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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/11/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) PE PO Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) CA IO Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 451/2022 R.G., promosso in grado di appello
DA
C.F. e P. Iva Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Giovanna Di MA (indirizzo di p.e.c.
Email_1 appellante
CONTRO
, C.F. , , C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
, in proprio, n.q. di erede di e C.F._2 Persona_1 [...]
, e già n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori CP_3
(c.f. e (c.f. Persona_2 C.F._3 ONroparte_4
), , C.F. , in C.F._4 Parte_2 CodiceFiscale_5 proprio e n.q. di erede di e Persona_1 CP_3 [...]
, C.F. , in proprio, n.q. di Parte_3 C.F._6 erede di e e già n.q. di genitore esercente la Persona_1 CP_3 2
responsabilità genitoriale sulla minore (c.f. Persona_3
), , C.F. , C.F._7 Parte_4 C.F._8 in proprio e n.q. di erede di , e di Persona_1 CP_3 ONroparte_5
, , C.F. , già n.q. di
[...] ONroparte_6 C.F._9 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori Persona_2
(c.f. e (c.f. C.F._3 ONroparte_4
), , C.F. , già C.F._4 ONroparte_7 C.F._10
n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_3
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._7
MA NA NO (indirizzo di p.e.c. Email_2 appellati
Conclusioni per l'appellante:
“in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Trapani n. 135/2022 (RG.
249/2018), pubblicata il 1/2/2022 e in pari data notificata alla sottoscritta difesa a mezzo pec (doc. n. 1) e della sentenza parziale n. 135/2021 depositata nel corso del primo grado di giudizio il 10/02/2021 (doc. n. 2).
-Nel merito, ritenere e dichiarare che la morte della signora ONroparte_5
, occorsa il 15/08/2007 presso l'Ospedale di Salemi, non è addebitabile
[...]
Con all' di quale evento-dannoso, conseguente alla condotta colposa Pt_1 omissiva della dott.ssa , per le ragioni dedotte, motivate e provate ONroparte_9 nel punto n. 1 del presente atto;
-Per l'effetto, ritenere e dichiarare infondate in fatto e in diritto tutte le pretese avverse avanzate iure proprio e iure hereditatis dagli odierni appellati nel precedente grado di giudizio e asseritamente conseguenti alla morte della prefata de cuius;
-Per l'effetto, ritenere e dichiarare compensate le spese del precedente grado di giudizio, per le ragioni esposte al punto n. 3 del presente atto;
-In via del tutto subordinata e sempre nel merito, ritenere e dichiarare che la 3
condotta colposa omissiva della dott.ssa oggetto del contendere ONroparte_9 possa aver determinato solo ed esclusivamente quale evento-danno la perdita delle già scarse chance di sopravvivenza al malore che ha costretto la signora
[...]
ad accedere al P.S. di Salemi la notte tra il 14.08.2007 e il ONroparte_5
15.08.2007;
-Per l'effetto, ritenere e dichiarare che ai soprarichiamati appellati possa essere risarcito solo il danno non patrimoniale nella misura equa e di giustizia, non determinabile nella stessa misura spettante al caso di danno puro di perdita di congiunto per morte inquadrabile quale evento-danno della condotta contestata al sanitario e senza alcuna personalizzazione, per le ragioni dedotte, motivate e provate al punto n. 2 del presente atto;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
-Si insiste nella concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva delle qui impugnate sentenze, alla luce delle ragioni dedotte e motivate al punto n. 4 del presente atto;
In via istruttoria, si richiede la rinnovazione della CTU perché quella acquisita in primo grado risulta erronea sulla base delle ragioni esposte ai punti nn. 1 e 2 del presente atto, ovvero per l'aver concluso per l'addebitabilità tout court all'odierna appellante della morte della signora , senza aver mai voluto e/o potuto Per_1 ricostruire (per le deficienze probatorie di cui sopra) l'effettiva gravità del relativo quadro clinico e senza valutare l'effettiva praticabilità nel caso di specie dei trattamenti identificati quali cure salvifiche, soprattutto in considerazione dell'estemporaneità della predetta morte”
Conclusioni per gli appellati:
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello ON a. rigettare l'appello dell' di e per l'effetto confermare le sentenze Pt_1 nn. 135/2021 e 135/2022 del Tribunale di Trapani;
ON b. condannare l' al pagamento delle spese legali del presente giudizio di 4
appello;
c. accertare la responsabilità aggravata dell' ai sensi dell'art. CP_10
96 codice di rito, e per l'effetto condannarla al pagamento, in favore degli appellati, di una somma pari al doppio delle spese legali, liquidabili con i criteri medi, o della minore o maggiore somma che sarà determinata dalla Corte di
Appello, anche col ricorso a criteri equitativi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli odierni appellati agirono dinanzi al Tribunale di Trapani onde ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, conseguenti alla morte della congiunta ONroparte_5 deceduta in data in data 15.8.2007 presso l'Ospedale Vittorio Emanuele di Salemi.
Esposero: che il 14 agosto 2007, alle ore 23,15 circa, la predetta , la quale Per_1 avvertiva un dolore diffuso al petto ed al braccio sinistro, veniva accompagnata delle figlie e al Pronto Soccorso del detto nosocomio;
Pt_4 Parte_2 che, nonostante i sintomi denunciati, la struttura sanitaria attribuiva al caso “codice bianco”; che il medico di turno (dott.ssa ) praticava un ECG il ONroparte_9 quale evidenziava un sovraslivellamento del tratto ST di almeno 3 mm;
che il predetto medico, interpretando erroneamente le risultanze dell'ECG ed ignorando la persistente sintomatologia, comunicava alle figlie di poter riportare a casa la madre, reputando non necessario un ulteriore periodo di osservazione e attribuendo il persistente dolore avvertito dalla paziente ad un eventuale “problema cervicale” con somministrazione, inoltre, di un farmaco ansiolitico;
che avviatesi madre e figlie verso casa, durante il tragitto in macchina, solo pochi minuti dopo aver lasciato l'ospedale, si accasciava in avanti, apparentemente perdendo i CP_11 sensi;
che immediatamente la figlia CA invertiva il senso di marcia per ritornare in ospedale, tentando nel frattempo la figlia di richiamare Pt_4
l'attenzione della madre, che però non rispondeva e respirava con difficoltà e solo a tratti;
che, giunti in prossimità dell'ospedale, la figlia si accorgeva che il Pt_4 5
cuore non batteva più e, quindi, cercava di praticare alla madre la respirazione bocca a bocca per cercare di rianimarla, ma non ci riusciva;
che giunti alle 23,51 nuovamente al P.S., veniva diagnosticato un arresto cardiorespiratorio, si praticava
I.O.T. + R.C.P., si infondeva atropina ed in assenza di attività cardiaca si continuavano le manovre rianimatorie, sospese dopo 25 minuti dichiarandosi, alle ore 0,15, il decesso. Imputarono al predetto sanitario di turno errori professionali
(mancata modifica della classificazione dell'emergenza, errata interpretazione del referto dell'esame elettrocardiografico, mancata richiesta di consulenza cardiologica, omesso trattenimento in osservazione della paziente), altresì, accertati dai consulenti nominati dal P.M. a seguito della denuncia sporta dai familiari, siccome causativi della morte della congiunta. Domandarono pertanto la condanna dell' al ristoro dei pregiudizi fatti valere iure proprio – a titolo di CP_10 danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e danno di natura patrimoniale per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura e all'assistenza fornite dalla madre casalinga - nonché iure hereditatis con riferimento al “danno alla vita” risarcibile alla persona in quanto privata della chance di vivere per un periodo di tempo in più rispetto a quello poi effettivamente vissuto.
Si costituì l' sollevando preliminarmente l'eccezione sul difetto CP_10 di rappresentanza processuale in capo ai genitori dei minori e Persona_2
e di Nel merito, negò la ricorrenza di ogni CP_4 Persona_3 propria responsabilità in ordine alla morte di facendo ONroparte_5 leva sugli esiti del processo penale celebratosi a carico del sanitario e conclusosi con sentenza penale irrevocabile di assoluzione, per non essere stata raggiunta la prova del nesso di causalità tra la condotta colposa omissiva ascritta al medico e l'esito mortale in concreto verificatosi, posto il concorde riconoscimento da parte di tutti i consulenti sentiti in sede penale dell'impossibilità di stabilire la causa effettiva del decesso e di ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che, in caso di adozione da parte della dott.ssa di una diversa condotta, la paziente si CP_9 6
sarebbe salvata;
rilevò dunque l'incertezza sulle effettive cause della fibrillazione ventricolare insorta e determinante il decesso nonché l'estrema fallacia dei dati desumibili dall'esame autoptico a suo tempo effettuato, posto l'avanzato stato di putrefazione della salma, ed evidenziò, inoltre, l'inefficacia delle manovre rianimatorie cardio-respiratore comunque messe regolarmente in atto, ribadendo la subitaneità dell'evento e le modeste probabilità di sopravvivenza della paziente.
Invocò l'efficacia di giudicato della citata sentenza penale irrevocabile di assoluzione, assumendo in ogni caso l'idoneità delle circostanze emerse in sede penale ad escludere anche nel giudizio civile che la condotta del sanitario e, di ON riflesso quella dell' fosse stata la causa, secondo il criterio della
“preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”, della morte di
. ONestò, inoltre, l'entità delle pretese risarcitorie a ONroparte_5 titolo di danno non patrimoniale e di perdita da apporto economico, per carenza di prova, e negò la risarcibilità dei pregiudizi iure hereditatis, stante il brevissimo arco temporale intercorso tra le dimissioni dal primo accesso al P.S. e il secondo accesso della paziente già esanime.
Espletata l'istruttoria in via documentale e a mezzo di c.t.u. medico-legale,
l'adito Tribunale, con sentenza parziale n. 135/2021, escluso innanzi tutto che la trattazione nel merito della causa potesse essere impedita dalla pronunzia irrevocabile di assoluzione in sede penale, reputò sussistente nel caso in esame, in base agli esiti della c.t.u. espletata, la ricorrenza del nesso causale, secondo i criteri civilistici, tra la condotta medica, definita dai consulenti come “assolutamente difformi rispetto ai dettami scientifici operanti nell'agosto 2007”,e la morte della paziente, dovuta a shock cardiogeno indotto da una fibrillazione ventricolare primaria (non trattata) ingenerata da una ischemia miocardica acuta non tempestivamente trattata;
negò però la risarcibilità dei danni pretesi iure proprio dai nipoti della vittima – stante l'impossibilità, per ragioni anagrafiche, della prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare 7
defunto – e del pregiudizio azionato iure hereditatis, non essendo intercorso tra l'evento lesivo e il momento del decesso un "apprezzabile lasso temporale" (per essersi sviluppata la vicenda dalle ore 23.15 del 14.08.2007 circa alle ore 00.15 del
15.08.2007) e in mancanza di una cosciente consapevolezza della fine in capo alla vittima, secondo quanto riportato nelle conclusioni peritali;
ammise invece la risarcibilità dei danni non patrimoniali da lesione del rapporto parentale, nonché dei danni patrimoniali per la perdita dell'apporto fornito dalla de cuius con il suo lavoro di casalinga, rilevando tuttavia la necessità di un supplemento istruttorio onde pervenire ad una adeguata riparazione delle perdite subite.
Il primo Giudice, quindi:
- respinse le domande proposte da n.q. di erede di Parte_4 [...]
; ONroparte_5
- dichiarò improponibili e comunque rigettò le domande proposte nell'interesse dei minori e Persona_3 Persona_2 ONroparte_4
[...]
- accertò il diritto alla riparazione dei pregiudizi non patrimoniali in favore di:
in proprio, in proprio e nella qualità di erede di CP_1 CP_3
, , , e Persona_1 Parte_2 Parte_4 CP_2 [...]
tutte in proprio e nella qualità di eredi di Parte_3 Per_1
;
[...]
