Art. 3.
All'onere di lire 500.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 500.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.