TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7477 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.07.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7477/2022 promossa da:
[c.f.: , e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
[c.f.: ], con il Prof. avv. Rolandino GUIDOTTI CodiceFiscale_2
OPPONENTI contro
[c.f.: , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, viale A. Spinelli n. 30 in persona del suo presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in Parma, strada G. Garibaldi n. 42, nello studio e presso la persona dell'avv. Michele FERRARI;
OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di precetto notificato in data 15 novembre 2022,
[...]
ha intimato a e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
il pagamento della somma di € 676.263,88, oltre a spese, per il
[...] capitale residuo, le rate scadute e gli interessi di mora, relativi al contratto di mutuo, stipulato in data 29 aprile 2005, con atto a ministero del Notaio dott. di Bologna, dell'importo di € Persona_1
1.000.000,00, durata 30 anni, rata semestrale di € 32.835,00 (salva diversa durata per variabilità del tasso previsto dal contratto: doc. n.
1 opponenti).
1.1. Parte attrice ha eccepito, quanto ai motivi di opposizione ex art. 615, 1° comma, c.p.c.: 1) la nullità del contratto di mutuo in difetto di chiara determinazione del tasso di interesse applicabile;
2) la nullità del mutuo per difetto originario di causa, attesa la natura di finanziamento di scopo desumibile dall'art. 1, comma 3, del rogito notarile, laddove è indicato che lo stesso “è destinato alla esecuzione di migliorie interessanti il centro agro-turistico della società “PONTE
DI S. AMBROGIO – S.R.L.” con sede in Modena”; larga parte della somma erogata sarebbe stata invece utilizzata per investimenti (doc. nn. 8, 8 bis e 8 ter, parte opponente) e spese di varia natura, come testimonierebbero gli estratti conto allegati (doc. n. 2 parte attrice);
3) l'eccessività della somma precettata, in ragione dell'erroneità nel calcolo degli interessi effettuato dalla convenuta, tra le quali,
l'imputazione della rata versata a solo titolo di interessi e non del capitale;
l'erronea applicazione degli interessi moratori a periodi più lunghi anziché sugli effettivi giorni di ritardo nel pagamento della rata;
l'applicazione degli interessi moratori anche nei periodi di sospensione dovuti a emergenze quali gli eventi sismici del 2012 e la recente pandemia di covid-19;
4) l'essere l'istituto di credito mutuante responsabile per i danni patiti dagli attori in relazione all'abusiva concessione del credito e per aver abusato nella richiesta di ulteriori plurime garanzie personali a e;
con conseguente compensabilità tra il credito Pt_1 Pt_2 risarcitorio e quanto dovuto ex mutuo dagli opponenti;
5) l'illegittimità dell'atto di precetto, in ragione della elezione di domicilio operata dal creditore presso lo studio professionale del procuratore, sito in luogo compreso nel circondario del Tribunale di
PARMA, laddove non sarebbero stati esistenti beni immobili da sottoporre ad esecuzione;
1.2. Con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 23.07.2024 gli opponenti hanno formulato le seguenti conclusioni:
Ogni contraria istanza ed eccezione reiette, con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione, produzione e conclusione, rifiutato il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove e/o tardive ed inammissibili, dichiarare inesistente, nullo, invalido, inefficace e/o annullare l'atto di precetto datato 14 novembre 2022 e notificato agli opponenti il 15 novembre 2022 unitamente al contratto di mutuo in data 29 aprile 2005, rep. n. 52876, fascicolo n. 7433, atto di quietanza di finanziamento in data 31 maggio 2005, rep. n. 53031, racc. n. 7490, atto integrativo e di quietanza di finanziamento in data 23 dicembre 2005, rep. n. 54.02, racc. n. 7753, atti tutti a ministero notaio dott. di Bologna e rilasciati in Persona_1 seconda copia in forma esecutiva in data 3 novembre 2022 dall'Archivio Notarile Distrettuale di Bologna giusto decreto del Tribunale di Bologna in data 29 settembre 2022 cron. n. 2841/22 del 7 ottobre 2022 – n. 13672/22 r.v.g., per tutti i motivi in atti per essere estinta l'obbligazione e/o per non essere dovute le somme ingiunte;
dire, in ogni caso, che nulla è dovuto da e Parte_1 [...] a e/o ridurre la Parte_2 Controparte_1 pretesa avversaria per i motivi in atto;
respingere tutte le domande formulate ex adverso nei confronti di
e Parte_1 Parte_2 emettere ogni ulteriore diversa declaratoria previa, connessa e dipendente alle domande che precedono.
