TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/05/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. N.R.G. 972/2024 Oggi 28 maggio 2025, alle ore 12:23 innanzi al Dott. Francesco Manfredi, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: Sono collegati da remoto per l'avv. CAVAGNA Parte_1 Parte_2
GUIDO e l'avv. MILITERN a dichiarazione/per conoscenza personale. È presente il legale rappresentante della . Parte_1 CP_1
È collegato da remoto tramite indirizzo mail per
[...] l'avv. TARZIA MARIO Controparte_2
conoscenza personale. Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. Il Giudice richiama l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Gli opponenti discutono la causa riportandosi al rispettivo atto. Insistono per l'accoglimento della opposizione. Replicano sull'eccezione di difetto di giurisdizione e sulla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in funzione di Giudice del Lavoro. Richiama quanto argomentato sull'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, ricollegandosi a quanto già eccepito in ricorso. Fa presente che sarebbe onerato della prova e che prenderebbe posizione unicamente sull'indennità di CP_2 trasferta, senza sollevare difese sulle ulteriori questioni. Ritiene documentalmente dimostrato che nell'effettuare i pagamenti non pagasse sempre lo stesso Pt_1 importo di cui ai listini paga, ma effettuasse le compensazioni chiarite nel ricorso. Ribadisce le argomentazioni esposte in ricorso. Ribadisce quanto argomentato sul finanziamento, contratto a tutela dei lavoratori. Su , ribadisce quanto già spiegato in ricorso. CP_3 Ribadisce la scadenza dei termini per il silenzio rigetto e che non avrebbe dovuto procedere CP_2 all'iscrizione. Cita parte motiva di Cassazione del 2010 sul formarsi enzio rigetto e sulla non scadenza dei termini per il silenzio rigetto previsti dalla legge. Contesta il difetto di giurisdizione, ritenendo essere una azione di accertamento. Ribadisce di non contestare il verbale di accertamento, i dati, le deposizioni, i documenti, ma la lettura parziale dei dati di cui al verbale. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. CP_2
Preliminarment ggiunge altro sul difetto di giurisdizione per l'impugnazione di un atto amministrativo. Replica a controparte sull'art. 24 cit., affermando la correttezza dell'iscrizione a ruolo del credito contributivo. Fa presente che ha depositato una mole ingente di documenti. Si riporta ai documenti sulla prova della CP_2 pretesa. Ritiene la causa documentale e la pretesa provata da tutti i documenti prodotti.
Pag. 1 di 15 Replica su ogni questione: indennità di trasferta;
e fa presente che nella memoria prende posizione su CP_2 ogni singola questione e respinge la eccezione di controparte. Si riporta a tutti gli allegati, alle prese di posizione di nella memoria. CP_2 Replica su ogni argomentazione avversaria. Insiste come in atti per il rigetto integrale del ricorso e per scrupolo, in subordine, per una quantificazione dell'importo tramite apposita CTU. Insiste per la condanna alle spese della società se soccombente. Parte ricorrente replica alla discussione di precisando che non avrebbe preso posizione sulla diversa CP_2 chiave di lettura fornita e sulla tesi alternat Parte resistente controreplica ribadendo l'infondatezza della tesi avversaria come da documenti prodotti. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti. Il Giudice trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi.
Pag. 2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 972/2024 promossa da:
C.F. ), (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi dall'Avv. CAVAGNA GUIDO e dall'Avv. MILITERNO FRANCESCO ( , presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in forza di procura in calce C.F._2 all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...] (C.F. ), rappresentato Controparte_2 P.IVA_3 ettiva liato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 442 e 414 c.p.c., depositato in data 30/12/2024, i ricorrenti hanno domandato l'annullamento dell'avviso di addebito emesso dall' n. 435 2024 Controparte_4
00006274 18 000, formato in data 23.11.2024, ricevuto in data 12.12.2024 che ha ingiunto di pagare l'importo di complessivi € € 4.569.009,00 a titolo di contributi omessi, sanzioni ed accessori per il periodo dal mese di febbraio 2018 al mese di maggio del 2021, di cui al verbale unico di accertamento e notificazione del
18.04.2024, n. 20190070070/DDL, notificato alla società il 26.04.2024 e al responsabile in solido il
29.04.2024.
Tanto premesso, parte ricorrente ha così concluso: “in via preliminare: • sospendere, anche inaudita altera parte, per tutte le ragioni spiegate l'efficacia esecutiva dell'AVVISO DI ADDEBITO n. 435 2024 00006274 18 000 impugnato;
Nel merito ed in via principale: • dichiarare nullo e/o annullare l'AVVISO DI ADDEBITO n. CP_ 43520240000627418000 dell' sede di ormato il 23.11.2024 notificato alla in persona CP_2 Parte_1 del proprio legale rappresentante pro tempore e notificato in data 12.12.2024 per tutte le ragioni spiegate in CP_1 ricorso, stante l'infondatezza e l'insussistenza, in fatto ed in diritto del credito azionato dall • dichiarare nullo e/o CP_2 annullare il VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE n. 2019007070 DEL
18.04.2024 notificato in data 26.04.2024 ed ogni altro atto antecedente e/o conseguente, presupposto e/o di esecuzione, ed in
Pag. 1 di 15 particolare del Processo verbale di primo accesso datato 09.06.2021, nonché delle diffide al pagamento Matricola n. CP_2
4985021430 – accertamento NIU 2019007070 del 17.01.2024 e del 19.04.2024. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze”.
