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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 23/10/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1130/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, CE CC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1130/2023 R.G., avente a oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Marco Randazzo;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
con l'avv. Marco Bellanti;
CP_1
- opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 144/2023 (proc. N. R.G. 926/2023), notificato il 7 settembre 2023, con cui è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 12.000,00, oltre la corresponsione di interessi e spese del procedimento monitorio.
In particolare, la somma oggetto del provvedimento monitorio è risultata dovuta a titolo di compensi professionali per l'attività di “Consulenza progettuale” in merito alla “Ristrutturazione edilizia, mediante demolizione e ricostruzione di un edificio per civile abitazione” sito a Niscemi in via Bandiera 152 (cfr. scheda lettera di affidamento incarico, all. 1). A sostegno dell'opposizione, l'ing. deduce che: in data 6 febbraio 2022, Pt_1
la ditta ha lui affidato la progettazione e la redazione dei calcoli CP_2 strutturali, nonché la direzione dei lavori relativi all'intervento di ristrutturazione in parola, con l'intesa che, nel caso di mancato ottenimento del bonus edilizio c.d. 110%, il compenso sarebbe stato riconosciuto nella misura forfettaria di € 1.500,00; ha dunque contattato il convenuto ing. per la redazione dei calcoli strutturali, rendendolo CP_1 edotto della condizione prevista nel contrato di affidamento;
tuttavia, l'ingiungente non ha mai svolta l'attività affidata, né, quindi, consegnato i lavori previsti;
inoltre, lo
“schema lettera di affidamento incarico al professionista” non contiene gli “elementi indispensabili previsti dalla legge come ad esempio la decorrenza e la durata dell'incarico, gli obblighi del professionista, i doveri del committente ed ancora un elemento indispensabile come il diritto del professionista di recedere dal contratto” e che non ha mai stipulato la richiesta polizza assicurativa professionale, quindi, il CP_1
contratto non sarebbe valido;
che, a fronte di tali circostanze, l'emissione della fattura non proverebbe la sussistenza del credito.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la CP_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con decreto di fissazione udienza del 20 ottobre 2023, essendo stato concesso il provvedimento monitorio da altro giudice del lavoro, è stata disposta la conversione del rito da ordinario di cognizione a quello “lavoro” di cui agli artt. 409 ss.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 23 ottobre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
L'opposizione è fondata.
In linea sistematica, giova rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione
2 dell'ingiunzione (“in tema di procedimenti monitori, con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudice è investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, anche se il decreto risulti emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, sì che la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito”, così Cass. civ., sez. II, 8 settembre 1998 n. 8853).
A ciò va aggiunto come nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova ed in tale ambito la giurisprudenza ha costantemente chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ. n. 2387/2004; Cass. Civ. S.U., 30.10.2001
n. 13533). Quindi, “La fattura è un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di giudizio di opposizione, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, questa dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto” (così Cassazione civile sez. II,
04/10/2024, n.26048).
Ritiene il Tribunale che l'opposto non abbia provato lo svolgimento della prestazione professionale affidata con la lettera del 3 marzo 2022.
Invero, pur sostenendo di aver “sviluppato il lavoro che gli era stato CP_1 commissionato nei termini richiesti ed in maniera impeccabile” (cfr. pag. 2 della memoria), ha fornito degli elementi inidonei a provare l'effettivo svolgimento dell'incarico.
Seguendo l'ordine dettato dall'opposto, “l'Avviso di comunicazione da Sismica di Regione Siciliana - pratica n. 95094” non prova in alcun modo che sia stato quest'ultimo a effettuare i calcoli e il relativo progetto, non essendoci alcun rifermento nel corpo del documento allo stesso Mentre sono circostante neutre, dunque non CP_1
3 probanti, che l'avviso sia stato inviato al suo indirizzo PEC e che poi abbia inoltrato il documento all'opponente (cfr. all. 2 e 3 alla memoria).
L'asseverazione di classificazione sismica dell'immobile è sottoscritta da e non prova in alcun modo che la redazione sia stata curata dall'opposto (cfr. all. Pt_1
4).
Gli elaborati e la relativa documentazione inviata dall'opposto a controparte mediante WE Transfert è da ritenersi documentazione inutilizzabile (cfr. all. 5). Da un lato, infatti, la lettura è impossibile, contenendo l'allegato informatico un link che non consente al giudice di poter accedere al suo contenuto. Dall'altro, la Suprema Corte è particolarmente chiara nell'escludere – nel rito del lavoro – la sufficienza della “mera allegazione” di documenti all'atto iniziale della controversia, ove questa non sia
“accompagnata dalla specificazione e dal loro recepimento, in tale atto, nelle parti idonee ad attestarne la rilevanza a fini decisori” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 1 agosto
2008, n. 21032). Mentre, sarebbe stato necessario, nonché facilmente producibile in giudizio - qualora realmente redatti - l'insieme dei progetti e dei calcoli formati dall'opposto. Peraltro, la documentazione versata all'all. 9 della memoria è tutta a firma dell'opponente. Né è stata chiesta da l'amissione di prove orali. CP_1
Infine, le schermate contenenti le conversazioni whatsapp non fanno comprendere l'effettivo svolgimento dell'attività professionale affidata, posto che non è chiaro il riferimento a quale esatta documentazione gli interlocutori fanno riferimento
(cfr. all. 6).
3. Conclusioni e spese di lite.
Alla luce di quanto precede, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Stante il carattere assorbente delle questioni affrontate, non è necessario l'esame degli altri motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie il ricorso;
revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
4 condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, di €
2.109,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, oltre al rimborso per le spese vive pari a € 119,80.
