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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/07/2025, n. 5540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5540 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
n. 10893/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 21/03/2025 da:
1) Parte_1
Nato il 21/06/1957 a COMO (CO) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. MARSICO CLAUDIA contro 2) Parte_2
Nato il 04/10/1968 in MILANO (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. GIUFFRIDA ILARIA
con una figlia maggiorenne: AR (nata il [...]).
FATTO
Letto il ricorso introduttivo depositato in data 20/03/2025 volto alla modifica delle condizioni di cui al provvedimento emesso dal Tribunale di Milano in data 12/07/2002 e pubblicato in data 15/07/2002; Letta la memoria difensiva depositata in data 09/06/2025, unitamente alla quale le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo complessivo a definizione del presente giudizio, chiedendo al Tribunale adito di procedersi ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. e di recepire le condizioni pattuite come di seguito riportate:
“1. Il Signor continuerà a corrispondere alla Signora a titolo di contributo Pt_1 Parte_2 al mantenimento della figlia maggiorenne AR, l'importo di € 500,00 (cinquecento/00) fino a dicembre 2025. 2. Le spese extra assegno relative alla figlia AR saranno, fino a dicembre 2025 a carico dei due genitori nella misura dell'50% secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017.
Pagina 1
3. La sig.ra con l'adempimento da parte del sig. a quanto previsto Parte_2 Parte_1 al punto 1 e 2 dichiara di nulla avere più a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione relativo ai pregressi importi di mantenimento e arretrati Istat rimborso da parte del sig. Pt_1
4. Il sig. rinuncia alla retroattività della revoca dell'assegno. Parte_1
5. La sig.ra ed il sig. dichiarano espressamente, ex art. 473 bis 51, 2^ comma c.p.c. di volersi Pt_2 Pt_1 avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
6. Spese legali compensate”.
Con successive note scritte le parti confermavano le condizioni concordate e rinunciavano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui al provvedimento emesso dal Tribunale di Milano in data 12/07/2002 e pubblicato in data 15/07/2002:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 25 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 21/03/2025 da:
1) Parte_1
Nato il 21/06/1957 a COMO (CO) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. MARSICO CLAUDIA contro 2) Parte_2
Nato il 04/10/1968 in MILANO (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. GIUFFRIDA ILARIA
con una figlia maggiorenne: AR (nata il [...]).
FATTO
Letto il ricorso introduttivo depositato in data 20/03/2025 volto alla modifica delle condizioni di cui al provvedimento emesso dal Tribunale di Milano in data 12/07/2002 e pubblicato in data 15/07/2002; Letta la memoria difensiva depositata in data 09/06/2025, unitamente alla quale le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo complessivo a definizione del presente giudizio, chiedendo al Tribunale adito di procedersi ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. e di recepire le condizioni pattuite come di seguito riportate:
“1. Il Signor continuerà a corrispondere alla Signora a titolo di contributo Pt_1 Parte_2 al mantenimento della figlia maggiorenne AR, l'importo di € 500,00 (cinquecento/00) fino a dicembre 2025. 2. Le spese extra assegno relative alla figlia AR saranno, fino a dicembre 2025 a carico dei due genitori nella misura dell'50% secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017.
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3. La sig.ra con l'adempimento da parte del sig. a quanto previsto Parte_2 Parte_1 al punto 1 e 2 dichiara di nulla avere più a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione relativo ai pregressi importi di mantenimento e arretrati Istat rimborso da parte del sig. Pt_1
4. Il sig. rinuncia alla retroattività della revoca dell'assegno. Parte_1
5. La sig.ra ed il sig. dichiarano espressamente, ex art. 473 bis 51, 2^ comma c.p.c. di volersi Pt_2 Pt_1 avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
6. Spese legali compensate”.
Con successive note scritte le parti confermavano le condizioni concordate e rinunciavano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui al provvedimento emesso dal Tribunale di Milano in data 12/07/2002 e pubblicato in data 15/07/2002:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 25 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
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