Si è ritualmente costituito in giudizio , contestando le Controparte_5 avverse pretese e concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante i documenti versati in atti, all'odierna udienza, all'esito della discussione ed udite le conclusioni delle parti, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
Questioni pregiudiziali e preliminari.
A) in questa sede eccepisce il difetto di giurisdizione, ma l'eccezione è destituita di fondamento. CP_2
Sulla base di una disamina complessiva e non atomistica delle conclusioni (con particolare riferimento alle seguenti espressioni “dichiarare nullo […] stante l'infondatezza e l'insussistenza, in fatto ed in diritto del credito azionato dall' […] dichiarare nullo […]”) e del corpo del ricorso introduttivo, l'azione dei ricorrenti deve essere CP_2 qualificata come di accertamento negativo dell'obbligazione contributiva e contestuale opposizione all'avviso di addebito emesso dall'Istituto. Tale è il petitum sostanziale, identificato sia dalla concreta pronuncia richiesta al Giudice (irrilevante una mera prospettazione), sia dalla causa petendi dell'azione, la cui posizione giuridica soggettiva ha la consistenza del diritto soggettivo, vertendosi in materia di contribuzione.
B) I ricorrenti eccepiscono la violazione dell'art. 24 comma 4 del d.lgs. n. 46/1999, che così prevede: “in caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”.
Secondo i ricorrenti, infatti, la pendenza del ricorso amministrativo avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019007070 del 18.04.2024 avrebbe inibito la possibilità per l'Istituto di iscrivere a CP_2 ruolo le somme, da effettuarsi dopo la decisione del Comitato competente;
infatti, l'avviso di addebito opposto n. 435 2024 00006274 18 000 è stato notificato il 12.12.2024.
Le considerazioni svolte non sono meritevoli di essere condivise.
I ricorrenti omettono di considerare che l'art. 30 comma 14 del d.l. n. 78/2010 ha sancito che qualsiasi riferimento contenuto in norme vigenti alle somme iscritte a ruolo o al ruolo si intende effettuato allo stesso avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere al pagamento dell'importo dal medesimo portato.
Orbene, risulta dai documenti che il Comitato competente per i rapporti di lavoro si è pronunciato con delibera n. 369 datata 10.12.2024 (doc. n. 6 fasc. opponente).
L'avviso di addebito n. 435 2024 00006274 18 000 è stato ricevuto dagli opponenti due giorni dopo la decisione del Comitato, in data 12.12.2024 (doc.
1-A opponente), nel rispetto della disposizione, che prevede che l'avviso di addebito [= l'iscrizione a ruolo] che rappresenta un titolo esecutivo, sia eseguito dopo la decisione
Pag. 2 di 15 “del competente organo amministrativo” e comunque “entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25”, come infatti è avvenuto.
L'art. 25 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 46/1999 introduce, quale termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo del credito contributivo oggetto di accertamento dell'ufficio, il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notificazione del provvedimento o, in caso di gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Nel caso di specie, l'iscrizione a ruolo (= emissione dell'avviso di addebito) comunque è stata svolta entro l'anno dalla notificazione del verbale di accertamento n. 2019007070/DDL del 18.04.2024.
In aggiunta a quanto considerato, come è stato correttamente eccepito da anche a voler accedere alla CP_2 tesi attorea, comunque deve farsi applicazione del seguente principio: “in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989 n. 389, (rectius, l'avviso di addebito) da luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo, portato dalla cartella, senza che ne risulti mutata la domanda” (v.
Cass. civ., Sez. lavoro, 20/04/2002, n. 5763; Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 06/08/2012, n. 14149; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 11/05/2017, n. 11515); dunque, anche ammettendo l'illegittimità della condotta dell' , è ben possibile per il giudice esaminare il merito della pretesa contributiva di cui CP_4 CP_2 nelle rispettive conclusioni della memoria difensiva domanda espressamente l'accertamento e la condanna al pagamento.
Merito.
A) I funzionari ispettivi della sede di all'esito dell'istruttoria procedimentale, hanno imputato ai CP_2 CP_2 ricorrenti e al legale rappresentante (obbligato principale ed obbligato in solido in Parte_1 qualità di amministratore unico) per il periodo 01.02.2018 – 31.05.2021, le seguenti condotte:
1) evasione contributiva per importi a titolo di c.d. “Trasferta Italia” figuranti in busta paga per giornate superiori a quelle effettivamente lavorate, a causa della natura retributiva della indennità c.d. “Trasferta Italia”
(punto 1 del verbale unico di accertamento e notificazione del 18.04.2024);
2) bonifici effettuati sui conti correnti dei dipendenti di importi superiori all'importo netto che compariva in ciascuna corrispondente busta paga (punto 2 del verbale unico di accertamento e notificazione del
18.04.2024);
3) svolgimento di un periodo di lavoro subordinato “irregolare” antecedente alla comunicazione al centro per l'impiego per i dipendenti elencati al punto 3 (pag. 13 di 48) del verbale unico di accertamento e notificazione del 18.04.2024, n. 2019007070/DDL;
Pag. 3 di 15 4) presunta indebita percezione di trattamento di integrazione salariale con causale “Covid-19” da parte di n.
