Articolo 3 della Legge 2 giugno 1961, n. 508
Articolo 2
Versione
12 luglio 1961
Art. 3.
All'onere di lire 200.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, l'Azienda delle ferrovie dello Stato fara' fronte con lo stanziamento iscritto nel capitolo n. 54 "Spese diverse" dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1960-61.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 12 luglio 1961