- accertò il diritto alla riparazione dei pregiudizi patrimoniali in esclusivo favore di , e rinviando la CP_1 Parte_2 Parte_4 liquidazione delle singole voci di danno, oltre che la regolazione delle spese di lite, alla sentenza definitiva, previa rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Espletate le prove orali ammesse e stante l'impossibilità di definire la lite sulla base della proposta conciliativa pure avanzata dal G.I. ai sensi dell'art. 185 bis ON c.p.c., rifiutata dall' convenuta, la causa – nel corso della quale, inoltre, si 8
costituirono in prosecuzione, a seguito dell'intervenuto decesso di CP_3
, e , quali eredi in rappresentazione Parte_2 Pt_4 Parte_3 CP_3 della premorta MA – venne decisa con sentenza definitiva n. Per_1 CP_5
ON 135/2022 con cui l'adito Tribunale: condannò l' convenuta al pagamento delle somme di € 381.200,00 per , € 320.833,00 ciascuna per CP_1 CP_2
e in proprio e nella qualità, € 442.033,00 ciascuna per Parte_3 [...]
e , in proprio e nella qualità, oltre interessi legali dalla Parte_2 Parte_4 pronunzia sino al soddisfo;
condannò altresì la parte convenuta a rimborsare a detti soggetti le spese di lite, liquidate in € 39.054,00 per compensi, € 545.00 per esborsi, oltre accessori, compensando le spese relativamente alle restanti posizioni;
pose a carico della convenuta le spese della c.t.u..
Il Giudice a quo, in particolare:
- quanto al danno non patrimoniale patito dai congiunti, considerato quale dato di partenza per ragioni di equità un sistema a punti (con il richiamo alle tabelle di
Roma 2019) ed individuati quali possibili valori € 284.394,30 per CP_1
(marito dalla vittima primaria), € 235.360,80 per (padre della Persona_1 vittima primaria), € 245.167,50 per (madre della vittima primaria, il CP_3 cui dolore per più anni si è protratto rispetto al marito), € 245.167,50 per CP_2
e (figlie non conviventi) ed € 284.394,30 per
[...] Parte_3 [...]
e (figlie conviventi), applicati i correttivi connessi alla Parte_2 Parte_4 particolarità e peculiare dolorosità della vicenda, in misura ritenuta superiore agli altri per e presenti al momento del fatto e poi rimaste a Parte_2 Pt_4 casa con il padre, anch'egli in stato di grave prostrazione, pervenne agli importi di €
300.000,00 per , € 240.000,00 per , € 250.000,00 CP_1 Persona_1 per € 280.000,00 per e , € CP_3 CP_2 Parte_3
320.000,00 per e;
indi, suddivise in capo alle eredi Parte_2 Parte_4 in rappresentazione le quote di un terzo spettanti per ciascuno dei due nonni materni, pervenne (ulteriormente dividendo detta quota per 4 - € 20.000,00 per 9
e 20.833,00 per per un totale di quota Persona_1 CP_3 supplementare di € 40.833,00) agli importi di € 300.000,00 per , CP_1 invariato, € 320.833,00 per e , eredi e figlie non CP_2 Parte_3 conviventi, € 360.833,00 per e , eredi figlie Parte_2 Parte_4 conviventi;
- quanto al danno di natura patrimoniale sofferto dai familiari conviventi, correlato al venire meno dell'apporto lavorativo della madre, liquidò il citato pregiudizio come pari ad un totale complessivo di € 243.600,00 – prendendo a riferimento un assegno per collaboratrice domestica di alto livello, con responsabilità anche di amministrazione della casa (secondo il CCNL 2007, €
1.000,00 mensili se di livello D), operando poi una media tra le prestazioni economicamente valutabili che avrebbe potuto apportare lo spirito di sacrificio già mostrato dalla vittima e quelle, fisiologicamente inferiori almeno sino alla metà, ritraibili in età avanzata (convenzionalmente dai 67 anni, età pensionabile, in poi), detratta una modesta quota percentuale per spese personali, dal 15 agosto 2007 sino all'età di 84 anni (dunque per i 29 anni successivi) – da dividersi tra i tre conviventi superstiti, e dunque attribuendo a ciascuno l'ulteriore cifra di € 81.200,00, così determinata in via equitativa ed all'attualità, comprensiva anche della rivalutazione annuale di detti importi che sarebbero stati via via riconoscibili.
2. Avverso tali decisioni ha interposto gravame l' CP_10
Si sono costituiti gli appellati contestando l'avversaria impugnativa e chiedendone, nel merito, la reiezione con conferma delle sentenze gravate e condanna, inoltre, dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La causa, con ordinanza dei 16-17 aprile 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
3. L'appellante denuncia, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1218, 10
2043 c.c. e 40 c.p. Assume che le decisioni impugnate sono viziate da una commistione dei rapporti di causalità materiale e giuridica, con conseguente ON travisamento delle reali conseguenze dei fatti addebitati all' per fatto del proprio dipendente;
il primo Giudice avrebbe sovrapposto il nesso causale con il suo oggetto, vale a dire il sacrificio della possibilità di un risultato migliore che, sempre a dire dell'impugnante, nel caso di specie non poteva essere identificato nella sicura sopravvivenza al malessere che ha colto la defunta, ma solo in una maggiore possibilità di sopravvivere allo stesso. Sostiene che, pur essendo stata riconosciuta dai c.t.u. la non conformità della condotta della dott.ssa ai CP_9 canoni di diligenza professionale, manca comunque ogni certezza sulle possibilità di sopravvivenza della paziente, consoderati il dubbio sulla reale causa del decesso,
l'estemporaneità dell'exitus e l'inefficacia delle manovre rianimatorie regolarmente messe in atto;
ritiene che in presenza della grave patologia (atteso che la fibrillazione ventricolare presuppone solitamente un infarto più esteso), difficilmente la de cuius si sarebbe potuta salvare e nega che nel brevissimo arco temporale decorso tra le contestate dimissioni e il secondo accesso, alcun trattamento “salvifico” avrebbe potuto essere applicato. Assume dunque che l'unico danno ipotizzabile nella specie è quello da perdita di chance di sopravvivenza, non essendo certo che l'errore medico abbia determinato la morte, bensì, piuttosto, la sola perdita di possibilità di salvezza in misura presuntivamente superiore al 50%, tenuto conto tra l'altro della deficienza nella ricostruzione del quadro clinico della defunta. Aggiunge che nelle pregresse indagini medico-legali è mancato l'accertamento dell'anteriore stato di salute della , con conseguente Per_1 impossibilità di valutare la sussistenza di concause che possano avere inciso, se non del tutto interrotto, il nesso causale tra la condotta contestata al sanitario e il decesso della paziente. Ribadisce, quindi, l'assenza di ogni propria responsabilità per il più grave evento della morte, reiterando quale unico ipotizzabile evento di danno, conseguente alla condotta addebitata, la meno grave riduzione delle 11
possibilità di sopravvivenza. ON Con il secondo motivo, l' assume l'erroneità delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, per essersi il primo Giudice discostato dalle richiamate
Tabelle del Tribunale di Roma e, inoltre, per avere comunque cagionato la condotta sanitaria contestata non il decesso del congiunto, ma la semplice perdita di chance di sopravvivenza. L'appellante sostiene, ancora, l'erroneità del calcolo operato nella sentenza per i parenti superstiti non conviventi della de cuius ( CP_3
, e ), per avere il primo Giudice Persona_1 CP_2 Parte_3 applicato i valori massimi previsti dalle Tabelle di Roma (ovvero €. 245.167,50 per i genitori ed €. 245.167,50 per le figlie) senza applicare la riduzione fino alla metà prevista dalle medesime tabelle in ragione della non convivenza con la vittima, avendo peraltro le figlie della de cuius (CA, e ) rinunciato CP_3 Parte_3 all'eredità della congiunta. Esclude, inoltre, ogni possibilità di “personalizzazione” del risarcimento e rileva che il riferimento operato dal Tribunale alla “particolarità”
e “peculiare dolorosità della vicenda e dalle pervasive conseguenze che ne sono derivate” si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai testi di controparte, ON non opponibili peraltro da essa pena l'imposizione di una probatio diabolica in ordine alla rete relazionale della de cuius. Si duole poi della valutazione delle perdite economiche patite dai familiari conviventi per il venir meno dell'apporto lavorativo della de cuius, contestando non tanto il riferimento al trattamento retributivo previsto dal CCNL 2007 per una collaboratrice domestica di alto livello, bensì la moltiplicazione della suddetta retribuzione per i 29 anni di vita residua presunta della , ove fosse sopravvissuta al malore;
ritiene comunque che Per_1 la dinamica assolutamente estemporanea dell'exitus e le incertezze sull'effettività della gravità del grado clinico della stessa preesistente all'arresto cardiocircolatorio e alla fibrillazione ventricolare, dovrebbero indurre ad escludere che la de cuius avrebbe mai potuto vivere così a lungo.
Il terzo motivo di gravame attiene alla liquidazione delle spese. L'appellante 12
ON esclude la configurabilità di una soccombenza prevalente a carico di essa non potendo dirsi esistente nel caso di specie l'evento-danno della morte della paziente.
Rileva, inoltre, che le domande iure heriditatis sono state rigettate per la acclarata impossibilità della de cuius di rendersi conto dell'approssimarsi dell'estemporanea morte e che, poi, quanto alle domande originariamente avanzate nell'interesse dei minori non concepiti al momento della morte della nonna, la rinuncia all'azione equivale a soccombenza virtuale. Esclude infine potersi attribuire rilievo al rifiuto ON dell' di aderire alla proposta transattiva, avendo correttamente essa Pt_1 rifiutato la proposta reiterando le proprie contestazioni sull'an delle pretese risarcitorie e sui criteri di liquidazione nonché l'importo proposto a titolo di spese di lite.
3.1. Devono essere disattese le censure di cui al primo motivo di impugnazione, attinenti all'accertamento del nesso causale ed alla supposta, dall'impugnante, esclusiva configurabilità nel caso in esame di un danno da perdita di chance.
Premessa la pacifica distinzione fra causalità materiale e causalità giuridica che, con precipuo riferimento al settore della responsabilità sanitaria (cfr. tra le tante Cass. 28986/2019, Cass. 22857/2019, Cass. 24204/2014), impone innanzi tutto di verificare se dall'azione od omissione del medico sia derivata una lesione della salute ovvero la morte della paziente (causalità materiale) e, quindi, in caso affermativo, di accertare quali conseguenze dannose ne siano derivate (causalità giuridica), è noto che, quanto all'accertamento del nesso di causalità materiale in sede civile, per esso, pur disciplinato dagli artt. 40 e 41 c.p., vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", in tal senso discostandosi i criteri di accertamento della causalità omissiva ai fini del risarcimento rispetto ai criteri operanti nel processo penale, dove vige, invece, la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. per tutte Cass. S.U. 576/2008.
V. anche, tra le altre, Cass. 10741/2009). Ai fini del risarcimento del danno, il nesso 13
causale tra una condotta omissiva e l'evento dannoso deve ritenersi sussistente ogni qual volta risulti, in base alle circostanze del caso concreto, che la condotta alternativa corretta avrebbe impedito l'avverarsi dell'evento con una probabilità superiore al 50%, secondo la regola del “più probabile che non” (cfr. Cass. S.U.
581/2008), pur con la precisazione che lo standard di c.d. certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla c.d. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (v. più recentemente Cass. 47/2017 e, tra le altre, Cass. 2474/2021). Il nesso eziologico tra omissione ed evento, in sede civile, esige dunque non la “certezza” che senza la condotta il danno sarebbe accaduto, ma semplicemente la ragionevole probabilità di ciò (cfr. anche Cass. 10741/2009).
Al differente piano delle conseguenze dannose risarcibili, eventualmente ricollegabili all'evento, attiene il c.d. danno da perdita di chance che, sempre con riferimento all'area della responsabilità sanitaria, individua, di norma, il pregiudizio non patrimoniale patito dal paziente per avere perduto, in conseguenza un'attività medica colposa, la mera possibilità di guarire o sopravvivere.
Ed invero, il risarcimento del danno da perdita della chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone, nel settore della responsabilità medica, che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto (v. recentemente Cass. 16326/2025). Il danno da perdita di chance di guarigione postula, in altri termini, l'assenza di prova di un valido nesso causale tra l'errore medico e il danno alla salute o la morte del paziente (oltre che la prova d'un valido nesso causale tra l'errore medico e la perdita della possibilità teorica di guarire, nonché la “serietà e apprezzabilità” di questa possibilità teorica di guarire, persa a 14
causa dell'errore medico, v. anche Cass. 28993/2019); esso è necessariamente alternativo rispetto al danno biologico o al danno da morte (v. Cass. 21045/2024,
Cass. 26851/2023 e Cass. 31136/2022) e si si sostanzia nell'insuperabile incertezza del risultato sperato, laddove la possibilità di sopravvivenza, stimata in una percentuale superiore al 50%, esprime un giudizio causale e non la mera perdita di una chance (cfr. Cass. 25480/2025).