2. L'istituto di credito mutuante, costituitosi, ha chiesto rigettarsi l'opposizione, formulando le seguenti conclusioni (reieterate nelle note depositate per l'udienza del 23.07.2024):
"Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, con le declaratorie del caso e di legge, così giudicare:
1) Rigettare l'istanza avversaria di sospensione del precetto e/o del titolo esecutivo e/o dell'esecuzione perché infondata, indimostrata, inammissibile o come meglio;
2) Nel merito, rigettare, comunque, in ogni miglior modo e forma, le domande tutte spiegate dagli opponenti e Parte_1 perché infondate, inammissibili, indimostrate Parte_2
o come meglio;
3) In via riconvenzionale, per mero tuziorismo, nella denegata ipotesi venga dichiarata la nullità del contratto di mutuo fondiario del 29.04.2005 Rep. n. 52876 Fascicolo n. 7433, dell'Atto di Quietanza e Finanziamento del 31.05.2005 Rep. n. 53031 Racc. n. 7490 e dell'Atto Integrativo e di Quietanza di Finanziamento del 23.12.2005 Rep. n. 54302 – Fascic. n. 7753 condannare per indebito arricchimento (C.F. nato a [...]_1 C.F._3 il 07.12.1954 e ) nata a [...]_4 Modena il 15.05.1953 alla restituzione e al pagamento a favore di della somma di € 676.263,88 o quella Controparte_1 maggior o minor somma che risulterà dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, Cpa e Iva come di legge”.
3. Con ordinanza dep. 24.07.2024, il GI ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e assegnato termine per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c..
La causa è stata trattenuta in decisione senza assunzione di mezzi di prova e concessi i termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del
23.07.2024; era in particolare disattesa l'istanza formulata da parte attrice per l'ammissione di CTU diretta ad accertare: a) la sussistenza di interessi anatocistici, di mora ed usurai, nonché la correttezza rispetto alle pattuizioni;
b) la congruità dei redditi degli esponenti alla data di concessione del mutuo rispetto all'importo del finanziamento erogato e alla capacità reddituali di rimborso di dette somme, ritenuta detta CTU superflua e comunque esplorativa alla luce delle produzioni documentali di parte convenuta (docc. 5-8) e della mancata ostensione degli allegati alla relazione prodotta dagli attori sub doc. 4 e CP_2
10. Le parti hanno concluso come sopra già indicato.
3.1. Con istanza depositata il 18.12.2024, le parti, premesso che
“successivamente al deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche sono intervenuti contatti tra le parti… essendo ad oggi pendenti delle trattative”, hanno chiesto al giudice di “rimettere la causa in istruttoria al fine di verificare l'esito” delle trattive.
4. Va preliminarmente respinta l'istanza congiuntamente formulata dalle parti per la rimessione della causa sul ruolo: il provvedimento di rimessione della causa in istruttoria, e la necessaria ulteriore fissazione di udienza ex art. 281 quinquies c.p.c., ritarderebbe senza alcun giustificato motivo la definizione della controversia (senza dubbio già matura per la decisione) e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo stabilito dall'art. 111, comma 2,
Cost. (cfr. già Trib. Roma, Sentenza n. 19100/2022 del 28-12-2022), anche considerato il triennio ormai trascorso dalla iscrizione a ruolo della causa.
4.1. Con la memoria depositata ex art. 183, 6° comma, n. 2) c.p.c. e poi con la comparsa conclusionale gli attori hanno allegato di aver contrattato con la convenuta nella qualità di consumatori, eccependo la nullità ex artt. 33 e ss. D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) di plurime pattuizioni del mutuo: “l'intero contratto di mutuo di cui è causa è disseminato di clausole che possono essere pacificamente qualificate come abusive e che rendono radicalmente invalido l'intero accordo: si veda, ad esempio, nel capitolato l'art. 8 (sull'obbligo del mutuatario il rimborso di ogni spesa sostenuta dalla banca per imposte, tasse e tributi di qualsiasi natura), l'art. 13 (sulla decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto per inadempimento), l'art. 14 (sulle condizioni risolutive del contratto), l'art. 15 (sugli effetti della decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto),
l'art. 16 (sull'imputazione di pagamenti e di somme o titoli in deposito), l'art. 18 (sulla rinuncia alle eccezioni) e l'art. 19 (sulla prova del credito). La (implicita) domanda volta a dichiarare la nullità delle predette clausole è inammissibile, perché formulata dagli opponenti dopo essere maturate le preclusioni collegate al termine per il deposito della memoria di cui all'art. 183, 6° comma, n. 1), c.p.c. (a nulla rilevando che parte convenuta abbia formalmente contestato la qualità di consumatori degli opponenti tardivamente nella memoria di replica depositata ex art. 190 c.p.c.): “le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene”
(Cass., Ordinanza n. 16800/2018, Cass. Sentenza n. 24040/2019, Cass.
Sentenza Sez. Unite 157/2022). Il secondo comma dell'art. 190 c.p.c., nel prescrivere che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, del resto, “mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte,
l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria” (cfr. in motivazione Sez. Unite Cass. 5624/2022).
