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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/06/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 628/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOPPITTI Parte_1 C.F._1 MARCO e dell'avv. RISSO EDOARDO, elettivamente domiciliato in VIA DI GROTTA PERFETTA 330 ROMA presso il difensore avv. SCOPPITTI MARCO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio , , formulando le seguenti Parte_1 Controparte_1 CP_1
conclusioni:
“a) accertare che tra la quale datore di lavoro, ed il sig. quale Parte_2 Parte_1 lavoratore, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 03/03/2018 al 15/06/2021 a tempo indeterminato e pieno con mansione di operaio di 3^ livello del CCNL Commercio - Confcommercio, che ha impegnato il sig. nei tempi e nelle modalità indicate nella premessa del Parte_1 presente atto e nei conteggi allegati;
b) condannare la al pagamento in favore del sig. della somma di Parte_2 Parte_1 euro 16.171,28 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, per le causali descritte in premessa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36
Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. Civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ. oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso delle spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”. Il ricorrente ha riferito: - di essere stato assunto dalla resistente dal 7.5.2018 al 15.6.2021 con qualifica di operaio, mansioni di magazziniere/consegnatario ed inquadramento al livello 4 del CCNL Commercio Confcommercio, in forza di contratto di lavoro a tempo (determinato, poi trasformato a tempo) indeterminato con orario part time di 10 ore settimanali dal lunedì al venerdì;
- di aver in realtà iniziato a lavorare dal 3.3.2018, di aver svolto mansioni proprie del superiore inquadramento 3 del CCNL applicato e di aver prestato la sua attività per un orario maggiore di quello contrattualizzato, anche nella giornata di sabato, senza per di più aver dovuto delle ferie e – ove godute
– senza essere state retribuite, al pari della tredicesima e quattordicesima mensilità (mai corrisposte).
- di avere aver quindi diritto al pagamento delle differenze retributive, come quantificate in ricorso.
Nella contumacia di parte resistente, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Il ricorrente è stato assunto dalla società resistente dal 7.5.2018 al 15.6.2021 con qualifica di operaio, mansioni di magazziniere/consegnatario ed inquadramento al livello 4 del CCNL Commercio
Confcommercio, in forza di contratto di lavoro a tempo (determinato, poi trasformato a tempo) indeterminato con orario part time di 10 ore settimanali dal lunedì al venerdì (docc. 1 e 2 fasc. ric.).
Domanda di superiore inquadramento
E' noto che “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè: l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, la individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, e il raffronto dei risultati di tali due indagini” (così, tra le tante, Cass.,
4791/2004).
Invero, il lavoratore che agisca per ottenere l'inquadramento in un livello superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della sua domanda, ed in particolare di specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte in concreto, raffrontandole con i profili caratterizzanti da un lato le mansioni della superiore qualifica rivendicata, e dall'altro lato della qualifica inferiore riconosciutagli dal datore (così Trib. Firenze 9.1.2015, in Lav. nella giur., 2015, 646)
Ora, in ricorso un simile procedimento di selezione non è compiuto: il ricorrente ha indicato le attività da lui asseritamente svolte (vd. punto 3, pag. 2 del ricorso e doc. 4 fasc. ric.), ma è mancato qualsiasi confronto tra queste mansioni e quelle proprie, da un lato, della qualifica riconosciuta, e, dall'altro, di quella superiore rivendicata.
Come rilevato dalla Suprema Corte, “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale[…]” (così, in motivazione, Cass.., 8025/2003).
Le considerazioni che precedono rendono superflua l'ammissione della prova orale sul punto e comportano il rigetto della domanda con riferimento a tali pretese.
Orario supplementare
Il ricorrente ha diritto al pagamento delle differenze retributive in ragione dell'orario lavorativo risultante dal calendario presenze in atti, avente come data di inizio il 3.3.2018 e controfirmato dal datore di lavoro (doc. 3 fasc. ric.).