Devono quindi tenersi separati l'elemento causale da quello dell'evento di danno, caratterizzandosi la chance nella “insuperabile incertezza” dell'evento e/o del risultato (cfr. Cass. 28993/2019), mentre quando l'evento di danno è costituito non da una possibilità (sinonimo di incertezza del risultato sperato) ma dal
(mancato) risultato stesso (come la morte del paziente), non può discorrersi di chance perduta bensì di altro e diverso evento di danno (v. Cass. 5641/2018); la chance, infatti, sfugge ad una misurazione attraverso il calcolo delle probabilità e la risarcibilità della perdita di chance non può porsi come conseguenza di una insufficiente relazione causale con il danno, bensì come incertezza eventistica, incertezza del risultato, che incide non sulla analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno (v. sempre Cass. 25480/2025).
Ciò posto, e venendo quindi alla concreta fattispecie, deve osservarsi che i c.t.u. nominati, oltre a dar conto degli errori professionali imputabili al personale medico che ebbe in cura la paziente – definiti dagli ausiliari come “assolutamente difformi rispetto ai dettami scientifici operanti nell'agosto 2007 e promananti sia dalle precitate linee guida sia dalla letteratura scientifica del tempo” [atteso che
“dinnanzi ad una paziente con franco dolore toracico, il Sanitario di turno, nell'assoluto disprezzo anche delle ordinarie regole di buona pratica clinica, ometteva di procedere all'intervista anamnestica e ad eseguire un valido e attento esame obiettivo, atti necessari ed indispensabili questi per avviare un iter diagnostico differenziale volto ad individuare la reale causa della sintomatologia algica accusata” limitandosi peraltro il medico a registrare un tracciato 15
elettrocardiografico che “documentava, invero, un patologico sopraslivellamento del tratto ST-T nelle derivazioni V1, V2 e V3, indicativo di infarto miocardico acuto anteriore esteso nella fase iperacuta” e così ponendo in essere “una erronea e aspecifica diagnosi (peraltro indicante il sintomo algia al precordio e non la causa etiopatogenetica responsabile dello stesso) che comportò la inappropriata dimissione della NOa ” con “assoluto disprezzo” inoltre “delle linee Per_1 guida operanti in tema di lore toracico …”] – hanno chiaramente affermato che “la morte della paziente è riconducibile all'errata diagnosi di “algia al precordio” derivata da un altrettanto erronea interpretazione del tracciato elettrocardiografico delle ore 23.17 del 14.08.2007, da cui è conseguito un non corretto iter terapeutico”, precisando al contempo che “Nel caso in cui … il avesse CP_12 correttamente interpretato il tracciato elettrocardiografico avrebbe formulato diagnosi di infarto acuto del miocardio in ragione della quale, in ottemperanza alle linee guida operanti all'epoca dei fatti (…), trattandosi di paziente a basso rischio
e con recente esordio della sintomatologia (< 3 ore), avrebbe dovuto avviare fibrinolisi e instaurare terapia farmacologica anti-ischemica, antiaggregante e antidolorifica, in attesa di procedere al trasferimento della donna presso l'Unità di
Terapia Intensiva Cardiologica del P.O. di ; inoltre “nell'eventualità in Pt_1 cui, prima o durante l'avvio di detto trattamento farmacologico la paziente – come di fatto avvenne intorno alle ore 23.40/23.45 - fosse andata incontro a fibrillazione ventricolare primaria, la stessa – trovandosi all'interno del Pronto Soccorso - avrebbe potuto beneficiare di una tempestiva defibrillazione che … avrebbe garantito, in termini di elevata probabilità (> 70%), un ripristino del ritmo sinusale
e, quindi, il successivo completamento del percorso terapeutico specifico per
l'infarto del miocardio”; secondo i consulenti, in particolare, “Un tale scenario terapeutico-assistenziale, stante i limiti imposti dall'assenza, nel caso in specie, di elementi anamnestico-laboratoristici e di una compiuta descrizione anatomo- patologica dell'albero coronarico, avrebbe secondo il criterio del “più probabile 16
che non” garantito la sopravvivenza di ”; inoltre, “se il ONroparte_5
, pur sbagliando l'interpretazione del tracciato elettrocardiografico delle CP_12 ore 23.17, avesse osservato le ordinarie regole cautelari promananti dalle linee guida di riferimento (…), avrebbe trattenuto in osservazione la paziente e ciò le avrebbe, comunque, garantito una valida defibrillazione al momento dell'esordio della fibrillazione ventricolare primaria e, conseguentemente, la sopravvivenza e successivamente l'avvio del debito iter diagnostico-terapeutico previsto per
l'infarto acuto del miocardio” mentre “L'assoluta inadeguatezza delle prestazioni rese ha abolito le possibilità di cura e guarigione della paziente, nonché le probabilità di sopravvivenza che … pur con i limiti imposti dalla carenza documentale, sarebbero risultate superiori al 50%. … pertanto, l'aver sconsideratamente dimesso la paziente la ha di fatto condannata all'exitus e privata di una probabilità di sopravvivere alla fibrillazione ventricolare primitiva ed all'infarto acuto del miocardio stimabile complessivamente con valori superiori al 50%”.
Nell'osservare che tali conclusioni i consulenti nominati hanno reiterato in sede di risposte alle osservazioni critiche delle parti, ivi rilevando, tra l'altro, che “lo shock cardiogeno non può essere stato causato da PEA primaria” come invece ON ritenuto dai consulenti nominati dall' “poiché tale genere di evento aritmico, in corso di infarto acuto del miocardio, esordisce solamente se si verifica una rottura post-ischemica del cuore, condizione questa chiaramente esclusa in capo al cadavere della in corso di autopsia” e precisando comunque, quanto Per_1 ai dati statistici ricavati dagli stessi c.t.p. da ulteriori pubblicazioni scientifiche,
“che il tasso di mortalità del 30% attribuito dai CC.TT.P. alla fibrillazione ventricolare, in vero, riguarda decessi conseguiti a PEA primaria sopravvenuta in soggetti portatori di defibrillatori impiantabili e, pertanto, non risulta assolutamente applicabile al caso in esame”, appare evidente, sulla base della scrupolosa e attenta indagine svolta dai c.t.u. nominati, sorretta da un convincente 17
quadro argomentativo, altresì, arricchito da costanti e puntuali richiami alle linee guida e letteratura in materia, che ciò su cui ha inciso l'inadeguata condotta medica non è stata la mera possibilità del conseguimento di un risultato utile soltanto sperato che la paziente avrebbe avuto qualche chance di conseguire, ma il
(mancato) risultato stesso, direttamente collegabile alla negligente condotta medica.
Ed infatti, sulla base del ragionamento controfattuale pure richiamato dai cc.tt.uu., il comportamento corretto e tempestivo del sanitario (corretta esecuzione dell'intervista anamnestica ed esame obiettivo, adeguata interpretazione dell'ECG
e, comunque, trattenimento della paziente in osservazione per assicurare l'esecuzione di una valida defibrillazione al momento dell'esordio della fibrillazione ventricolare primaria e conseguente avvio dell'iter diagnostico- terapeutico previsto) avrebbe potuto ragionevolmente evitare l'exitus.
Deve, quindi, escludersi la ricorrenza nel caso in esame di un pregiudizio da mera perdita di chance, atteso che (anche arg. ex Cass. 25480/2025 cit.)
l'affermazione dei cc.tt.uu. secondo cui l'inadeguata prestazione medica ha comportato l'abolizione di una probabilità di sopravvivenza stimata in una percentuale superiore al 50% evidenzia non una “insuperabile incertezza” in ordine all'evento di danno, bensì l'esistenza - più probabile che non - di un nesso causale tra la detta condotta e l'evento di danno (perdita della vita). ON Va pertanto confermata la responsabilità dell' odierna impugnante in ordine all'evento (morte della paziente) in concreto verificatosi, ridondando del resto in danno della medesima struttura, a fronte del comprovato nesso causale, la mancata dimostrazione della causa non imputabile che ha determinato l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato (cfr. tra le altre Cass. 28991/2019 e Cass.
27142/2024) e non potendo, inoltre, il difetto di accertamento del fatto astrattamente idoneo ad escludere il nesso causale essere invocato da chi quell'accertamento avrebbe potuto compiere e non l'abbia, invece, effettuato (v.
Cass. 3847/2011 e, più recentemente, tra le altre, Cass. 26428/2020 e Cass. 18
25877/2020).
3.2. Passando ora al profilo dei danni risarcibili e della relativa quantificazione, su cui si incentra il secondo motivo di gravame, deve osservarsi quanto segue.
I pregiudizi che vengono oggi in rilievo sono i danni non patrimoniali e patrimoniali conseguenti al decesso di patiti dai ONroparte_5 congiunti, in particolare dai genitori della de cuius, dal coniuge e dalle figlie. Non è più in discussione, del resto, il risarcimento dei danni azionati iure hereditatis, la cui reiezione, come anche il rigetto delle domande proposte nell'interesse dei nipoti minori di età, già disposti dal Tribunale, non è oggetto di impugnativa.
3.2.1. Per ciò che attiene ai pregiudizi di natura non patrimoniale, deve preliminarmente osservarsi che il danno non patrimoniale da morte del congiunto si concreta non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (cfr. Cass. 16992/2015), sì che deve tenersi conto della durata e intensità del vissuto, della composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, dell'età della vittima e quella dei familiari danneggiati, della personalità individuale di costoro, della loro capacità di reazione e sopportazione del trauma (cfr. Cass. 14655/2017 v. anche
Cass. 28989/2019). Ne deriva che, pur potendosi far rientrare nel notorio la circostanza che il decesso di un prossimo congiunto è idoneo a procurare ai superstiti una intensa sofferenza morale, il patema d'animo da recisione di legami inter-familiari non può automaticamente tradursi in un danno da lesione del rapporto parentale nella sua ampia accezione indicata, incombendo sull'attore, al fine di consentire un'adeguata personalizzazione del danno, ricostruire, in maniera specifica, gli elementi circostanziali espressivi di una sofferenza soggettiva peculiare e straordinariamente differente e irriducibile a quella ordinariamente connessa a un evento simile (cfr. Cass. 913/2018). Inoltre, e al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche 19
l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (così Cass. 105791/2021. V. inoltre Cass. 26300/2021 e Cass.
5948/2023).
Nel caso in esame, rileva innanzi tutto il rapporto familiare in sé considerato – essendo indiscusso che e sono i genitori della de Persona_1 CP_3 cuius, in vita al momento della morte della figlia, mentre è il coniuge CP_1
e , e sono le figlie di Parte_2 Pt_4 Parte_3 CP_3 ONroparte_5
(v. anche all. 15 e 16 all'atto di citazione introduttivo del pregresso
[...] grado) – da cui ben può desumersi, per la prossimità del vincolo formale,
l'esistenza del danno richiesto.
Deve poi tenersi conto dell'età della vittima primaria e di ciascuno dei congiunti superstiti nonché della relazione di convivenza – nel caso in esame esistente, per come pure è pacifico, tra e il coniuge e le ONroparte_5 figlie CA e queste ultime peraltro presenti al momento del fatto – e Pt_4 ancora, dell'età del congiunto e della vittima primaria, nonché della presenza all'interno del nucleo di ulteriori familiari.
La serietà della relazione familiare mantenuta e coltivata, nel caso in esame, da con ciascun membro della famiglia, è ricavabile ONroparte_5 dall'esame delle prove orali raccolte nel pregresso grado che rivelano l'importanza, tra l'altro, dell'apporto, non solo affettivo, che la de cuius era stata in grado di 20
assicurare anche nella relazione con gli anziani genitori, oltre che l'intensità della sofferenza patita dai familiari per la perdita della congiunta e lo stravolgimento della vita quotidiana.