4.2. Quanto alla dedotta nullità per indeterminatezza dei criteri negoziali per il computo del tasso di interesse, va osservato che (come indicato anche dagli opponenti e precisato all'art. 1, 2° comma, dell'atto di mutuo) la preannunciata esecuzione si fonda:
- sul contratto di mutuo in data 29 aprile 2005, rep. n. 52876, fascicolo n. 7433, nonché su;
- atto di quietanza di finanziamento in data 31 maggio 2005, rep. n.
53031, racc. n. 7490,
- atto integrativo e di quietanza di finanziamento in data 23 dicembre 2005, rep. n. 54.02, racc. n. 7753, tutti a ministero notaio dott. di Bologna, per la somma di € Persona_1
1.000.000,00.
L'esame della censura richiede conseguentemente la complessiva ricognizione dei contenuti negoziali dei tre atti sopra menzionati.
In ragione della testuale formulazione, inoltre, il motivo di opposizione
è da intendere come mirante a sollecitare la sola declaratoria di invalidità ex artt. 1418, 2° comma, 1325 e 1346 c.c.. del mutuo (il ricalcolo del quantum dovuto a titolo di interessi extralegali, secondo la regola generale di cui all'art. 1284, 3° comma, c.p.c., che prevede la debenza degli interessi nella misura legale a fronte della indeterminatezza della pattuizione di interessi in misura maggiore, essendo invece oggetto di domanda riconvenzionale).
Il motivo di opposizione non è fondato: le modalità, i parametri ed i termini per il calcolo degli interessi sono infatti previsti:
- agli artt. 3 e 4 dell'atto di Mutuo 29.04.2005 (doc. 2 opposta), a valere nel periodo di preammortamento nei termini che si riportano di seguito: - all'art. 2 (doc. 3 opposta, pagine 5, 6, 7, e 8), dell'Atto
Integrativo e di Quietanza di Finanziamento del 23.12.2005 (Rep. n.
54302 – Fascic. n. 7753), per le somme erogate in tale ultima occasione e per le somme erogate con l'atto di quietanza di finanziamento in data 31 maggio 2005, rep. n. 53031, racc. n. 7490
(doc. 4 di parte attrice). La riferibilità della pattuizione a tutte le somme mutuate è desumibile dalla volontà espressa dalle parti di “integrare” (art. 2) anche le pattuizioni dell'accordo quadro del 29.04.2025:
Per la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. BERGAMO 2824/2022) e di legittimità (Cass. 8028/2018) la determinazione degli interessi extralegali può legittimamente avvenire anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti dalle parti ovvero ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, tali da escludere ogni margine di discrezionalità, ciò che nel caso concreto appare rispettato dal richiamo al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dello spread di 2,20 punti percentuali, con ulteriore specificazione del “divisore” - 365 giorni – parametrato all'anno solare
(Cfr. sul punto la Cass., I sez., Ordinanza n. 20801 del 25/07/2024), contenuto tanto nel rogito dell'aprile 2005, quanto nella pattuizione integrativa di cui all'art. 2 della quietanza emessa nel dicembre 2005 all'atto dell'erogazione della seconda tranche del finanziamento.
Va quindi escluso che le pattuizioni del tasso di interesse dovuto dagli opponenti, contenute nel mutuo portato in precetto e nelle quietanze di erogazione, siano affette da nullità per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1418, 2° comma, 1325 e 1346 c.c..
4.3. Sul tema della reclamata nullità per difetto di causa concreta del contratto del “mutuo di scopo”, vanno preliminarmente richiamati gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sui requisiti coessenziali al tipo negoziale e sulle conseguenze dalla mancata realizzazione della finalità, comune alle parti, dedotta quale elemento giustificativo del finanziamento di scopo:
- “Il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 c.c.), data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua classificazione è
l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme” (cfr. Cass. n. 1369/19);
- “Il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente
l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario” (Cass. n. 20552/2020);
A fronte della mancata specificazione contrattuale delle “migliorie” sottese allo scopo del finanziamento ed in difetto di ulteriori indici negoziali dimostrativi del comune interesse delle parti alla loro esecuzione, va escluso che l'esecuzione delle stesse abbia fatto ingresso nel negozio quale elemento integratore e caratterizzante la causa del contratto, sicché in questa sede il titolo azionato deve essere valutato quale mutuo fondiario, con conseguente infondatezza del motivo di opposizione.
4.4. Con il terzo motivo di opposizione ex art. 615, 1° comma, c.p.c. gli opponenti hanno denunciato l'eccessività della somma precettata, in ragione dell'erroneità nel calcolo degli interessi effettuato dalla convenuta.
L'erroneità del calcolo sarebbe, in particolare, derivata dall'imputazione di almeno una rata a solo titolo di interessi e non del capitale;
dall'applicazione degli interessi moratori a periodi più lunghi anziché sugli effettivi giorni di ritardo nel pagamento delle rate;
dall'applicazione degli interessi moratori anche nei periodi di sospensione dovuti a emergenze quali gli eventi sismici del 2012 e la recente pandemia di covid-19.
