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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/05/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2492 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 20.01.2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Parte_1 P.IVA_1
Beatrice per mandato in atti;
attrice opponente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Sergio Aldo Randazzo per mandato in atti;
convenuta opposta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 20.01.2025, atti ivi richiamati e scritti conclusionali successivamente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 761/2020, n. 142/2020 R.G., emesso il 09.07.2020 dal Tribunale di
Termini Imerese, con il quale, su ricorso della le era stato Controparte_1 ingiunto il pagamento della somma di € 9.398,41, oltre interessi sino all'effettivo
1 pagamento, spese e compensi professionali, liquidati in € 540,00 per onorari ed € 145,50 per esborsi, a saldo delle fatture emesse per la riparazione delle parti meccaniche e pneumatici degli autoveicoli di proprietà della negli anni 2018-2019. Parte_1
Parte opponente, preliminarmente, disconosceva la sottoscrizione apposta alla dichiarazione datata 20.05.2019, prodotta dalla parte ricorrente, precisando che non era stato formalizzato alcun riconoscimento di debito né compensazione di crediti reciprocamente vantati tra le parti.
Contestava, nel merito, la pretesa creditoria azionata in via monitoria, sostenendo la carenza dei requisiti di cui all'art. 634 c.p.c., poiché il ricorso monitorio si fondava esclusivamente su fatture commerciali unilaterali, la cui efficacia probatoria era limitata alla sola fase monitoria.
Parte opponente, inoltre, deduceva l'inesistenza dell'obbligo di pagamento, rilevando che le prestazioni indicate nelle fatture non erano state effettivamente eseguite in suo favore, in quanto mancavano documenti che attestassero la consegna o il ritiro dei veicoli riparati.
Sosteneva, infine, che ogni rapporto tra le parti si era estinto con il bonifico di €
9.000,00 effettuato in data 31 ottobre 2019, a saldo di ogni pretesa.
Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria delle spese e dei compensi professionali.
Si costituiva l'opposta contestando tutto quanto sostenuto Controparte_1 nell'atto di citazione in opposizione.
Rilevava che la scrittura privata del 20 maggio 2019 fosse stata prodotta dall'opponente e che fosse favorevole a quest'ultima, poiché riconosceva una compensazione di crediti con riduzione del debito iniziale;
in ogni caso, formulava istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
Deduceva, altresì, che le fatture emesse tra il 2018 e il 2019 erano relative a prestazioni effettuate dai reparti riparazione meccanica e autoriparazione gomme eseguite in favore di regolarmente annotate nei registri contabili e corredate da bolle di consegna Parte_1
2 e documenti di ritiro dei veicoli riparati, sottoscritti dai lavoratori dipendenti della società opponente.
Sosteneva, infine, che il pagamento di € 9.000,00, effettuato il 31.10.2019, fosse da considerarsi come un semplice acconto, rilevando che, a quella data, il debito complessivo ammontava a € 18.398,41.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, con note depositate in data 13.05.2021, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
con condanna ex art 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.
All'udienza cartolare del 19.05.2021 il Giudice, rigettata la richiesta della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Rilevato che “parte opposta non aveva insistito nell'istanza di verificazione della scrittura privata del
20/5/2019 (evidenziando, peraltro, che il proprio credito trova fondamento nella documentazione in atti ed il documento in questione è favorevole alla stessa parte opponente che lo ha disconosciuto) (cfr. ordinanza del 23.03.2022), la causa veniva istruita dal nuovo giudice assegnatario del fascicolo mediante escussione dei testi indicati di parte convenuta opposta, Tes_1
e (cfr. verbale d'udienza del 19.09.2022).
[...] Testimone_2
Indi, il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'1.07.2024, poi rinviata all'udienza cartolare del 20.01.2025, all'esito della quale il procedimento è stato posto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Merito della lite.
L'opposizione a decreto ingiuntivo n. 761/2020 proposta da è infondata Parte_1
e deve essere rigettata in virtù delle argomentazioni che infra si diranno.