La teste - non parente ma con rapporti di frequentazione Testimone_1 amicale, per come dalla medesima indicato - ha riferito, tra l'altro, che “la NOa
era un mamma molto presente e amorevole. … sempre presente con le Per_1 figlie, le seguiva da tutti i punti di vista, … Le quattro figlie avevano con lei un rapporto molto intenso, aperto, affettuoso e confidenziale;
con la madre parlavano di tutto … trascorrevano molto tempo insieme. Uscivano spesso insieme …”, definendo altresì come “profondo e devastante” il “dolore” provocato nelle figlie dalla morte della madre e soffermandosi, in particolare, sull'atteggiamento delle
“figlie e CA, che hanno accompagnato la madre al pronto Pt_4 soccorso” le quali “si rimproverano di non essersi imposte con il medico di turno e di non averlo costretto al ricovero … La loro vita è stata completamente cambiata.
Hanno lasciato per un periodo lo studio … Per anni dopo la morte della madre queste ragazze si sono rifiutate di partecipare a feste compleanni, a serate fuori, al cinema, non potevano lasciare il padre da solo”. La testimone ha pure riferito delle condizioni di “che si è aggravato dopo la morte della moglie”, con CP_1 la conseguente attività di accudimento che le figlie conviventi hanno dovuto prestare al padre dopo la morte della madre (la testimone ha dichiarato: “Spesso sono andata io da loro per conforto, ma poi le visite durano poco perché devono accudire il padre, che ha drenaggi e chiama in continuazione”). La teste ha anche dato conto della collaborazione prestata dalla “NOa con il NO CP_13
nella conduzione della sua azienda agricola, aiutandolo fisicamente nella Pt_2 raccolta dei frutti, … provvedeva altresì a tutte le incombenze burocratiche e fiscali relative al lavoro del marito …”, aggiungendo che “al momento della morte della
NOa il NO , a causa del dolore per la perdita, che Per_1 CP_1 non è riuscito a superare, ha smesso di uscire con il trattore, non si alzò più dalla 21
sedia, voleva aiuto anche per mangiare o andare in bagno, iniziò insomma un netto decadimento fisico. … è diventato dipendente dalle figlie”. Circa la relazione tra la vittima primaria e i relativi genitori, la stessa teste ha poi affermato che “la NOa
aveva anche un rapporto molto intenso ed era molto presente per i propri Per_1 genitori. … Lei riusciva anche a passare da casa loro ogni giorno, vedere se avevano bisogno di qualcosa. … Dopo la morte della figlia nei primi tempi la nonna piangeva di continuo, si accumulava stress su stress. Il padre della signora
aveva un rapporto di confidenza e di scherzi continui, con lei ridevano CP_5 molto insieme. Dopo la morte della figlia non mi pare di avere più visto il sig.
[...]
in occasioni di visite a casa ”. CP_14 Pt_2
Di analogo tenore è la deposizione resa dal teste , il Testimone_2 quale ha confermato “che la NOa era un mamma molto presente e Per_1 amorevole. La signora era dedita alla famiglia 24 ore al giorno per tutti, anche per il marito malato cronico, lei lavorava dalla mattina alla sera indefessamente per garantire alla sua famiglia una vita dignitosa;
… lei si prestava a qualsiasi lavoro anche pesante per portare beni di prima necessità alla famiglia, … Era una madre affettuosissima e faceva di tutto per aiutare le figlie. Anche la figlia che non abitava con loro ed anche quella che viveva fuori dalla Sicilia. Voleva farle studiare e che si realizzassero e manifestava il massimo spirito di sacrificio”. Il testimone ha pure riferito del “grande vuoto” lasciato dalla morte della , dichiarando Per_1 anch'egli che “Il marito peggiorò in maniera repentina dopo la morte e le figlie, educate al senso della famiglia proprio da lei, si occuparono del padre. Venne in sostanza a mancare il perno della famiglia. Ho sentito le figlie dannarsi per non avere fatto in modo che la madre rimanesse in ospedale … la NOa ed Per_1 il marito si rispettavano e avevano un bellissimo rapporto. … dal CP_1 momento della morte della NOa il NO , a causa del Per_1 CP_1 dolore per la perdita, ha smesso immediatamente di lavorare in campagna, è notevolmente peggiorato da un punto di vista fisico ed è completamente dipendente 22
dalle figlie”. Il testimone ha pure ribadito il “rapporto molto intenso” che la aveva con i propri genitori (“era molto presente per i propri genitori”) Per_1 aggiungendo che “Anche i genitori, dopo la morte della NOa , a causa Per_1 del dolore sono caduti in uno stato di profonda depressione …”.
In siffatto contesto, in cui coerente con i principi giurisprudenziali su ricordati si rivela l'utilizzo da parte del primo Giudice dei criteri di quantificazione di cui alle tabelle del Tribunale di Roma (ed. 2019) vigenti al momento della pronuncia – risalendo del resto al successivo mese di giugno 2022 l'elaborazione delle tabelle integrate a punti dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano – che conducono
(tenuto conto del grado di parentela, età del congiunto e della vittima, presenza di altri familiari non conviventi) agli importi indicati nella sentenza impugnata (€
284.394,30 per il coniuge , € 235.360,80 per il padre CP_1 Per_1
, € 245.167,50 per la madre , € 245.167,50 per ciascuna delle
[...] CP_3 figlie non conviventi e , € 284.394,30 per CP_2 Parte_3 [...]
e figlie conviventi), non può tuttavia non tenersi conto Parte_2 Parte_4 del dato obiettivo dell'assenza di convivenza con la de cuius relativamente alla posizione delle figlie e , oltre che dei genitori della defunta, Parte_3 CP_3
e Tale circostanza non può non essere Persona_1 CP_3 apprezzata, per come pure dedotto dall'impugnante, con una riduzione del punteggio complessivamente individuato in base alle richiamate tabelle e la detta riduzione si stima congruo fissare, valutate complessivamente le circostanze come sopra emerse, nella misura di 1/3, entro i limiti indicati dalle medesime tabelle.
Devono invece tenersi fermi gli aumenti disposti dal Tribunale con esclusivo riferimento, però, alla posizione dei familiari conviventi superstiti, per i quali il maggiore risarcimento si giustifica tenuto conto, tra l'altro, per le figlie CA e dall'avere le stesse non solo direttamente assistito alla tragicità Pt_4 dell'evento, con le conseguenze in termini di persistente afflizione pure rappresentate dai testimoni escussi, ma anche dovuto farsi carico delle attività di 23
accudimento del genitore , e per quest'ultimo, già sofferente, del CP_1 peggioramento delle relative complessive condizioni, anch'esso comprovato all'esito delle prove orali espletate.
Ne deriva che va rideterminato in complessivi €. 156.907,2 (€ 235.360,80 –
1/3) il risarcimento spettante al padre della defunta, , nonché in Persona_1
€. 163.445,00 (€ 245.167,50 – 1/3) il risarcimento spettante alla madre della de cuius, e in €. 163.445,00 (€ 245.167,50 – 1/3) il risarcimento per CP_3 ciascuna delle figlie non conviventi, e CP_2 Parte_3 confermandosi, invece, gli importi di €. 300.000,00 per il coniuge convivente CP_1
e di €. 320.000,00 per le figlie conviventi e
[...] Parte_2 [...] ciascuna. Pt_4
Vanno poi suddivise in capo alle eredi in rappresentazione, secondo il medesimo criterio sul punto indicato dal Tribunale – e non oggetto di contestazione
– le quote di un terzo (considerando le coeredi) spettanti per ciascuno dei nonni paterni e, ulteriormente dividendo per 4 tali quote (di €. 52.302,4 relativamente a e di €.54.481,66 relativamente a ), si perviene ad Persona_1 CP_3 una quota supplementare di €. 26.696,01 (€. 13.075,6 per ed €. Persona_1
13.620,41 per che va ad incrementare il complessivo risarcimento CP_3 spettante a , , e , in Parte_2 Parte_4 Parte_3 CP_2 proprio e a titolo ereditario per gli avi materni.
Conseguentemente, ferma la liquidazione del danno non patrimoniale operata dal Tribunale per (€. 300.000,00), va rideterminato, in parziale CP_1 riforma della sentenza n. 135/2022, in €. 346.696,01 il risarcimento del danno non patrimoniale patito da , €. 346.696,01 il risarcimento del danno non Parte_2 patrimoniale patito da , €. 190.141,01 il risarcimento del danno non Parte_4 patrimoniale patito da , €. 190.141,01 il risarcimento del danno Parte_3 non patrimoniale patito da , ciascuna in proprio e a titolo ereditario CP_2 per avi materni. 24
3.2.2. La sentenza n. 135/2022 deve essere riformata anche in punto di liquidazione del danno patrimoniale subito dai familiari conviventi per il venir meno dell'apporto lavorativo prestato dalla congiunta, accogliendosi, sia pure con le precisazioni che seguono, le doglianze sviluppate sul tema dall'appellante.
Pur reputandosi adeguato il riferimento operato dal primo Giudice all'assegno, in base alla contrattazione collettiva, per collaboratrice domestica di alto livello, con responsabilità di amministrazione della casa, si deve comunque considerare che avrebbe presumibilmente continuato ad offrire il ONroparte_5 suddetto apporto (non per tutta la restante durata della vita media, bensì) sino all'età di 70 anni, a motivo, peraltro, della condizione patologica comunque rivelatasi sulla persona e presuntivamente incidente sulla complessiva efficienza fisica.
Considerata, dunque, la retribuzione mensile prevista dalla contrattazione collettiva per la suddetta professionalità da riferirsi all'anno 2023 (in cui la de cuius avrebbe avuto 70 anni) per lavoratori conviventi di livello D (valore mensile di €.
1.318,54) e, inoltre, operando una media tra i valori mensili previsti dalla contrattazione collettiva tempo per tempo vigente nel periodo compreso tra l'anno
2007 e l'anno 2023, nonché applicando una riduzione minima per spese personali,
l'importo riconoscibile in via equitativa a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da perdita dell'apporto lavorativo riferibile a può CP_11 essere determinato all'attualità in complessivi €. 180.000,00 (€. 1.000,00 mensili per 15 anni).
Tale importo va suddiviso tra i tre familiari conviventi della de cuius, CP_1
, e (nella misura dunque di €. 60.000,00
[...] Parte_2 Parte_4 ciascuno), e si aggiunge al risarcimento del danno non patrimoniale determinato come sopra detto.
3.2.3. Gli importi complessivamente dovuti ai danneggiati vanno pertanto individuati in €. 360.000,00 per , €. 406.696,01 per e CP_1 Parte_2
ciascuna, €. 190.141,01 per e Parte_4 Parte_3 CP_2 25
ciascuna.
4. Conclusivamente, dunque, deve essere respinto l'appello interposto avverso la sentenza non definitiva n. 135/2021 resa dal Tribunale di Trapani e, in parziale riforma della sentenza n. 135/2022 resa dallo stesso Tribunale, l'odierna appellante deve essere condannata a corrispondere, a titolo risarcitorio, a ciascuno dei predetti appellati le citate somme rideterminate, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo.
5. Per ciò che attiene alle spese di lite, visti gli esiti complessivi del processo e considerati, per un verso, la reiezione delle domande originariamente avanzate dagli odierni appellati iure hereditatis e nell'interesse dei minori di età nonché, e per altro verso, dei confini entro cui è stata accolta l'impugnativa, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione parziale, nella misura di 1/3, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, con condanna dell' CP_10 prevalentemente soccombente, a rifondere alla parte appellata la frazione residua delle dette spese, liquidata come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 come aggiornati con d.m. 147/2022, in considerazione del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Devono ritenersi infine insussistenti, in ragione peraltro del parziale accoglimento del gravame, le condizioni per disporre la condanna dell'impugnante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come invece richiesto dagli appellati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello interposto dall' avverso la sentenza non CP_10 definitiva n. 135/2021 pubblicata in data 11.2.2021 dal Tribunale di Trapani e, in parziale riforma della sentenza definitiva n. 135/2022 pubblicata in data 1.2.2022 dal Tribunale di Trapani, condanna l' a corrispondere, a titolo CP_10 risarcitorio, l'importo di €. 360.000,00 in favore di , l'importo di €. CP_1
406.696,01 in favore di e ciascuna, l'importo di €. Parte_2 Parte_4 26
190.141,01 in favore di e ciascuna, il tutto oltre Parte_3 CP_2 interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo;
compensa tra le parti, nella misura di 1/3, le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna l'appellante a rifondere in favore della parte appellata la frazione residua delle indicate spese che liquida in €. 25.000,00 per ciascun grado, oltre accessori, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 25.11.2025
La Consigliera est. Il Presidente
CA IO PE PO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) PE PO Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) CA IO Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 451/2022 R.G., promosso in grado di appello
DA
C.F. e P. Iva Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Giovanna Di MA (indirizzo di p.e.c.