A corredo del motivo di opposizione, gli opponenti hanno prodotto la consulenza finanziaria di cui al doc.4, la quale è tuttavia scarsamente intellegibile, siccome incompleta nei riferimenti ai contenuti negoziali
(ad esempio, come detto, trascura di indicare la misura del tasso di interesse pattuito, limitandosi a dichiararlo “non riportato” nel contratto, ciò che non appare esatto, atteso quanto esposto supra al punto 4.2.) e non corredata dagli “allegati” al cui contenuto documentale il consulente degli opponenti, Dott. opera sistematico Persona_2 rinvio.
Non pare sussistere, pertanto, adeguato supporto probatorio al motivo di opposizione, che non può quindi essere accolto.
4.5. Parte attrice ha evocato la responsabilità risarcitoria dell'istituto creditizio per l'abusiva concessione del credito e per l'eccesso di garanzie richieste alle controparti quale condizione per la stipula del mutuo fondiario. Alle difese svolte non è tuttavia associata una specifica domanda volta al ristoro per equivalente del pregiudizio subito, essendosi gli opponenti limitati ad invocare la compensazione tra il proprio credito
Cont risarcitorio e quanto dovuto a in forza del mutuo stipulato.
Premesso che le cennate responsabilità dell'opposta, integrando gli estremi di una condotta illecita sanzionabile in capo all'istituto bancario, anche laddove vengano accertate, non sarebbero suscettibili di riverberare sul titolo negoziale portato in precetto i propri effetti in termini di patologia contrattuale (potendo unicamente determinare l'insorgenza di un credito risarcitorio in capo agli attori), deve in questa sede osservarsi come l'ipotetico credito ex art. 2043 c.c. sia privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità: il difetto dei presupposti richiesti ex art. 1243 c.c. osta quindi all'accoglimento del motivo di opposizione in esame.
4.6. Quanto al motivo di opposizione agli atti esecutivi (proposto ex art. 617 c.p.c.), gli opponenti hanno eccepito la nullità dell'elezione di domicilio operata nell'atto di precetto dalla banca creditrice, presso lo studio del suo procuratore, sito nel Comune di PARMA;
luogo ove, invero, non sono situati beni dei debitori, suscettibili di esecuzione forzata.
Ai sensi dell'art. 480, 3° comma, c.p.c., il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione;
in mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
Per orientamento costante (cfr. Cass. n. 9670/2008) “In tema di foro relativo all'opposizione a precetto, l'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata una facoltà, consistente nel dichiarare la propria residenza o nell'eleggere domicilio, ma, nel contempo, le impone l'onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione. Pertanto, se la parte istante elegge domicilio in un Comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, od in cui non risiede un terzo "debitor debitoris", l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso, essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel Comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore”.
Incontestata l'inesistenza di beni pignorabili nel circondario del
Tribunale di PARMA, deve conseguentemente rilevarsi che l'erronea elezione di domicilio da parte del creditore resta priva di effetto, sicché gli attori hanno correttamente radicato il presente giudizio avanti l'intestato Tribunale, territorialmente competente ex art. 27
c.p.c., in ragione del luogo di notificazione (Modena) dell'atto di precetto;
Ad ogni buon conto (anche a voler ritenere viziato l'atto di precetto), nel caso in esame è senza dubbio operativa la generale sanatoria ex art. 156, 3° comma c.p.c.: con la proposizione dell'opposizione, infatti, è stato certamente raggiunto lo scopo dell'intimazione ad adempiere: non può dichiararsi, pertanto, la nullità del precetto.
5. Alla soccombenza consegue la condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore del creditore opposto parametrate all'importo (677.000,00 circa) indicato in precetto e commisurate ai minimi tariffari per le sole fasi di studio ed introduttiva, in considerazione della complessità minima e dell'attività processuale complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
- ACCERTA e DICHIARA sussistente il diritto di ad esercitare Pt_3
l'azione esecutiva nei confronti di e Parte_1 [...]
in forza de: Parte_2
o il contratto di mutuo in data 29 aprile 2005, rep. n. 52876, fascicolo n. 7433, nonché de;
o l'atto di quietanza di finanziamento in data 31 maggio 2005, rep. n. 53031, racc. n. 7490, e o l'atto integrativo e di quietanza di finanziamento in data 23 dicembre 2005, rep. n. 54.02, racc. n. 7753, tutti a ministero notaio dott. di Bologna e rilasciati Persona_1 in seconda copia in forma esecutiva in data 3 novembre 2022 dall'Archivio Notarile Distrettuale di Bologna giusto decreto del
Tribunale di Bologna in data 29 settembre 2022 cron. n. 2841/22 del
7 ottobre 2022 – n. 13672/22 r.v.g., per la somma di €
1.000.000,00. - CONDANNA gli opponenti e Parte_1 Parte_2 alla refusione, in favore di in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., delle spese di lite della presente fase di giudizio, liquidate in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, ed accessori di legge;
Si comunichi.