21 dipendenti (punto 4 del verbale unico di accertamento e notificazione del 18.04.2024);
5) annullamento della posizione previdenziale del lavoratore , a motivo della riqualificazione del CP_3 rapporto -formalmente subordinato- in termini di procacciatore d'affari (punto 5 del verbale unico di accertamento e notificazione del 18.04.2024).
B) Si rende opportuno esaminare ogni singola questione, applicando i seguenti principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità: - le dichiarazioni dei lavoratori rilasciate in sede ispettiva fanno prova in giudizio e, ove esse siano univoche, non abbisognano di essere ivi confermate, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (Cass. civ. Sez. lavoro, 14.05.2014, n. 10427);
- i verbali redatti dal funzionario dell'istituto previdenziale o dall'ispettorato del lavoro fanno prova fino a querela di falso dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre per le circostanze che l'ispettore dichiari di aver appreso “de relato” (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) o in conseguenza di acquisizione di documenti il relativo materiale è liberamente valutato dal giudice che può anche considerarlo prova sufficiente dei fatti riportati nel verbale ove in esito all'esame dei riscontri probatori emersi nell'istruttoria pervenga al convincimento dell'effettiva sussistenza degli addebiti mossi dall'istituto previdenziale (si vedano
Cass. civ. Sez. lavoro, 08.04.2010, n. 8335; Cass. 19 aprile 2010 n. 9251 e Cass. 6 settembre 2012 n. 14965;
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 15.10.2015, n. 20830; v. Cass. civ. Sez. lavoro, 09.11.2001, n. 13910);
- è corretta in diritto, pertanto, la sentenza impugnata che conferisce alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale ispettivo maggiore attendibilità, per essere state le stesse fornite nell'immediatezza del fatto, rispetto a quelle rese in sede giudiziale (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 08-09-
2015, n. 17774); le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate non avendo i lavoratori sentiti alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero;
il principio applicabile è il seguente: “[…] la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n. 17555/02, e che in sostanza
i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, […] (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n.
9384/95)”(cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 02/11/2020, n. 24208); con riguardo alle dichiarazioni
(stragiudiziali) rese in sede ispettiva che sono liberamente valutabili e apprezzabili dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. da ultimo, Cass. n. 9632/2016; Cass. n.
9251/2010, Cass. n. 3525/2005, Cass. n. 16055/2004); che, nel caso di specie, è stato precisato che “il materiale raccolto dai verbalizzanti deve essere liberamente apprezzato dal giudice” […] e che “il valore probatorio delle dichiarazioni
Pag. 4 di 15 rese in sede ispettiva non veniva meno a seguito delle immotivate rettifiche o ritrattazioni in sede giudiziaria” […] (Cass. civ.
Sez. lavoro, Ord. 06-04-2018, n. 8556).
C) Tutto quanto chiarito in ordine ai principi applicabili alle dichiarazioni rese dai lavoratori auditi in sede ispettiva, con riferimento al rilievo sub n. 1)(“indennità di trasferta” erogata per giornate superiori), come è noto, la trasferta del lavoratore subordinato, dalla quale consegue il diritto a percepire la relativa indennità, si caratterizza in quanto comporta un mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione, nell'interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro, e quindi non è esclusa né dalla eventuale disponibilità manifestata dal lavoratore, né dalla sua durata per un tempo apprezzabilmente lungo e neppure dalla coincidenza del luogo della trasferta con quello del successivo trasferimento, senza soluzione di continuità (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 08/01/2003, n. 94).
L'indennità di trasferta è un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa, volto a compensare i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto, senza che rilevi, ai fini dell'insorgenza del diritto, che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza del lavoratore medesimo siano diverse da quelle in cui si svolge l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 08/07/2020, n.
14380).
Il principio applicabile è espresso da Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 06/03/2014, n. 5289, secondo cui: “la trasferta in senso stretto - postulando la predeterminazione di un luogo fisso per la prestazione lavorativa ed un mutamento meramente provvisorio del luogo stesso (cosiddette missioni) - non è ravvisabile sia quando ci si trovi di fronte alla diversa situazione di un effettivo “trasferimento” del dipendente in altra sede di lavoro, sia quando - pur con fondamentale riferimento ad una sede aziendale fissa - la prestazione di lavoro, per sua natura, si svolga normalmente fuori della sede stessa. In questo secondo caso, si è costantemente ritenuto - in numerose decisioni della Cassazione - che la retribuzione imponibile comprende integralmente quanto corrisposto ai cosiddetti “trasfertisti”, in quanto correlato alla causa tipica e normale del rapporto.
