena giunti i soccorritori, Lei, che nel frattempo rimaneva costantemente impegnata in delle conversazioni telefoniche, riferiva agli stessi di aver avuto un litigio con me e per questo si era sentita male e ed aveva chiesto il loro intervento;
i soccorritori dopo aver interloquito con Lei ed averLe prestato gli interventi dovuti, riferivano alla ed ai Suoi colleghi presenti che Lei aveva avuto Pt_2
solo un attacco d'ansia e che era comunque già passato ma che, tuttavia, Lei, nonostante non se ne ravvisasse la necessità, ha comunque insistito affinché venisse condotta in ospedale”.
L'istruttoria orale assunta ha dimostrato:
- che il all'interno dell'esercizio commerciale, separato dai locali destinati alla Controparte_2 vendita con una porta (senza chiave), si trova vicino ai camerini e c'è la regola/consuetudine di chiudere la porta quando vi sono clienti nei presso dei camerini (testi e;
Tes_1 Testimone_2
- nel pomeriggio del 12.4.2023, presente in negozio anche la , da poco arrivata, la ricorrente si Pt_2 trovava in magazzino a sistemare i vestiti, quando è stata sentita dalla “urlare”, in quanto CP_3
“arrabbiata perché voleva che la porta del magazzino, ove lei si trovava in quel momento, fosse lasciata aperta”; la teste ha aggiunto che “urlando, la ha detto che la porta del deposito doveva Pt_1
rimanere aperta. Quando la ricorrente ha lanciato le urla, ricordo che vi erano delle ragazze in camerino che si stavano provando dei vestiti[…]Alle urla è seguita una discussione verbale tra la ricorrente e la , nel senso che le due si sono messe a parlare tra di loro con un tono alto, ma Pt_2
ora non ricordo cosa si siano dette. Non so dire quanto sia durata questa discussione, che si è tenuta sulla porta del magazzino, in quanto la ricorrente era dentro al magazzino e la era sulla porta Pt_2 di esso che cercava di calmarla[…]Posso dire che la cercava di calmare la , che Pt_2 Pt_1
continuava a urlare, ricordo che con tono pacato cercava di calmarla. Ricordo che la Pt_2 ricorrente ha più volte riaperto la porta del magazzino, sbattendola verso l'interno del deposito addosso a uno stand lì presente, perché durante la discussione di cui ho detto, mentre la ricorrente urlava e la di calmarla, la cercava continuamente di aprile la porta mentre la Parte_4 Pt_1
di chiuderla perché vi erano clienti presso il camerino”.; Parte_4
- mentre sull'episodio in esame nulla hanno saputo riferire la teste (quel giorno Testimone_3
addetta presso altro negozio) e (che, pur presente in negozio, non ha assistito agli Testimone_4
scambi di parole e discussioni tra la ricorrente e la perché si trovava “fuori dal magazzino con i Pt_2 clienti”), la teste ha dichiarato che – essendovi clienti presso i camerini – è stata lei a chiudere Pt_2 la porta del magazzino mentre la ricorrente si trovava all'interno e che, a quel punto, “l'ha Pt_1 aperta, al che le ho detto che la porta, come di consuetudine, doveva essere chiusa perché c'era gente;
ciononostante, io ho continuato a chiudere la porta e la ricorrente ha continuato ad aprile e a un certo punto io mi sono fermata e ho rispiegato più volte alla ricorrente che, per i motivi che lei sapeva, la porta doveva rimanere chiusa;
a quel punto la ricorrente mi si è rivolta dicendomi chi ero io per dirle cosa doveva fare, visto che quello era il posto dei lavoratori e lì comandava lei[…]Nel cercare di aprire e chiudere la porta in occasione di quanto detto sopra, non è che io e la ricorrente facevamo forza opposta sulla porta, la porta era aperta dalla ricorrente, che la faceva sbattere contro la fotocopiatrice che era lì presente e poi era da me chiusa , e poi riaperta e poi chiusa, tale situazione è andata avanti qualche minuto, non so dire se uno o due”.