MODENA, 10/03/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.07.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7477/2022 promossa da:
[c.f.: , e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
[c.f.: ], con il Prof. avv. Rolandino GUIDOTTI CodiceFiscale_2
OPPONENTI contro
[c.f.: , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, viale A. Spinelli n. 30 in persona del suo presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in Parma, strada G. Garibaldi n. 42, nello studio e presso la persona dell'avv. Michele FERRARI;
OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di precetto notificato in data 15 novembre 2022,
[...]
ha intimato a e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
il pagamento della somma di € 676.263,88, oltre a spese, per il
[...] capitale residuo, le rate scadute e gli interessi di mora, relativi al contratto di mutuo, stipulato in data 29 aprile 2005, con atto a ministero del Notaio dott. di Bologna, dell'importo di € Persona_1
1.000.000,00, durata 30 anni, rata semestrale di € 32.835,00 (salva diversa durata per variabilità del tasso previsto dal contratto: doc. n.
1 opponenti).
1.1. Parte attrice ha eccepito, quanto ai motivi di opposizione ex art. 615, 1° comma, c.p.c.: 1) la nullità del contratto di mutuo in difetto di chiara determinazione del tasso di interesse applicabile;
2) la nullità del mutuo per difetto originario di causa, attesa la natura di finanziamento di scopo desumibile dall'art. 1, comma 3, del rogito notarile, laddove è indicato che lo stesso “è destinato alla esecuzione di migliorie interessanti il centro agro-turistico della società “PONTE
DI S. AMBROGIO – S.R.L.” con sede in Modena”; larga parte della somma erogata sarebbe stata invece utilizzata per investimenti (doc. nn. 8, 8 bis e 8 ter, parte opponente) e spese di varia natura, come testimonierebbero gli estratti conto allegati (doc. n. 2 parte attrice);
3) l'eccessività della somma precettata, in ragione dell'erroneità nel calcolo degli interessi effettuato dalla convenuta, tra le quali,
l'imputazione della rata versata a solo titolo di interessi e non del capitale;
l'erronea applicazione degli interessi moratori a periodi più lunghi anziché sugli effettivi giorni di ritardo nel pagamento della rata;
l'applicazione degli interessi moratori anche nei periodi di sospensione dovuti a emergenze quali gli eventi sismici del 2012 e la recente pandemia di covid-19;
4) l'essere l'istituto di credito mutuante responsabile per i danni patiti dagli attori in relazione all'abusiva concessione del credito e per aver abusato nella richiesta di ulteriori plurime garanzie personali a e;
con conseguente compensabilità tra il credito Pt_1 Pt_2 risarcitorio e quanto dovuto ex mutuo dagli opponenti;
5) l'illegittimità dell'atto di precetto, in ragione della elezione di domicilio operata dal creditore presso lo studio professionale del procuratore, sito in luogo compreso nel circondario del Tribunale di
PARMA, laddove non sarebbero stati esistenti beni immobili da sottoporre ad esecuzione;
1.2. Con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 23.07.2024 gli opponenti hanno formulato le seguenti conclusioni:
Ogni contraria istanza ed eccezione reiette, con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione, produzione e conclusione, rifiutato il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove e/o tardive ed inammissibili, dichiarare inesistente, nullo, invalido, inefficace e/o annullare l'atto di precetto datato 14 novembre 2022 e notificato agli opponenti il 15 novembre 2022 unitamente al contratto di mutuo in data 29 aprile 2005, rep. n. 52876, fascicolo n. 7433, atto di quietanza di finanziamento in data 31 maggio 2005, rep. n. 53031, racc. n. 7490, atto integrativo e di quietanza di finanziamento in data 23 dicembre 2005, rep. n. 54.02, racc. n. 7753, atti tutti a ministero notaio dott. di Bologna e rilasciati in Persona_1 seconda copia in forma esecutiva in data 3 novembre 2022 dall'Archivio Notarile Distrettuale di Bologna giusto decreto del Tribunale di Bologna in data 29 settembre 2022 cron. n. 2841/22 del 7 ottobre 2022 – n. 13672/22 r.v.g., per tutti i motivi in atti per essere estinta l'obbligazione e/o per non essere dovute le somme ingiunte;
dire, in ogni caso, che nulla è dovuto da e Parte_1 [...] a e/o ridurre la Parte_2 Controparte_1 pretesa avversaria per i motivi in atto;
respingere tutte le domande formulate ex adverso nei confronti di
e Parte_1 Parte_2 emettere ogni ulteriore diversa declaratoria previa, connessa e dipendente alle domande che precedono.
