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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 05/11/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1196/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, EN AC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1196/2022 R.G., avente ad oggetto “reddito minimo d'inserimento e riconoscimento rapporto di lavoro subordinato”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Giuseppe Ventura;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, con l'avv. Andrea CP_1
Provvidenza;
- Resistente -
************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 7 ottobre 2022, ha adito questo Parte_1
Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato di fatto, sin dal 2002 ad oggi con diritto all'inquadramento dell'istante nel corrispondente livello del C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro";
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, in relazione a tutta la durata del rapporto, la differenza tra quanto effettivamente ricevuto a titolo di sussidio/assegno base e il trattamento economico previsto per i dipendenti dell'Ente locale assegnati alle medesime mansioni (categoria
B o in subordine quella ritenuta di giustizia), comprensivo di ogni altro emolumenti richiesto dal ricorrente e, quindi, del trattamento di fine rapporto;
o per la diversa somma che il Giudice vorrà determinare in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni all'effettivo soddisfo;
3.
Conseguentemente e per l'effetto condannare il , in persona del sig. CP_1
Sindaco pro tempore, con sede in , nella Piazza san Francesco, n. 1,, al pagamento CP_1 in favore dell'istante, ex artt. 36 Cost. e 2126 c.c., della somma di € 181.580,00 per i titoli indicati nella CTP allegata o della diversa somma che il Giudice vorrà determinare in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni all'effettivo soddisfo";
4. Accertare e dichiarare l'abuso utilizzo del dei contratti a termine prorogati, di anno in anno, per 20 anni CP_1 conseguentemente e per l'effetto condannare il a risarcire il danno CP_1
patito dal ricorrente nella misura di 12 mensilità della retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito se fosse stato inquadrato nella categoria del ccnl di riferimento o in subordine a quella somma ritenuta di giustizia.
5. Accertare e dichiarare che il CP_1
non ha versato contributi previdenziale in favore del ricorrente
[...]
conseguentemente condannare il al versamento in favore dell' dei CP_1 CP_2
contributi omessi o in subordine a costituire una rendita vitalizia in favore del
CP_ ricorrente;
6. Accertare e dichiarare la responsabilità dell' per la mancata stabilizzazione del lavoratore, conseguentemente e per l'effetto condannare il CP_1
al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa.
7. In via
[...]
ulteriormente subordinata, "accertare l'indebito arricchimento dell' Controparte_4
ai sensi dell'art. 2041 c.c., con condanna dello stesso al pagamento,
[...]
in favore della ricorrente, di una somma pari alle differenze retributive e ai contributi che il avrebbe dovuto pagare se avesse assunto la ricorrente o alla somma che CP_1 il giudice vorrà determinare in via equitativa”.
A sostegno delle proprie pretese, il ricorrente, premettendo di appartenere alla categoria dei cc. dd. “lavoratori” ex reddito minimo d'inserimento, afferma che, in base alla L.R. 19 maggio 2005, n. 5, è stato utilizzato dal Comune di non, come CP_1 previsto dalla normativa, ad un'attività formativa diretta a favorire il suo inserimento nel mondo del lavoro da espletarsi in programmi specifici, ma - anche violando il limite temporale previsto dalla disciplina in commento - in svariate mansioni tipiche dei lavoratori di categoria B1 del CCNL Enti Locali, venendo perciò di fatto adibito a
2 compiti necessari allo svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente. Considerata la propria sottoposizione al potere organizzativo dell'ente e la sussistenza di altri istituti tipici del rapporto di lavoro subordinato, quali l'osservanza di orari prestabiliti e la fruizione di ferie, deduce la violazione della normativa in materia di contratto di lavoro a termine ha domandato quanto indicato nelle sopra trascritte conclusioni.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso ed CP_1
eccependo, ad ogni modo la prescrizione quinquennale dei crediti eventualmente riconosciuti.
La causa è stata istruita attraverso acquisizione di documenti e l'assunzione di prova orale.