Ritiene il giudicante che, dagli elementi istruttori raccolti e sopra riportati5, risulti dimostrato il compimento da parte della di un comportamento di esplicita e reiterata opposizione alla regola Pt_1
aziendale di tenere chiusa la porta del magazzino in presenza di clienti, opposizione ribadita alla propria responsabile (che le stava ricordando il rispetto di essa) e sfociata in una discussione (dalla tenuta con toni alti) alla presenza anche di clienti e in reiterati tentativi di tenere aperta la porta Pt_2 (in opposizione ai contrari sforzi della di chiuderla) che hanno portato anche a fare sbattere la Pt_2
porta addosso ad oggetti ivi presente.
Tale condotta, senz'altro qualificabile quale atto di insubordinazione, ha assunto ai sensi dell'art. 2119 connotati di gravità tale da far venir meno immediatamente il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro e da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro a termine: in particolare, la gravità di essa si ricava sia sul piano soggettivo (per l'intenzionalità della condotta, posta in essere nella consapevolezza di opporsi a ciò che il proprio responsabile le stava indicando), sia su quello oggettivo, essendosi tenuta in negozio davanti alla clientela (che poi, a causa dell'episodio, è stata invitata ad allontanarsi dal negozio: testi e ) con modalità (verbali e fisiche) tali da CP_3 Pt_2
creare disagio e imbarazzo, anche perché provenienti da lavoratrice addetta a relazionarsi con il pubblico.
E' quindi legittimo il recesso ante tempus per giusta causa comunicato alla ricorrente il 18.5.2023, anche senza considerare le ulteriori condotte asseritamente assunte quel giorno dalla ricorrente e riportate nella lettera di contestazione del 13.4.2023.
A tale conclusione non ostano le ulteriori difese svolte dalla ricorrente:
- è infondato sostenere che il recesso avrebbe assunto natura ritorsiva e/o persecutoria, alla luce della precedente contestazione del 12.4.2023 e degli (insussistenti) fatti in essa riportati, essendo risultati provati la sussistenza materiale e il rilievo disciplinare della condotta contestata ai fini del recesso;
- l'allegazione del carattere “discriminatorio” del recesso non è stata accompagnata dalla indicazione di quale sarebbe stato il fattore di rischio sulla cui base il recesso avrebbe operato in termini discriminatori;
- l'aver la chiesto alla ricorrente, all'inizio del turno lavorativo del 12.4.2023, di sistemare i Pt_2 capi di abbigliamento all'interno del magazzino non è indice di alcun comportamento vessatorio o discriminatorio, in quanto tale attività è effettuata a turno da tutte le addette alla vendita (testi Pt_3
e ), né implicava che la ricorrente avrebbe dovuto rimanere in magazzino per tutta la durata del CP_3
turno, trattandosi di attività che viene normalmente completata in circa 10 minuti (testi e Pt_3
);. CP_3
In ogni caso, non vi sono elementi per sostenere che gli attacchi di panico che la ha riferito aver Pt_1
avuto quel giorno e la chiamata del 118 da lei effettuata (peraltro dopo aver contattato per telefono il marito: teste ) siano stati causati dalla discussione avuta con la o dalle condizioni di CP_3 Pt_2 lavoro in cui ella si è trovata ad operare all'interno del magazzino:
a) nessuno teste ha riferito di attacchi verbali operati dalla nei confronti della e le testi Pt_2 Pt_1
e (quest'ultima ha chiamato la , in quel momento fuori dal negozio, CP_3 Pt_3 Pt_2 avvertendola che stava riferendo di sentirsi male e di voler chiamare il 118: teste ) hanno Pt_1 Pt_2
dichiarato che , rientrata in negozio e avvicinatasi alla , le ha detto di stare calma e di non Pt_2 Pt_1
agitarsi;
b) il magazzino, pur privo di riscaldamento, finestre e ricambio d'aria (testi , ), Tes_5 Pt_3 CP_3
è una stanza ove vi sono scrivanie ed appenderie (testi ) e presenta “uno spazio vuoto Testimone_6 ove ci si cammina benissimo” (teste , indicato dalla teste in circa 4 metri x 4 metri: Tes_5 Pt_3 non si tratta, quindi, di una “piccola stanza” e di un ambiente nel quale, considerato anche il tempo di permanenza, non sia possibile lavorare se non tenendo la porta aperta.