2. L'istituto di credito mutuante, costituitosi, ha chiesto rigettarsi l'opposizione, formulando le seguenti conclusioni (reieterate nelle note depositate per l'udienza del 23.07.2024):
"Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, con le declaratorie del caso e di legge, così giudicare:
1) Rigettare l'istanza avversaria di sospensione del precetto e/o del titolo esecutivo e/o dell'esecuzione perché infondata, indimostrata, inammissibile o come meglio;
2) Nel merito, rigettare, comunque, in ogni miglior modo e forma, le domande tutte spiegate dagli opponenti e Parte_1 perché infondate, inammissibili, indimostrate Parte_2
o come meglio;
3) In via riconvenzionale, per mero tuziorismo, nella denegata ipotesi venga dichiarata la nullità del contratto di mutuo fondiario del 29.04.2005 Rep. n. 52876 Fascicolo n. 7433, dell'Atto di Quietanza e Finanziamento del 31.05.2005 Rep. n. 53031 Racc. n. 7490 e dell'Atto Integrativo e di Quietanza di Finanziamento del 23.12.2005 Rep. n. 54302 – Fascic. n. 7753 condannare per indebito arricchimento (C.F. nato a [...]_1 C.F._3 il 07.12.1954 e ) nata a [...]_4 Modena il 15.05.1953 alla restituzione e al pagamento a favore di della somma di € 676.263,88 o quella Controparte_1 maggior o minor somma che risulterà dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, Cpa e Iva come di legge”.
3. Con ordinanza dep. 24.07.2024, il GI ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e assegnato termine per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c..
La causa è stata trattenuta in decisione senza assunzione di mezzi di prova e concessi i termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del
23.07.2024; era in particolare disattesa l'istanza formulata da parte attrice per l'ammissione di CTU diretta ad accertare: a) la sussistenza di interessi anatocistici, di mora ed usurai, nonché la correttezza rispetto alle pattuizioni;
b) la congruità dei redditi degli esponenti alla data di concessione del mutuo rispetto all'importo del finanziamento erogato e alla capacità reddituali di rimborso di dette somme, ritenuta detta CTU superflua e comunque esplorativa alla luce delle produzioni documentali di parte convenuta (docc. 5-8) e della mancata ostensione degli allegati alla relazione prodotta dagli attori sub doc. 4 e CP_2
10. Le parti hanno concluso come sopra già indicato.
3.1. Con istanza depositata il 18.12.2024, le parti, premesso che
“successivamente al deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche sono intervenuti contatti tra le parti… essendo ad oggi pendenti delle trattative”, hanno chiesto al giudice di “rimettere la causa in istruttoria al fine di verificare l'esito” delle trattive.
4. Va preliminarmente respinta l'istanza congiuntamente formulata dalle parti per la rimessione della causa sul ruolo: il provvedimento di rimessione della causa in istruttoria, e la necessaria ulteriore fissazione di udienza ex art. 281 quinquies c.p.c., ritarderebbe senza alcun giustificato motivo la definizione della controversia (senza dubbio già matura per la decisione) e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo stabilito dall'art. 111, comma 2,
Cost. (cfr. già Trib. Roma, Sentenza n. 19100/2022 del 28-12-2022), anche considerato il triennio ormai trascorso dalla iscrizione a ruolo della causa.
4.1. Con la memoria depositata ex art. 183, 6° comma, n. 2) c.p.c. e poi con la comparsa conclusionale gli attori hanno allegato di aver contrattato con la convenuta nella qualità di consumatori, eccependo la nullità ex artt. 33 e ss. D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) di plurime pattuizioni del mutuo: “l'intero contratto di mutuo di cui è causa è disseminato di clausole che possono essere pacificamente qualificate come abusive e che rendono radicalmente invalido l'intero accordo: si veda, ad esempio, nel capitolato l'art. 8 (sull'obbligo del mutuatario il rimborso di ogni spesa sostenuta dalla banca per imposte, tasse e tributi di qualsiasi natura), l'art. 13 (sulla decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto per inadempimento), l'art. 14 (sulle condizioni risolutive del contratto), l'art. 15 (sugli effetti della decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto),
l'art. 16 (sull'imputazione di pagamenti e di somme o titoli in deposito), l'art. 18 (sulla rinuncia alle eccezioni) e l'art. 19 (sulla prova del credito). La (implicita) domanda volta a dichiarare la nullità delle predette clausole è inammissibile, perché formulata dagli opponenti dopo essere maturate le preclusioni collegate al termine per il deposito della memoria di cui all'art. 183, 6° comma, n. 1), c.p.c. (a nulla rilevando che parte convenuta abbia formalmente contestato la qualità di consumatori degli opponenti tardivamente nella memoria di replica depositata ex art. 190 c.p.c.): “le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene”
(Cass., Ordinanza n. 16800/2018, Cass. Sentenza n. 24040/2019, Cass.
Sentenza Sez. Unite 157/2022). Il secondo comma dell'art. 190 c.p.c., nel prescrivere che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, del resto, “mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte,
l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria” (cfr. in motivazione Sez. Unite Cass. 5624/2022).
