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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/05/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1206/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1206/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 16 maggio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. MARONE GUIDO, oggi sostituito dall'avv. Filippo Parte_1
Andreoli
Per nessuno Controparte_1
L'avv. Andreoli contesta l'eccezione sollevata dal resistente con riferimento all'a/s CP_1
2022/2023, poiché il servizio prestato in detta annualità dal ricorrente in qualità di docente emerge dal contratto di cui al doc. n. 15 del fascicolo di parte ricorrente, mentre dallo stato matricolare depositato da controparte emerge che il ricorrente è stato immesso in ruolo il 1.09.2022 in qualità di collaboratore scolastico, ma l'incarico è stato revocato per volontà del ricorrente, che, appunto, in data 7.09.2022, ha stipulato un contratto a tempo determinato in qualità di docente, con relativa assunzione in servizio. In ogni caso, laddove il Tribunale ritenga necessari ulteriori chiarimenti, chiede la concessione di un breve termine. Dà atto che le parti hanno stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche nell'a/s 2024/2025 (con scadenza al 31.08.2025). Per il resto, si riporta al ricorso ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, con vittoria di spese e con attribuzione a favore del procuratore antistatario.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1206/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARONE Parte_1 C.F._1
GUIDO, con elezione di domicilio in NAPOLI VIA L. GIORDANO N. 15, presso il difensore avv. MARONE GUIDO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.04.2024, il docente ha esposto di avere prestato Parte_1 servizio alle dipendenze del in forza dei seguenti contratti fino al Controparte_2
termine delle attività didattiche/delle lezioni:
1) Nell'a/s 2021/2022 – contratto dal 18.10.2021 al 10.06.2022, per n. 18 ore di servizio settimanali, per il sostegno, presso SCUOLA PRIMO GRADO - I.C./ S.M.S. DI COGORNO –
COGORNO (doc. 14);
2) Nell'a/s 2022/2023 – contratto dal 07.09.2022 al 30.06.2023, per n. 18 ore di servizio settimanali, per il sostegno, presso I.S. OR VASARI - FIGLINE E SA
AR (doc. 15);
3) Nell'a/s 2023/2024 – contratto dal 01.09.2023 al 30.06.2024, per n. 18 ore di servizio settimanali, per il sostegno, presso ISTITUTO SUPERIORE - OR VASARI - FIGLINE
E SA AR (doc. 13); senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali
(la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
2 Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di €
500,00 annui (per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), richiamando la sentenza del
Consiglio di Stato n. 1842/22, l'ordinanza del 18/05/2022 emessa dalla CGUE nella causa C-450/21 e la sentenza della Corte di Cassazione, n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi continuativi di supplenza per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ad ottenere la cd. Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n.
107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad €1.500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art.
63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante
«Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita
l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione
Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, CP_3
recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per CP_3
la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone.”
Si è costituito in giudizio il , contestando il ricorso con particolare Controparte_2
riferimento alla annualità 2022/2023, poiché è documentale che, in tale annualità, il ricorrente sia stato
3 assunto a tempo indeterminato come collaboratore scolastico (ATA), con decorrenza dal 1.09.2022, come emerge dallo stato matricolare in atti.
Pertanto, il resistente ha chiesto all'intestato Tribunale di respingere il ricorso;
con vittoria di CP_1
spese.
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Ciò posto, nella fattispecie, è documentale e non contestato che il ricorrente abbia svolto attività di docenza negli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, con i sopraindicati contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche/delle lezioni, come emergenti dai doc. n. 13 e 14 del fascicolo di parte ricorrente e dallo stato matricolare prodotto dal resistente. CP_1
Con riferimento all'a/s 2022/2023 si ritiene infondata l'eccezione sollevata dal resistente in CP_1
memoria di costituzione, poiché dalla lettura del contratto a tempo determinato di cui al doc. 15 del fascicolo di parte ricorrente (dal 07.09.2022 al 30.06.2023, per n. 18 ore di servizio settimanali, per il sostegno, presso I.S. OR VASARI, con assunzione in servizio al 7.09.2022) emerge che il ricorrente era già titolare di contratto a tempo indeterminato come personale ATA – collaboratore scolastico -, ai sensi dell'art. 59 CCNL 2007, che consentiva al personale ATA di accettare, nel comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno (al 30 giugno o al 31 agosto); peraltro, dallo stato matricolare in atti emerge che la nomina è stata revocata dal 1.09.2022 e il procuratore di parte ricorrente ha dedotto all'odierna udienza che detta revoca è riferita al contratto a tempo indeterminato come ATA (che, in effetti, aveva decorrenza dal 1.09.2022).
