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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di IC Giudice riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1483/24 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Pullano Aniello e Pullano Anselmo Parte_1 giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Roma Mauro giusta procura Controparte_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio, trasformata in divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte in verbale d'udienza del 4/4/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/7/24 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Pt_1
e . A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con
[...] Controparte_1 rito concordatario con la in NO ( FR ) il 13/5/90; che dalla loro CP_1 unione coniugale sono nati i figli IC ( il 28/5/91 ) e ( il 10/7/99 ); Per_1
1 che con decreto di questo Tribunale del 25/10/07 è stata omologata la loro separazione consensuale e che con successivo decreto di questo Tribunale del
4/6/21 veniva disposta la modifica delle condizioni della separazione tra le parti come segue: “a) a modifica delle condizioni di separazione inter partes, dispone la revoca dell'assegno di mantenimento di complessivi € 400 posto a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1
e ”; che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. Il Persona_2 Persona_3 Pt_1 formulava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: – dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il ricorrente IG. Parte_1
e la IG.ra in NO (FR) in data 13/05/1990 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1 del Comune di NO (FR) al n. 20, Parte II – Serie A – dell'anno 1990), ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di NO di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
– stabilire/confermare a carico di l'obbligo di versare in favore della IG.ra la somma di € 200,00 mensili Parte_1 Controparte_1 così come stabilito in sede di separazione e poi confermato in sede di modifica/revoca delle condizioni economiche della separazione. Con vittoria di esborsi e compensi.”.
Col decreto di convocazione delle parti del 20/7/24 il Giudice rel. rilevava la seguente criticità del ricorso: “produzione da parte dell'attore di una copia incompleta del decreto di omologa della separazione consensuale ( la copia prodotta è priva della data, della firma del Presidente, del timbro del depositato, ecc. ), cui il medesimo dovrà pertanto porre rimedio al più entro il termine di cui all'art. 473-bis.17, co. 1, c.p.c.” e con nota di deposito del 22/7/24 l'attore sanava tale criticità.
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1 nulla opponendo all'avversa domanda divorzile ma contestando in fatto e in diritto l'avversa pretesa giudiziale e svolgendo contrapposte allegazioni e deduzioni difensive Concludeva come segue: “Voglia l'Ill.mo SI. Giudice adito, contrariis reiectis, - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la IG.ra CP_1 ed il IG. , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO
[...] Parte_1
l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Imporre a carico del SI. ed Parte_1 in favore della SI.ra , un assegno divorzile di € 200,00 mensili, ovvero di importo Controparte_1 maggiore o minore, ritenuto di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge;
-
Imporre a carico del IG. ed in favore della IG.ra una somma a titolo di Parte_1 Controparte_1 quota del TFR, pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 18/2/25 il Giudice rel. esperiva tentativo di conciliazione e alla successiva udienza del 4/4/25 le parti
2 raggiungevano il seguente accordo conciliativo sulle condizioni del loro divorzio:
“dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e e porsi a carico Parte_1 Controparte_1 del RI l'obbligo di versare a , entro il giorno 7 di ogni mese, la somma di € 200,00 a titolo di Controparte_1 assegno divorzile, oltre rivalutazione monetaria annuale ISTAT;
spese di lite compensate tra le parti”.
