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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 22/10/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.P.U. 44/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il Giudice dott. Giorgio Scarsato ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 70 CCI per l'OMOLOGA del PIANO di RISTRUTTURAZIONE dei DEBITI del CONSUMATORE
proposto da (cf. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Federico Tresoldi
MOTIVI DELLA DECISIONE
sul ricorso per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 16.5.2025 da (così come Parte_1 modificato con ricorso del 14.7.2025); ritenuto che il ricorrente sia da ritenersi consumatore: lo stesso è lavoratore subordinato;
ritenuto che
sia data una sua condizione di sovraindebitamento: il ricorrente percepisce uno stipendio medio netto mensile pari ad € 2200,00; con questo importo esse deve fare fronte alle rate per mutuo per la casa familiare e alle rate di vari finanziamenti, per un importo complessivo mensile di € 1300,00, e altresì deve mantenere due figlie e la moglie (che svolge solo lavori precari); rilevato che il piano del consumatore proposto propone di pagare alcuni creditori al 100% (il creditore concedente il mutuo sulla casa coniugale e vantante ipoteca, i crediti in prededuzione ed i crediti privilegiati), gli altri
1 creditori in percentuale (al 22%), attraverso risorse rappresentate da un anticipo del t.f.r. e da una quota mensile dello stipendio del ricorrente, quota oscillante fra € 207.08 ed € 243,63, nell'arco temporale di 4 anni (cfr. nel dettaglio, il nuovo piano depositato il 14.7.2025); rilevato che il piano del consumatore del ricorrente propone di pagare i creditori rispettando l'ordine delle cause di prelazione;
rilevata la competenza di questo Tribunale -essendo il ricorrente domiciliato a
OL (CR); rilevata la completezza documentale del ricorso;
rilevata la conformità a legge del piano proposto;
rilevata l'insussistenza di cause soggettive ostative ex art. 69 c. I CCI;
ritenuto, in particolare, che la situazione di sovraindebitamento del ricorrente non sia imputabile a sua colpa grave o a suo dolo: dalla relazione dell'o.c.c. avv.
AO AC RR emerge che, di là dal mutuo per l'acquisto della casa coniugale, il ricorrente è dovuto ricorrere al credito mediante finanziamenti in quanto la moglie non aveva un lavoro stabile, in quanto si rendeva necessario acquistare una nuova autovettura ed in quanto la famiglia è andata incontro ad impreviste ed onerose spese di sedute di logopedia per uno dei figli (cfr., nel dettaglio, p. 6 della relazione del gestore della crisi del 17.7.2025); ritenuta l'ammissibilità e la fattibilità del piano, così come già rilevato dal gestore della crisi;
rilevato che, effettuate le comunicazioni di legge ai creditori, nessuno di essi ha mosso contestazioni o si è opposto all'omologa;
ritenuto che
vada concessa la richiesta autorizzazione ex art. 67 c. V CCI, emergendo dalla relazione del gestore della crisi la regolarità dei pagamenti del mutuo ipotecario contratto con la Banca per la Casa s.p.a. – Gruppo Bancario
Unicredit- per l'acquisto della casa familiare, immobile sito in OL (CR),
Via Europa n. 69; ritenuto di chiedere relazione ogni sei mesi al gestore della crisi, per verificare la regolarità dei pagamenti da parte del debitore;
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in persona del Giudice dott. Giorgio Scarsato, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto con ricorso del 16.5.2025 (così come modificato con ricorso del 14.7.2025) da
) ; Parte_1 CodiceFiscale_2 dispone che dalla data dell'omologazione, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari, e non possono acquisire cause di prelazione sul patrimonio del debitore;
che i creditori con causa o titolo posteriore non possono agire esecutivamente sui beni oggetto del piano;
autorizza il debitore a continuare a pagare le rate del mutuo contratto con la Banca per la Casa s.p.a. – Gruppo Bancario Unicredit -per
l'acquisto della propria abitazione, al di fuori del concorso;
dispone che l'o.c.c. nominato avv. AO AC RR riferisca ogni sei mesi in ordine all'andamento della procedura;
dichiara chiusa la procedura;
Cremona, 10/10/2025
Il Giudice dott. Giorgio Scarsato
Si comunichi al ricorrente e all'o.c.c. avv. AO AC RR, perché lo comunichi ai creditori;