È, inoltre, documentale che le parti abbiano stipulato, anche per l'a/s 2024/2025, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con scadenza al 31.08.2025, come emerge dallo stato matricolare prodotto dal Ministero resistente.
Ciò posto, l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 stabilisce che: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4
4 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
In attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato ribadito che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ancora, l'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, senza operare alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati
5 dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
Dalle soprariportate disposizioni normative e regolamentari emerge che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Si evidenzia che il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” collida con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances, rispetto agli altri docenti, di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.
Il Giudice amministrativo, inoltre, ha ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio: “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente” (cit. Cons. Stato, sentenza del 16.03.2022, n. 1842).
In ordine alla questione della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione
Europea, è, poi, recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'UE, a seguito di rinvio pregiudiziale proposto ex art. 267 TFUE.
In particolare, la Corte di Giustizia ha ritenuto che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tem po indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso
6 il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1
compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (v. Corte Giustizia UE, sez. VI, ordinanza del 18/05/2022, nella causa C-450/2021).
A tal proposito, si evidenzia che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
Recentemente, sulla questione oggetto di causa, si è, inoltre, pronunciata, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, affermando i seguenti principi di diritto: “1)
La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in talsenso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_1
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
7 giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ciò posto, nel caso in esame, è documentale che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 (con le precisazioni sopra indicate) e
2023/2024, con incarichi fino al termine delle attività didattiche/delle lezioni (con particolare riferimento all'a/s 2021/2022, si osserva che il ricorrente ha prestato attività di docenza continuativamente dall'ottobre 2021 al giugno 2022, presso il medesimo istituto scolastico, per il sostegno, con orario completo, assicurando, così, una durata della didattica annuale, con conseguente sua comparabilità ai docenti di ruolo).
Con la suindicata sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto comparabili ai docenti di ruolo i docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche con conseguente spettanza della carta docente anche a favore di tali ultimi docenti, in virtù del principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro.
8 Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui per gli aa.ss. 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo CP_1 complessivo di € 1.500,00, tramite il sistema della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36, L. 724/1994).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della natura seriale del presente contenzioso, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto del ricorrente di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015;
- per l'effetto, condanna il ad attribuire al ricorrente, per gli anni Controparte_2
scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese processuali, CP_1
liquidate in complessivi euro 657,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e CPA se dovute come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 16 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
9
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1206/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 16 maggio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. MARONE GUIDO, oggi sostituito dall'avv. Filippo Parte_1
Andreoli
Per nessuno Controparte_1
L'avv. Andreoli contesta l'eccezione sollevata dal resistente con riferimento all'a/s CP_1
2022/2023, poiché il servizio prestato in detta annualità dal ricorrente in qualità di docente emerge dal contratto di cui al doc. n. 15 del fascicolo di parte ricorrente, mentre dallo stato matricolare depositato da controparte emerge che il ricorrente è stato immesso in ruolo il 1.09.2022 in qualità di collaboratore scolastico, ma l'incarico è stato revocato per volontà del ricorrente, che, appunto, in data 7.09.2022, ha stipulato un contratto a tempo determinato in qualità di docente, con relativa assunzione in servizio. In ogni caso, laddove il Tribunale ritenga necessari ulteriori chiarimenti, chiede la concessione di un breve termine. Dà atto che le parti hanno stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche nell'a/s 2024/2025 (con scadenza al 31.08.2025). Per il resto, si riporta al ricorso ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, con vittoria di spese e con attribuzione a favore del procuratore antistatario.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1206/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARONE Parte_1 C.F._1
GUIDO, con elezione di domicilio in NAPOLI VIA L. GIORDANO N. 15, presso il difensore avv. MARONE GUIDO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.04.2024, il docente ha esposto di avere prestato Parte_1 servizio alle dipendenze del in forza dei seguenti contratti fino al Controparte_2
termine delle attività didattiche/delle lezioni:
1) Nell'a/s 2021/2022 – contratto dal 18.10.2021 al 10.06.2022, per n. 18 ore di servizio settimanali, per il sostegno, presso SCUOLA PRIMO GRADO - I.C./ S.M.S. DI COGORNO –
COGORNO (doc. 14);
2) Nell'a/s 2022/2023 – contratto dal 07.09.2022 al 30.06.2023, per n. 18 ore di servizio settimanali, per il sostegno, presso I.S. OR VASARI - FIGLINE E SA
AR (doc. 15);
3) Nell'a/s 2023/2024 – contratto dal 01.09.2023 al 30.06.2024, per n. 18 ore di servizio settimanali, per il sostegno, presso ISTITUTO SUPERIORE - OR VASARI - FIGLINE
E SA AR (doc. 13); senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali
(la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
2 Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di €
500,00 annui (per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), richiamando la sentenza del
Consiglio di Stato n. 1842/22, l'ordinanza del 18/05/2022 emessa dalla CGUE nella causa C-450/21 e la sentenza della Corte di Cassazione, n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi continuativi di supplenza per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ad ottenere la cd. Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n.
