Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4564 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 15.5.2025 depositate da parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 514/2025 RG Previdenza vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (CF: ), e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] (CF: ), nella qualità di CP_1 C.F._2 genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore , nato a Persona_1
Napoli il 30.03.2012 (CF: , rapp.ti e difesi giusta procura in atti C.F._3 dall'avv. Giuseppina Pronestì (C.F.: , con cui elett.te domiciliano C.F._4
a Napoli al Vico Cinquesanti n°23 (pec: Email_1
- ricorrenti -
E
in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio dal funzionario Giuseppina Imperatrice, elettivamente domiciliato presso la Direzione metropolitana dell' di Napoli sita in via ALCIDE DE GASPERI n. 55 CP_2
( t) Email_2
- convenuto -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.1.2025 i ricorrenti in epigrafe chiedevano la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti per il periodo decorrente dal CP_2
7.2.2023 in relazione al beneficio dell'indennità di frequenza riconosciuto a seguito del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli nel giudizio ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al N. R. G. 19205/2023.
Deducevano che:
-il decreto di omologa, emesso in data 18.7.2024, veniva notificato all' in data CP_2
22.7.2024;
-che con pec del 06.09.2024 si era sollecitato il pagamento dei ratei maturati e non riscossi con contestuale invio del modello AP70;
- che in pari data l' riscontrava la presa in carico della richiesta, tuttavia, nel mese di CP_2 ottobre 2024 erogava esclusivamente il rateo mensile dell'indennità di frequenza, ma non i ratei arretrati da febbraio 2023 a settembre 2024 per l'importo complessivo di € 5.074,87, come da conteggi.
Tanto premesso, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto del minore ad ottenere i ratei dell'indennità di frequenza con decorrenza dal 07/02/2023 al 07/09/2024; per l'effetto, condannare l' a CP_2 corrispondere le provvidenze economiche relative all'indennità di frequenza quantificate in € 5.074,87 come da conteggio allegato;
condannare parte resistente alla rifusione delle spese e competenze della presente procedura, compreso il rimborso spese generali, IVA e CPA con attribuzione al procuratore costituito che se ne dichiara anticipatario”.
***** Va rilevato che, a seguito della proposizione della presente azione giudiziaria, il 7.3.2025 l' ha proceduto alla liquidazione della prestazione assistenziale e al contestuale CP_2 pagamento degli arretrati maturati medio tempore, a titolo di indennità di frequenza, a decorrere dal 7.2.2023 (data della domanda amministrativa).
Orbene nella specie può dirsi, alla luce di quanto rilevato da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta e della documentazione depositata, che è cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075;
Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n.
1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso, pacifico il diritto del ricorrente alla prestazione assistenziale in oggetto e ai ratei maturati medio termine, rileva lo scrivente che il provvedimento di liquidazione integrale degli arretrati dell' è intervenuto solo a febbraio 2025, ovvero in data successiva al CP_2 deposito del ricorso (10.1.20254) ma prima della prima udienza (fissata appunto per la data del 15.5.2025. Appare di giustizia, pertanto, porre le spese del giudizio per metà a carico dell' , nella CP_2 misura indicata nella parte dispositiva.
Compensa tra le parti la restante parte delle spese processuali
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite, che liquida in tale misura CP_2 ridotta in complessivi euro 750,00 per compensi professionali d'avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione;
c) compensa tra le parti la restante parte delle spese di lite;
Si comunichi.
Napoli, 10.6.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile