Articolo 709 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 696 bisArticolo 697
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
27 marzo 2012
Art. 709. Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri 1. Possono essere ammessi al primo corso utile per allievo carabiniere di cui all'articolo 783, nel limite della vacanze organiche, il coniuge e i figli superstiti, nonche' i fratelli, se unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all' articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , ovvero per effetto di ferite o lesioni nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purche' in possesso dei prescritti requisiti per il reclutamento dei carabinieri. ((14)) 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti nonche' ai fratelli, se unici superstiti, del personale dell'Arma dei carabinieri deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.

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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera i)) che nel comma 1 del presente articolo le parole "della vacanza" sono sostituite dalle seguenti: "delle vacanze".
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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