Conformemente a questo orientamento, deve quindi ritenersi che, per i compensi corrisposti a questi lavoratori impropriamente indicati come “trasfertisti”, non si versi in tema di indennità di trasferta, ma di retribuzione per le attività lavorative che comportino un continuo movimento del dipendente per raggiungere - con mezzi di solito messi a disposizione dal datore di lavoro
- località diverse, determinabili sulla base delle opere da eseguire ovvero per la natura dell'attività (come quella di trasporto), oggetto stesso del rapporto di lavoro”(si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 239 del 1993).
Dalle dichiarazioni successive al primo accesso rese in sede ispettiva dai lavoratori dipendenti con la qualifica di operai e le mansioni di addetti alle pulizie Persona_1 CP_6
, ,
[...] Persona_2 Persona_3 Controparte_7
,
[...] Controparte_8 Persona_4 [...]
, emerge che la sede Persona_5 Persona_6 Persona_7
Pag. 5 di 15 di lavoro era fissa e non variava ed ivi era svolta normalmente l'attività di lavoro – salvo trasferimenti o rari ed occasionali spostamenti per sostituire dipendenti, che comunque sarebbero incompatibili con la presenza strutturale della indennità di trasferta nelle rispettive buste paga (cfr. dichiarazione resa da in Persona_6 data 2.2.20231; cfr. dichiarazione resa da in data 04.03.20222)-, lo stipendio Persona_5 mensile percepito, come emerge dal compendio probatorio, era comunque fisso e non variabile in considerazione delle spese sostenute e non sussistevano rimborsi scritti di spese per delle trasferte, che nessuno dei lavoratori dichiara di aver mai effettuato3.
Lo stesso amministratore unico all'epoca dei fatti e fino al 16.01.2023, , in data 09.06.2021 Parte_2 dichiarava ai funzionari ispettivi che: “[…] in ogni locale in cui facciamo i servizi (sia Mc Donald, Burger King,
Roadhouse) lavorano 2 persone nostre dipendenti che per 3 ore ciascuno, noi lavoriamo come da accordi con il cliente 7 giorni su
7. le persone hanno un luogo di lavoro fisso in un locale ma con il giorno di riposo […]”.
Deve essere apprezzata, in ogni caso, l'omessa produzione delle note spese per le trasferte presentate dai dipendenti, ulteriore elemento che non depone per la effettività della trasferta e dunque rende ingiustificata la rispettiva erogazione per giornate superiori rispetto al dichiarato.
Non viene prodotta la documentazione delle spese sostenute dai dipendenti per le trasferte – se svolte- o per l'utilizzo dei mezzi pubblici o per l'acquisto di mezzi (es. bicicletta) per le loro presunte trasferte (es. biglietti, ricevute etc.).
CP_ 1 “[…] ricordo che nel 2021 ho lavorato per altre ditte. La ditta è capitato che mi spostasse da ove avevo la mia Pt_1 sede di lavoro a per sostituire qualche collega assente. Questo capitava circa 3-4 volte al mese ma Parte_3 economicamente non cambiava nulla in quanto il mio stipendio era fissato in € 1.000,00 al mese […]”. 2 “[…] io non lavoro sempre nello stesso posto, spesso il sig. mi chiama e mi chiede di andare in altri posti […] per Pt_1 sostituire colleghi assenti […]”. 3 Cfr. dichiarazione resa da : “[…] io non ricevo rimborsi spese per andare al lavoro, il capo della Controparte_6 sig. mi aveva detto che mi avrebbe pagato 1000 euro al mese a prescindere dal numero di ore di Parte_1 Parte_2 CP_ lavoro fatte […]”. Le dichiarazioni rese dagli altri dipendenti e prodotte da sono di identico tenore, ad es.: “Io non prendo soldi di trasferta o rimborsi spese, i soldi che mi vengono pagati sono soltanto quelli dello stipendio per il lavoro fatto nel mese”, dichiarazione resa da;
cfr. con dichiarazione resa da Persona_2 Persona_3
“lavoro nel McDonald di Castiglione dello Stiviere (MN) come addetto alle pulizie alle dipendenze di […] Parte_1 ribadisco di aver sempre lavorato fin dall'assunzione sempre nel locale McDonald in Castiglione dello Stiviere […]”; cfr. con dichiarazione resa da : “ribadisco di aver sempre lavorato nel locale Controparte_9 McDonald di Castiglione d'Adda”; cfr. con dichiarazione resa da : “ribadisco che CP_8 Controparte_8 sono stato sempre a lavorare in località Voghera, sin dalla mia assunzione. Mai mi è stato di andare a lavorare in altri punti McDonald's […] mi reco al lavoro in bicicletta, non essendo in possesso di patente di guida […]”. Si vedano le dichiarazioni rese da in ordine al lavoro svolto presso locali Roadhouse e McDonald situati nella Persona_5 provincia di Torino, sulla percezione di assegni familiari e sul mutamento dei luoghi di lavoro ma genericamente per sostituire colleghi assenti in luoghi imprecisati, con mobilità tramite utilizzo di mezzi pubblici (treno o autobus). Cfr. con dichiarazione resa da che riferisce di quelli che rappresentano trasferimenti stabili presso punti Persona_1 vendita fissi di clienti della società opponente (Mc Donald di Rovigo, Mc Donald di Comacchio, Mc Donald di Bologna) e riferisce di “non ho mai preteso né ricevuto soldi per trasferte neanche quando (l'unica occasione) sono andato per due giorni a Cesena”. Si ribadisce che la sostituzione occasionale di colleghi assenti o il mutamento stabile del luogo di lavoro sono circostanze incompatibili con l'istituto della trasferta e con la presenza in busta paga dell'indennità di trasferta “ ”, Pt_1CP_ codice 061, foriera di vantaggi contributivi (v. buste paga e LUL prodotti da su supporto autorizzato dal Giudice).
