TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 23/02/2026, n. 519
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Sentenza breve 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che la controversia inerisce alla fase esecutiva del rapporto agevolativo già concesso, attenendo all'erogazione di un finanziamento, e che pertanto la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Ha inoltre affermato che l'azione avverso il silenzio-inadempimento non è ammissibile se il rapporto sottostante involge posizioni di diritto soggettivo.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che l'azione volta ad accertare l'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza non rientra nella giurisdizione amministrativa, poiché il rapporto giuridico sottostante involge posizioni di diritto soggettivo, attenendo alla fase esecutiva del rapporto agevolativo.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice ordinario

    Il Tribunale ha ritenuto che la fase di erogazione del finanziamento, una volta concesso, rientra nella fase esecutiva del rapporto agevolativo e attiene a diritti soggettivi, pertanto la giurisdizione spetta al giudice ordinario. L'erogazione non è subordinata a valutazione discrezionale da parte dell'Istituto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 23/02/2026, n. 519
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 519
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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