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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/09/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 18.4.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Bergamo, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Bricconi, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. , nato il [...] a [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Bricconi, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bergamo in data 31.3.1997 in regime di comunione dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 18.4.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La Sig.ra - entro 90 giorni dall'omologa della Parte_1
separazione – provvederà a trasferire al Sig. la propria CP_1
quota parte del 50% dell'appartamento oggi adibito a residenza coniugale,
sito in Fiorenzuola D'Arda (PC) nel PEEO Querceto, Via Generale
Ferruccio Ranza, 29, composto da tre camere, cucina, bagno, W.C.,
disimpegno, ripostiglio e loggia, vano cantina al piano interrato, vano autorimessa al piano interrato oltre servizi, accessori, portico e terrazza,
2 censito all'NCEU del Comune di Fiorenzuola D'Arda alla partita n.1004955;
- foglio 39 mappale 1706 sub. 14, via Generale Ferruccio Ranza, s. B., i.
4, p.T-S1, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 6, vani 6,0, rendita catastale lire 870,00;
- foglio 39, mappale 1706, sub. 8, via Generale Ferruccio Ranza, i. 4, p.
S1, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 4, mq 16, rendita catastale lire
131,200;
3) L'importo per la compravendita è fissato dalle parti in € 60.000,00
(sessantamila/00 euro) che il Sig. verserà alla Sig.ra CP_1
in unica soluzione, tramite assegno circolare non Parte_1
trasferibile, al momento della stipula dell'atto notarile;
pertanto le parti rinunciano sin da ora all'iscrizione d'ipoteca legale sul bene ceduto;
le spese notarili per l'atto di compravendita saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
4) Entrambe le Parti convengono che tale trasferimento è strettamente e funzionalmente collegato al procedimento di separazione, essendo elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e assicurare la tutela della figlia.
5) I coniugi si accordano sin da ora di provvedere alle necessità della figlia maggiorenne , sino a che la stessa non troverà una stabile Persona_1
occupazione lavorativa che le permetta di sostenersi autonomamente, nella misura del 50% ciascuno sia p er quanto riguarda le spese ordinarie che straordinarie (da concordare preventivamente);
3 6) Le autovetture già rispettivamente intestate, rimarranno di proprietà
esclusiva di ciascun intestatario;
7) Il conto corrente bancario attualmente cointestato ai due coniugi rimarrà
intestato al solo Sig. che si accollerà le spese relative al CP_1
mutamento di intestazione;
8) Il mobilio le pertinenze e gli arredi che attualmente arredano la casa coniugale rimarranno in proprietà al Sig. ; CP_1
9) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretende l'uno dall'altro né a titolo di mantenimento né ad altro titolo;
10) I ricorrenti si danno reciproco assenso sia al fine del rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia per l'espatrio stesso. “
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della
4 convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Bergamo perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 63 ,anno 1997, parte 2, serie A ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
5 Piacenza, 15.9.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 18.4.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Bergamo, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Bricconi, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. , nato il [...] a [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Bricconi, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bergamo in data 31.3.1997 in regime di comunione dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 18.4.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La Sig.ra - entro 90 giorni dall'omologa della Parte_1
separazione – provvederà a trasferire al Sig. la propria CP_1
quota parte del 50% dell'appartamento oggi adibito a residenza coniugale,
sito in Fiorenzuola D'Arda (PC) nel PEEO Querceto, Via Generale
Ferruccio Ranza, 29, composto da tre camere, cucina, bagno, W.C.,
disimpegno, ripostiglio e loggia, vano cantina al piano interrato, vano autorimessa al piano interrato oltre servizi, accessori, portico e terrazza,
2 censito all'NCEU del Comune di Fiorenzuola D'Arda alla partita n.1004955;
- foglio 39 mappale 1706 sub. 14, via Generale Ferruccio Ranza, s. B., i.
4, p.T-S1, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 6, vani 6,0, rendita catastale lire 870,00;
- foglio 39, mappale 1706, sub. 8, via Generale Ferruccio Ranza, i. 4, p.
S1, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 4, mq 16, rendita catastale lire
131,200;
3) L'importo per la compravendita è fissato dalle parti in € 60.000,00
(sessantamila/00 euro) che il Sig. verserà alla Sig.ra CP_1
in unica soluzione, tramite assegno circolare non Parte_1
trasferibile, al momento della stipula dell'atto notarile;
pertanto le parti rinunciano sin da ora all'iscrizione d'ipoteca legale sul bene ceduto;
le spese notarili per l'atto di compravendita saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
4) Entrambe le Parti convengono che tale trasferimento è strettamente e funzionalmente collegato al procedimento di separazione, essendo elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e assicurare la tutela della figlia.
5) I coniugi si accordano sin da ora di provvedere alle necessità della figlia maggiorenne , sino a che la stessa non troverà una stabile Persona_1
occupazione lavorativa che le permetta di sostenersi autonomamente, nella misura del 50% ciascuno sia p er quanto riguarda le spese ordinarie che straordinarie (da concordare preventivamente);
3 6) Le autovetture già rispettivamente intestate, rimarranno di proprietà
esclusiva di ciascun intestatario;
7) Il conto corrente bancario attualmente cointestato ai due coniugi rimarrà
intestato al solo Sig. che si accollerà le spese relative al CP_1
mutamento di intestazione;
8) Il mobilio le pertinenze e gli arredi che attualmente arredano la casa coniugale rimarranno in proprietà al Sig. ; CP_1
9) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretende l'uno dall'altro né a titolo di mantenimento né ad altro titolo;
10) I ricorrenti si danno reciproco assenso sia al fine del rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia per l'espatrio stesso. “
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della
4 convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Bergamo perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 63 ,anno 1997, parte 2, serie A ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
5 Piacenza, 15.9.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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