L'udienza del 23 luglio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è infondato, aderendo questo giudice al consolidato orientamento assunto in materia dalla Corte d'Appello di Caltanissetta (cfr. sent. nn. 70/23, 211/23,
208/23, 142/23, 74/24, 178/24 e le numerose altre conformi, cui si rimanda anche ai sensi dell'art. 1189 disp. att. c.p.c.).
In linea sistematica, va osservato che l'art. 1 L.R. 19 maggio 2005 n. 5 recita: “1.
L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione è autorizzato a finanziare, nell'anno 2005, l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998 n. 237, per i quali il finanziamento è cessato alla data di approvazione della presente legge ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso.
2. Per cantiere di servizio si intende un programma di lavoro temporalmente definito utile ad integrare e supportare la normale attività dei servizi comunali in caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie o non previste o nel caso di necessarie integrazioni
e aggiornamenti dei servizi per i quali l'organizzazione amministrativa del comune non sia adeguata.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo d'inserimento. L'indennità è
3 prevista nella medesima misura del reddito minimo di inserimento alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Dalla lettura del testo riportato, emerge che l'unico requisito del “programma di lavoro” richiesto espressamente dalla norma è che esso sia “temporalmente definito” e che, conseguentemente, non sono ammessi programmi di durata indeterminata, occorrendo la previsione di una data di sua conclusione. Mentre non è previsto alcun requisito di specificità del progetto, in quanto la norma non esige una dettagliata articolazione del programma di lavoro, tanto meno che ne vengano puntualmente individuati i destinatari o le caratteristiche concrete.
Allo stesso modo, né nelle disposizioni normative sopra riportate, né in altre, esiste traccia della necessità di atti amministrativi con cui l'ente attesti e dimostri l'esistenza di situazioni straordinarie o impreviste o, in alternativa, l'inadeguatezza delle proprie strutture organizzative all'efficiente svolgimento delle ordinarie attività istituzionali, con conseguente necessità di integrazione o aggiornamento
L'assenza di siffatte prescrizioni si spiega non solo con il fatto che la scelta stessa di ricorrere ai cantieri di servizio (anche) per integrare ed aggiornare attività ordinarie è un'implicita attestazione di insufficienza o comunque non esaustività delle risorse organizzative già a disposizione del ma anche con la circostanza che CP_1 spetta poi all'Assessore regionale valutare, nella sua insindacabile discrezionalità, se il progetto sia meritevole di finanziamento, se cioè ricorrano i presupposti per l'apertura dei cantieri di servizio e per l'assenso al finanziamento richiesto. Spetta sempre all'Assessore regionale, in caso, il potere di richiedere chiarimenti e specificazioni sulle caratteristiche concrete o sulle finalità del cantiere di servizio di volta in volta oggetto d'esame, oppure sull'effettiva inadeguatezza dell'organizzazione comunale allo svolgimento delle ordinarie attività istituzionali e sulle relative ragioni. Il tutto, evidentemente, allo scopo di garantire l'oculatezza e l'opportunità della spesa. Ma le fasi di predisposizione, da un lato, e di approvazione e finanziamento del progetto, dall'altro, rientrano nella piena, esclusiva e rispettiva discrezionalità degli enti coinvolti nel procedimento amministrativo volto all'apertura del cantiere di servizio, non potendo il giudice ordinario sostituirsi all'amministrazione interessata nella valutazione sulla straordinarietà della situazione da fronteggiare o sull'inadeguatezza dell'organizzazione comunale cui il cantiere di servizio dovrebbe sopperire. La piena discrezionalità emerge
4 dal comma 1, ove è previsto che l'Assessorato possa autorizzare il finanziamento, e non giacché debba necessariamente farlo ove sussistano precise e verificabili condizioni. In fase di elaborazione e approvazione del progetto, gli interessati non vantano alcuna posizione giuridica soggettiva tutelata, potendo la medesima sorgere solo dopo il finanziamento del progetto, allorché si tratti di darvi attuazione, dovendovi essere coinvolti soltanto i soggetti – perlomeno compatibilmente coi limiti imposti dal finanziamento – indicati dall'art. 1 co. 3 L.R. n. 5 del 2005. La norma concerne atti macro – organizzativi interni predisposti dal e che devono trovare avallo e CP_1
finanziamento da parte della nel relativo procedimento amministrativo le Pt_2
aspettative dei singoli interessati sono di mero fatto.
