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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente VIGORITA CELESTE, Relatore INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 565/2022 depositato il 14/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2020 00041985 05 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2020 00041985 05 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2020 00041985 05 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2020 00041985 05 000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2020 00041985 05 000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 043 2020 00041985 05 000 in epigrafe indicata , notificata il 25.11.2021, per il recupero di tributi erariali per il complessivo importo di Euro 2.880,99.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Intervenuta decadenza dall'esercizio della pretesa.
2-Omessa notifica di atto presupposto
3-Difetto di motivazione.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato.
All'esito della udienza del 29.10.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo motivo si rileva che la cartella risulta emessa a seguito di controllo cd automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 delle dichiarazioni redditi presentate per gli anni di imposta 2013 e 2014.
Orbene, nella ipotesi di cartella emessa ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 il termine di decadenza entro cui deve essere notificata la cartella è quello del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Ne consegue che, nella specie, detto termine è spirato il 31.12.2017 per il controllo relativo alla dichiarazione presentata nel 2014 per l'anno di imposta 2013 ed il 31.12.2018 per il controllo relativo alla dichiarazione presentata nel 2015 per l'anno di imposta 2014.
Ne consegue la tardività della notifica, nella specie eseguita solo il 25.11.2021.
Tardività rispetto alla quale non incide la legislazione emergenziale CO richiamata da parte resistente , tenuto conto della precedenza temporale della maturata decadenza rispetto alla entrata in vigore della stessa.
Il motivo, avente natura risolutiva ed assorbente di ogni altra censura sollevata, è, pertanto, fondato.
Da qui l'accoglimento del ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e soccombenza condanna la Agenzia Entrate Riscossione al Ricorrente_1pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.000,00, oltre accessori di legge dovuti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Foggia, Sezione Seconda :
-Accoglie il ricorso.
-Condanna la Agenzia Entrate Riscossione al pagamento in favore del ricorrente Ricorrente_1 delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.000,00, oltre accessori di legge dovuti, con distrazione in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Foggia il 29.10.2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita) (Dott. Paolo Cassano)
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente VIGORITA CELESTE, Relatore INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 565/2022 depositato il 14/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2020 00041985 05 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2020 00041985 05 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2020 00041985 05 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2020 00041985 05 000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2020 00041985 05 000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 043 2020 00041985 05 000 in epigrafe indicata , notificata il 25.11.2021, per il recupero di tributi erariali per il complessivo importo di Euro 2.880,99.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Intervenuta decadenza dall'esercizio della pretesa.
2-Omessa notifica di atto presupposto
3-Difetto di motivazione.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato.
All'esito della udienza del 29.10.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo motivo si rileva che la cartella risulta emessa a seguito di controllo cd automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 delle dichiarazioni redditi presentate per gli anni di imposta 2013 e 2014.
Orbene, nella ipotesi di cartella emessa ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 il termine di decadenza entro cui deve essere notificata la cartella è quello del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Ne consegue che, nella specie, detto termine è spirato il 31.12.2017 per il controllo relativo alla dichiarazione presentata nel 2014 per l'anno di imposta 2013 ed il 31.12.2018 per il controllo relativo alla dichiarazione presentata nel 2015 per l'anno di imposta 2014.
Ne consegue la tardività della notifica, nella specie eseguita solo il 25.11.2021.
Tardività rispetto alla quale non incide la legislazione emergenziale CO richiamata da parte resistente , tenuto conto della precedenza temporale della maturata decadenza rispetto alla entrata in vigore della stessa.
Il motivo, avente natura risolutiva ed assorbente di ogni altra censura sollevata, è, pertanto, fondato.
Da qui l'accoglimento del ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e soccombenza condanna la Agenzia Entrate Riscossione al Ricorrente_1pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.000,00, oltre accessori di legge dovuti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Foggia, Sezione Seconda :
-Accoglie il ricorso.
-Condanna la Agenzia Entrate Riscossione al pagamento in favore del ricorrente Ricorrente_1 delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.000,00, oltre accessori di legge dovuti, con distrazione in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Foggia il 29.10.2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita) (Dott. Paolo Cassano)