Gela, 23 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
CE CC
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, CE CC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1130/2023 R.G., avente a oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Marco Randazzo;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
con l'avv. Marco Bellanti;
CP_1
- opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 144/2023 (proc. N. R.G. 926/2023), notificato il 7 settembre 2023, con cui è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 12.000,00, oltre la corresponsione di interessi e spese del procedimento monitorio.
In particolare, la somma oggetto del provvedimento monitorio è risultata dovuta a titolo di compensi professionali per l'attività di “Consulenza progettuale” in merito alla “Ristrutturazione edilizia, mediante demolizione e ricostruzione di un edificio per civile abitazione” sito a Niscemi in via Bandiera 152 (cfr. scheda lettera di affidamento incarico, all. 1). A sostegno dell'opposizione, l'ing. deduce che: in data 6 febbraio 2022, Pt_1
la ditta ha lui affidato la progettazione e la redazione dei calcoli CP_2 strutturali, nonché la direzione dei lavori relativi all'intervento di ristrutturazione in parola, con l'intesa che, nel caso di mancato ottenimento del bonus edilizio c.d. 110%, il compenso sarebbe stato riconosciuto nella misura forfettaria di € 1.500,00; ha dunque contattato il convenuto ing. per la redazione dei calcoli strutturali, rendendolo CP_1 edotto della condizione prevista nel contrato di affidamento;
tuttavia, l'ingiungente non ha mai svolta l'attività affidata, né, quindi, consegnato i lavori previsti;
inoltre, lo
“schema lettera di affidamento incarico al professionista” non contiene gli “elementi indispensabili previsti dalla legge come ad esempio la decorrenza e la durata dell'incarico, gli obblighi del professionista, i doveri del committente ed ancora un elemento indispensabile come il diritto del professionista di recedere dal contratto” e che non ha mai stipulato la richiesta polizza assicurativa professionale, quindi, il CP_1
contratto non sarebbe valido;
che, a fronte di tali circostanze, l'emissione della fattura non proverebbe la sussistenza del credito.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la CP_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con decreto di fissazione udienza del 20 ottobre 2023, essendo stato concesso il provvedimento monitorio da altro giudice del lavoro, è stata disposta la conversione del rito da ordinario di cognizione a quello “lavoro” di cui agli artt. 409 ss.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 23 ottobre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
L'opposizione è fondata.
In linea sistematica, giova rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione
2 dell'ingiunzione (“in tema di procedimenti monitori, con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudice è investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, anche se il decreto risulti emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, sì che la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito”, così Cass. civ., sez. II, 8 settembre 1998 n. 8853).
A ciò va aggiunto come nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova ed in tale ambito la giurisprudenza ha costantemente chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ. n. 2387/2004; Cass. Civ. S.U., 30.10.2001
n. 13533). Quindi, “La fattura è un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di giudizio di opposizione, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, questa dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto” (così Cassazione civile sez. II,
04/10/2024, n.26048).
Ritiene il Tribunale che l'opposto non abbia provato lo svolgimento della prestazione professionale affidata con la lettera del 3 marzo 2022.
Invero, pur sostenendo di aver “sviluppato il lavoro che gli era stato CP_1 commissionato nei termini richiesti ed in maniera impeccabile” (cfr. pag. 2 della memoria), ha fornito degli elementi inidonei a provare l'effettivo svolgimento dell'incarico.
Seguendo l'ordine dettato dall'opposto, “l'Avviso di comunicazione da Sismica di Regione Siciliana - pratica n. 95094” non prova in alcun modo che sia stato quest'ultimo a effettuare i calcoli e il relativo progetto, non essendoci alcun rifermento nel corpo del documento allo stesso Mentre sono circostante neutre, dunque non CP_1
3 probanti, che l'avviso sia stato inviato al suo indirizzo PEC e che poi abbia inoltrato il documento all'opponente (cfr. all. 2 e 3 alla memoria).
L'asseverazione di classificazione sismica dell'immobile è sottoscritta da e non prova in alcun modo che la redazione sia stata curata dall'opposto (cfr. all. Pt_1
4).
Gli elaborati e la relativa documentazione inviata dall'opposto a controparte mediante WE Transfert è da ritenersi documentazione inutilizzabile (cfr. all. 5). Da un lato, infatti, la lettura è impossibile, contenendo l'allegato informatico un link che non consente al giudice di poter accedere al suo contenuto. Dall'altro, la Suprema Corte è particolarmente chiara nell'escludere – nel rito del lavoro – la sufficienza della “mera allegazione” di documenti all'atto iniziale della controversia, ove questa non sia
“accompagnata dalla specificazione e dal loro recepimento, in tale atto, nelle parti idonee ad attestarne la rilevanza a fini decisori” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 1 agosto
2008, n. 21032). Mentre, sarebbe stato necessario, nonché facilmente producibile in giudizio - qualora realmente redatti - l'insieme dei progetti e dei calcoli formati dall'opposto. Peraltro, la documentazione versata all'all. 9 della memoria è tutta a firma dell'opponente. Né è stata chiesta da l'amissione di prove orali. CP_1
Infine, le schermate contenenti le conversazioni whatsapp non fanno comprendere l'effettivo svolgimento dell'attività professionale affidata, posto che non è chiaro il riferimento a quale esatta documentazione gli interlocutori fanno riferimento
(cfr. all. 6).
3. Conclusioni e spese di lite.
Alla luce di quanto precede, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Stante il carattere assorbente delle questioni affrontate, non è necessario l'esame degli altri motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie il ricorso;
revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
4 condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, di €
2.109,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, oltre al rimborso per le spese vive pari a € 119,80.
Gela, 23 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
CE CC
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