È appunto in sede di attuazione che deve verificarsi la rispondenza della realtà concreta alle previsioni progettuali approvate e finanziate. Dunque, l'ammesso al cantiere di servizio potrebbe senz'altro legittimamente pretendere la qualificazione del proprio rapporto in termini di lavoro subordinato ed il riconoscimento dei relativi compensi, solo se la formale natura assistenziale del cantiere di servizio è stata manifestamente disattesa, travolta da un concreto atteggiarsi del rapporto del tutto avulso dagli atti approvati. Si tratta della “radicale difformità” di cui parla la giurisprudenza della Cassazione (più volte richiamata in ricorso) in materia di lavoratori socialmente utili (c.d. L.S.U.).
Quando, invece, l'interessato venga assegnato ad una delle attività approvate e finanziate, svolgendo i relativi compiti entro l'orario giornaliero e settimanale previsto e con la durata complessiva fissata, il rapporto rientra immancabilmente in quello assistenziale disciplinato dalla L.R. n. 5 del 2005. Che poi, in concreto, le prestazioni rese in seno al cantiere di servizio siano oggettivamente di natura lavorativa e perciò corrispondenti a mansioni proprie del personale dipendente dell'ente è intrinseco alla natura delle modalità richieste dalla normativa regionale, variando soltanto – ma in modo decisivo ai fini di causa – il titolo e le finalità delle prestazioni stesse, che, per una razionale giustificazione della relativa spesa, devono necessariamente possedere l'utilità sociale propria dei servizi offerti dal Comune e quindi inserirsi in essi.
Il carattere ontologicamente subordinato della prestazione sta nell'appena rilevata necessità che essa sia finalizzata agli scopi di utilità sociale perseguiti dall'ente
5 locale con le energie lavorative a propria disposizione, comprese quelle degli ex R.M.I., la cui attività l'ente stesso deve pertanto necessariamente organizzare e disciplinare.
Va sottolineato, poi, come la somma percepita dal partecipante sia di natura assistenziale e non retributiva, atteso che il diritto alla sua percezione è una conseguenza, non un presupposto, della previa qualificazione del rapporto, sulla base degli altri consueti indicatori, come di lavoro subordinato.
Ed, ancora, va chiarito che la variabilità dei compiti non è, di per sé, incompatibile con uno stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva ed amministrativa dell'Ente, perché è connaturato al rapporto di lavoro che il datore possa adibire il lavoratore a mansioni diverse (ius variandi), purché tutte riconducibili alla qualifica di inquadramento (o, anche, ad una superiore, con gli altri diritti a ciò conseguenti).
Ora, passando all'esame del caso di specie, sia dalla lettura del contenuto del ricorso, che dalla testimonianze assunte, appare evidente la carenza di allegazione e prova, della citata “radicale difformità” tra la prestazione formalmente richiesta al soggetto ammesso ai cantieri di servizio, in base ai programmi di lavoro approvati e finanziati dalla rispetto a quella di fatto espletata. Pt_2
Parte ricorrente sostiene che “Dalla semplice elencazione delle mansioni svolte dal ricorrente si ribadisce l'assenza di alcun "progetto" o “programma di lavoro” al quale il ricorrente fosse assegnato, essendo allo stesso demandata puramente e semplicemente una porzione del complesso di attività amministrative che si svolgono in seno ad un ComuneDalla lettura degli allegati si potrà facilmente evincere come il settore Servizi Sociali, che aveva in carico tutti i lavoratori ex r.m.i., si limitasse ad assegnare il ricorrente ai vari settori del Comune mediante una semplice nota cui veniva allegata appunto l'elenco degli assegnatari, non prevedendo alcun programma o progetto personalizzato per nessuno dei lavoratori, ivi compreso il ricorrente” (cfr. pag.