4.2. Quanto alla dedotta nullità per indeterminatezza dei criteri negoziali per il computo del tasso di interesse, va osservato che (come indicato anche dagli opponenti e precisato all'art. 1, 2° comma, dell'atto di mutuo) la preannunciata esecuzione si fonda:
- sul contratto di mutuo in data 29 aprile 2005, rep. n. 52876, fascicolo n. 7433, nonché su;
- atto di quietanza di finanziamento in data 31 maggio 2005, rep. n.
53031, racc. n. 7490,
- atto integrativo e di quietanza di finanziamento in data 23 dicembre 2005, rep. n. 54.02, racc. n. 7753, tutti a ministero notaio dott. di Bologna, per la somma di € Persona_1
1.000.000,00.
L'esame della censura richiede conseguentemente la complessiva ricognizione dei contenuti negoziali dei tre atti sopra menzionati.
In ragione della testuale formulazione, inoltre, il motivo di opposizione
è da intendere come mirante a sollecitare la sola declaratoria di invalidità ex artt. 1418, 2° comma, 1325 e 1346 c.c.. del mutuo (il ricalcolo del quantum dovuto a titolo di interessi extralegali, secondo la regola generale di cui all'art. 1284, 3° comma, c.p.c., che prevede la debenza degli interessi nella misura legale a fronte della indeterminatezza della pattuizione di interessi in misura maggiore, essendo invece oggetto di domanda riconvenzionale).
Il motivo di opposizione non è fondato: le modalità, i parametri ed i termini per il calcolo degli interessi sono infatti previsti:
- agli artt. 3 e 4 dell'atto di Mutuo 29.04.2005 (doc. 2 opposta), a valere nel periodo di preammortamento nei termini che si riportano di seguito: - all'art. 2 (doc. 3 opposta, pagine 5, 6, 7, e 8), dell'Atto
Integrativo e di Quietanza di Finanziamento del 23.12.2005 (Rep. n.
54302 – Fascic. n. 7753), per le somme erogate in tale ultima occasione e per le somme erogate con l'atto di quietanza di finanziamento in data 31 maggio 2005, rep. n. 53031, racc. n. 7490
(doc. 4 di parte attrice). La riferibilità della pattuizione a tutte le somme mutuate è desumibile dalla volontà espressa dalle parti di “integrare” (art. 2) anche le pattuizioni dell'accordo quadro del 29.04.2025:
Per la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. BERGAMO 2824/2022) e di legittimità (Cass. 8028/2018) la determinazione degli interessi extralegali può legittimamente avvenire anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti dalle parti ovvero ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, tali da escludere ogni margine di discrezionalità, ciò che nel caso concreto appare rispettato dal richiamo al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dello spread di 2,20 punti percentuali, con ulteriore specificazione del “divisore” - 365 giorni – parametrato all'anno solare
(Cfr. sul punto la Cass., I sez., Ordinanza n. 20801 del 25/07/2024), contenuto tanto nel rogito dell'aprile 2005, quanto nella pattuizione integrativa di cui all'art. 2 della quietanza emessa nel dicembre 2005 all'atto dell'erogazione della seconda tranche del finanziamento.
Va quindi escluso che le pattuizioni del tasso di interesse dovuto dagli opponenti, contenute nel mutuo portato in precetto e nelle quietanze di erogazione, siano affette da nullità per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1418, 2° comma, 1325 e 1346 c.c..
4.3. Sul tema della reclamata nullità per difetto di causa concreta del contratto del “mutuo di scopo”, vanno preliminarmente richiamati gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sui requisiti coessenziali al tipo negoziale e sulle conseguenze dalla mancata realizzazione della finalità, comune alle parti, dedotta quale elemento giustificativo del finanziamento di scopo:
- “Il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 c.c.), data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua classificazione è
l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme” (cfr. Cass. n. 1369/19);
- “Il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente
l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario” (Cass. n. 20552/2020);
A fronte della mancata specificazione contrattuale delle “migliorie” sottese allo scopo del finanziamento ed in difetto di ulteriori indici negoziali dimostrativi del comune interesse delle parti alla loro esecuzione, va escluso che l'esecuzione delle stesse abbia fatto ingresso nel negozio quale elemento integratore e caratterizzante la causa del contratto, sicché in questa sede il titolo azionato deve essere valutato quale mutuo fondiario, con conseguente infondatezza del motivo di opposizione.
4.4. Con il terzo motivo di opposizione ex art. 615, 1° comma, c.p.c. gli opponenti hanno denunciato l'eccessività della somma precettata, in ragione dell'erroneità nel calcolo degli interessi effettuato dalla convenuta.
L'erroneità del calcolo sarebbe, in particolare, derivata dall'imputazione di almeno una rata a solo titolo di interessi e non del capitale;
dall'applicazione degli interessi moratori a periodi più lunghi anziché sugli effettivi giorni di ritardo nel pagamento delle rate;
dall'applicazione degli interessi moratori anche nei periodi di sospensione dovuti a emergenze quali gli eventi sismici del 2012 e la recente pandemia di covid-19.