Non risultano quindi provate, e sono anzi state smentite, le circostanze riferite dalla ricorrente al pronto soccorso e riportante nel relativo referto: “La paziente lavora come commessa, negli ultimi giorni è stata spostata a riordinare il magazzino che è una piccola stanza senza finestre né riscaldamento. La paziente richiedeva di poter tenere un pò la porta della stanza aperta, ma il datore di lavoro l'ha sbattuta più volte chiudendola dentro e umiliandola con commenti derisori” (doc. 10 fasc. ric.).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte resistente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) rigetta le domande del ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.200,00 per compensi, oltre Parte_1
rimborso forfetario spese generali 15%, oltre iva e cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore di parte resistente, avv. Vittorio Milardi, dichiaratosi antistatario.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 13 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Teste indotto dalla ricorrente, dipendente della resistente dal 2020/2021 quale commessa 2 Teste indotto dalla società resistente, dipendente di quest'ultima quale responsabile dei punti vendita, nonché socia con la quota del 50% 3 Teste di parte ricorrente, dipendente della resistente come commessa. 4 Teste di parte resistente, dipendente della resistente come commessa. 5 È da considerare attendibile anche la deposizione della : sebbene socia della società resistente e Pt_2 soggetto che ha avuto con la ricorrente la discussione in esame, le sue dichiarazioni sostanzialmente concordano con quelle del teste , indotto dalla ricorrente. CP_3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2143/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIURLI NICOLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in PIAZZA MONTANELLI 23 FUCECCHIO (FI) presso il difensore avv.
CIURLI NICOLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILARDI VITTORIO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in CORSO SEMPIONE 44 MILANO presso il difensore avv. MILARDI
VITTORIO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_1
“A) dichiarare il licenziamento, così come intimato, illegittimo, inefficace e comunque nullo, con ogni conseguenza di legge;
B) per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Milano, Corso Sempione n° 44, al pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, commisurata alla retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento fino alla naturale scadenza del contratto per una somma pari ad € 8.310,60 calcolata considerando la retribuzione globale di fatto pari ad € 1.511,02 per le cinque mensilità maggio – settembre 2023 oltre alla metà del mese di aprile 2023, dalla data del licenziamento a quella di scadenza del contratto. Con vittoria di spese e competenze di lite nonché con sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis”.
A sostegno di esse, la ricorrente ha allegato:
- di essere stata assunta dalla società convenuta (che gestisce negozi di abbigliamento in Empoli) con contratto a tempo determinato dal 22.11.2022 al 28.2.2023, successivamente prorogato fino al
30.9.2023, con mansioni di aiuto commessa e inquadramento al livello 5 del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi;
- di essere stata sospesa in via cautelare con comunicazione pec del 12.4.2023 sulla base di asseriti comportamenti di insubordinazione da lei posti in essere nelle date del 3, 8, 11 e 12 aprile 2023;
- di essere stata altresì destinataria, in data 13.4.2023, di contestazione disciplinare relativamente ad ulteriore condotta di “grave insubordinazione” asseritamente verificatasi nel pomeriggio del 12.4.2023;
- che nessuna delle condotte attribuitele si è verificata nei termini contestati ed ha assunto rilievo disciplinare, aggiungendo che i reiterati rilievi subiti sono espressione di un intento persecutorio realizzato ai suoi danni dalla responsabile del negozio , che ha sempre assunto nei suoi Parte_2
confronti un atteggiamento vessatorio e punitivo.