5 del ricorso), ma, come detto innanzi, la normativa non richiede affatto la redazione di un programma personalizzato specifico.
Quanto poi al decisivo elemento della difformità fra le previsioni dei programmi di lavoro (seppur generici) ed i compiti concretamente svolti, nulla viene dedotto circa la insanabile discrasia fra il programma e la sua effettiva attuazione e dunque perché il programma di lavoro formalmente riconducibile al rapporto assistenziale camuffasse in
6 realtà un rapporto di lavoro subordinato. Piuttosto, le attività in concreto svolte erano di tipo elementare e routinario tali da apparire del tutto conformi a una generica assegnazione al settore d'impiego (guida dell'autovettura del comune, consegna attrezzi di lavoro, effettuazione fotocopie, spostamento di mobili, chiusura e apertura della villetta comunale, spazzamento della villetta comunale, manutenzione del verde, ecc.).
Senza che, come ampiamente spiegato, rilevi che la prestazione svolta dal ricorrente sia corrispondente a quello di altro dipendente comunale, essendo tale circostanza prevista propria dalla legge regionale, laddove al comma 2 viene definito il cantiere di servizio come “un programma di lavoro temporalmente definito utile ad integrare e supportare la normale attività dei servizi comunali in caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie o non previste o nel caso di necessarie integrazioni e aggiornamenti dei servizi per i quali l'organizzazione amministrativa del comune non sia adeguata”.
Infine, il monte orario formalmente previsto per il cantiere di servizio (80 ore mensili) è stato rispettato dal come dallo stesso ricorrente CP_1 riconosciuto, quindi, anche in parte qua, la condotta dell'ente resistente è pienamente conforme alla normativa in commento.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato. Stante il carattere assorbente del motivo esaminato, le ulteriori eccezioni di parte resistente non devono esser esaminate.
Le spese di lite, stante la complessità delle questioni affrontate, possono esser integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Gela, 5 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
EN AC
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, EN AC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1196/2022 R.G., avente ad oggetto “reddito minimo d'inserimento e riconoscimento rapporto di lavoro subordinato”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Giuseppe Ventura;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, con l'avv. Andrea CP_1
Provvidenza;
- Resistente -
************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 7 ottobre 2022, ha adito questo Parte_1
Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato di fatto, sin dal 2002 ad oggi con diritto all'inquadramento dell'istante nel corrispondente livello del C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro";
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, in relazione a tutta la durata del rapporto, la differenza tra quanto effettivamente ricevuto a titolo di sussidio/assegno base e il trattamento economico previsto per i dipendenti dell'Ente locale assegnati alle medesime mansioni (categoria
B o in subordine quella ritenuta di giustizia), comprensivo di ogni altro emolumenti richiesto dal ricorrente e, quindi, del trattamento di fine rapporto;
o per la diversa somma che il Giudice vorrà determinare in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni all'effettivo soddisfo;
3.
Conseguentemente e per l'effetto condannare il , in persona del sig. CP_1
Sindaco pro tempore, con sede in , nella Piazza san Francesco, n. 1,, al pagamento CP_1 in favore dell'istante, ex artt. 36 Cost. e 2126 c.c., della somma di € 181.580,00 per i titoli indicati nella CTP allegata o della diversa somma che il Giudice vorrà determinare in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni all'effettivo soddisfo";
4. Accertare e dichiarare l'abuso utilizzo del dei contratti a termine prorogati, di anno in anno, per 20 anni CP_1 conseguentemente e per l'effetto condannare il a risarcire il danno CP_1
patito dal ricorrente nella misura di 12 mensilità della retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito se fosse stato inquadrato nella categoria del ccnl di riferimento o in subordine a quella somma ritenuta di giustizia.
