Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3275 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1659 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione (“recuperatoria”) a cartella esattoriale TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Giugliano, presso il cui studio elett.te domicilia in Cardito (NA) al C.so C. Batti- sti n. 94 APPELLANTE E
, c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Vito, presso il cui studio elett.te domi- cilia in Salerno, alla Via Max Casaburi n. 8 APPELLATA NONCHE' Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: accogliere l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata con riferimento alla compensazione delle spese, condannare l' in persona del l.r.p.t. ed il in per- Controparte_1 Controparte_2 sona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese, spese generali e compenso professionale del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge sulle competenze. Per l' : rigettare lo spiegato appello nei confronti di Controparte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto poiché in primo Controparte_1 grado, come si evince anche dalla sentenza nessuna responsabilità è addebitabile ad in quanto ha adempiuto a quanto dovuto, mentre l'ente impositore non si è costi- CP_3 tuito e non ha depositato l'atto impositivo;
con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, Pt_1 [...] opponendo la cartella esattoriale n. 07120210009314820000, notificata il CP_2
07/06/2022, relativa ad una sanzione per violazione del codice della strada.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1
rilevò l'omessa CP_2 prova della notifica del verbale di contravvenzione, compensando, tuttavia, le spese di li- te. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, deducendo un difetto di motivazione e la violazione del disposto nor- mativo di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. e del principio di soccombenza, chiedendo la con- danna dell' e del al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite del doppio grado di giudizio. Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'appello, men- Controparte_1 tre il benché regolarmente evocato, è rimasto contumace. Controparte_2
L'appello è fondato. Ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 92 II co. c.p.c. “se vi è soccombenza reci- proca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giuri- sprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le par- ti, parzialmente o per intero”. La Corte Costituzionale, con sent. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle espressamente menzionate (ovvero, soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza ri- spetto alle questioni dirimenti). La Suprema Corte, ancora di recente (ord. 3977/2020) ha ribadito che la compensazione delle spese è legittima nel caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti
o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa,
o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.. Nella sentenza impugnata, il giudice di pace, dopo aver rilevato l'omessa prova della no- tifica del verbale di contravvenzione da parte dell'ente impositore e accolto la domanda, ha affermato, sinteticamente: la materia del contendere e le ragioni che hanno portato all'accoglimento dell'opposizione inducono alla compensazione tra le parti delle spese processuali.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 Ebbene, questo giudice evidenzia che la compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di pace, nel caso di specie, non è sorretta da adeguata motivazione. Invero, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., II comma, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere espresse con una formula ge- nerica (Cass. n. 8196/2018), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della con- troversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso appli- cato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione”, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione del- la sentenza (Cass. n. 21083/2015). Dunque, nessuna delle ipotesi contemplate nell'art. 92 c.p.c., risulta sussistente. Quanto alla condanna in solido degli appellati, questo giudice ritiene non possa applicarsi pianamente il principio espresso dalla Corte di legittimità, tra le altre, nella sentenza n. 7371/2017 secondo cui l'ommessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e - per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell'odierno ricorso - l'azione del privato, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (pur senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, solo la facoltà di chiamata nei riguardi dell'en- te medesimo (Cass., sez. un., n. 16412 del 2007; conf. Cass. n. 1532 del 2012). È quindi da ritenere che la sentenza d'appello abbia deciso la questione di diritto sulle spese processuali, in conformità alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto del principio di causalità processuale. A riscontro della condan- na in solido vanno richiamate, infatti, ripetute decisioni di legittimità (Cass. n. 23459 del 2011, n. 27154 del 2007). Al riguardo si è rilevato che, se è vero che il concessionario agisce su richiesta dell'ente creditore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496 e n. 17052 del 2016). Invero, occorre muovere dalla considerazione che il principio su riportato, pur ribadito in pronunce successive, è maturato in costanza di una giurisprudenza che ancora rico- struiva l'opposizione a cartella esattoriale come opposizione ex art. 615 c.p.c. Solo a par- tire dalla nota sentenza delle SS. UU. n. 22080 del 22/09/2017 si è consolidato l'orientamento in virtù del quale l'opposizione recuperatoria va proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Come noto, tale tipologia di opposizione, le cui caratteristiche sono state ribadite da ul- timo dalla Corte nella recente ordinanza n. 3870/2024, è affatto peculiare, avendo la con- testazione della cartella di pagamento, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede na- turale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legitti-
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3 mato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legitti- mazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichia- razione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione ammini- strativa. Sebbene sussista la concorrente legittimazione di ente impositore ed esattore, la stessa si giustifica esclusivamente sul presupposto che il vizio dell'atto presupposto si ripercuote in modo automatico sulla cartella e, dunque, la partecipazione dell'agente della riscossio- ne ha la finalità di renderlo edotto dell'impugnativa, affinché possa meglio determinarsi in merito all'attività di sua competenza. La cartella rappresenta unicamente la fonte di conoscenza dell'atto presupposto e consente di recuperare il momento di tutela nei con- fronti dell'ente impositore, unico reale controinteressato. Il principio di causalità, così come applicato, non pare calzante poiché la reazione da par- te dell'utente non è determinata da problematiche afferenti alla cartella, che risulta così
“mera occasione” da cui scaturisce la controversia. Del resto, il suddetto principio pre- vede che non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la neces- sità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa.. (Cass. 23459 del 2011). A conferma di ciò, l'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecu- tivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle con- seguenze della lite”) prevede la chiamata in causa dell'ente impositore solo nell'ipotesi in cui la contestazione involga la pretesa sottostante. Tuttavia, quantomeno nella materia che ci occupa, il ricorso ex art. 7 d.lgs. 150/2011 non riguarda “la regolarità o la validità degli atti esecutivi” ma solo ed esclusivamente l'attività presupposta;
dunque, non si giustifica la soccombenza dell'esattore in un proce- dimento che non può avere ad oggetto il suo ambito di attività e di cui non ha determi- nato, dunque, la necessità. Pertanto, le spese di lite vanno compensate nei confronti dell'agenzia della riscossione. Nei rapporti con l'ente impositore, soccombente, le spese di lite del doppio grado vanno quantificate, ex DM 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimen- to, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espleta- ta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza n. 1754/2023 del Giudice di Pace di condan- CP_2 na il al rimborso, in favore del sig. delle spese di lite Controparte_2 Parte_1 del primo grado, che liquida in € 43,00 per spese ed € 173,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge,
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag.
4 - condanna, inoltre, il al pagamento delle spese di lite del presente grado, che li- CP_2 quida in € 93,70 per spese ed € 332,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge,
- il tutto con attribuzione all'avv. Andra Giugliano, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Napoli, il 1/04/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 5