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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 14388/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14388/2024 vg promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BOZZINI FRANCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in PIANEZZA il 03/09/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA (atto n. 27 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nati i figli: in data 4 luglio 2012 e in data Persona_1 Persona_2
31 marzo 2015.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 17/09/2021. Con ricorso depositato il 11/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. Nulla può disporsi sull'assegnazione della casa coniugale al marito, poiché genitore non collocatario dei minori, pur potendo darsi atto che la stessa rimane nella sua disponibilità.
Spese come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa i minori e ad entrambi i genitori, i quali, pertanto Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale su di essi.
DISPONE che i minori mantengano la residenza presso l'abitazione della madre presso la quale avranno la loro abitazione principale con facoltà per il padre di vederli e frequentarli, salvo diversi accordi secondo le seguenti modalità:
* mercoledì dall'uscita dalla scuola sino alle ore 21.00 con accompagnamento dei figli presso l'abitazione materna;
-nella successiva settimana:
* mercoledì dall'uscita dalla scuola sino alle ore 21.00 con accompagnamento dei figli presso l'abitazione materna;
*venerdì dall'uscita dalla scuola sino alle ore 21.00 della domenica con accompagnamento dei figli presso l'abitazione materna;
DISPONE che il sig. trascorra con i figli minori i seguenti ulteriori periodi: Pasqua Parte_2
e Pasquetta ad anni alterni;
una settimana durante le vacanze natalizie, comprensiva, ad anni alterni, del Natale e del Capodanno e più precisamente una settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 06 gennaio;
due settimane, anche non consecutive , durante le vacanze estive, con preavviso entro il 31 maggio di ogni anno in ordine al periodo;
in ogni altra occasione concordata dai genitori nell'interesse dei minori e comunque secondo il gradimento di questi ultimi.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli minori durante i periodi in cui questi ultimi dimoreranno presso di essi.
DISPONE che il SI. , inoltre, versi alla moglie entro il giorno 15 di ogni mese, a Parte_2 titolo di concorso per il mantenimento di ciascun figlio minore, la somma di € 200,00, e così € 400,00 complessivi, oltre ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come da protocollo sottoscritto dai magistrati e avvocati del Foro di Torino in data 15/03/2016, ricomprendendosi in esse anche le spese di mensa scolastica e quelle di trasporto correlate alla frequentazione scolastica, le spese mediche non mutuabili, le spese per attività sportive e ricreative, le spese comunque necessitate e concordate tra i genitori.
DA' ATTO che le parti concordano che gli assegni unici per i figli saranno integralmente percepiti dalla SI.ra . Parte_1
DA' ATTO che le parti dichiarano che l'abitazione dell'ex casa coniugale, di proprietà del SI.
sita in Caselette (TO) Via Musinè n. 20 resta nella disponibilità del medesimo Parte_2 marito e con essa la proprietà degli arredi ivi esistenti.
DA' ATTO che le parti dichiarano che il SI. è tenuto a versare alla SI.ra Parte_2 [...]
a titolo di rimborso del concorso economico dalla stessa prestato per l'acquisto della casa Pt_1 familiare l'importo residuo di € 10.000,00 (diecimila) da pagarsi in ragione di € 100,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese, senza interessi, con decorrenza immediata.
DA' ATTO che i SIg.ri e essendo, allo stato, economicamente Parte_2 Parte_1 autosufficienti, dichiarano di rinunciare reciprocamente a domande aventi contenuto economico e/o patrimoniale a titolo di concorso per il mantenimento dei medesimi ovvero a titolo di assegno divorzile.
DA' ATTO che le parti dichiarano che per le spese legali e giudiziarie provvederà la polizza assicurativa – tutela legale garanzia Gold della CP_1 Parte_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
2/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14388/2024 vg promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BOZZINI FRANCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in PIANEZZA il 03/09/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA (atto n. 27 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nati i figli: in data 4 luglio 2012 e in data Persona_1 Persona_2
31 marzo 2015.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 17/09/2021. Con ricorso depositato il 11/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. Nulla può disporsi sull'assegnazione della casa coniugale al marito, poiché genitore non collocatario dei minori, pur potendo darsi atto che la stessa rimane nella sua disponibilità.
Spese come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa i minori e ad entrambi i genitori, i quali, pertanto Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale su di essi.
DISPONE che i minori mantengano la residenza presso l'abitazione della madre presso la quale avranno la loro abitazione principale con facoltà per il padre di vederli e frequentarli, salvo diversi accordi secondo le seguenti modalità:
* mercoledì dall'uscita dalla scuola sino alle ore 21.00 con accompagnamento dei figli presso l'abitazione materna;
-nella successiva settimana:
* mercoledì dall'uscita dalla scuola sino alle ore 21.00 con accompagnamento dei figli presso l'abitazione materna;
*venerdì dall'uscita dalla scuola sino alle ore 21.00 della domenica con accompagnamento dei figli presso l'abitazione materna;
DISPONE che il sig. trascorra con i figli minori i seguenti ulteriori periodi: Pasqua Parte_2
e Pasquetta ad anni alterni;
una settimana durante le vacanze natalizie, comprensiva, ad anni alterni, del Natale e del Capodanno e più precisamente una settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 06 gennaio;
due settimane, anche non consecutive , durante le vacanze estive, con preavviso entro il 31 maggio di ogni anno in ordine al periodo;
in ogni altra occasione concordata dai genitori nell'interesse dei minori e comunque secondo il gradimento di questi ultimi.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli minori durante i periodi in cui questi ultimi dimoreranno presso di essi.
DISPONE che il SI. , inoltre, versi alla moglie entro il giorno 15 di ogni mese, a Parte_2 titolo di concorso per il mantenimento di ciascun figlio minore, la somma di € 200,00, e così € 400,00 complessivi, oltre ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come da protocollo sottoscritto dai magistrati e avvocati del Foro di Torino in data 15/03/2016, ricomprendendosi in esse anche le spese di mensa scolastica e quelle di trasporto correlate alla frequentazione scolastica, le spese mediche non mutuabili, le spese per attività sportive e ricreative, le spese comunque necessitate e concordate tra i genitori.
DA' ATTO che le parti concordano che gli assegni unici per i figli saranno integralmente percepiti dalla SI.ra . Parte_1
DA' ATTO che le parti dichiarano che l'abitazione dell'ex casa coniugale, di proprietà del SI.
sita in Caselette (TO) Via Musinè n. 20 resta nella disponibilità del medesimo Parte_2 marito e con essa la proprietà degli arredi ivi esistenti.
DA' ATTO che le parti dichiarano che il SI. è tenuto a versare alla SI.ra Parte_2 [...]
a titolo di rimborso del concorso economico dalla stessa prestato per l'acquisto della casa Pt_1 familiare l'importo residuo di € 10.000,00 (diecimila) da pagarsi in ragione di € 100,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese, senza interessi, con decorrenza immediata.
DA' ATTO che i SIg.ri e essendo, allo stato, economicamente Parte_2 Parte_1 autosufficienti, dichiarano di rinunciare reciprocamente a domande aventi contenuto economico e/o patrimoniale a titolo di concorso per il mantenimento dei medesimi ovvero a titolo di assegno divorzile.
DA' ATTO che le parti dichiarano che per le spese legali e giudiziarie provvederà la polizza assicurativa – tutela legale garanzia Gold della CP_1 Parte_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
2/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.