Versione
9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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Art. 709. Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri 1. Possono essere ammessi al primo corso utile per allievo carabiniere di cui all'articolo 783, nel limite della vacanze organiche, il coniuge e i figli superstiti, nonche' i fratelli, se unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all' articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , ovvero per effetto di ferite o lesioni nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purche' in possesso dei prescritti requisiti per il reclutamento dei carabinieri. ((14)) 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti nonche' ai fratelli, se unici superstiti, del personale dell'Arma dei carabinieri deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera i)) che nel comma 1 del presente articolo le parole "della vacanza" sono sostituite dalle seguenti: "delle vacanze".
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera i)) che nel comma 1 del presente articolo le parole "della vacanza" sono sostituite dalle seguenti: "delle vacanze".
Giurisprudenza • 4
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 14/11/2025, n. 8949Provvedimento: Pubblicato il 14/11/2025 N. 08949/2025REG.PROV.COLL. N. 00656/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 656 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Antonio Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Signori -OMISSIS- non costituiti in …Leggi di più...
- rinnovazione giudizio·
- giudicato amministrativo·
- art. 114 c.p.a.·
- ottemperanza·
- art. 1090 c.m.·
- avanzamento militare·
- discrezionalità amministrativa·
- art. 710 r.m.·
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- violazione giudicato