Email_1 appellante
CONTRO
, C.F. , , C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
, in proprio, n.q. di erede di e C.F._2 Persona_1 [...]
, e già n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori CP_3
(c.f. e (c.f. Persona_2 C.F._3 ONroparte_4
), , C.F. , in C.F._4 Parte_2 CodiceFiscale_5 proprio e n.q. di erede di e Persona_1 CP_3 [...]
, C.F. , in proprio, n.q. di Parte_3 C.F._6 erede di e e già n.q. di genitore esercente la Persona_1 CP_3 2
responsabilità genitoriale sulla minore (c.f. Persona_3
), , C.F. , C.F._7 Parte_4 C.F._8 in proprio e n.q. di erede di , e di Persona_1 CP_3 ONroparte_5
, , C.F. , già n.q. di
[...] ONroparte_6 C.F._9 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori Persona_2
(c.f. e (c.f. C.F._3 ONroparte_4
), , C.F. , già C.F._4 ONroparte_7 C.F._10
n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_3
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._7
MA NA NO (indirizzo di p.e.c. Email_2 appellati
Conclusioni per l'appellante:
“in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Trapani n. 135/2022 (RG.
249/2018), pubblicata il 1/2/2022 e in pari data notificata alla sottoscritta difesa a mezzo pec (doc. n. 1) e della sentenza parziale n. 135/2021 depositata nel corso del primo grado di giudizio il 10/02/2021 (doc. n. 2).
-Nel merito, ritenere e dichiarare che la morte della signora ONroparte_5
, occorsa il 15/08/2007 presso l'Ospedale di Salemi, non è addebitabile
[...]
Con all' di quale evento-dannoso, conseguente alla condotta colposa Pt_1 omissiva della dott.ssa , per le ragioni dedotte, motivate e provate ONroparte_9 nel punto n. 1 del presente atto;
-Per l'effetto, ritenere e dichiarare infondate in fatto e in diritto tutte le pretese avverse avanzate iure proprio e iure hereditatis dagli odierni appellati nel precedente grado di giudizio e asseritamente conseguenti alla morte della prefata de cuius;
-Per l'effetto, ritenere e dichiarare compensate le spese del precedente grado di giudizio, per le ragioni esposte al punto n. 3 del presente atto;
-In via del tutto subordinata e sempre nel merito, ritenere e dichiarare che la 3
condotta colposa omissiva della dott.ssa oggetto del contendere ONroparte_9 possa aver determinato solo ed esclusivamente quale evento-danno la perdita delle già scarse chance di sopravvivenza al malore che ha costretto la signora
[...]
ad accedere al P.S. di Salemi la notte tra il 14.08.2007 e il ONroparte_5
15.08.2007;
-Per l'effetto, ritenere e dichiarare che ai soprarichiamati appellati possa essere risarcito solo il danno non patrimoniale nella misura equa e di giustizia, non determinabile nella stessa misura spettante al caso di danno puro di perdita di congiunto per morte inquadrabile quale evento-danno della condotta contestata al sanitario e senza alcuna personalizzazione, per le ragioni dedotte, motivate e provate al punto n. 2 del presente atto;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
-Si insiste nella concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva delle qui impugnate sentenze, alla luce delle ragioni dedotte e motivate al punto n. 4 del presente atto;
In via istruttoria, si richiede la rinnovazione della CTU perché quella acquisita in primo grado risulta erronea sulla base delle ragioni esposte ai punti nn. 1 e 2 del presente atto, ovvero per l'aver concluso per l'addebitabilità tout court all'odierna appellante della morte della signora , senza aver mai voluto e/o potuto Per_1 ricostruire (per le deficienze probatorie di cui sopra) l'effettiva gravità del relativo quadro clinico e senza valutare l'effettiva praticabilità nel caso di specie dei trattamenti identificati quali cure salvifiche, soprattutto in considerazione dell'estemporaneità della predetta morte”
Conclusioni per gli appellati:
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello ON a. rigettare l'appello dell' di e per l'effetto confermare le sentenze Pt_1 nn. 135/2021 e 135/2022 del Tribunale di Trapani;
ON b. condannare l' al pagamento delle spese legali del presente giudizio di 4
appello;
c. accertare la responsabilità aggravata dell' ai sensi dell'art. CP_10
96 codice di rito, e per l'effetto condannarla al pagamento, in favore degli appellati, di una somma pari al doppio delle spese legali, liquidabili con i criteri medi, o della minore o maggiore somma che sarà determinata dalla Corte di
Appello, anche col ricorso a criteri equitativi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli odierni appellati agirono dinanzi al Tribunale di Trapani onde ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, conseguenti alla morte della congiunta ONroparte_5 deceduta in data in data 15.8.2007 presso l'Ospedale Vittorio Emanuele di Salemi.
Esposero: che il 14 agosto 2007, alle ore 23,15 circa, la predetta , la quale Per_1 avvertiva un dolore diffuso al petto ed al braccio sinistro, veniva accompagnata delle figlie e al Pronto Soccorso del detto nosocomio;
Pt_4 Parte_2 che, nonostante i sintomi denunciati, la struttura sanitaria attribuiva al caso “codice bianco”; che il medico di turno (dott.ssa ) praticava un ECG il ONroparte_9 quale evidenziava un sovraslivellamento del tratto ST di almeno 3 mm;
che il predetto medico, interpretando erroneamente le risultanze dell'ECG ed ignorando la persistente sintomatologia, comunicava alle figlie di poter riportare a casa la madre, reputando non necessario un ulteriore periodo di osservazione e attribuendo il persistente dolore avvertito dalla paziente ad un eventuale “problema cervicale” con somministrazione, inoltre, di un farmaco ansiolitico;
che avviatesi madre e figlie verso casa, durante il tragitto in macchina, solo pochi minuti dopo aver lasciato l'ospedale, si accasciava in avanti, apparentemente perdendo i CP_11 sensi;
che immediatamente la figlia CA invertiva il senso di marcia per ritornare in ospedale, tentando nel frattempo la figlia di richiamare Pt_4
l'attenzione della madre, che però non rispondeva e respirava con difficoltà e solo a tratti;
che, giunti in prossimità dell'ospedale, la figlia si accorgeva che il Pt_4 5
cuore non batteva più e, quindi, cercava di praticare alla madre la respirazione bocca a bocca per cercare di rianimarla, ma non ci riusciva;
che giunti alle 23,51 nuovamente al P.S., veniva diagnosticato un arresto cardiorespiratorio, si praticava
I.O.T. + R.C.P., si infondeva atropina ed in assenza di attività cardiaca si continuavano le manovre rianimatorie, sospese dopo 25 minuti dichiarandosi, alle ore 0,15, il decesso. Imputarono al predetto sanitario di turno errori professionali
(mancata modifica della classificazione dell'emergenza, errata interpretazione del referto dell'esame elettrocardiografico, mancata richiesta di consulenza cardiologica, omesso trattenimento in osservazione della paziente), altresì, accertati dai consulenti nominati dal P.M. a seguito della denuncia sporta dai familiari, siccome causativi della morte della congiunta. Domandarono pertanto la condanna dell' al ristoro dei pregiudizi fatti valere iure proprio – a titolo di CP_10 danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e danno di natura patrimoniale per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura e all'assistenza fornite dalla madre casalinga - nonché iure hereditatis con riferimento al “danno alla vita” risarcibile alla persona in quanto privata della chance di vivere per un periodo di tempo in più rispetto a quello poi effettivamente vissuto.
Si costituì l' sollevando preliminarmente l'eccezione sul difetto CP_10 di rappresentanza processuale in capo ai genitori dei minori e Persona_2
e di Nel merito, negò la ricorrenza di ogni CP_4 Persona_3 propria responsabilità in ordine alla morte di facendo ONroparte_5 leva sugli esiti del processo penale celebratosi a carico del sanitario e conclusosi con sentenza penale irrevocabile di assoluzione, per non essere stata raggiunta la prova del nesso di causalità tra la condotta colposa omissiva ascritta al medico e l'esito mortale in concreto verificatosi, posto il concorde riconoscimento da parte di tutti i consulenti sentiti in sede penale dell'impossibilità di stabilire la causa effettiva del decesso e di ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che, in caso di adozione da parte della dott.ssa di una diversa condotta, la paziente si CP_9 6
sarebbe salvata;
rilevò dunque l'incertezza sulle effettive cause della fibrillazione ventricolare insorta e determinante il decesso nonché l'estrema fallacia dei dati desumibili dall'esame autoptico a suo tempo effettuato, posto l'avanzato stato di putrefazione della salma, ed evidenziò, inoltre, l'inefficacia delle manovre rianimatorie cardio-respiratore comunque messe regolarmente in atto, ribadendo la subitaneità dell'evento e le modeste probabilità di sopravvivenza della paziente.
Invocò l'efficacia di giudicato della citata sentenza penale irrevocabile di assoluzione, assumendo in ogni caso l'idoneità delle circostanze emerse in sede penale ad escludere anche nel giudizio civile che la condotta del sanitario e, di ON riflesso quella dell' fosse stata la causa, secondo il criterio della
“preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”, della morte di
. ONestò, inoltre, l'entità delle pretese risarcitorie a ONroparte_5 titolo di danno non patrimoniale e di perdita da apporto economico, per carenza di prova, e negò la risarcibilità dei pregiudizi iure hereditatis, stante il brevissimo arco temporale intercorso tra le dimissioni dal primo accesso al P.S. e il secondo accesso della paziente già esanime.
Espletata l'istruttoria in via documentale e a mezzo di c.t.u. medico-legale,
l'adito Tribunale, con sentenza parziale n. 135/2021, escluso innanzi tutto che la trattazione nel merito della causa potesse essere impedita dalla pronunzia irrevocabile di assoluzione in sede penale, reputò sussistente nel caso in esame, in base agli esiti della c.t.u. espletata, la ricorrenza del nesso causale, secondo i criteri civilistici, tra la condotta medica, definita dai consulenti come “assolutamente difformi rispetto ai dettami scientifici operanti nell'agosto 2007”,e la morte della paziente, dovuta a shock cardiogeno indotto da una fibrillazione ventricolare primaria (non trattata) ingenerata da una ischemia miocardica acuta non tempestivamente trattata;
negò però la risarcibilità dei danni pretesi iure proprio dai nipoti della vittima – stante l'impossibilità, per ragioni anagrafiche, della prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare 7
defunto – e del pregiudizio azionato iure hereditatis, non essendo intercorso tra l'evento lesivo e il momento del decesso un "apprezzabile lasso temporale" (per essersi sviluppata la vicenda dalle ore 23.15 del 14.08.2007 circa alle ore 00.15 del
15.08.2007) e in mancanza di una cosciente consapevolezza della fine in capo alla vittima, secondo quanto riportato nelle conclusioni peritali;
ammise invece la risarcibilità dei danni non patrimoniali da lesione del rapporto parentale, nonché dei danni patrimoniali per la perdita dell'apporto fornito dalla de cuius con il suo lavoro di casalinga, rilevando tuttavia la necessità di un supplemento istruttorio onde pervenire ad una adeguata riparazione delle perdite subite.
Il primo Giudice, quindi:
- respinse le domande proposte da n.q. di erede di Parte_4 [...]
; ONroparte_5
- dichiarò improponibili e comunque rigettò le domande proposte nell'interesse dei minori e Persona_3 Persona_2 ONroparte_4
[...]
- accertò il diritto alla riparazione dei pregiudizi non patrimoniali in favore di:
in proprio, in proprio e nella qualità di erede di CP_1 CP_3
, , , e Persona_1 Parte_2 Parte_4 CP_2 [...]
tutte in proprio e nella qualità di eredi di Parte_3 Per_1
;
[...]