107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad €1.500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art.
63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante
«Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita
l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione
Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, CP_3
recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per CP_3
la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone.”
Si è costituito in giudizio il , contestando il ricorso con particolare Controparte_2
riferimento alla annualità 2022/2023, poiché è documentale che, in tale annualità, il ricorrente sia stato
3 assunto a tempo indeterminato come collaboratore scolastico (ATA), con decorrenza dal 1.09.2022, come emerge dallo stato matricolare in atti.
Pertanto, il resistente ha chiesto all'intestato Tribunale di respingere il ricorso;
con vittoria di CP_1
spese.
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Ciò posto, nella fattispecie, è documentale e non contestato che il ricorrente abbia svolto attività di docenza negli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, con i sopraindicati contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche/delle lezioni, come emergenti dai doc. n. 13 e 14 del fascicolo di parte ricorrente e dallo stato matricolare prodotto dal resistente. CP_1
Con riferimento all'a/s 2022/2023 si ritiene infondata l'eccezione sollevata dal resistente in CP_1
memoria di costituzione, poiché dalla lettura del contratto a tempo determinato di cui al doc. 15 del fascicolo di parte ricorrente (dal 07.09.2022 al 30.06.2023, per n. 18 ore di servizio settimanali, per il sostegno, presso I.S. OR VASARI, con assunzione in servizio al 7.09.2022) emerge che il ricorrente era già titolare di contratto a tempo indeterminato come personale ATA – collaboratore scolastico -, ai sensi dell'art. 59 CCNL 2007, che consentiva al personale ATA di accettare, nel comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno (al 30 giugno o al 31 agosto); peraltro, dallo stato matricolare in atti emerge che la nomina è stata revocata dal 1.09.2022 e il procuratore di parte ricorrente ha dedotto all'odierna udienza che detta revoca è riferita al contratto a tempo indeterminato come ATA (che, in effetti, aveva decorrenza dal 1.09.2022).
È, inoltre, documentale che le parti abbiano stipulato, anche per l'a/s 2024/2025, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con scadenza al 31.08.2025, come emerge dallo stato matricolare prodotto dal Ministero resistente.
Ciò posto, l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 stabilisce che: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4
4 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
In attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato ribadito che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ancora, l'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, senza operare alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati
5 dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
Dalle soprariportate disposizioni normative e regolamentari emerge che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Si evidenzia che il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” collida con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances, rispetto agli altri docenti, di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.
Il Giudice amministrativo, inoltre, ha ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio: “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente” (cit. Cons. Stato, sentenza del 16.03.2022, n. 1842).
In ordine alla questione della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione
Europea, è, poi, recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'UE, a seguito di rinvio pregiudiziale proposto ex art. 267 TFUE.
In particolare, la Corte di Giustizia ha ritenuto che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tem po indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso
6 il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1
compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (v. Corte Giustizia UE, sez. VI, ordinanza del 18/05/2022, nella causa C-450/2021).
A tal proposito, si evidenzia che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
Recentemente, sulla questione oggetto di causa, si è, inoltre, pronunciata, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, affermando i seguenti principi di diritto: “1)
La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in talsenso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_1
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
7 giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ciò posto, nel caso in esame, è documentale che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 (con le precisazioni sopra indicate) e
2023/2024, con incarichi fino al termine delle attività didattiche/delle lezioni (con particolare riferimento all'a/s 2021/2022, si osserva che il ricorrente ha prestato attività di docenza continuativamente dall'ottobre 2021 al giugno 2022, presso il medesimo istituto scolastico, per il sostegno, con orario completo, assicurando, così, una durata della didattica annuale, con conseguente sua comparabilità ai docenti di ruolo).
Con la suindicata sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto comparabili ai docenti di ruolo i docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche con conseguente spettanza della carta docente anche a favore di tali ultimi docenti, in virtù del principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro.
8 Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui per gli aa.ss. 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo CP_1 complessivo di € 1.500,00, tramite il sistema della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36, L. 724/1994).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della natura seriale del presente contenzioso, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto del ricorrente di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015;
- per l'effetto, condanna il ad attribuire al ricorrente, per gli anni Controparte_2
scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese processuali, CP_1
liquidate in complessivi euro 657,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e CPA se dovute come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 16 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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