Tenuto conto del nuovo conteggio depositato dal ricorrente ed elaborato sulla base di tali orari e dell'inquadramento al livello 3 del CCNL applicato, spetta al ricorrente la complessiva somma lorda di
€ 14.824,56 a titolo di differenze retributive, somma al cui pagamento deve essere condannata parte resistente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Tenuto conto dell'esito della lite, le spese di giudizio sono compensate per 1/2 e poste a carico della società resistente per la restante quota di 1/2; esse sono liquidate come da dispositivo già alla metà, tenuto conto dell'importo riconosciuto in sentenza, senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi) e con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione rigettate,
1) condanna a pagare al ricorrente a titolo di Controparte_1 Parte_1 differenze retributive, la complessiva somma di € 14.824,56, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) compensa per 1/2 le spese di lite e pone le stesse per la restante quita di 1/2 a carico di parte resistente e, per l'effetto, condanna al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in € 2.108,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, avv. Edoardo
Risso e avv. Marco Scoppitti, dichiaratisi antistatari.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 12 giugno 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 628/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOPPITTI Parte_1 C.F._1 MARCO e dell'avv. RISSO EDOARDO, elettivamente domiciliato in VIA DI GROTTA PERFETTA 330 ROMA presso il difensore avv. SCOPPITTI MARCO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio , , formulando le seguenti Parte_1 Controparte_1 CP_1
conclusioni:
“a) accertare che tra la quale datore di lavoro, ed il sig. quale Parte_2 Parte_1 lavoratore, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 03/03/2018 al 15/06/2021 a tempo indeterminato e pieno con mansione di operaio di 3^ livello del CCNL Commercio - Confcommercio, che ha impegnato il sig. nei tempi e nelle modalità indicate nella premessa del Parte_1 presente atto e nei conteggi allegati;
b) condannare la al pagamento in favore del sig. della somma di Parte_2 Parte_1 euro 16.171,28 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, per le causali descritte in premessa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36
Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. Civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ. oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso delle spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”. Il ricorrente ha riferito: - di essere stato assunto dalla resistente dal 7.5.2018 al 15.6.2021 con qualifica di operaio, mansioni di magazziniere/consegnatario ed inquadramento al livello 4 del CCNL Commercio Confcommercio, in forza di contratto di lavoro a tempo (determinato, poi trasformato a tempo) indeterminato con orario part time di 10 ore settimanali dal lunedì al venerdì;
- di aver in realtà iniziato a lavorare dal 3.3.2018, di aver svolto mansioni proprie del superiore inquadramento 3 del CCNL applicato e di aver prestato la sua attività per un orario maggiore di quello contrattualizzato, anche nella giornata di sabato, senza per di più aver dovuto delle ferie e – ove godute
– senza essere state retribuite, al pari della tredicesima e quattordicesima mensilità (mai corrisposte).
- di avere aver quindi diritto al pagamento delle differenze retributive, come quantificate in ricorso.
Nella contumacia di parte resistente, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Il ricorrente è stato assunto dalla società resistente dal 7.5.2018 al 15.6.2021 con qualifica di operaio, mansioni di magazziniere/consegnatario ed inquadramento al livello 4 del CCNL Commercio
Confcommercio, in forza di contratto di lavoro a tempo (determinato, poi trasformato a tempo) indeterminato con orario part time di 10 ore settimanali dal lunedì al venerdì (docc. 1 e 2 fasc. ric.).
Domanda di superiore inquadramento
E' noto che “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè: l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, la individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, e il raffronto dei risultati di tali due indagini” (così, tra le tante, Cass.,
4791/2004).
Invero, il lavoratore che agisca per ottenere l'inquadramento in un livello superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della sua domanda, ed in particolare di specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte in concreto, raffrontandole con i profili caratterizzanti da un lato le mansioni della superiore qualifica rivendicata, e dall'altro lato della qualifica inferiore riconosciutagli dal datore (così Trib. Firenze 9.1.2015, in Lav. nella giur., 2015, 646)
Ora, in ricorso un simile procedimento di selezione non è compiuto: il ricorrente ha indicato le attività da lui asseritamente svolte (vd. punto 3, pag. 2 del ricorso e doc. 4 fasc. ric.), ma è mancato qualsiasi confronto tra queste mansioni e quelle proprie, da un lato, della qualifica riconosciuta, e, dall'altro, di quella superiore rivendicata.
Come rilevato dalla Suprema Corte, “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale[…]” (così, in motivazione, Cass.., 8025/2003).
Le considerazioni che precedono rendono superflua l'ammissione della prova orale sul punto e comportano il rigetto della domanda con riferimento a tali pretese.
Orario supplementare
Il ricorrente ha diritto al pagamento delle differenze retributive in ragione dell'orario lavorativo risultante dal calendario presenze in atti, avente come data di inizio il 3.3.2018 e controfirmato dal datore di lavoro (doc. 3 fasc. ric.).
Tenuto conto del nuovo conteggio depositato dal ricorrente ed elaborato sulla base di tali orari e dell'inquadramento al livello 3 del CCNL applicato, spetta al ricorrente la complessiva somma lorda di
€ 14.824,56 a titolo di differenze retributive, somma al cui pagamento deve essere condannata parte resistente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Tenuto conto dell'esito della lite, le spese di giudizio sono compensate per 1/2 e poste a carico della società resistente per la restante quota di 1/2; esse sono liquidate come da dispositivo già alla metà, tenuto conto dell'importo riconosciuto in sentenza, senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi) e con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione rigettate,
1) condanna a pagare al ricorrente a titolo di Controparte_1 Parte_1 differenze retributive, la complessiva somma di € 14.824,56, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) compensa per 1/2 le spese di lite e pone le stesse per la restante quita di 1/2 a carico di parte resistente e, per l'effetto, condanna al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in € 2.108,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, avv. Edoardo
Risso e avv. Marco Scoppitti, dichiaratisi antistatari.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 12 giugno 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.