Pag. 6 di 15 Si tratta di elementi che, valutati congiuntamente, in assenza di elementi univoci forniti dagli opponenti per ritenere diversamente, inducono a ravvisare una insussistenza dei presupposti costitutivi della trasferta del lavoratore e di conseguenza illegittima la presenza di una indennità di trasferta nelle buste paga prodotte da ed infine illegittimo il beneficio contributivo goduto dagli opponenti. CP_2
Le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso delle indagini ispettive, da ritenersi più attendibili in quanto genuine – per i motivi sopra espressi ma anche in assenza di specifiche prese di posizione degli opponenti, che evocano piuttosto il riparto dei carichi probatori, la scarsa chiarezza delle ragioni dell'illegittimità della indennità di trasferta, un generico disagio patito dai dipendenti connesso agli spostamenti- trovano un riscontro estrinseco nei numerosi contratti individuali di assunzione, che documentano che ciascun lavoratore era assegnato ad una sede di lavoro abituale, fissa e non provvisoria (si vedano i documenti CP_ prodotti da .
L'indennità c.d. “Trasferta Italia” compare in ciascuna busta paga di ogni lavoratore per il periodo di riferimento e tale continua erogazione in busta paga – non contestata specificamente dagli opponenti- connota la natura stessa dell'emolumento, avente natura non occasionale ma strutturale e perciò retributiva, come correttamente accertato dai funzionari ispettivi, con conseguente evasione contributiva (si vedano le buste paga ed i LUL di prodotti per ciascun lavoratore, per ciascuna annualità e mensilità su supporto CP_2
USB dietro autorizzazione giudiziale).
Si tratta di un emolumento sganciato da un generico disagio presuntivamente patito da ogni lavoratore in relazione ad una sede di lavoro fissa e non variabile, che gode di natura retributiva per la presenza costante in busta paga, senza che sia possibile assegnargli una funzione indennitaria.
Il pur generico riferimento all'elenco dei lavoratori di cui al documento n. 7 (fasc. opponenti) contenuto a pag. 5 del ricorso in opposizione non vale a scalfire quanto emerge dai documenti di anzi, per vero, i CP_2 lavoratori elencati nel documento summenzionato risultano risiedere e lavorare abitualmente in sedi di lavoro fisse, presenti nella medesima città di residenza o della provincia, con ciò difettando il requisito della temporaneità della trasferta.
Compete al soggetto (ricorrenti) che intende beneficiare di una riduzione contributiva (es. trattamento delle trasferte) fornire adeguata dimostrazione dei presupposti per l'applicazione del trattamento più favorevole, quale l'esenzione contributiva per l'indennità di trasferta (v. recente Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
04/02/2025, n. 2694; cfr. conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 19/08/2024, n. 22926).
Ancora, è stato detto che: “in materia di accertamento contributivo, l' non è tenuto a specificare dettagliatamente le CP_2 somme percepite dai lavoratori come trasferta, né a dimostrare i singoli periodi e le ore di trasferta. Spetta invece al datore di lavoro l'onere di provare che le somme erogate siano effettivamente relative a trasferte e quindi esenti da contribuzione, in conformità all'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986” (si veda Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 06/09/2024, n. 23996).
Pag. 7 di 15 Il che significa che l'onere della prova incombe su parte opponente e che non è riuscita ad assolverlo nel presente giudizio.
Infatti, non vi è stata una seria ed adeguata offerta di allegazione e prova delle circostanze atte a ritenere giustificate – e dunque esenti da contribuzione- le voci “indennitarie” figuranti in busta paga, ovvero che le stesse siano state erogate a fronte dell'effettiva esistenza di una trasferta del dipendente o per una finalità di stampo “solidaristico” e non piuttosto per una ipotesi di evasione contributiva.
A maggior ragione, le istanze istruttorie orali in calce al ricorso (pag. 16) sono inammissibili, in quanto: il cap.
1 è documentale ed irrilevante;
il capitolo 2 è generico (“anteriormente”, “nei primi giorni successivi all'assunzione”,
“somme”) e valutativo (“mutuato”); il capitolo 3 è parimenti generico (“in relazione alle somme”); i capitoli 4 e 5 sono irrilevanti e generici, oltre che valutativi (“residenza”); il capitolo 6 è valutativo (“rispetto alla mia sede di lavoro abituale e contrattuale”) e generico (“presso altri committenti”; “con frequenza almeno bisettimanale”); i restanti capitoli sono tutti generici (es. il cap. 7 “vantavo una posizione creditoria”; il cap. 8 “considerevolmente ridotta”; il cap.