A corredo del motivo di opposizione, gli opponenti hanno prodotto la consulenza finanziaria di cui al doc.4, la quale è tuttavia scarsamente intellegibile, siccome incompleta nei riferimenti ai contenuti negoziali
(ad esempio, come detto, trascura di indicare la misura del tasso di interesse pattuito, limitandosi a dichiararlo “non riportato” nel contratto, ciò che non appare esatto, atteso quanto esposto supra al punto 4.2.) e non corredata dagli “allegati” al cui contenuto documentale il consulente degli opponenti, Dott. opera sistematico Persona_2 rinvio.
Non pare sussistere, pertanto, adeguato supporto probatorio al motivo di opposizione, che non può quindi essere accolto.
4.5. Parte attrice ha evocato la responsabilità risarcitoria dell'istituto creditizio per l'abusiva concessione del credito e per l'eccesso di garanzie richieste alle controparti quale condizione per la stipula del mutuo fondiario. Alle difese svolte non è tuttavia associata una specifica domanda volta al ristoro per equivalente del pregiudizio subito, essendosi gli opponenti limitati ad invocare la compensazione tra il proprio credito
Cont risarcitorio e quanto dovuto a in forza del mutuo stipulato.
Premesso che le cennate responsabilità dell'opposta, integrando gli estremi di una condotta illecita sanzionabile in capo all'istituto bancario, anche laddove vengano accertate, non sarebbero suscettibili di riverberare sul titolo negoziale portato in precetto i propri effetti in termini di patologia contrattuale (potendo unicamente determinare l'insorgenza di un credito risarcitorio in capo agli attori), deve in questa sede osservarsi come l'ipotetico credito ex art. 2043 c.c. sia privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità: il difetto dei presupposti richiesti ex art. 1243 c.c. osta quindi all'accoglimento del motivo di opposizione in esame.
4.6. Quanto al motivo di opposizione agli atti esecutivi (proposto ex art. 617 c.p.c.), gli opponenti hanno eccepito la nullità dell'elezione di domicilio operata nell'atto di precetto dalla banca creditrice, presso lo studio del suo procuratore, sito nel Comune di PARMA;
luogo ove, invero, non sono situati beni dei debitori, suscettibili di esecuzione forzata.
Ai sensi dell'art. 480, 3° comma, c.p.c., il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione;
in mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
Per orientamento costante (cfr. Cass. n. 9670/2008) “In tema di foro relativo all'opposizione a precetto, l'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata una facoltà, consistente nel dichiarare la propria residenza o nell'eleggere domicilio, ma, nel contempo, le impone l'onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione. Pertanto, se la parte istante elegge domicilio in un Comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, od in cui non risiede un terzo "debitor debitoris", l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso, essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel Comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore”.
Incontestata l'inesistenza di beni pignorabili nel circondario del
Tribunale di PARMA, deve conseguentemente rilevarsi che l'erronea elezione di domicilio da parte del creditore resta priva di effetto, sicché gli attori hanno correttamente radicato il presente giudizio avanti l'intestato Tribunale, territorialmente competente ex art. 27
c.p.c., in ragione del luogo di notificazione (Modena) dell'atto di precetto;
Ad ogni buon conto (anche a voler ritenere viziato l'atto di precetto), nel caso in esame è senza dubbio operativa la generale sanatoria ex art. 156, 3° comma c.p.c.: con la proposizione dell'opposizione, infatti, è stato certamente raggiunto lo scopo dell'intimazione ad adempiere: non può dichiararsi, pertanto, la nullità del precetto.
5. Alla soccombenza consegue la condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore del creditore opposto parametrate all'importo (677.000,00 circa) indicato in precetto e commisurate ai minimi tariffari per le sole fasi di studio ed introduttiva, in considerazione della complessità minima e dell'attività processuale complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
- ACCERTA e DICHIARA sussistente il diritto di ad esercitare Pt_3
l'azione esecutiva nei confronti di e Parte_1 [...]
in forza de: Parte_2
o il contratto di mutuo in data 29 aprile 2005, rep. n. 52876, fascicolo n. 7433, nonché de;
o l'atto di quietanza di finanziamento in data 31 maggio 2005, rep. n. 53031, racc. n. 7490, e o l'atto integrativo e di quietanza di finanziamento in data 23 dicembre 2005, rep. n. 54.02, racc. n. 7753, tutti a ministero notaio dott. di Bologna e rilasciati Persona_1 in seconda copia in forma esecutiva in data 3 novembre 2022 dall'Archivio Notarile Distrettuale di Bologna giusto decreto del
Tribunale di Bologna in data 29 settembre 2022 cron. n. 2841/22 del
7 ottobre 2022 – n. 13672/22 r.v.g., per la somma di €
1.000.000,00. - CONDANNA gli opponenti e Parte_1 Parte_2 alla refusione, in favore di in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., delle spese di lite della presente fase di giudizio, liquidate in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, ed accessori di legge;
Si comunichi.
MODENA, 10/03/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO