Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 23/02/2026, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00519/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01892/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1892 del 2025, proposto da
Sud Conglomerati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Giracello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RF-Finsicilia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dell'Ente resistente sull’istanza del 05.03.2025 di erogazione del primo S.A.L. nell'ambito dell’agevolazione economica “Ripresa Sicilia” e sulla diffida trasmessa dalla ricorrente a mezzo PEC il 2 settembre 2025;
e per la declaratoria
ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del C.p.a., dell’art. 2 della L. 241/1990 e dell’art. 2 della L.R. n. 7/2019, dell’obbligo di RF FinSicilia S.p.A. di concludere il procedimento avente ad oggetto l'erogazione del primo S.A.L. di cui all'istanza del 05.03.2025 nell'ambito dell’agevolazione economica “Ripresa Sicilia”;
nonché per l’accertamento
della fondatezza della pretesa, ex art. 31 comma 3 C.p.a., con conseguente condanna dell'RF FinSicilia S.p.A. a provvedere all’erogazione del primo S.A.L. di cui all'istanza sopra riportata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RF-Finsicilia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il dott. AR LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la parte ricorrente in epigrafe ha impugnato il silenzio-inadempimento asseritamente formatosi sull’istanza del 05.03.2025 di erogazione del primo S.A.L. nell'ambito dell’agevolazione economica “Ripresa Sicilia” e sulla successiva diffida trasmessa dalla ricorrente a mezzo PEC il 2 settembre 2025.
A tal proposito, la parte ricorrente ha esposto di avere ottenuto, con D.D.G. n. 2345/7.S del 10 novembre 2023, la concessione del finanziamento agevolato richiesto per l’importo complessivo massimo di € 603.000,00, sottoscrivendo con RF il relativo contratto di finanziamento in data 19.03.2024.
Dichiara, inoltre, di avere presentato alla resistente in data 05.03.2025 richiesta di erogazione del primo S.A.L.. Successivamente all’inoltro della richiesta di erogazione sono state formulate dall’IRFIS plurime richieste di integrazione documentale, puntualmente adempiute dalla Sud Conglomerati S.p.A.. Nonostante ciò, l’erogazione richiesta non risulta ancora eseguita, a nulla valendo l’ulteriore atto di invito a provvedere del 2 settembre 2025.
Non avendo ottenuto riscontro sino ad oggi alle diffide di pagamento, ha chiesto accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dall’ente pagatore, con condanna dello stesso a concludere il procedimento per il pagamento del dovuto con un provvedimento espresso.
Si è costituita in giudizio IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A., deducendo il difetto di giurisdizione del G.A. sulla controversia in esame, riguardante l’esecuzione di meri obblighi contrattuali di pagamento.
Con memoria depositata il 6.02.2026, la ricorrente ha insistito per la giurisdizione del giudice amministrativo e per la pronuncia sull’azione avverso il silenzio, rilevando che l'istanza di erogazione del primo S.A.L. presentata dalla ricorrente il 5 marzo 2025 non costituisce una mera richiesta di adempimento contrattuale, bensì l'atto iniziale di un procedimento amministrativo volto all'emanazione di un provvedimento di erogazione da parte di IRFIS nell'esercizio delle funzioni pubbliche allo stesso delegate sulla corretta esecuzione del progetto finanziato e sulla ammissibilità delle spese rendicontate.
Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
La natura pregiudiziale della questione di difetto di giurisdizione ne impone l’esame preliminare rispetto alle censure oggetto del ricorso introduttivo.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione - nella quale la legge, salvo il caso in cui riconosca direttamente il contributo o la sovvenzione, attribuisce alla P.A. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse primario, apprezzando discrezionalmente l' an , il quid ed il quomodo dell'erogazione, e al richiedente la posizione di interesse legittimo - da quella successiva alla concessione del contributo, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (Cass., Sez. U., 20 luglio 2011, n. 15867; Cass., Sez. U., 17 febbraio 2016, n. 3057; Cass., Sez. U., 22 giugno 2017, n. 15638; Cass., Sez. U., 18 settembre 2017, n. 21549).