- accertò il diritto alla riparazione dei pregiudizi patrimoniali in esclusivo favore di , e rinviando la CP_1 Parte_2 Parte_4 liquidazione delle singole voci di danno, oltre che la regolazione delle spese di lite, alla sentenza definitiva, previa rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Espletate le prove orali ammesse e stante l'impossibilità di definire la lite sulla base della proposta conciliativa pure avanzata dal G.I. ai sensi dell'art. 185 bis ON c.p.c., rifiutata dall' convenuta, la causa – nel corso della quale, inoltre, si 8
costituirono in prosecuzione, a seguito dell'intervenuto decesso di CP_3
, e , quali eredi in rappresentazione Parte_2 Pt_4 Parte_3 CP_3 della premorta MA – venne decisa con sentenza definitiva n. Per_1 CP_5
ON 135/2022 con cui l'adito Tribunale: condannò l' convenuta al pagamento delle somme di € 381.200,00 per , € 320.833,00 ciascuna per CP_1 CP_2
e in proprio e nella qualità, € 442.033,00 ciascuna per Parte_3 [...]
e , in proprio e nella qualità, oltre interessi legali dalla Parte_2 Parte_4 pronunzia sino al soddisfo;
condannò altresì la parte convenuta a rimborsare a detti soggetti le spese di lite, liquidate in € 39.054,00 per compensi, € 545.00 per esborsi, oltre accessori, compensando le spese relativamente alle restanti posizioni;
pose a carico della convenuta le spese della c.t.u..
Il Giudice a quo, in particolare:
- quanto al danno non patrimoniale patito dai congiunti, considerato quale dato di partenza per ragioni di equità un sistema a punti (con il richiamo alle tabelle di
Roma 2019) ed individuati quali possibili valori € 284.394,30 per CP_1
(marito dalla vittima primaria), € 235.360,80 per (padre della Persona_1 vittima primaria), € 245.167,50 per (madre della vittima primaria, il CP_3 cui dolore per più anni si è protratto rispetto al marito), € 245.167,50 per CP_2
e (figlie non conviventi) ed € 284.394,30 per
[...] Parte_3 [...]
e (figlie conviventi), applicati i correttivi connessi alla Parte_2 Parte_4 particolarità e peculiare dolorosità della vicenda, in misura ritenuta superiore agli altri per e presenti al momento del fatto e poi rimaste a Parte_2 Pt_4 casa con il padre, anch'egli in stato di grave prostrazione, pervenne agli importi di €
300.000,00 per , € 240.000,00 per , € 250.000,00 CP_1 Persona_1 per € 280.000,00 per e , € CP_3 CP_2 Parte_3
320.000,00 per e;
indi, suddivise in capo alle eredi Parte_2 Parte_4 in rappresentazione le quote di un terzo spettanti per ciascuno dei due nonni materni, pervenne (ulteriormente dividendo detta quota per 4 - € 20.000,00 per 9
e 20.833,00 per per un totale di quota Persona_1 CP_3 supplementare di € 40.833,00) agli importi di € 300.000,00 per , CP_1 invariato, € 320.833,00 per e , eredi e figlie non CP_2 Parte_3 conviventi, € 360.833,00 per e , eredi figlie Parte_2 Parte_4 conviventi;
- quanto al danno di natura patrimoniale sofferto dai familiari conviventi, correlato al venire meno dell'apporto lavorativo della madre, liquidò il citato pregiudizio come pari ad un totale complessivo di € 243.600,00 – prendendo a riferimento un assegno per collaboratrice domestica di alto livello, con responsabilità anche di amministrazione della casa (secondo il CCNL 2007, €
1.000,00 mensili se di livello D), operando poi una media tra le prestazioni economicamente valutabili che avrebbe potuto apportare lo spirito di sacrificio già mostrato dalla vittima e quelle, fisiologicamente inferiori almeno sino alla metà, ritraibili in età avanzata (convenzionalmente dai 67 anni, età pensionabile, in poi), detratta una modesta quota percentuale per spese personali, dal 15 agosto 2007 sino all'età di 84 anni (dunque per i 29 anni successivi) – da dividersi tra i tre conviventi superstiti, e dunque attribuendo a ciascuno l'ulteriore cifra di € 81.200,00, così determinata in via equitativa ed all'attualità, comprensiva anche della rivalutazione annuale di detti importi che sarebbero stati via via riconoscibili.
2. Avverso tali decisioni ha interposto gravame l' CP_10
Si sono costituiti gli appellati contestando l'avversaria impugnativa e chiedendone, nel merito, la reiezione con conferma delle sentenze gravate e condanna, inoltre, dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La causa, con ordinanza dei 16-17 aprile 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
3. L'appellante denuncia, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1218, 10
2043 c.c. e 40 c.p. Assume che le decisioni impugnate sono viziate da una commistione dei rapporti di causalità materiale e giuridica, con conseguente ON travisamento delle reali conseguenze dei fatti addebitati all' per fatto del proprio dipendente;
il primo Giudice avrebbe sovrapposto il nesso causale con il suo oggetto, vale a dire il sacrificio della possibilità di un risultato migliore che, sempre a dire dell'impugnante, nel caso di specie non poteva essere identificato nella sicura sopravvivenza al malessere che ha colto la defunta, ma solo in una maggiore possibilità di sopravvivere allo stesso. Sostiene che, pur essendo stata riconosciuta dai c.t.u. la non conformità della condotta della dott.ssa ai CP_9 canoni di diligenza professionale, manca comunque ogni certezza sulle possibilità di sopravvivenza della paziente, consoderati il dubbio sulla reale causa del decesso,
l'estemporaneità dell'exitus e l'inefficacia delle manovre rianimatorie regolarmente messe in atto;
ritiene che in presenza della grave patologia (atteso che la fibrillazione ventricolare presuppone solitamente un infarto più esteso), difficilmente la de cuius si sarebbe potuta salvare e nega che nel brevissimo arco temporale decorso tra le contestate dimissioni e il secondo accesso, alcun trattamento “salvifico” avrebbe potuto essere applicato. Assume dunque che l'unico danno ipotizzabile nella specie è quello da perdita di chance di sopravvivenza, non essendo certo che l'errore medico abbia determinato la morte, bensì, piuttosto, la sola perdita di possibilità di salvezza in misura presuntivamente superiore al 50%, tenuto conto tra l'altro della deficienza nella ricostruzione del quadro clinico della defunta. Aggiunge che nelle pregresse indagini medico-legali è mancato l'accertamento dell'anteriore stato di salute della , con conseguente Per_1 impossibilità di valutare la sussistenza di concause che possano avere inciso, se non del tutto interrotto, il nesso causale tra la condotta contestata al sanitario e il decesso della paziente. Ribadisce, quindi, l'assenza di ogni propria responsabilità per il più grave evento della morte, reiterando quale unico ipotizzabile evento di danno, conseguente alla condotta addebitata, la meno grave riduzione delle 11
possibilità di sopravvivenza. ON Con il secondo motivo, l' assume l'erroneità delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, per essersi il primo Giudice discostato dalle richiamate
Tabelle del Tribunale di Roma e, inoltre, per avere comunque cagionato la condotta sanitaria contestata non il decesso del congiunto, ma la semplice perdita di chance di sopravvivenza. L'appellante sostiene, ancora, l'erroneità del calcolo operato nella sentenza per i parenti superstiti non conviventi della de cuius ( CP_3
, e ), per avere il primo Giudice Persona_1 CP_2 Parte_3 applicato i valori massimi previsti dalle Tabelle di Roma (ovvero €. 245.167,50 per i genitori ed €. 245.167,50 per le figlie) senza applicare la riduzione fino alla metà prevista dalle medesime tabelle in ragione della non convivenza con la vittima, avendo peraltro le figlie della de cuius (CA, e ) rinunciato CP_3 Parte_3 all'eredità della congiunta. Esclude, inoltre, ogni possibilità di “personalizzazione” del risarcimento e rileva che il riferimento operato dal Tribunale alla “particolarità”
e “peculiare dolorosità della vicenda e dalle pervasive conseguenze che ne sono derivate” si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai testi di controparte, ON non opponibili peraltro da essa pena l'imposizione di una probatio diabolica in ordine alla rete relazionale della de cuius. Si duole poi della valutazione delle perdite economiche patite dai familiari conviventi per il venir meno dell'apporto lavorativo della de cuius, contestando non tanto il riferimento al trattamento retributivo previsto dal CCNL 2007 per una collaboratrice domestica di alto livello, bensì la moltiplicazione della suddetta retribuzione per i 29 anni di vita residua presunta della , ove fosse sopravvissuta al malore;
ritiene comunque che Per_1 la dinamica assolutamente estemporanea dell'exitus e le incertezze sull'effettività della gravità del grado clinico della stessa preesistente all'arresto cardiocircolatorio e alla fibrillazione ventricolare, dovrebbero indurre ad escludere che la de cuius avrebbe mai potuto vivere così a lungo.
Il terzo motivo di gravame attiene alla liquidazione delle spese. L'appellante 12
ON esclude la configurabilità di una soccombenza prevalente a carico di essa non potendo dirsi esistente nel caso di specie l'evento-danno della morte della paziente.
Rileva, inoltre, che le domande iure heriditatis sono state rigettate per la acclarata impossibilità della de cuius di rendersi conto dell'approssimarsi dell'estemporanea morte e che, poi, quanto alle domande originariamente avanzate nell'interesse dei minori non concepiti al momento della morte della nonna, la rinuncia all'azione equivale a soccombenza virtuale. Esclude infine potersi attribuire rilievo al rifiuto ON dell' di aderire alla proposta transattiva, avendo correttamente essa Pt_1 rifiutato la proposta reiterando le proprie contestazioni sull'an delle pretese risarcitorie e sui criteri di liquidazione nonché l'importo proposto a titolo di spese di lite.
3.1. Devono essere disattese le censure di cui al primo motivo di impugnazione, attinenti all'accertamento del nesso causale ed alla supposta, dall'impugnante, esclusiva configurabilità nel caso in esame di un danno da perdita di chance.
Premessa la pacifica distinzione fra causalità materiale e causalità giuridica che, con precipuo riferimento al settore della responsabilità sanitaria (cfr. tra le tante Cass. 28986/2019, Cass. 22857/2019, Cass. 24204/2014), impone innanzi tutto di verificare se dall'azione od omissione del medico sia derivata una lesione della salute ovvero la morte della paziente (causalità materiale) e, quindi, in caso affermativo, di accertare quali conseguenze dannose ne siano derivate (causalità giuridica), è noto che, quanto all'accertamento del nesso di causalità materiale in sede civile, per esso, pur disciplinato dagli artt. 40 e 41 c.p., vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", in tal senso discostandosi i criteri di accertamento della causalità omissiva ai fini del risarcimento rispetto ai criteri operanti nel processo penale, dove vige, invece, la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. per tutte Cass. S.U. 576/2008.
V. anche, tra le altre, Cass. 10741/2009). Ai fini del risarcimento del danno, il nesso 13
causale tra una condotta omissiva e l'evento dannoso deve ritenersi sussistente ogni qual volta risulti, in base alle circostanze del caso concreto, che la condotta alternativa corretta avrebbe impedito l'avverarsi dell'evento con una probabilità superiore al 50%, secondo la regola del “più probabile che non” (cfr. Cass. S.U.
581/2008), pur con la precisazione che lo standard di c.d. certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla c.d. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (v. più recentemente Cass. 47/2017 e, tra le altre, Cass. 2474/2021). Il nesso eziologico tra omissione ed evento, in sede civile, esige dunque non la “certezza” che senza la condotta il danno sarebbe accaduto, ma semplicemente la ragionevole probabilità di ciò (cfr. anche Cass. 10741/2009).
Al differente piano delle conseguenze dannose risarcibili, eventualmente ricollegabili all'evento, attiene il c.d. danno da perdita di chance che, sempre con riferimento all'area della responsabilità sanitaria, individua, di norma, il pregiudizio non patrimoniale patito dal paziente per avere perduto, in conseguenza un'attività medica colposa, la mera possibilità di guarire o sopravvivere.
Ed invero, il risarcimento del danno da perdita della chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone, nel settore della responsabilità medica, che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto (v. recentemente Cass. 16326/2025). Il danno da perdita di chance di guarigione postula, in altri termini, l'assenza di prova di un valido nesso causale tra l'errore medico e il danno alla salute o la morte del paziente (oltre che la prova d'un valido nesso causale tra l'errore medico e la perdita della possibilità teorica di guarire, nonché la “serietà e apprezzabilità” di questa possibilità teorica di guarire, persa a 14
causa dell'errore medico, v. anche Cass. 28993/2019); esso è necessariamente alternativo rispetto al danno biologico o al danno da morte (v. Cass. 21045/2024,
Cass. 26851/2023 e Cass. 31136/2022) e si si sostanzia nell'insuperabile incertezza del risultato sperato, laddove la possibilità di sopravvivenza, stimata in una percentuale superiore al 50%, esprime un giudizio causale e non la mera perdita di una chance (cfr. Cass. 25480/2025).
