Ordinanza cautelare 18 novembre 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 30/03/2026, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02129/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05371/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5371 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Loris Laino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, Commissariato di Pozzuoli, Questura di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del provvedimento, esplicito o implicito, di data e tenore sconosciuti, di ritiro cautelativo ex art. 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e di ogni altro atto e/o provvedimento al primo preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso, in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, Commissariato di Pozzuoli, Questura di Sassari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. VI IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all'esame, notificato il 16 ottobre e depositato il 17 ottobre 2025, il ricorrente impugna l’atto con cui è stato disposto nei suoi confronti il “ ritiro cautelativo ” delle armi detenute in base all’articolo 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nel presupposto che presso la questura di Sassari fosse pendente “ un procedimento amministrativo finalizzato all’emissione dell’ammonimento per atti persecutori ex art. 8 D.L. 11/09 conv. in L. 38/09 ” e che tale circostanza “ inducesse all’adozione di cautele per evitare il danno prospettato, ritenuto che la libera disponibilità delle armi e dei titoli autorizzativi di cui sopra, potessero agevolare la commissione di eventuali reati o mettere in pericolo l’incolumità pubblica, vista l’impellente esigenza di assumere iniziative idonee a prevenire eventuali eventi lesivi della pubblica sicurezza e che pertanto si rende necessaria l’immediata adozione del presente provvedimento provvisorio ”.
Il ricorrente denunciava l’illegittimità del ritiro sostenendo che non ne sussistessero i presupposti.
L’amministrazione si costituiva in giudizio.
Con ordinanza cautelare n. 2868 del 18 novembre 2025 la sezione accoglieva l’istanza cautelare nel senso di ordinare all’amministrazione di determinarsi sul procedimento “ principale ” (quello avente a oggetto il divieto di detenzione armi, rispetto al quale il ritiro provvisorio ha carattere di atto cautelare), tenendo conto dell’esito del procedimento “ parallelo ” (cioè quello di ammonimento pendente a Sassari).
In data 18 marzo 2026, il ricorrente ha depositato documentazione da cui risulta che il Questore di Sassari in data 18 novembre 2025 aveva respinto l’istanza di ammonimento presentata nei suoi confronti e che, già in data 19 novembre 2025, la Questura di Napoli, nel presupposto dell’avvenuta reiezione dell’istanza di ammonimento, gli aveva restituito le armi provvisoriamente ritirate.
Con memoria depositata in pari data il ricorrente chiede quindi che la sezione dichiari cessata la materia del contendere e condanni l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, avendo essa riconosciuto la fondatezza delle sue ragioni.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Ad avviso del Collegio non sussiste il presupposto della cessazione della materia del contendere, dato che questa presuppone che la pretesa del ricorrente sia stata “ pienamente soddisfatta ” (e che quindi l’amministrazione abbia riconosciuto la fondatezza di essa); nella fattispecie l’amministrazione non ha riconosciuto la fondatezza della pretesa del ricorrente ma piuttosto – e coerentemente a quanto disposto in sede cautelare - la cessazione delle ragioni di urgenza che avevano a scopo cautelativo indotto al ritiro provvisorio delle armi legittimamente detenute, essendosi il procedimento parallelo pendente presso la questura di Sassari risolto in senso favorevole al ricorrente.
Di qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo gli effetti dell’atto di provvisorio ritiro cessati.
Per quanto riguarda le spese del giudizio, ritiene il Collegio di disporne l’integrale compensazione in considerazione della particolarità della fattispecie e, in particolare, della natura strumentale e cautelare dell’atto di ritiro provvisorio il quale – proprio in ragione di tale natura – non presuppone un abuso o una possibilità di abuso effettivamente accertati, essendo sufficiente l’astratta esistenza di elementi che plausibilmente inducano l’autorità a ritenere opportuno che, nelle more della verifica della persistenza dei requisiti di affidabilità dell’interessato, quest’ultimo possa essere privato della disponibilità di armi, al fine di elidere in radice ogni rischio per la sicurezza pubblica. In altri termini, posto che il divieto di detenzione delle armi ha per giurisprudenza costante natura di atto preventivo e cautelare, avente funzione non sanzionatoria ma di prevenzione di abusi da parte di chi non dia più assoluta garanzia di non abusare delle armi, l’atto di ritiro cautelativo adottato nell’ambito del procedimento di divieto di detenzione richiede l’esistenza di circostanze che, anche solo astrattamente e, quindi, in attesa di una loro concreta verifica, siano sintomatiche di possibilità di abuso; è chiaro infatti che, se il ritiro cautelativo presupponesse il positivo accertamento dell’abuso o della possibilità di abuso (cioè dell’inaffidabilità dell’interessato), esso non si distinguerebbe dal divieto di detenzione delle armi (cioè dal provvedimento che definisce il procedimento nell’ambito del quale è adottato l’atto cautelare); in definitiva i presupposti del ritiro cautelativo costituiscono un minus rispetto a quelli del divieto di detenzione armi, per cui si può senz’altro ritenere che la pendenza di un procedimento di ammonimento per condotta persecutoria (presso una diversa articolazione territoriale dell’amministrazione dell’interno) potesse giustificare, nelle more della decisione, l’apertura del procedimento di divieto di detenzione armi e, in particolare, l’adozione – nel contesto di questo procedimento – di un ritiro cautelativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA ZE, Presidente
VI IC, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI IC | MA ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.