Peraltro, Cass., S.U., 30.03.2018, n. 8049, sulla scorta dell’enunciato principio di diritto, ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia relativa alla riduzione, operata dal soggetto incaricato dell'attuazione di un Patto territoriale, dell'importo dei finanziamenti già erogati in favore di un'impresa titolare di iniziative attuative del Patto medesimo, per spese ritenute non ammissibili, siccome inerenti la realizzazione di alcune opere non pertinenti al programma di investimento, esprimendosi detta riduzione in atti nei quali la P.A. non esercita alcuna discrezionalità, dovendosi soltanto uniformare ai principi della normativa vigente.
Analogamente, secondo il Consiglio di Stato, “ la rideterminazione dell'ammontare del contributo in ragione della non riconoscibilità di alcune spese rispetto al progetto iniziale inerisce alle modalità esecutive e attuative dell'investimento oggetto di agevolazione e si inserisce nella fase esecutiva del rapporto, che trova la sua fonte nei decreti originari di concessione delle agevolazioni contenenti la liquidazione provvisoria del contributo e nel cui ambito sono configurabili esclusivamente situazioni giuridiche di diritto soggettivo e non di interesse legittimo ”, con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice ordinario (così C. di S., sez. VI, 12.06.2017, n. 2863 nel confermare l’appellata sentenza del T.A.R. Puglia-Bari n. 786/2016 concernente riduzione e recupero di contributi indebitamente erogati, in seguito ad un atto di liquidazione e conguaglio adottato dalla banca concessionaria).
Ebbene, nel caso di specie, avuto riguardo al petitum sostanziale, ciò di cui si duole il privato è che – una volta concessogli con D.D.G. n. 2345/7.S del 10 novembre 2023 un finanziamento agevolato (in parte a fondo perduto) di un certo importo per l'incentivazione della sua attività imprenditoriale – non ne abbia ricevuto l’ammontare in sede di liquidazione, dal momento che il soggetto pagatore (RF-FinSicilia S.p.A.) non avrebbe dato seguito, nonostante la produzione dei documenti richiesti, all’erogazione del primo S.A.L..
Alla luce degli orientamenti sopra richiamati, tanto della giurisprudenza di legittimità quanto della giurisprudenza amministrativa, deve ritenersi che l’atto impugnato incida su una situazione consolidata di diritto soggettivo, inerendo esclusivamente alla fase esecutiva del rapporto agevolativo già assentito in via amministrativa, e che quindi la relativa giurisdizione spetti al giudice ordinario. Inoltre, il Collegio osserva che l’erogazione del finanziamento, già assentito e concesso, non è subordinato ad una valutazione discrezionale (idonea a degradare a interesse legittimo la situazione di diritto soggettivo in capo al privato) circa l’ an e il quomodo dell’erogazione, rimessa ad RF, dovendosi l’Istituto uniformare ai principi della normativa vigente nel compimento delle verifiche a esso spettanti sulla corretta esecuzione del progetto finanziato e sulla ammissibilità delle spese rendicontate.
Per gli stessi motivi, non può ritenersi che rientri nella giurisdizione amministrativa l'azione volta ad accertare l'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza rivolta all'Amministrazione ex art. 31 c.p.a.
A tal proposito, secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, poiché la giurisdizione si determina in base alla natura delle situazioni giuridiche soggettive di cui si invoca tutela, allorché il rapporto giuridico sottostante al silenzio serbato dall'Amministrazione involge posizioni di diritto soggettivo, è inammissibile il ricorso proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117, cod. proc. amm., al fine di accertare l'illegittimità dell'inadempimento dell'Amministrazione; il difetto di giurisdizione relativo al rapporto sostanziale non potrebbe, infatti, essere aggirato mediante l'istituto del silenzio-inadempimento perché la norma meramente processuale che ne prevede la tutela non fonda la giurisdizione del giudice amministrativo (v. Cons. Stato, Sez. V, 08/05/2018, n. 2751; Cons. Stato, Sez. III, 01/02/2012, n. 501).
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo, dovendo nella fattispecie essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riproposto a cura della parte ricorrente, ex art. 11, comma 2 c.p.a., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente nella misura quantificata in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 in ragione del valore della causa (indeterminabile), della non particolare complessità del contenzioso e della concentrazione del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore di RF delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF TE, Presidente
AR LO, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LO | EF TE |
IL SEGRETARIO