5. Accertare e dichiarare che il CP_1
non ha versato contributi previdenziale in favore del ricorrente
[...]
conseguentemente condannare il al versamento in favore dell' dei CP_1 CP_2
contributi omessi o in subordine a costituire una rendita vitalizia in favore del
CP_ ricorrente;
6. Accertare e dichiarare la responsabilità dell' per la mancata stabilizzazione del lavoratore, conseguentemente e per l'effetto condannare il CP_1
al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa.
7. In via
[...]
ulteriormente subordinata, "accertare l'indebito arricchimento dell' Controparte_4
ai sensi dell'art. 2041 c.c., con condanna dello stesso al pagamento,
[...]
in favore della ricorrente, di una somma pari alle differenze retributive e ai contributi che il avrebbe dovuto pagare se avesse assunto la ricorrente o alla somma che CP_1 il giudice vorrà determinare in via equitativa”.
A sostegno delle proprie pretese, il ricorrente, premettendo di appartenere alla categoria dei cc. dd. “lavoratori” ex reddito minimo d'inserimento, afferma che, in base alla L.R. 19 maggio 2005, n. 5, è stato utilizzato dal Comune di non, come CP_1 previsto dalla normativa, ad un'attività formativa diretta a favorire il suo inserimento nel mondo del lavoro da espletarsi in programmi specifici, ma - anche violando il limite temporale previsto dalla disciplina in commento - in svariate mansioni tipiche dei lavoratori di categoria B1 del CCNL Enti Locali, venendo perciò di fatto adibito a
2 compiti necessari allo svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente. Considerata la propria sottoposizione al potere organizzativo dell'ente e la sussistenza di altri istituti tipici del rapporto di lavoro subordinato, quali l'osservanza di orari prestabiliti e la fruizione di ferie, deduce la violazione della normativa in materia di contratto di lavoro a termine ha domandato quanto indicato nelle sopra trascritte conclusioni.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso ed CP_1
eccependo, ad ogni modo la prescrizione quinquennale dei crediti eventualmente riconosciuti.
La causa è stata istruita attraverso acquisizione di documenti e l'assunzione di prova orale.
L'udienza del 23 luglio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è infondato, aderendo questo giudice al consolidato orientamento assunto in materia dalla Corte d'Appello di Caltanissetta (cfr. sent. nn. 70/23, 211/23,
208/23, 142/23, 74/24, 178/24 e le numerose altre conformi, cui si rimanda anche ai sensi dell'art. 1189 disp. att. c.p.c.).
In linea sistematica, va osservato che l'art. 1 L.R. 19 maggio 2005 n. 5 recita: “1.
L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione è autorizzato a finanziare, nell'anno 2005, l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998 n. 237, per i quali il finanziamento è cessato alla data di approvazione della presente legge ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso.
2. Per cantiere di servizio si intende un programma di lavoro temporalmente definito utile ad integrare e supportare la normale attività dei servizi comunali in caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie o non previste o nel caso di necessarie integrazioni
e aggiornamenti dei servizi per i quali l'organizzazione amministrativa del comune non sia adeguata.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo d'inserimento. L'indennità è
3 prevista nella medesima misura del reddito minimo di inserimento alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Dalla lettura del testo riportato, emerge che l'unico requisito del “programma di lavoro” richiesto espressamente dalla norma è che esso sia “temporalmente definito” e che, conseguentemente, non sono ammessi programmi di durata indeterminata, occorrendo la previsione di una data di sua conclusione. Mentre non è previsto alcun requisito di specificità del progetto, in quanto la norma non esige una dettagliata articolazione del programma di lavoro, tanto meno che ne vengano puntualmente individuati i destinatari o le caratteristiche concrete.