9 “mi ha erogato somme”; il cap. 10 “in base alle proprie disponibilità”, “somme inferiori rispetto al dovuto”).
In conclusione, tale censura degli opponenti non coglie nel segno e non merita di essere condivisa, in quanto infondata.
D) Con riferimento alla censura sub n. 2) (c.d. “erogazioni fuori busta”, ovvero i bonifici di importi al netto diversi rispetto a quanto risultante dalle buste paga – punto 2 del verbale di accertamento), occorre osservare che la circostanza risulta comprovata da quanto analiticamente prodotto da CP_2
È sufficiente un confronto incrociato tra i documenti prodotti per ciascun lavoratore, ovvero gli importi oggetto di bonifico sul c/c a titolo di “stipendio” mensile ed il netto in ciascuna busta paga per ritenere che in effetti gli importi siano differenti – ma gli opponenti non lo contestano-.
Parte opponente, che comunque riconosce le modalità di pagamento della retribuzione tramite bonifico, adduce che ciascun dipendente avrebbe ricevuto pagamenti parziali degli stipendi mensilmente dovuti, giustificando così i c.d. “doppi bonifici” per ciascuna mensilità.
Tale eccezione è infondata: sarebbe stato onere della parte ricorrente fornire analitica e compiuta allegazione nel ricorso (e solo dopo offrire adeguata prova) dei pagamenti parziali imputabili ad un intero stipendio mensile per ciascun dipendente, quale figurante in ciascuna, corrispondente, busta paga.
Gli opponenti avrebbero avuto l'onere di allegare quali importi oggetto di bonifico sono imputabili allo stipendio del mese specifico di quel dipendente relativamente a quella busta paga, laddove né dal ricorso né dalle distinte prodotte (doc. n. 8 fasc. opponente) nulla è dato ricavare del mese e della busta paga cui i bonifici si riferiscono, così come non sono evincibili le causali di “acconto” o “pagamento parziale” o di “recupero pagamenti” (trattasi di indebiti?) imputabili al singolo stipendio, né è evincibile e documentabile la singola corrispondenza tra il singolo bonifico e lo stipendio pertinente al mese di riferimento di cui alla singola busta paga.
Pag. 8 di 15 Gli opponenti avrebbero avuto l'onere di prendere posizione sulle univoche dichiarazioni rese ai funzionari ispettivi dall'amministratore unico della società: “l'importo pagato in linea di massima coincide con quello indicato in busta paga, ma è capitato in passato di pagare stipendi più alti di quelli indicati in busta paga”, che confermano l'impostazione dell' . CP_4
In ultima analisi, la carenza deduttiva e l'omessa offerta di prova impediscono di condividere tale censura al verbale unico di accertamento e notificazione, dunque infondata.
E) Con riferimento alla censura sub n. 3)(“prestazione di lavoro non regolare” antecedente all'assunzione formale
– punto 3 del verbale unico di accertamento e notificazione), occorre premettere tali sintetiche considerazioni:
a) i soggetti accertatori hanno ritenuto che per i dipendenti di cui all'elenco alle pagg. 13-14-15-16 del verbale unico di accertamento e notificazione, dalla visione dei bonifici e delle schede contabili, la prestazione di lavoro avrebbe avuto inizio prima della comunicazione formale al centro per l'impiego; consegue che la retribuzione (bonifici) del periodo di lavoro irregolare sfuggirebbe all'imposizione contributiva, realizzando una evasione contributiva;
b) gli opponenti adducono che per alcuni dipendenti, i pagamenti effettuati, contrariamente a quanto accertato, sarebbero successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, per altri dipendenti sarebbero successivi all'assunzione e non antecedenti, per altri ancora (assunti e riassunti) sarebbero intermedi e da imputarsi al primo dei rapporti di lavoro;
gli opponenti sostengono che si sarebbero resi disponibili – per “prassi”- ad anticipare somme ai dipendenti per permettere loro di acquistare mezzi di trasporto o sostenere spese di trasloco per l'abitazione.
A prescindere dal fatto che la prova di una prassi aziendale deve essere rigorosamente allegata (ma nel ricorso difetta tale allegazione, che viene data per scontata), vale osservare che gli opponenti non producono documentazione atta a comprovare che i dipendenti abbiano sostenuto spese per traslochi e/o per l'acquisto di mezzi di trasporto o per l'utilizzo degli stessi allo scopo di raggiungere le rispettive sedi di lavoro.
Come risulta dalle dichiarazioni rese dall'amministratore unico in data 09.06.2021, tale documentazione avrebbe dovuto essere esistente, se davvero esisteva una nota spese: “questi 4 dipendenti sono in trasferta e gli pago albergo, ristorante, quando presentano la nota spese”, come dallo stesso dichiarato (si veda la documentazione dell' ). CP_4
Questa documentazione gli opponenti avrebbero avuto l'onere di produrre tempestivamente, al fine di consentire un riscontro estrinseco alle dichiarazioni precompilate prodotte (sulla cui valenza probatoria, v. infra).