- che, con riguardo specifico all'episodio del 12.4.2023 (contestato con pec del 13.4.2023), nessuna condotta di insubordinazione è stata da lei effettuata, benchè meno con caratteri di gravità.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto e in diritto le domande del ricorso, domandandone il rigetto e, in subordine, la riduzione nel quantum, con condanna alla refusione delle spese di lite da distarsi in favore del procuratore antistatario.
La causa, istruita documentalmente ed è mezzo prova per testi, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Documentata l'assunzione a tempo determinato della ricorrente dal 22.11.2022 al 28.2.2023 (con successiva proroga al 30.9.2023) con mansioni di aiuto commessa e inquadramento al livello 5 del
CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (doc. 1 fasc. ric.), è stato impugnato il recesso ante tempus comunicato alla ricorrente il 18.4.2023 (doc. 6 fasc. ric.; doc. 3 fasc. res.)
Al riguardo, deve concentrarsi l'attenzione sulla vicenda verificatasi il 12.4.2023 ed oggetto della contestazione disciplinare inviata alla dal legale della resistente in data 13.4.2023 (doc. 4 fasc. Pt_1
ric.; doc. 2 fasc. res.).
Invero, il datore di lavoro, a pag. 7 della propria memoria difensiva, ha precisato che il recesso ante tempus per giusta causa comunicato alla ricorrente non si è fondato sui fatti oggetto della contestazione del 12.4.2023 (doc. 3 fasc. ric. e doc. 1 fasc. res.), nemmeno presi in considerazione a fini recidivanti e/o aggravanti, ma esclusivamente sui fatte condotte riportate nella contestazione disciplinare del
13.4.2023.
Si legge nella contestazione de 13.4.2023:
“[…] le contestiamo che lei ha posto in essere una grave insubordinazione nei confronti della responsabile del punto vendita è socia della società sua datrice del lavoro IG. , oltre ad Parte_2 aver posto in essere un comportamento irriguardoso e complessivamente non adeguato al luogo di lavoro.
Nello specifico le contestiamo quanto segue: nella giornata di ieri pomeriggio alle 17:30 circa, la responsabile del punto vendita e sua datrice di lavoro ovvero socia della società mia assistita, IG.ra , Le forniva la disposizione di Parte_2
catalogare per taglia i capi di abbigliamento posti all'interno del locale annesso al Controparte_2
punto vendita;
dopo averLe fornito tale disposizione, la stessa , provvedeva come usualmente a Pt_2
chiudere la porta del locale onde evitare che dal locale deputato alla vendita i Controparte_2
clienti potessero vedere all'interno dello stesso magazzino, così come avviene normalmente e così come
è sempre avvenuto.
A seguito di tale circostanza, Lei abbandonava l'attività che stava compiendo all'interno del magazzino
e provvedeva a riaprire e lasciare aperta la porta dello stesso;
a seguito di tale circostanza, la IG.ra
, si accingeva a richiudere la porta del locale magazzino e, nel mentre, Le comunicava Parte_2
che la porta doveva rimanere chiusa in quanto non riteneva fosse elegante ed opportuno che i clienti vedessero l'interno del locale magazzino/deposito.
A questo punto, Lei, rivolgendosi con tono arrogante e a voce alta nei confronti della IG.ra , Pt_2
Le rispondeva che la porta del locale magazzino/deposito doveva rimanere aperta perché così aveva deciso Lei e che comunque la stessa non aveva alcuna autorità per fornire direttive a Lei sul Pt_2
fatto che le porte dovevano rimanere o no aperte.
A seguito di ciò e considerato che, nel frattempo, all'interno dell'esercizio commerciale erano arrivati dei clienti, la IG.ra , nel tentare di chiudere la porta, Le comunicavo ulteriormente a bassa Pt_2
voce che la stessa, in quanto socia della società Sua datrice di lavoro nonché responsabile del punto vendita, essendo quindi il Suo datore di lavoro era lei che decideva l'organizzazione del punto vendita.