Allo stesso modo, né nelle disposizioni normative sopra riportate, né in altre, esiste traccia della necessità di atti amministrativi con cui l'ente attesti e dimostri l'esistenza di situazioni straordinarie o impreviste o, in alternativa, l'inadeguatezza delle proprie strutture organizzative all'efficiente svolgimento delle ordinarie attività istituzionali, con conseguente necessità di integrazione o aggiornamento
L'assenza di siffatte prescrizioni si spiega non solo con il fatto che la scelta stessa di ricorrere ai cantieri di servizio (anche) per integrare ed aggiornare attività ordinarie è un'implicita attestazione di insufficienza o comunque non esaustività delle risorse organizzative già a disposizione del ma anche con la circostanza che CP_1 spetta poi all'Assessore regionale valutare, nella sua insindacabile discrezionalità, se il progetto sia meritevole di finanziamento, se cioè ricorrano i presupposti per l'apertura dei cantieri di servizio e per l'assenso al finanziamento richiesto. Spetta sempre all'Assessore regionale, in caso, il potere di richiedere chiarimenti e specificazioni sulle caratteristiche concrete o sulle finalità del cantiere di servizio di volta in volta oggetto d'esame, oppure sull'effettiva inadeguatezza dell'organizzazione comunale allo svolgimento delle ordinarie attività istituzionali e sulle relative ragioni. Il tutto, evidentemente, allo scopo di garantire l'oculatezza e l'opportunità della spesa. Ma le fasi di predisposizione, da un lato, e di approvazione e finanziamento del progetto, dall'altro, rientrano nella piena, esclusiva e rispettiva discrezionalità degli enti coinvolti nel procedimento amministrativo volto all'apertura del cantiere di servizio, non potendo il giudice ordinario sostituirsi all'amministrazione interessata nella valutazione sulla straordinarietà della situazione da fronteggiare o sull'inadeguatezza dell'organizzazione comunale cui il cantiere di servizio dovrebbe sopperire. La piena discrezionalità emerge
4 dal comma 1, ove è previsto che l'Assessorato possa autorizzare il finanziamento, e non giacché debba necessariamente farlo ove sussistano precise e verificabili condizioni. In fase di elaborazione e approvazione del progetto, gli interessati non vantano alcuna posizione giuridica soggettiva tutelata, potendo la medesima sorgere solo dopo il finanziamento del progetto, allorché si tratti di darvi attuazione, dovendovi essere coinvolti soltanto i soggetti – perlomeno compatibilmente coi limiti imposti dal finanziamento – indicati dall'art. 1 co. 3 L.R. n. 5 del 2005. La norma concerne atti macro – organizzativi interni predisposti dal e che devono trovare avallo e CP_1
finanziamento da parte della nel relativo procedimento amministrativo le Pt_2
aspettative dei singoli interessati sono di mero fatto.
È appunto in sede di attuazione che deve verificarsi la rispondenza della realtà concreta alle previsioni progettuali approvate e finanziate. Dunque, l'ammesso al cantiere di servizio potrebbe senz'altro legittimamente pretendere la qualificazione del proprio rapporto in termini di lavoro subordinato ed il riconoscimento dei relativi compensi, solo se la formale natura assistenziale del cantiere di servizio è stata manifestamente disattesa, travolta da un concreto atteggiarsi del rapporto del tutto avulso dagli atti approvati. Si tratta della “radicale difformità” di cui parla la giurisprudenza della Cassazione (più volte richiamata in ricorso) in materia di lavoratori socialmente utili (c.d. L.S.U.).
Quando, invece, l'interessato venga assegnato ad una delle attività approvate e finanziate, svolgendo i relativi compiti entro l'orario giornaliero e settimanale previsto e con la durata complessiva fissata, il rapporto rientra immancabilmente in quello assistenziale disciplinato dalla L.R. n. 5 del 2005. Che poi, in concreto, le prestazioni rese in seno al cantiere di servizio siano oggettivamente di natura lavorativa e perciò corrispondenti a mansioni proprie del personale dipendente dell'ente è intrinseco alla natura delle modalità richieste dalla normativa regionale, variando soltanto – ma in modo decisivo ai fini di causa – il titolo e le finalità delle prestazioni stesse, che, per una razionale giustificazione della relativa spesa, devono necessariamente possedere l'utilità sociale propria dei servizi offerti dal Comune e quindi inserirsi in essi.
