Ordinanza collegiale 5 settembre 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00260/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01154/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1154 del 2025, proposto da
VA SI, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale presso la pec dei difensori di cui ai Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo in Verona, via Albere n. 80;
contro
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in OL e A.D.E.R. - Agenzia delle Entrate RI, ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale Stato di Venezia, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Venezia, S. Marco, 63;
per l'annullamento
1.della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento 124 2025 90027786 82/000” intestata all'Agenzia delle Entrate-RI competente per la provincia di Vicenza, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata al ricorrente a mezzo raccomandata a.r. ricevuta il 13 maggio 2025, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento entro 5 giorni dal ricevimento, della somma di euro 131.384,08- su “residuo” ruolo GE “ex D.L. 27/2019”, per “prelievi latte” e relativi “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella GE n. 300220150000008127000 notificata il 16.03.2015, per il prelievo supplementare imputato per il periodo 2005/2006;
2.di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica del ricorrente, compreso l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell’intimazione impugnata, e la cartella stessa, non conosciuta e non allegata, nonché il “residuo ruolo” emesso da GE ai sensi del D.L. n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell’intimazione di pagamento sopra descritta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in OL (d’ora in poi, anche GE) e di A.D.E.R. - Agenzia delle Entrate RI (d’ora in poi anche ER);
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa Ida AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 01/07/2025 e depositato in data 03/07/2025, il ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe, articolando le seguenti censure in diritto:
I.In via preliminare: intervenuto annullamento degli atti di accertamento del prelievo relativo all’annualità 2005/2006, inviati all’acquirente latte del ricorrente;
II.Mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti - mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo – violazione della procedura di recupero – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 7, Reg. (CE) n. 1392/01 e dell’art. 13, Reg. (CE) n. 595/03, dell’art. 21-bis, L. n. 241/1990, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, del D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e s.m.i., degli artt. 12 e segg., D.P.R. n. 602/73, degli artt. 1 e 7, L. n. 212/2000, degli artt. 1 e 3, L. n. 241/90, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione degli artt. 6-bis e 6-ter, D.Lgs. n.82/05, dell’art. 16-ter, L. n. 221/12, dell’art. 26, D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 60, D.P.R. n. 600/73 – Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza di motivazione, violazione dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost;
III.Eccezione di prescrizione della cartella e della pretesa creditoria di GE – conseguente nullità e/o illegittimità dell’intimazione di pagamento ER su “residuo” ruolo GE – violazione dell’art. 21-septies, L. n. 241/90 – Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia;
IV. Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata, degli atti impugnati, per violazione, da parte della p.a., del dovere di non portare in esecuzione provvedimenti applicativi del regime delle c.d. “quote latte” - discendente dal principio unionale di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione di cui all’art. 4, par. 3, del TUE - per la mancata applicazione del quale la Repubblica italiana è stata dichiarata inadempiente dalla Corte di Giustizia UE con sentenza 24 gennaio 2018 in causa C-433/15 - Violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 1788/2003 e n. 595/2004 sia per effettuazione di compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – Mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari – Comunque eccezione di nullità degli atti presupposti ex art. 31, comma 4, c.p.a. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21-quinquies e 21-nonies, L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) – Eccesso di potere per violazione del principio primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. - Violazione degli artt. 1, 6 e 13, CEDU;
V.Decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 602/73 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione di procedimento, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione;
VI. – Illegittima duplicazione del ruolo e della procedura di recupero – illegittima duplicazione delle procedure di recupero – Violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. c.p.c., degli artt. 10 e segg., D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67, D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3 e 21-bis, L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost.;
VII. Errata quantificazione del debito esigibile – contestazione dell’ an e del quantum della pretesa – illegittima imputazione degli interessi, anche di mora e degli oneri di riscossione – illegittimità della procedura di riscossione – difetto di motivazione e mancanza dei requisiti essenziali – Violazione e falsa applicazione dell’art. 5-ter, Reg. (CE) n. 885/06, introdotto dall’art. 1, Reg. (CE) 1034/08, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 1, 3, 21-bis e 21-septies, L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/02, degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 D.P.R. n. 602/73, dell’art. 1283 c.c., nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3. 24 e 97 della Cost.
Con ordinanza del 4 settembre 2025 n.1523, l’istanza cautelare veniva accolta, disponendosi al contempo incombenti istruttori.
L’ER e l’GE si costituivano in resistenza, entrambe, in data 30/09/2025.
All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, la causa passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che vanno ad esporsi.
Si impone la delibazione prioritaria del primo motivo (proposto dalla difesa attorea in “in via preliminare”), con il quale parte ricorrente ha dedotto l’avvenuto annullamento della comunicazione di imputazione di prelievo, relativa all’annata lattiero-casearia 2005/2006 (cui, appunto, si riferisce la pretesa creditoria portata dall’intimazione qui impugnata), inviata all’acquirente Soc. Latte Valdastico s.r.l.