Tale carenza da sola sarebbe sufficiente per l'infondatezza dell'eccezione.
Pag. 9 di 15 Occorre rimarcare che, come è noto, compete al datore di lavoro, in caso di evasione contributiva come quella in esame, fornire prova di una assenza di intento fraudolento (presunta nell'occultamento dei dati)(cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 24/06/2022, n. 20446).
Onere della prova che, nemmeno in tale ipotesi, gli opponenti riescono ad assolvere.
È dagli stessi riconosciuta l'esistenza di pagamenti “intermedi” (pag. 10 del ricorso: “[…] si rinvengono pagamenti intermedi […] che il gestionale della ricorrente indica nella seconda matricola […]”), ovvero effettuati nel periodo tra un rapporto di lavoro e l'altro per ciascun dipendente ed è tale effettuazione di pagamenti in periodi non coperti da un rapporto di lavoro a confermare l'impostazione dei funzionari ispettivi: a ben vedere, la tabella di CP_2 contenente i nominativi dei dipendenti di cui alle pagine 13 e ss. del verbale summenzionato (non contestata da controparte) prevede ipotesi di assunzione e riassunzione del medesimo dipendente (o di assunzione del dipendente per periodi brevi), con pagamenti anteriori all'assunzione formale, da cui è presumibile, soprattutto per una omessa specifica presa di posizione sul punto, l'esistenza di un rapporto di lavoro irregolare (ad una disamina, il dipendente LN citato dai ricorrenti ha avuto due rapporti di lavoro formale negli anni 2019-2020; il dipendente ha piuttosto lavorato formalmente per un solo mese ed è CP_10 verosimile un pagamento anticipato;
medesima cosa per il dipendente , che ha lavorato per due mesi, Tes_1 etc.).
Infine, il Giudice ritiene non dirimenti le dichiarazioni prodotte da parte opponente (v. doc. n. 10 fasc. ric.) per i seguenti plurimi motivi: a) sono dichiarazioni scritte rese a distanza di anni rispetto ai fatti, in giorni diversi del mese di settembre del 2024, periodo che -peraltro- è prossimo al deposito del ricorso amministrativo, datato al 20.09.2024 (doc. n. 5 ric.), elemento che non denota una spontaneità nella resa delle stesse;
non sono dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto accertato nel verbale ispettivo e sono prive, in quanto rese in occasione dell'iniziativa amministrativa degli opponenti, di quella genuinità e spontaneità presunta nelle dichiarazioni rese dal lavoratore durante l'accesso ispettivo;
b) sono dichiarazioni precompilate e prestampate su modelli predisposti unilateralmente;
c) sono dichiarazioni che, quanto al contenuto, non tracciano alcun preciso e puntuale riferimento alle somme percepite tramite il bonifico per il periodo prima dell'assunzione; d) sono dichiarazioni scritte che non contengono sicuri elementi atti a garantire univocamente la rispettiva provenienza da ognuno dei lavoratori coinvolti nell'accertamento.
F) Con riferimento alla censura sub n. 4)(punto 4 del verbale unico di accertamento e CP_ notificazione)(“pagamento diretto da parte di dal Fondo di Integrazione salariale Covid-19 del d.l. n. 18/2020 e ss. mod.”), afferma che la società opponente avrebbe presentato n. 21 domande (di cui 1 chiusa in via CP_2 amministrativa e 3 respinte) di accesso al fondo di integrazione salariale richiedendo ad il pagamento CP_2 diretto di assegni ordinari con causale “Covid-19”, inserendo nei LUL ore di assenza dal servizio con la causale codice “A6”, giustificativo “CIG – Assegno ordinario a pagamento diretto”.
Pag. 10 di 15 La censura mossa dai funzionari dei servizi ispettivi riguarda proprio la contemporanea fruizione, per quei dipendenti della società che avevano avuto accesso al fondo di integrazione salariale, di bonifici bancari effettuati “fuori busta” e dell'assegno per l'assenza dal lavoro.
I dipendenti di assenti dal lavoro per determinati periodi, avrebbero percepito Parte_1 importi per cifre superiori a quelle riportate, a motivo dei bonifici di importi che non trovavano corrispondenza nelle relative buste paga per i periodi indicati, ed al contempo avrebbero percepito pagamenti diretti dal fondo di integrazione salariale (si veda l'elenco dei lavoratori di cui alle Tabelle A e C del verbale unico di accertamento e notificazione).
Questione di rilievo, allora, non è se la abbia sospeso l'attività “in toto” o mediante la Parte_1
c.d. formula del “Take Away” adottata dai committenti, perché non si discute di un fatto pacifico quale l'assenza dal lavoro dei dipendenti aventi accesso al fondo di integrazione salariale.
Oggetto dell'accertamento dell'evasione contributiva è il fatto che dipendenti della società godessero, nel periodo di assenza dal lavoro, di retribuzione bonificata sui rispettivi conti correnti e di assegni ordinari corrisposti da e se tale condotta trovi una giustificazione che escluda un intento elusivo nella società, CP_2 superando la presunzione semplice a carico dell'opponente.