Quindi i difensori delle parti concludevano congiuntamente come sopra e il
Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente di questo Tribunale in sede di separazione in data 5/10/07 e visto il cit. decreto di questo Tribunale del 25/10/07 ( cfr. le produzioni documentali dell'attore ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è da allora protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte come da esse da ultimo formulate in verbale d'udienza del
4/4/25.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso divorzile depositato da in data 3/7/24, così Parte_1 provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NO
( FR ) il 13/5/90 da e , trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di NO dell'anno 1990, Atto n. 20, Parte II,
Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate in verbale d'udienza del 4/4/25, sopratrascritte;
3 b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di NO per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 22/4/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di IC Giudice riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1483/24 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Pullano Aniello e Pullano Anselmo Parte_1 giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Roma Mauro giusta procura Controparte_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio, trasformata in divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte in verbale d'udienza del 4/4/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/7/24 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Pt_1
e . A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con
[...] Controparte_1 rito concordatario con la in NO ( FR ) il 13/5/90; che dalla loro CP_1 unione coniugale sono nati i figli IC ( il 28/5/91 ) e ( il 10/7/99 ); Per_1
1 che con decreto di questo Tribunale del 25/10/07 è stata omologata la loro separazione consensuale e che con successivo decreto di questo Tribunale del
4/6/21 veniva disposta la modifica delle condizioni della separazione tra le parti come segue: “a) a modifica delle condizioni di separazione inter partes, dispone la revoca dell'assegno di mantenimento di complessivi € 400 posto a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1
e ”; che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. Il Persona_2 Persona_3 Pt_1 formulava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: – dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il ricorrente IG. Parte_1
e la IG.ra in NO (FR) in data 13/05/1990 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1 del Comune di NO (FR) al n. 20, Parte II – Serie A – dell'anno 1990), ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di NO di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
– stabilire/confermare a carico di l'obbligo di versare in favore della IG.ra la somma di € 200,00 mensili Parte_1 Controparte_1 così come stabilito in sede di separazione e poi confermato in sede di modifica/revoca delle condizioni economiche della separazione. Con vittoria di esborsi e compensi.”.
Col decreto di convocazione delle parti del 20/7/24 il Giudice rel. rilevava la seguente criticità del ricorso: “produzione da parte dell'attore di una copia incompleta del decreto di omologa della separazione consensuale ( la copia prodotta è priva della data, della firma del Presidente, del timbro del depositato, ecc. ), cui il medesimo dovrà pertanto porre rimedio al più entro il termine di cui all'art. 473-bis.17, co. 1, c.p.c.” e con nota di deposito del 22/7/24 l'attore sanava tale criticità.
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1 nulla opponendo all'avversa domanda divorzile ma contestando in fatto e in diritto l'avversa pretesa giudiziale e svolgendo contrapposte allegazioni e deduzioni difensive Concludeva come segue: “Voglia l'Ill.mo SI. Giudice adito, contrariis reiectis, - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la IG.ra CP_1 ed il IG. , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO
[...] Parte_1
l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Imporre a carico del SI. ed Parte_1 in favore della SI.ra , un assegno divorzile di € 200,00 mensili, ovvero di importo Controparte_1 maggiore o minore, ritenuto di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge;
-
Imporre a carico del IG. ed in favore della IG.ra una somma a titolo di Parte_1 Controparte_1 quota del TFR, pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 18/2/25 il Giudice rel. esperiva tentativo di conciliazione e alla successiva udienza del 4/4/25 le parti
2 raggiungevano il seguente accordo conciliativo sulle condizioni del loro divorzio:
“dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e e porsi a carico Parte_1 Controparte_1 del RI l'obbligo di versare a , entro il giorno 7 di ogni mese, la somma di € 200,00 a titolo di Controparte_1 assegno divorzile, oltre rivalutazione monetaria annuale ISTAT;
spese di lite compensate tra le parti”.
Quindi i difensori delle parti concludevano congiuntamente come sopra e il
Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente di questo Tribunale in sede di separazione in data 5/10/07 e visto il cit. decreto di questo Tribunale del 25/10/07 ( cfr. le produzioni documentali dell'attore ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è da allora protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte come da esse da ultimo formulate in verbale d'udienza del
4/4/25.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso divorzile depositato da in data 3/7/24, così Parte_1 provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NO
( FR ) il 13/5/90 da e , trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di NO dell'anno 1990, Atto n. 20, Parte II,
Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate in verbale d'udienza del 4/4/25, sopratrascritte;
3 b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di NO per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 22/4/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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