Tuttavia, non appena la IG.ra provvedeva a richiudere la porta del locale Pt_2
magazzino/deposito, Lei ha alta voce e la presenza dei clienti e dei Suoi colleghi, nel ribadire alla
che la stessa non aveva alcuna autorità per dare disposizioni all'interno del punto vendita, Pt_2
riapriva rabbiosamente la porta facendola sbattere violentemente contro il montante.
A questo punto, la , volendo evitare che l'atteggiamento da Lei assunto potesse recare Pt_2
nocumento alla vendita e volendo evitare che si offrisse ai clienti una immagine poco ortodossa del punto vendita, considerando che Lei non provvedeva ad abbassare i toni, La invitava a lasciare il punto vendita comunicandoLe che doveva ritenersi sospesa cautelarmente dal servizio. A tale comunicazione, Lei continuando ad urlare nei confronti della , e dopo aver contattato Pt_2
telefonicamente suo marito che Le diceva di non lasciare il posto di lavoro, rispondeva ulteriormente alla che la sospensione cautelare doveva metterla per iscritto. Pt_2
Successivamente a tale ulteriore e grave episodio da Lei compiuto davanti ai Suoi colleghi ed ai clienti presenti all'interno del punto vendita, la , dopo averLe nuovamente chiesto di abbassare i toni Pt_2
ed averLa ulteriormente invitata ad andare via poiché sospesa, Le riferiva che se avesse continuato con il Suo atteggiamento, sarebbe stata costretta a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine; a tale ultima affermazione Lei, con tono irridente, rispondeva ulteriormente che la circostanza non Le interessava in quanto le forze dell'ordine lei le aveva in casa.
Alla luce di tale ultimo Suo atteggiamento, la IG.a , poiché nel locale vi erano clienti, si Pt_2
allontanava da Lei, provvedendo ad accompagnare fuori dal punto vendita gli stessi clienti ai quali chiedeva scusa per l'increscioso episodio al quale avevano assistito.
Tuttavia, non appena giunta sulla soglia del punto vendita, la IG.ra , veniva raggiunta dalle Pt_2
Sua Collega di lavoro IG.ra la quale la avvertiva che Lei, dopo una serie di Parte_3
telefonate, assumendo di sentirsi poco bene, aveva provveduto a richiedere l'intervento del 118.
Non appena giunti i soccorritori, Lei, che nel frattempo rimaneva costantemente impegnata in delle conversazioni telefoniche, riferiva agli stessi di aver avuto un litigio con me e per questo si era sentita male e ed aveva chiesto il loro intervento;
i soccorritori dopo aver interloquito con Lei ed averLe prestato gli interventi dovuti, riferivano alla ed ai Suoi colleghi presenti che Lei aveva avuto Pt_2
solo un attacco d'ansia e che era comunque già passato ma che, tuttavia, Lei, nonostante non se ne ravvisasse la necessità, ha comunque insistito affinché venisse condotta in ospedale”.