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il Giudice dott. Giorgio Scarsato ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 70 CCI per l'OMOLOGA del PIANO di RISTRUTTURAZIONE dei DEBITI del CONSUMATORE
proposto da (cf. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Federico Tresoldi
MOTIVI DELLA DECISIONE
sul ricorso per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 16.5.2025 da (così come Parte_1 modificato con ricorso del 14.7.2025); ritenuto che il ricorrente sia da ritenersi consumatore: lo stesso è lavoratore subordinato;
ritenuto che
sia data una sua condizione di sovraindebitamento: il ricorrente percepisce uno stipendio medio netto mensile pari ad € 2200,00; con questo importo esse deve fare fronte alle rate per mutuo per la casa familiare e alle rate di vari finanziamenti, per un importo complessivo mensile di € 1300,00, e altresì deve mantenere due figlie e la moglie (che svolge solo lavori precari); rilevato che il piano del consumatore proposto propone di pagare alcuni creditori al 100% (il creditore concedente il mutuo sulla casa coniugale e vantante ipoteca, i crediti in prededuzione ed i crediti privilegiati), gli altri
1 creditori in percentuale (al 22%), attraverso risorse rappresentate da un anticipo del t.f.r. e da una quota mensile dello stipendio del ricorrente, quota oscillante fra € 207.08 ed € 243,63, nell'arco temporale di 4 anni (cfr. nel dettaglio, il nuovo piano depositato il 14.7.2025); rilevato che il piano del consumatore del ricorrente propone di pagare i creditori rispettando l'ordine delle cause di prelazione;
rilevata la competenza di questo Tribunale -essendo il ricorrente domiciliato a
OL (CR); rilevata la completezza documentale del ricorso;
rilevata la conformità a legge del piano proposto;
rilevata l'insussistenza di cause soggettive ostative ex art. 69 c. I CCI;
ritenuto, in particolare, che la situazione di sovraindebitamento del ricorrente non sia imputabile a sua colpa grave o a suo dolo: dalla relazione dell'o.c.c. avv.
AO AC RR emerge che, di là dal mutuo per l'acquisto della casa coniugale, il ricorrente è dovuto ricorrere al credito mediante finanziamenti in quanto la moglie non aveva un lavoro stabile, in quanto si rendeva necessario acquistare una nuova autovettura ed in quanto la famiglia è andata incontro ad impreviste ed onerose spese di sedute di logopedia per uno dei figli (cfr., nel dettaglio, p. 6 della relazione del gestore della crisi del 17.7.2025); ritenuta l'ammissibilità e la fattibilità del piano, così come già rilevato dal gestore della crisi;
rilevato che, effettuate le comunicazioni di legge ai creditori, nessuno di essi ha mosso contestazioni o si è opposto all'omologa;
ritenuto che
vada concessa la richiesta autorizzazione ex art. 67 c. V CCI, emergendo dalla relazione del gestore della crisi la regolarità dei pagamenti del mutuo ipotecario contratto con la Banca per la Casa s.p.a. – Gruppo Bancario
Unicredit- per l'acquisto della casa familiare, immobile sito in OL (CR),
Via Europa n. 69; ritenuto di chiedere relazione ogni sei mesi al gestore della crisi, per verificare la regolarità dei pagamenti da parte del debitore;
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P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in persona del Giudice dott. Giorgio Scarsato, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto con ricorso del 16.5.2025 (così come modificato con ricorso del 14.7.2025) da
) ; Parte_1 CodiceFiscale_2 dispone che dalla data dell'omologazione, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari, e non possono acquisire cause di prelazione sul patrimonio del debitore;
che i creditori con causa o titolo posteriore non possono agire esecutivamente sui beni oggetto del piano;
autorizza il debitore a continuare a pagare le rate del mutuo contratto con la Banca per la Casa s.p.a. – Gruppo Bancario Unicredit -per
l'acquisto della propria abitazione, al di fuori del concorso;
dispone che l'o.c.c. nominato avv. AO AC RR riferisca ogni sei mesi in ordine all'andamento della procedura;
dichiara chiusa la procedura;
Cremona, 10/10/2025
Il Giudice dott. Giorgio Scarsato
Si comunichi al ricorrente e all'o.c.c. avv. AO AC RR, perché lo comunichi ai creditori;
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