Devono quindi tenersi separati l'elemento causale da quello dell'evento di danno, caratterizzandosi la chance nella “insuperabile incertezza” dell'evento e/o del risultato (cfr. Cass. 28993/2019), mentre quando l'evento di danno è costituito non da una possibilità (sinonimo di incertezza del risultato sperato) ma dal
(mancato) risultato stesso (come la morte del paziente), non può discorrersi di chance perduta bensì di altro e diverso evento di danno (v. Cass. 5641/2018); la chance, infatti, sfugge ad una misurazione attraverso il calcolo delle probabilità e la risarcibilità della perdita di chance non può porsi come conseguenza di una insufficiente relazione causale con il danno, bensì come incertezza eventistica, incertezza del risultato, che incide non sulla analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno (v. sempre Cass. 25480/2025).
Ciò posto, e venendo quindi alla concreta fattispecie, deve osservarsi che i c.t.u. nominati, oltre a dar conto degli errori professionali imputabili al personale medico che ebbe in cura la paziente – definiti dagli ausiliari come “assolutamente difformi rispetto ai dettami scientifici operanti nell'agosto 2007 e promananti sia dalle precitate linee guida sia dalla letteratura scientifica del tempo” [atteso che
“dinnanzi ad una paziente con franco dolore toracico, il Sanitario di turno, nell'assoluto disprezzo anche delle ordinarie regole di buona pratica clinica, ometteva di procedere all'intervista anamnestica e ad eseguire un valido e attento esame obiettivo, atti necessari ed indispensabili questi per avviare un iter diagnostico differenziale volto ad individuare la reale causa della sintomatologia algica accusata” limitandosi peraltro il medico a registrare un tracciato 15
elettrocardiografico che “documentava, invero, un patologico sopraslivellamento del tratto ST-T nelle derivazioni V1, V2 e V3, indicativo di infarto miocardico acuto anteriore esteso nella fase iperacuta” e così ponendo in essere “una erronea e aspecifica diagnosi (peraltro indicante il sintomo algia al precordio e non la causa etiopatogenetica responsabile dello stesso) che comportò la inappropriata dimissione della NOa ” con “assoluto disprezzo” inoltre “delle linee Per_1 guida operanti in tema di lore toracico …”] – hanno chiaramente affermato che “la morte della paziente è riconducibile all'errata diagnosi di “algia al precordio” derivata da un altrettanto erronea interpretazione del tracciato elettrocardiografico delle ore 23.17 del 14.08.2007, da cui è conseguito un non corretto iter terapeutico”, precisando al contempo che “Nel caso in cui … il avesse CP_12 correttamente interpretato il tracciato elettrocardiografico avrebbe formulato diagnosi di infarto acuto del miocardio in ragione della quale, in ottemperanza alle linee guida operanti all'epoca dei fatti (…), trattandosi di paziente a basso rischio
e con recente esordio della sintomatologia (< 3 ore), avrebbe dovuto avviare fibrinolisi e instaurare terapia farmacologica anti-ischemica, antiaggregante e antidolorifica, in attesa di procedere al trasferimento della donna presso l'Unità di
Terapia Intensiva Cardiologica del P.O. di ; inoltre “nell'eventualità in Pt_1 cui, prima o durante l'avvio di detto trattamento farmacologico la paziente – come di fatto avvenne intorno alle ore 23.40/23.45 - fosse andata incontro a fibrillazione ventricolare primaria, la stessa – trovandosi all'interno del Pronto Soccorso - avrebbe potuto beneficiare di una tempestiva defibrillazione che … avrebbe garantito, in termini di elevata probabilità (> 70%), un ripristino del ritmo sinusale
e, quindi, il successivo completamento del percorso terapeutico specifico per
l'infarto del miocardio”; secondo i consulenti, in particolare, “Un tale scenario terapeutico-assistenziale, stante i limiti imposti dall'assenza, nel caso in specie, di elementi anamnestico-laboratoristici e di una compiuta descrizione anatomo- patologica dell'albero coronarico, avrebbe secondo il criterio del “più probabile 16
che non” garantito la sopravvivenza di ”; inoltre, “se il ONroparte_5
, pur sbagliando l'interpretazione del tracciato elettrocardiografico delle CP_12 ore 23.17, avesse osservato le ordinarie regole cautelari promananti dalle linee guida di riferimento (…), avrebbe trattenuto in osservazione la paziente e ciò le avrebbe, comunque, garantito una valida defibrillazione al momento dell'esordio della fibrillazione ventricolare primaria e, conseguentemente, la sopravvivenza e successivamente l'avvio del debito iter diagnostico-terapeutico previsto per
l'infarto acuto del miocardio” mentre “L'assoluta inadeguatezza delle prestazioni rese ha abolito le possibilità di cura e guarigione della paziente, nonché le probabilità di sopravvivenza che … pur con i limiti imposti dalla carenza documentale, sarebbero risultate superiori al 50%. … pertanto, l'aver sconsideratamente dimesso la paziente la ha di fatto condannata all'exitus e privata di una probabilità di sopravvivere alla fibrillazione ventricolare primitiva ed all'infarto acuto del miocardio stimabile complessivamente con valori superiori al 50%”.
Nell'osservare che tali conclusioni i consulenti nominati hanno reiterato in sede di risposte alle osservazioni critiche delle parti, ivi rilevando, tra l'altro, che “lo shock cardiogeno non può essere stato causato da PEA primaria” come invece ON ritenuto dai consulenti nominati dall' “poiché tale genere di evento aritmico, in corso di infarto acuto del miocardio, esordisce solamente se si verifica una rottura post-ischemica del cuore, condizione questa chiaramente esclusa in capo al cadavere della in corso di autopsia” e precisando comunque, quanto Per_1 ai dati statistici ricavati dagli stessi c.t.p. da ulteriori pubblicazioni scientifiche,
“che il tasso di mortalità del 30% attribuito dai CC.TT.P. alla fibrillazione ventricolare, in vero, riguarda decessi conseguiti a PEA primaria sopravvenuta in soggetti portatori di defibrillatori impiantabili e, pertanto, non risulta assolutamente applicabile al caso in esame”, appare evidente, sulla base della scrupolosa e attenta indagine svolta dai c.t.u. nominati, sorretta da un convincente 17
quadro argomentativo, altresì, arricchito da costanti e puntuali richiami alle linee guida e letteratura in materia, che ciò su cui ha inciso l'inadeguata condotta medica non è stata la mera possibilità del conseguimento di un risultato utile soltanto sperato che la paziente avrebbe avuto qualche chance di conseguire, ma il
(mancato) risultato stesso, direttamente collegabile alla negligente condotta medica.
Ed infatti, sulla base del ragionamento controfattuale pure richiamato dai cc.tt.uu., il comportamento corretto e tempestivo del sanitario (corretta esecuzione dell'intervista anamnestica ed esame obiettivo, adeguata interpretazione dell'ECG
e, comunque, trattenimento della paziente in osservazione per assicurare l'esecuzione di una valida defibrillazione al momento dell'esordio della fibrillazione ventricolare primaria e conseguente avvio dell'iter diagnostico- terapeutico previsto) avrebbe potuto ragionevolmente evitare l'exitus.
Deve, quindi, escludersi la ricorrenza nel caso in esame di un pregiudizio da mera perdita di chance, atteso che (anche arg. ex Cass. 25480/2025 cit.)
l'affermazione dei cc.tt.uu. secondo cui l'inadeguata prestazione medica ha comportato l'abolizione di una probabilità di sopravvivenza stimata in una percentuale superiore al 50% evidenzia non una “insuperabile incertezza” in ordine all'evento di danno, bensì l'esistenza - più probabile che non - di un nesso causale tra la detta condotta e l'evento di danno (perdita della vita). ON Va pertanto confermata la responsabilità dell' odierna impugnante in ordine all'evento (morte della paziente) in concreto verificatosi, ridondando del resto in danno della medesima struttura, a fronte del comprovato nesso causale, la mancata dimostrazione della causa non imputabile che ha determinato l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato (cfr. tra le altre Cass. 28991/2019 e Cass.
27142/2024) e non potendo, inoltre, il difetto di accertamento del fatto astrattamente idoneo ad escludere il nesso causale essere invocato da chi quell'accertamento avrebbe potuto compiere e non l'abbia, invece, effettuato (v.
Cass. 3847/2011 e, più recentemente, tra le altre, Cass. 26428/2020 e Cass. 18
25877/2020).
3.2. Passando ora al profilo dei danni risarcibili e della relativa quantificazione, su cui si incentra il secondo motivo di gravame, deve osservarsi quanto segue.
I pregiudizi che vengono oggi in rilievo sono i danni non patrimoniali e patrimoniali conseguenti al decesso di patiti dai ONroparte_5 congiunti, in particolare dai genitori della de cuius, dal coniuge e dalle figlie. Non è più in discussione, del resto, il risarcimento dei danni azionati iure hereditatis, la cui reiezione, come anche il rigetto delle domande proposte nell'interesse dei nipoti minori di età, già disposti dal Tribunale, non è oggetto di impugnativa.
3.2.1. Per ciò che attiene ai pregiudizi di natura non patrimoniale, deve preliminarmente osservarsi che il danno non patrimoniale da morte del congiunto si concreta non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (cfr. Cass. 16992/2015), sì che deve tenersi conto della durata e intensità del vissuto, della composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, dell'età della vittima e quella dei familiari danneggiati, della personalità individuale di costoro, della loro capacità di reazione e sopportazione del trauma (cfr. Cass. 14655/2017 v. anche
Cass. 28989/2019). Ne deriva che, pur potendosi far rientrare nel notorio la circostanza che il decesso di un prossimo congiunto è idoneo a procurare ai superstiti una intensa sofferenza morale, il patema d'animo da recisione di legami inter-familiari non può automaticamente tradursi in un danno da lesione del rapporto parentale nella sua ampia accezione indicata, incombendo sull'attore, al fine di consentire un'adeguata personalizzazione del danno, ricostruire, in maniera specifica, gli elementi circostanziali espressivi di una sofferenza soggettiva peculiare e straordinariamente differente e irriducibile a quella ordinariamente connessa a un evento simile (cfr. Cass. 913/2018). Inoltre, e al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche 19
l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (così Cass. 105791/2021. V. inoltre Cass. 26300/2021 e Cass.
5948/2023).
Nel caso in esame, rileva innanzi tutto il rapporto familiare in sé considerato – essendo indiscusso che e sono i genitori della de Persona_1 CP_3 cuius, in vita al momento della morte della figlia, mentre è il coniuge CP_1
e , e sono le figlie di Parte_2 Pt_4 Parte_3 CP_3 ONroparte_5
(v. anche all. 15 e 16 all'atto di citazione introduttivo del pregresso
[...] grado) – da cui ben può desumersi, per la prossimità del vincolo formale,
l'esistenza del danno richiesto.
Deve poi tenersi conto dell'età della vittima primaria e di ciascuno dei congiunti superstiti nonché della relazione di convivenza – nel caso in esame esistente, per come pure è pacifico, tra e il coniuge e le ONroparte_5 figlie CA e queste ultime peraltro presenti al momento del fatto – e Pt_4 ancora, dell'età del congiunto e della vittima primaria, nonché della presenza all'interno del nucleo di ulteriori familiari.
La serietà della relazione familiare mantenuta e coltivata, nel caso in esame, da con ciascun membro della famiglia, è ricavabile ONroparte_5 dall'esame delle prove orali raccolte nel pregresso grado che rivelano l'importanza, tra l'altro, dell'apporto, non solo affettivo, che la de cuius era stata in grado di 20
assicurare anche nella relazione con gli anziani genitori, oltre che l'intensità della sofferenza patita dai familiari per la perdita della congiunta e lo stravolgimento della vita quotidiana.