L'istruttoria orale assunta ha dimostrato:
- che il all'interno dell'esercizio commerciale, separato dai locali destinati alla Controparte_2 vendita con una porta (senza chiave), si trova vicino ai camerini e c'è la regola/consuetudine di chiudere la porta quando vi sono clienti nei presso dei camerini (testi e;
Tes_1 Testimone_2
- nel pomeriggio del 12.4.2023, presente in negozio anche la , da poco arrivata, la ricorrente si Pt_2 trovava in magazzino a sistemare i vestiti, quando è stata sentita dalla “urlare”, in quanto CP_3
“arrabbiata perché voleva che la porta del magazzino, ove lei si trovava in quel momento, fosse lasciata aperta”; la teste ha aggiunto che “urlando, la ha detto che la porta del deposito doveva Pt_1
rimanere aperta. Quando la ricorrente ha lanciato le urla, ricordo che vi erano delle ragazze in camerino che si stavano provando dei vestiti[…]Alle urla è seguita una discussione verbale tra la ricorrente e la , nel senso che le due si sono messe a parlare tra di loro con un tono alto, ma Pt_2
ora non ricordo cosa si siano dette. Non so dire quanto sia durata questa discussione, che si è tenuta sulla porta del magazzino, in quanto la ricorrente era dentro al magazzino e la era sulla porta Pt_2 di esso che cercava di calmarla[…]Posso dire che la cercava di calmare la , che Pt_2 Pt_1
continuava a urlare, ricordo che con tono pacato cercava di calmarla. Ricordo che la Pt_2 ricorrente ha più volte riaperto la porta del magazzino, sbattendola verso l'interno del deposito addosso a uno stand lì presente, perché durante la discussione di cui ho detto, mentre la ricorrente urlava e la di calmarla, la cercava continuamente di aprile la porta mentre la Parte_4 Pt_1
di chiuderla perché vi erano clienti presso il camerino”.; Parte_4
- mentre sull'episodio in esame nulla hanno saputo riferire la teste (quel giorno Testimone_3
addetta presso altro negozio) e (che, pur presente in negozio, non ha assistito agli Testimone_4
scambi di parole e discussioni tra la ricorrente e la perché si trovava “fuori dal magazzino con i Pt_2 clienti”), la teste ha dichiarato che – essendovi clienti presso i camerini – è stata lei a chiudere Pt_2 la porta del magazzino mentre la ricorrente si trovava all'interno e che, a quel punto, “l'ha Pt_1 aperta, al che le ho detto che la porta, come di consuetudine, doveva essere chiusa perché c'era gente;
ciononostante, io ho continuato a chiudere la porta e la ricorrente ha continuato ad aprile e a un certo punto io mi sono fermata e ho rispiegato più volte alla ricorrente che, per i motivi che lei sapeva, la porta doveva rimanere chiusa;
a quel punto la ricorrente mi si è rivolta dicendomi chi ero io per dirle cosa doveva fare, visto che quello era il posto dei lavoratori e lì comandava lei[…]Nel cercare di aprire e chiudere la porta in occasione di quanto detto sopra, non è che io e la ricorrente facevamo forza opposta sulla porta, la porta era aperta dalla ricorrente, che la faceva sbattere contro la fotocopiatrice che era lì presente e poi era da me chiusa , e poi riaperta e poi chiusa, tale situazione è andata avanti qualche minuto, non so dire se uno o due”.
Ritiene il giudicante che, dagli elementi istruttori raccolti e sopra riportati5, risulti dimostrato il compimento da parte della di un comportamento di esplicita e reiterata opposizione alla regola Pt_1
aziendale di tenere chiusa la porta del magazzino in presenza di clienti, opposizione ribadita alla propria responsabile (che le stava ricordando il rispetto di essa) e sfociata in una discussione (dalla tenuta con toni alti) alla presenza anche di clienti e in reiterati tentativi di tenere aperta la porta Pt_2 (in opposizione ai contrari sforzi della di chiuderla) che hanno portato anche a fare sbattere la Pt_2
porta addosso ad oggetti ivi presente.
Tale condotta, senz'altro qualificabile quale atto di insubordinazione, ha assunto ai sensi dell'art. 2119 connotati di gravità tale da far venir meno immediatamente il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro e da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro a termine: in particolare, la gravità di essa si ricava sia sul piano soggettivo (per l'intenzionalità della condotta, posta in essere nella consapevolezza di opporsi a ciò che il proprio responsabile le stava indicando), sia su quello oggettivo, essendosi tenuta in negozio davanti alla clientela (che poi, a causa dell'episodio, è stata invitata ad allontanarsi dal negozio: testi e ) con modalità (verbali e fisiche) tali da CP_3 Pt_2
creare disagio e imbarazzo, anche perché provenienti da lavoratrice addetta a relazionarsi con il pubblico.
E' quindi legittimo il recesso ante tempus per giusta causa comunicato alla ricorrente il 18.5.2023, anche senza considerare le ulteriori condotte asseritamente assunte quel giorno dalla ricorrente e riportate nella lettera di contestazione del 13.4.2023.