Vale osservare che dal contratto di finanziamento acceso dalla società opponente con Credimi S.p.a. (doc. n.
12 fasc. opponente), non emerge affatto la finalità di garanzia dei propri dipendenti di una entrata “ulteriore ed aggiuntiva” rispetto alle somme che gli stessi già percepivano da ovvero quella che avrebbe dovuto CP_2 essere una “misura di sostegno” riconosciuta ai dipendenti, come paventato nel ricorso.
Diversamente: dalle premesse contenute a pag. 4 del contratto di finanziamento può leggersi che: “premesso che il Beneficiario [ opponente] ha richiesto al Finanziatore la disponibilità a concedere un mutuo chirografario Parte_1 dell'importo di Euro 300.000,00 destinato a liquidità per pagamento fornitori (di seguito “Il Finanziamento”); il Finanziatore ha accettato di concedere il Finanziamento richiesto facendo affidamento sulla veridicità, completezza e congruenza dei dati e delle informazioni economiche, finanziarie e giuridiche fornite dal Beneficiario nonché sull'assunzione degli impegni previsti nel presente Contratto […]”. Ma non solo, se non fosse assorbente che il finanziamento, per dichiarazione resa a contratto dall'opponente, era stato acceso per pagare i fornitori – e dunque è difficilmente sostenibile a posteriori che potesse essere destinato ai dipendenti-, vale osservare che comunque l'erogazione del soggetto finanziatore veniva effettuata all'opponente direttamente sul proprio conto corrente, senza che nel rapporto venissero in auge quelli che erano i dipendenti, che resta(va)no soggetti terzi rispetto ad un contratto che non li vede(va) nemmeno come beneficiari.
Si consideri che, in ogni caso, anche ad ammettere in ipotesi come verosimile la lettura proposta dai ricorrenti, gli stessi si troverebbero esposti all'applicazione della clausola n. 7.3., cap. i) del recesso del contratto di finanziamento (doc. n. 12 cit.), che concede il diritto al Finanziatore di recesso dal contratto laddove il
Pag. 11 di 15 Beneficiario abbia destinato, anche solo in parte, il mutuo a scopi diversi da quelli per i quali lo stesso è stato concesso (doc. n. 12 cit.).
Il che significa che se anche in estrema ipotesi dovesse essere plausibile la tesi dei ricorrenti, gli stessi si vedrebbero costretti a restituire la somma mutuata per recesso del Finanziatore, laddove – per loro deduzione- hanno impresso alla medesima una destinazione differente (verso i lavoratori) rispetto a quanto pattuito sul pagamento dei fornitori, causale indicata nelle premesse dell'accordo, il che renderebbe, nel complesso, l'intera operazione controproducente, posto che l'importo oggetto di finanziamento da restituire supera quanto dovrebbero restituire per la voce inerente il titolo di accesso al fondo Covid.
Questa lettura, pertanto, oltre ad essere sconfessata apertamente dai documenti prodotti dagli opponenti, non merita di essere accolta per il danno che gli stessi ne soffrirebbero laddove fosse ritenuta verosimile.
G) Con riferimento alla posizione di (censura sub n. 5, punto 5 del verbale cit.), il fatto risulta CP_3 dimostrato (da onerato della prova) sol leggendo quanto dallo stesso dichiarato in data 17.09.2021 sul CP_2 rapporto intercorrente con l'odierna opponente. La dichiarazione, precisa per contenuto, ne consente la qualificazione in termini di procacciatore di affari. descrive la circostanza del contatto con la società e CP_3 della richiesta del legale rappresentante di “procacciare” dei clienti per la stessa;
precisa di aver messo in contatto la opponente con una società terza, rendendo all'uopo una dichiarazione circostanziata del fatto;
aggiunge di non aver mai saputo di essere stato assunto dalla società e di non aver apposto la propria firma su un contratto di lavoro, né di aver ricevuto direttive dai responsabili della società. La società opponente non prende posizione specifica sul contenuto della dichiarazione di , non deducendo di direttive impartitegli;
con il CP_3 dedurre genericamente che “non ha mai lavorato”, riconosce essere stata assente una subordinazione, elemento che è sufficiente per ritenere che abbia assolto all'onere della prova, anche ai sensi dell'art. 115 primo CP_2 co. c.p.c.
Per tutti questi motivi, il ricorso merita il rigetto integrale, l'ordinanza di sospensione deve essere revocata e deve essere positivamente accertato il credito contributivo e sanzionatorio vantato dall'Istituto nei confronti degli opponenti.
Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore indeterminabile della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.)(scaglione fino ad € 520.000,00); - la natura di previdenza della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
- l'importanza, la natura e la media difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del
Pag. 12 di 15 giudizio (detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
- dichiara i ricorrenti, in solido, tenuti a pagare integralmente l'importo portato dall'avviso di addebito opposto;
- condanna altresì ciascun ricorrente, in solido ai sensi dell'art. 97 c.p.c., al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 15.000,00 per competenze professionali, spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 28 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 13 di 15