Il carattere ontologicamente subordinato della prestazione sta nell'appena rilevata necessità che essa sia finalizzata agli scopi di utilità sociale perseguiti dall'ente
5 locale con le energie lavorative a propria disposizione, comprese quelle degli ex R.M.I., la cui attività l'ente stesso deve pertanto necessariamente organizzare e disciplinare.
Va sottolineato, poi, come la somma percepita dal partecipante sia di natura assistenziale e non retributiva, atteso che il diritto alla sua percezione è una conseguenza, non un presupposto, della previa qualificazione del rapporto, sulla base degli altri consueti indicatori, come di lavoro subordinato.
Ed, ancora, va chiarito che la variabilità dei compiti non è, di per sé, incompatibile con uno stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva ed amministrativa dell'Ente, perché è connaturato al rapporto di lavoro che il datore possa adibire il lavoratore a mansioni diverse (ius variandi), purché tutte riconducibili alla qualifica di inquadramento (o, anche, ad una superiore, con gli altri diritti a ciò conseguenti).
Ora, passando all'esame del caso di specie, sia dalla lettura del contenuto del ricorso, che dalla testimonianze assunte, appare evidente la carenza di allegazione e prova, della citata “radicale difformità” tra la prestazione formalmente richiesta al soggetto ammesso ai cantieri di servizio, in base ai programmi di lavoro approvati e finanziati dalla rispetto a quella di fatto espletata. Pt_2
Parte ricorrente sostiene che “Dalla semplice elencazione delle mansioni svolte dal ricorrente si ribadisce l'assenza di alcun "progetto" o “programma di lavoro” al quale il ricorrente fosse assegnato, essendo allo stesso demandata puramente e semplicemente una porzione del complesso di attività amministrative che si svolgono in seno ad un ComuneDalla lettura degli allegati si potrà facilmente evincere come il settore Servizi Sociali, che aveva in carico tutti i lavoratori ex r.m.i., si limitasse ad assegnare il ricorrente ai vari settori del Comune mediante una semplice nota cui veniva allegata appunto l'elenco degli assegnatari, non prevedendo alcun programma o progetto personalizzato per nessuno dei lavoratori, ivi compreso il ricorrente” (cfr. pag.
5 del ricorso), ma, come detto innanzi, la normativa non richiede affatto la redazione di un programma personalizzato specifico.
Quanto poi al decisivo elemento della difformità fra le previsioni dei programmi di lavoro (seppur generici) ed i compiti concretamente svolti, nulla viene dedotto circa la insanabile discrasia fra il programma e la sua effettiva attuazione e dunque perché il programma di lavoro formalmente riconducibile al rapporto assistenziale camuffasse in
6 realtà un rapporto di lavoro subordinato. Piuttosto, le attività in concreto svolte erano di tipo elementare e routinario tali da apparire del tutto conformi a una generica assegnazione al settore d'impiego (guida dell'autovettura del comune, consegna attrezzi di lavoro, effettuazione fotocopie, spostamento di mobili, chiusura e apertura della villetta comunale, spazzamento della villetta comunale, manutenzione del verde, ecc.).
Senza che, come ampiamente spiegato, rilevi che la prestazione svolta dal ricorrente sia corrispondente a quello di altro dipendente comunale, essendo tale circostanza prevista propria dalla legge regionale, laddove al comma 2 viene definito il cantiere di servizio come “un programma di lavoro temporalmente definito utile ad integrare e supportare la normale attività dei servizi comunali in caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie o non previste o nel caso di necessarie integrazioni e aggiornamenti dei servizi per i quali l'organizzazione amministrativa del comune non sia adeguata”.
Infine, il monte orario formalmente previsto per il cantiere di servizio (80 ore mensili) è stato rispettato dal come dallo stesso ricorrente CP_1 riconosciuto, quindi, anche in parte qua, la condotta dell'ente resistente è pienamente conforme alla normativa in commento.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato. Stante il carattere assorbente del motivo esaminato, le ulteriori eccezioni di parte resistente non devono esser esaminate.
Le spese di lite, stante la complessità delle questioni affrontate, possono esser integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Gela, 5 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
EN AC
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