A tale conclusione non ostano le ulteriori difese svolte dalla ricorrente:
- è infondato sostenere che il recesso avrebbe assunto natura ritorsiva e/o persecutoria, alla luce della precedente contestazione del 12.4.2023 e degli (insussistenti) fatti in essa riportati, essendo risultati provati la sussistenza materiale e il rilievo disciplinare della condotta contestata ai fini del recesso;
- l'allegazione del carattere “discriminatorio” del recesso non è stata accompagnata dalla indicazione di quale sarebbe stato il fattore di rischio sulla cui base il recesso avrebbe operato in termini discriminatori;
- l'aver la chiesto alla ricorrente, all'inizio del turno lavorativo del 12.4.2023, di sistemare i Pt_2 capi di abbigliamento all'interno del magazzino non è indice di alcun comportamento vessatorio o discriminatorio, in quanto tale attività è effettuata a turno da tutte le addette alla vendita (testi Pt_3
e ), né implicava che la ricorrente avrebbe dovuto rimanere in magazzino per tutta la durata del CP_3
turno, trattandosi di attività che viene normalmente completata in circa 10 minuti (testi e Pt_3
);. CP_3
In ogni caso, non vi sono elementi per sostenere che gli attacchi di panico che la ha riferito aver Pt_1
avuto quel giorno e la chiamata del 118 da lei effettuata (peraltro dopo aver contattato per telefono il marito: teste ) siano stati causati dalla discussione avuta con la o dalle condizioni di CP_3 Pt_2 lavoro in cui ella si è trovata ad operare all'interno del magazzino:
a) nessuno teste ha riferito di attacchi verbali operati dalla nei confronti della e le testi Pt_2 Pt_1
e (quest'ultima ha chiamato la , in quel momento fuori dal negozio, CP_3 Pt_3 Pt_2 avvertendola che stava riferendo di sentirsi male e di voler chiamare il 118: teste ) hanno Pt_1 Pt_2
dichiarato che , rientrata in negozio e avvicinatasi alla , le ha detto di stare calma e di non Pt_2 Pt_1
agitarsi;
b) il magazzino, pur privo di riscaldamento, finestre e ricambio d'aria (testi , ), Tes_5 Pt_3 CP_3
è una stanza ove vi sono scrivanie ed appenderie (testi ) e presenta “uno spazio vuoto Testimone_6 ove ci si cammina benissimo” (teste , indicato dalla teste in circa 4 metri x 4 metri: Tes_5 Pt_3 non si tratta, quindi, di una “piccola stanza” e di un ambiente nel quale, considerato anche il tempo di permanenza, non sia possibile lavorare se non tenendo la porta aperta.
Non risultano quindi provate, e sono anzi state smentite, le circostanze riferite dalla ricorrente al pronto soccorso e riportante nel relativo referto: “La paziente lavora come commessa, negli ultimi giorni è stata spostata a riordinare il magazzino che è una piccola stanza senza finestre né riscaldamento. La paziente richiedeva di poter tenere un pò la porta della stanza aperta, ma il datore di lavoro l'ha sbattuta più volte chiudendola dentro e umiliandola con commenti derisori” (doc. 10 fasc. ric.).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte resistente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) rigetta le domande del ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.200,00 per compensi, oltre Parte_1
rimborso forfetario spese generali 15%, oltre iva e cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore di parte resistente, avv. Vittorio Milardi, dichiaratosi antistatario.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 13 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Teste indotto dalla ricorrente, dipendente della resistente dal 2020/2021 quale commessa 2 Teste indotto dalla società resistente, dipendente di quest'ultima quale responsabile dei punti vendita, nonché socia con la quota del 50% 3 Teste di parte ricorrente, dipendente della resistente come commessa. 4 Teste di parte resistente, dipendente della resistente come commessa. 5 È da considerare attendibile anche la deposizione della : sebbene socia della società resistente e Pt_2 soggetto che ha avuto con la ricorrente la discussione in esame, le sue dichiarazioni sostanzialmente concordano con quelle del teste , indotto dalla ricorrente. CP_3