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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/03/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel procedimento n. 63/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F: , nato a Parte_1 C.F._1
LI (BG) l'11/12/1965 ed ivi residente nella via Acquedotto n. 6 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Maria Aiello del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in LO (BG) nella Via delle
Querce n. 7
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio letto il ricorso depositato in data 27.12.2024 da Parte_1
(C.F: , nato a [...] l'[...]
[...] C.F._1 ed ivi residente nella via Acquedotto n. 6 per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;
1 ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte: in particolare il sig. risulta avere debiti di Pt_1 importo pari ad euro 93.345,08, per l'intero derivanti da pendenze con l'Erario;
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
considerato che
risulta proprietario, Parte_1 nella misura del 40%, dei seguenti beni immobili, che mette a disposizione dei creditori:
- In Comune di LI (BG) FG 9 – Particella 698 – Qualità SEM IRR ARB –
Classe 2 – Are 6270 – Reddito dominicale Euro 50,19 – Reddito agrario Euro
53.43
- In Comune di LI (BG) FG 9 – Particella 702 – Qualità SEM IRR ARB –
Classe 2 – Are 6880 – Reddito dominicale Euro 55,07 – Reddito agrario Euro
58,63;
Considerato altresì che il sig. risulta proprietario, unitamente alla Pt_1 sig. dell'autovettura Alfa Romeo Giulietta targata FX810PZ Parte_2 immatricolata in data 30.09.2019, che mette a disposizione dei creditori (avendo dato atto espressamente del consenso della comproprietaria alla cessione); considerato ancora che il sig. titolare del conto corrente acceso Pt_1 presso la Filiale di LI di avente n. , del quale non è CP_1 P.IVA_1 specificato nell'istanza il saldo, che deve in ogni caso essere messo integralmente a disposizione dei creditori;
considerato, ancora, che il sig. è assunto con contratto a tempo Pt_1 indeterminato part-time presso la ditta Paganelli Jessica Maria di LI, e che percepisce per effetto di tale impiego una retribuzione netta mensile pari ad euro
1.339,50;
2
ritenuto che
la quantificazione delle spese necessarie mensili per il sostentamento proprio e del nucleo familiare in euro 1.097,50 effettuata dal ricorrente, che vive in un nucleo familiare composta dallo stesso, dalla moglie e dalla di lei figlia maggiorenne ed autosufficiente, Parte_2 Persona_1 deve ritenersi congrua;
ritenuto in ogni caso che il debitore ha dichiarato di mettere a disposizione dei creditori la propria retribuzione mensile in misura pari ad euro 239,50, ma che la stessa va arrotondata all'importo di 1/5 della retribuzione media percepita (che, come detto, ammonta ad euro 1.339,50), e pertanto ad euro 270,00; osservato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, gli unici crediti aventi natura prededucibile sono quelli vantati dall'O.C.C. e dal liquidatore, e che il compenso riconoscibile ai professionisti andranno necessariamente limitati alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con le riduzioni di legge;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. il quale ha Persona_2 verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII e in applicazione del principio di rotazione degli incarichi quale liquidatore possa essere nominato la dott.ssa con studio in Romano di Lombardia (BG), via Persona_3
Filippo Corridoni;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
(C.F: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'11/12/1965 ed ivi residente nella via Acquedotto n. 6; nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
nomina liquidatore la dott.ssa con studio in Romano di Persona_3
Lombardia (BG), via Filippo Corridoni;
3 ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.069,50, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, con la precisazione che eventuali modifiche dell'importo potranno essere valutate solo in caso di mutamento della situazione attuale e dietro presentazione di apposita istanza;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Persona_4 dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
4 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di
Bergamo.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 05.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel procedimento n. 63/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F: , nato a Parte_1 C.F._1
LI (BG) l'11/12/1965 ed ivi residente nella via Acquedotto n. 6 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Maria Aiello del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in LO (BG) nella Via delle
Querce n. 7
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio letto il ricorso depositato in data 27.12.2024 da Parte_1
(C.F: , nato a [...] l'[...]
[...] C.F._1 ed ivi residente nella via Acquedotto n. 6 per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;
1 ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte: in particolare il sig. risulta avere debiti di Pt_1 importo pari ad euro 93.345,08, per l'intero derivanti da pendenze con l'Erario;
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
considerato che
risulta proprietario, Parte_1 nella misura del 40%, dei seguenti beni immobili, che mette a disposizione dei creditori:
- In Comune di LI (BG) FG 9 – Particella 698 – Qualità SEM IRR ARB –
Classe 2 – Are 6270 – Reddito dominicale Euro 50,19 – Reddito agrario Euro
53.43
- In Comune di LI (BG) FG 9 – Particella 702 – Qualità SEM IRR ARB –
Classe 2 – Are 6880 – Reddito dominicale Euro 55,07 – Reddito agrario Euro
58,63;
Considerato altresì che il sig. risulta proprietario, unitamente alla Pt_1 sig. dell'autovettura Alfa Romeo Giulietta targata FX810PZ Parte_2 immatricolata in data 30.09.2019, che mette a disposizione dei creditori (avendo dato atto espressamente del consenso della comproprietaria alla cessione); considerato ancora che il sig. titolare del conto corrente acceso Pt_1 presso la Filiale di LI di avente n. , del quale non è CP_1 P.IVA_1 specificato nell'istanza il saldo, che deve in ogni caso essere messo integralmente a disposizione dei creditori;
considerato, ancora, che il sig. è assunto con contratto a tempo Pt_1 indeterminato part-time presso la ditta Paganelli Jessica Maria di LI, e che percepisce per effetto di tale impiego una retribuzione netta mensile pari ad euro
1.339,50;
2
ritenuto che
la quantificazione delle spese necessarie mensili per il sostentamento proprio e del nucleo familiare in euro 1.097,50 effettuata dal ricorrente, che vive in un nucleo familiare composta dallo stesso, dalla moglie e dalla di lei figlia maggiorenne ed autosufficiente, Parte_2 Persona_1 deve ritenersi congrua;
ritenuto in ogni caso che il debitore ha dichiarato di mettere a disposizione dei creditori la propria retribuzione mensile in misura pari ad euro 239,50, ma che la stessa va arrotondata all'importo di 1/5 della retribuzione media percepita (che, come detto, ammonta ad euro 1.339,50), e pertanto ad euro 270,00; osservato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, gli unici crediti aventi natura prededucibile sono quelli vantati dall'O.C.C. e dal liquidatore, e che il compenso riconoscibile ai professionisti andranno necessariamente limitati alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con le riduzioni di legge;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. il quale ha Persona_2 verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII e in applicazione del principio di rotazione degli incarichi quale liquidatore possa essere nominato la dott.ssa con studio in Romano di Lombardia (BG), via Persona_3
Filippo Corridoni;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
(C.F: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'11/12/1965 ed ivi residente nella via Acquedotto n. 6; nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
nomina liquidatore la dott.ssa con studio in Romano di Persona_3
Lombardia (BG), via Filippo Corridoni;
3 ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.069,50, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, con la precisazione che eventuali modifiche dell'importo potranno essere valutate solo in caso di mutamento della situazione attuale e dietro presentazione di apposita istanza;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Persona_4 dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
4 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di
Bergamo.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 05.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
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