La teste - non parente ma con rapporti di frequentazione Testimone_1 amicale, per come dalla medesima indicato - ha riferito, tra l'altro, che “la NOa
era un mamma molto presente e amorevole. … sempre presente con le Per_1 figlie, le seguiva da tutti i punti di vista, … Le quattro figlie avevano con lei un rapporto molto intenso, aperto, affettuoso e confidenziale;
con la madre parlavano di tutto … trascorrevano molto tempo insieme. Uscivano spesso insieme …”, definendo altresì come “profondo e devastante” il “dolore” provocato nelle figlie dalla morte della madre e soffermandosi, in particolare, sull'atteggiamento delle
“figlie e CA, che hanno accompagnato la madre al pronto Pt_4 soccorso” le quali “si rimproverano di non essersi imposte con il medico di turno e di non averlo costretto al ricovero … La loro vita è stata completamente cambiata.
Hanno lasciato per un periodo lo studio … Per anni dopo la morte della madre queste ragazze si sono rifiutate di partecipare a feste compleanni, a serate fuori, al cinema, non potevano lasciare il padre da solo”. La testimone ha pure riferito delle condizioni di “che si è aggravato dopo la morte della moglie”, con CP_1 la conseguente attività di accudimento che le figlie conviventi hanno dovuto prestare al padre dopo la morte della madre (la testimone ha dichiarato: “Spesso sono andata io da loro per conforto, ma poi le visite durano poco perché devono accudire il padre, che ha drenaggi e chiama in continuazione”). La teste ha anche dato conto della collaborazione prestata dalla “NOa con il NO CP_13
nella conduzione della sua azienda agricola, aiutandolo fisicamente nella Pt_2 raccolta dei frutti, … provvedeva altresì a tutte le incombenze burocratiche e fiscali relative al lavoro del marito …”, aggiungendo che “al momento della morte della
NOa il NO , a causa del dolore per la perdita, che Per_1 CP_1 non è riuscito a superare, ha smesso di uscire con il trattore, non si alzò più dalla 21
sedia, voleva aiuto anche per mangiare o andare in bagno, iniziò insomma un netto decadimento fisico. … è diventato dipendente dalle figlie”. Circa la relazione tra la vittima primaria e i relativi genitori, la stessa teste ha poi affermato che “la NOa
aveva anche un rapporto molto intenso ed era molto presente per i propri Per_1 genitori. … Lei riusciva anche a passare da casa loro ogni giorno, vedere se avevano bisogno di qualcosa. … Dopo la morte della figlia nei primi tempi la nonna piangeva di continuo, si accumulava stress su stress. Il padre della signora
aveva un rapporto di confidenza e di scherzi continui, con lei ridevano CP_5 molto insieme. Dopo la morte della figlia non mi pare di avere più visto il sig.
[...]
in occasioni di visite a casa ”. CP_14 Pt_2
Di analogo tenore è la deposizione resa dal teste , il Testimone_2 quale ha confermato “che la NOa era un mamma molto presente e Per_1 amorevole. La signora era dedita alla famiglia 24 ore al giorno per tutti, anche per il marito malato cronico, lei lavorava dalla mattina alla sera indefessamente per garantire alla sua famiglia una vita dignitosa;
… lei si prestava a qualsiasi lavoro anche pesante per portare beni di prima necessità alla famiglia, … Era una madre affettuosissima e faceva di tutto per aiutare le figlie. Anche la figlia che non abitava con loro ed anche quella che viveva fuori dalla Sicilia. Voleva farle studiare e che si realizzassero e manifestava il massimo spirito di sacrificio”. Il testimone ha pure riferito del “grande vuoto” lasciato dalla morte della , dichiarando Per_1 anch'egli che “Il marito peggiorò in maniera repentina dopo la morte e le figlie, educate al senso della famiglia proprio da lei, si occuparono del padre. Venne in sostanza a mancare il perno della famiglia. Ho sentito le figlie dannarsi per non avere fatto in modo che la madre rimanesse in ospedale … la NOa ed Per_1 il marito si rispettavano e avevano un bellissimo rapporto. … dal CP_1 momento della morte della NOa il NO , a causa del Per_1 CP_1 dolore per la perdita, ha smesso immediatamente di lavorare in campagna, è notevolmente peggiorato da un punto di vista fisico ed è completamente dipendente 22
dalle figlie”. Il testimone ha pure ribadito il “rapporto molto intenso” che la aveva con i propri genitori (“era molto presente per i propri genitori”) Per_1 aggiungendo che “Anche i genitori, dopo la morte della NOa , a causa Per_1 del dolore sono caduti in uno stato di profonda depressione …”.
In siffatto contesto, in cui coerente con i principi giurisprudenziali su ricordati si rivela l'utilizzo da parte del primo Giudice dei criteri di quantificazione di cui alle tabelle del Tribunale di Roma (ed. 2019) vigenti al momento della pronuncia – risalendo del resto al successivo mese di giugno 2022 l'elaborazione delle tabelle integrate a punti dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano – che conducono
(tenuto conto del grado di parentela, età del congiunto e della vittima, presenza di altri familiari non conviventi) agli importi indicati nella sentenza impugnata (€
284.394,30 per il coniuge , € 235.360,80 per il padre CP_1 Per_1
, € 245.167,50 per la madre , € 245.167,50 per ciascuna delle
[...] CP_3 figlie non conviventi e , € 284.394,30 per CP_2 Parte_3 [...]
e figlie conviventi), non può tuttavia non tenersi conto Parte_2 Parte_4 del dato obiettivo dell'assenza di convivenza con la de cuius relativamente alla posizione delle figlie e , oltre che dei genitori della defunta, Parte_3 CP_3
e Tale circostanza non può non essere Persona_1 CP_3 apprezzata, per come pure dedotto dall'impugnante, con una riduzione del punteggio complessivamente individuato in base alle richiamate tabelle e la detta riduzione si stima congruo fissare, valutate complessivamente le circostanze come sopra emerse, nella misura di 1/3, entro i limiti indicati dalle medesime tabelle.
Devono invece tenersi fermi gli aumenti disposti dal Tribunale con esclusivo riferimento, però, alla posizione dei familiari conviventi superstiti, per i quali il maggiore risarcimento si giustifica tenuto conto, tra l'altro, per le figlie CA e dall'avere le stesse non solo direttamente assistito alla tragicità Pt_4 dell'evento, con le conseguenze in termini di persistente afflizione pure rappresentate dai testimoni escussi, ma anche dovuto farsi carico delle attività di 23
accudimento del genitore , e per quest'ultimo, già sofferente, del CP_1 peggioramento delle relative complessive condizioni, anch'esso comprovato all'esito delle prove orali espletate.
Ne deriva che va rideterminato in complessivi €. 156.907,2 (€ 235.360,80 –
1/3) il risarcimento spettante al padre della defunta, , nonché in Persona_1
€. 163.445,00 (€ 245.167,50 – 1/3) il risarcimento spettante alla madre della de cuius, e in €. 163.445,00 (€ 245.167,50 – 1/3) il risarcimento per CP_3 ciascuna delle figlie non conviventi, e CP_2 Parte_3 confermandosi, invece, gli importi di €. 300.000,00 per il coniuge convivente CP_1
e di €. 320.000,00 per le figlie conviventi e
[...] Parte_2 [...] ciascuna. Pt_4
Vanno poi suddivise in capo alle eredi in rappresentazione, secondo il medesimo criterio sul punto indicato dal Tribunale – e non oggetto di contestazione
– le quote di un terzo (considerando le coeredi) spettanti per ciascuno dei nonni paterni e, ulteriormente dividendo per 4 tali quote (di €. 52.302,4 relativamente a e di €.54.481,66 relativamente a ), si perviene ad Persona_1 CP_3 una quota supplementare di €. 26.696,01 (€. 13.075,6 per ed €. Persona_1
13.620,41 per che va ad incrementare il complessivo risarcimento CP_3 spettante a , , e , in Parte_2 Parte_4 Parte_3 CP_2 proprio e a titolo ereditario per gli avi materni.
Conseguentemente, ferma la liquidazione del danno non patrimoniale operata dal Tribunale per (€. 300.000,00), va rideterminato, in parziale CP_1 riforma della sentenza n. 135/2022, in €. 346.696,01 il risarcimento del danno non patrimoniale patito da , €. 346.696,01 il risarcimento del danno non Parte_2 patrimoniale patito da , €. 190.141,01 il risarcimento del danno non Parte_4 patrimoniale patito da , €. 190.141,01 il risarcimento del danno Parte_3 non patrimoniale patito da , ciascuna in proprio e a titolo ereditario CP_2 per avi materni. 24
3.2.2. La sentenza n. 135/2022 deve essere riformata anche in punto di liquidazione del danno patrimoniale subito dai familiari conviventi per il venir meno dell'apporto lavorativo prestato dalla congiunta, accogliendosi, sia pure con le precisazioni che seguono, le doglianze sviluppate sul tema dall'appellante.
Pur reputandosi adeguato il riferimento operato dal primo Giudice all'assegno, in base alla contrattazione collettiva, per collaboratrice domestica di alto livello, con responsabilità di amministrazione della casa, si deve comunque considerare che avrebbe presumibilmente continuato ad offrire il ONroparte_5 suddetto apporto (non per tutta la restante durata della vita media, bensì) sino all'età di 70 anni, a motivo, peraltro, della condizione patologica comunque rivelatasi sulla persona e presuntivamente incidente sulla complessiva efficienza fisica.
Considerata, dunque, la retribuzione mensile prevista dalla contrattazione collettiva per la suddetta professionalità da riferirsi all'anno 2023 (in cui la de cuius avrebbe avuto 70 anni) per lavoratori conviventi di livello D (valore mensile di €.
1.318,54) e, inoltre, operando una media tra i valori mensili previsti dalla contrattazione collettiva tempo per tempo vigente nel periodo compreso tra l'anno
2007 e l'anno 2023, nonché applicando una riduzione minima per spese personali,
l'importo riconoscibile in via equitativa a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da perdita dell'apporto lavorativo riferibile a può CP_11 essere determinato all'attualità in complessivi €. 180.000,00 (€. 1.000,00 mensili per 15 anni).
Tale importo va suddiviso tra i tre familiari conviventi della de cuius, CP_1
, e (nella misura dunque di €. 60.000,00
[...] Parte_2 Parte_4 ciascuno), e si aggiunge al risarcimento del danno non patrimoniale determinato come sopra detto.
3.2.3. Gli importi complessivamente dovuti ai danneggiati vanno pertanto individuati in €. 360.000,00 per , €. 406.696,01 per e CP_1 Parte_2
ciascuna, €. 190.141,01 per e Parte_4 Parte_3 CP_2 25
ciascuna.
4. Conclusivamente, dunque, deve essere respinto l'appello interposto avverso la sentenza non definitiva n. 135/2021 resa dal Tribunale di Trapani e, in parziale riforma della sentenza n. 135/2022 resa dallo stesso Tribunale, l'odierna appellante deve essere condannata a corrispondere, a titolo risarcitorio, a ciascuno dei predetti appellati le citate somme rideterminate, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo.
5. Per ciò che attiene alle spese di lite, visti gli esiti complessivi del processo e considerati, per un verso, la reiezione delle domande originariamente avanzate dagli odierni appellati iure hereditatis e nell'interesse dei minori di età nonché, e per altro verso, dei confini entro cui è stata accolta l'impugnativa, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione parziale, nella misura di 1/3, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, con condanna dell' CP_10 prevalentemente soccombente, a rifondere alla parte appellata la frazione residua delle dette spese, liquidata come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 come aggiornati con d.m. 147/2022, in considerazione del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Devono ritenersi infine insussistenti, in ragione peraltro del parziale accoglimento del gravame, le condizioni per disporre la condanna dell'impugnante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come invece richiesto dagli appellati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello interposto dall' avverso la sentenza non CP_10 definitiva n. 135/2021 pubblicata in data 11.2.2021 dal Tribunale di Trapani e, in parziale riforma della sentenza definitiva n. 135/2022 pubblicata in data 1.2.2022 dal Tribunale di Trapani, condanna l' a corrispondere, a titolo CP_10 risarcitorio, l'importo di €. 360.000,00 in favore di , l'importo di €. CP_1
406.696,01 in favore di e ciascuna, l'importo di €. Parte_2 Parte_4 26
190.141,01 in favore di e ciascuna, il tutto oltre Parte_3 CP_2 interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo;
compensa tra le parti, nella misura di 1/3, le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna l'appellante a rifondere in favore della parte appellata la frazione residua delle indicate spese che liquida in €. 25.000,00 per ciascun grado, oltre accessori, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 25.11.2025
La Consigliera est. Il Presidente
CA IO PE PO