3 Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che, la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multis, Cass. n. 12765/2007;
Cass. n. 24815/2005; Cass. n. 2421/2006): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
La fase di opposizione a decreto ingiuntivo, invero, non si configura come un giudizio autonomo, bensì come ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, per cui spetta comunque alla parte opposta, attore sostanziale, secondo i principi generali in tema di onere probatorio, il compito di fornire piena prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro chieste a fronte dell'esecuzione di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
Nel caso in esame, la società opposta, ha fondato la propria Controparte_1 pretesa creditoria sulle fatture emesse per le prestazioni di riparazione eseguite su veicoli di proprietà della nel biennio 2018–2019 (cfr. all.
6-9 della comparsa di Parte_1 costituzione dell'opposta).
A conferma dell'effettiva esecuzione delle prestazioni, la società opposta ha prodotto, altresì, le bolle di consegna firmate dai dipendenti della società opponente al momento del ritiro dei veicoli riparati (cfr. all.
6-9 della comparsa di costituzione dell'opposta), nonché documentazione comprovante la cessione di un veicolo (“Land Rover LS”) da parte della
4 alla società opposta per l'importo di € 5.490,00, somma che sarebbe stata Parte_1 compensata nel saldo finale del credito (cfr. all.
1-2 della memoria ex art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c. dell'opposta).
Le prove documentali trovano riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi Tes_1
e .
[...] Testimone_2
Il primo, invero, ha riferito: “Sono impiegato presso la ditta Controparte_1 principalmente nella sezione gomme, ma collaboro anche con la sezione meccanica. Confermo di aver eseguito lavorazioni meccaniche sui veicoli della negli anni 2018 e 2019. Ricordo che i veicoli Parte_1 venivano ritirati da dipendenti della , tra cui e Parte_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3
” (cfr. verbale d'udienza del 19.09.2022). Persona_4
Anche il teste ha dichiarato: “Sono meccanico presso la ditta Testimone_2 Controparte_1
Negli anni 2018 e 2019 ho eseguito numerosi interventi su mezzi della I
[...] Parte_1 veicoli, al termine delle lavorazioni, venivano provati e poi ritirati dagli autisti della società, i quali firmavano il buono attestante l'idoneità del mezzo. Ricordo distintamente tutti i dipendenti della Parte_1 elencati nel capitolato, che hanno effettivamente ritirato i veicoli.” (cfr. verbale d'udienza del
19.09.2022).
Le citate dichiarazioni testimoniali, in uno alla documentazione prodotta ottemperano all'onere della prova posto a carico del creditore opposto, offrendo una prova articolata, coerente e convergente sull'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte della società opposta in favore dell'opponente e ciò in disparte la dichiarazione contenuta nella scrittura privata del 20.5.2019.
Al contrario, quest'ultima non ha prodotto alcuna prova specifica a sostegno delle proprie eccezioni, limitandosi ad allegazioni generiche e non dimostrate, del tutto inidonee a contrastare l'esaustivo impianto probatorio fornito dalla controparte.
Conseguentemente l'opposizione non può trovare accoglimento.
Deve, invece, essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opposta, per l'assoluta carenza di prova del pregiudizio eventualmente patito e di cui si chiede ristoro.
Si richiama, a tal riguardo, l'indirizzo ermeneutico secondo cui la condanna ex art. 96, co. I, c.p.c. presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'an che del
5 quantum debeatur e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (cfr. Cass.
n. 17902/2010; Cass. n. 13395/2007).
3. Le spese di lite
Il rigetto dell'opposizione comporta la condanna di parte attrice opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da le quali, calcolate ai Controparte_1 sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri medi, sono liquidate nella misura di €
5.000,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 761/2020, n. 142/2020 R.G., emesso il 09.07.2020 dal Tribunale di Termini
Imerese; condanna al pagamento nei confronti della Parte_1 Controparte_1 delle spese relative al presente procedimento che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Termini Imerese, 9 maggio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
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