Articolo 109 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 108Articolo 110
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13 novembre 1960
Art. 109. Effetti della sospensione dalla qualifica

L'impiegato al quale e' stata inflitta la sospensione puo' essere promosso solo dopo che siano decorsi due anni dalla data della infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e' portato a tre anni se la sospensione dalla qualifica e' superiore a tre mesi.
Il tempo durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalla qualifica con privazione dello stipendio deve essere dedotto dal computo della anzianita'.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960