L’anzidetta comunicazione di imputazione di prelievo è stata, infatti, annullata con sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 23 febbraio 2023, n.1874, che ha riformato la sentenza del T.A.R. Lazio, sez. II - ter , 3 maggio 2018 n.4853, la quale aveva, invece, rigettato il gravame proposto contro tale atto.
Si tratta di una decisione – quella resa dal Consiglio di Stato - che si pone in linea di continuità con le decisioni assunte nella specifica materia dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 27 giugno 2019 in causa C-348/18 e sentenza 13 gennaio 2022, in causa C-377/19).
In particolare, le menzionate pronunce della Corte di Giustizia hanno accertato l’illegittimità comunitaria di regimi normativi che introducano meccanismi di compensazione per categorie prioritarie, e comunque non proporzionali.
In estrema sintesi, la Corte di Giustizia, con la sentenza 27 giugno 2019 in causa C348/18, ha affermato che “L’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tale riassegnazione deve essere effettuata, tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore.”
Sulla base di tale decisione, vanno disapplicati l’art. 1, comma 8, del D.L. 1° marzo 1999 n. 43 (“Disposizioni urgenti per il settore lattierocaseario”), conv. con modificazioni dalla L. 27 aprile 1999 n. 118, e l’art. 1, comma 5, del D.L. 4 febbraio 2000 n. 8 (“Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario”), conv. con modificazioni dalla L. 7 aprile 2000 n. 79, perché prevedono che il prelievo supplementare venga quantificato dopo la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati eseguita per categorie prioritarie, anziché secondo un criterio paritario e proporzionale.
Successivamente, la Corte di Giustizia, con la sentenza 13 gennaio 2022 in causa C-377/19, ha affermato che “L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale per effetto della quale beneficiano in via prioritaria della restituzione del prelievo supplementare riscosso in eccesso i produttori con riferimento ai quali gli acquirenti abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile di tale prelievo.”
Sulla base di tale decisione, va disapplicato l’art. 9 del D.L. 28 marzo 2003 n. 49, in combinato disposto con l’art. 2, comma 3, del D.L. 24 giugno 2004 n.157 (“Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca”), conv. con modificazioni dalla L. 3 agosto 2004, n. 204, che ha previsto quale criterio per l’individuazione della categoria prioritaria di produttori cui restituire il prelievo indebitamente imputato quello del regolare versamento mensile del prelievo da parte dell’acquirente.
L’annullamento dell’imputazione di prelievo relativo all’annata lattiero-caseraria 2005/2006 ha determinato, in via consequenziale e diretta, il venir meno del titolo esecutivo per cui GE ha avviato la riscossione, affidandola ad ER, essendo il c.d. prelievo supplementare atto presupposto dell’intimazione qui impugnata.
Il Collegio osserva, in relazione alle ulteriori doglianze formulate dalla difesa attorea, che esse possono considerarsi assorbite alla luce di quanto poco innanzi esposto, ma mette conto di precisare, quanto all’eccezione di prescrizione, rispetto alla quale parte istante particolarmente insiste anche nella memoria conclusionale, che il credito nascente dal surplus di produzione lattiera registratasi per l’anno 2005/2006 - sia pure allo stato non ancora esattamente determinato nel quantum - non può ritenersi estinto per il decorso del termine prescrizionale come, invece, vorrebbe sostenere la difesa di parte ricorrente.
In via generale, è noto che, nella materia in questione, come affermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, trova applicazione il termine ordinario decennale, previsto in via generale dall’art. 2946 cod. civ. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301 e Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11050).
Ciò posto, nel caso di specie, il decorso del tempo non ha inciso sull’ an della pretesa creditoria di GE.
Infatti, la menzionale sentenza del Consiglio di Stato n. 8679/2023, che ha annullato l’imputazione di prelievo GE per la campagna 2005/2206, ha espressamente previsto, quale effetto conformativo, “l’obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi - con ulteriori provvedimenti - sulle quote di prelievo supplementare dovuto dai produttori, disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili. In sede di dovuta rinnovazione dei procedimenti (e tenuto conto dell’effetto interruttivo e sospensivo di ogni termine inerente alle pretese creditorie, in conseguenza della instaurazione dei contenziosi), le Amministrazioni statali – salva la possibilità che il legislatore intenda introdurre criteri non discriminatori che comunque dovranno tenere conto della disciplina europea e delle sentenze pronunciate in materia dalla Corte di Giustizia – sono tenute ad individuare senz’altro il criterio da applicare in sostituzione di quello che la Corte di Giustizia ha ritenuto contrastante con la disciplina europea.
Non essendo maturata la prescrizione sulla pretesa creditoria sottesa all’intimazione impugnata, resta fermo il potere dell’Amministrazione di rinnovare il procedimento, applicando criteri conformi alla disciplina europea e alle sentenze pronunciate in materia dalla Corte di Giustizia, tenuto conto dell’effetto interruttivo e sospensivo dei termini relativi alle pretese creditorie, in conseguenza della pendenza sino all’anno 2023 del contenzioso sull’imputazione di prelievo (sul punto cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 luglio 2023, n. 7069, paragrafo 4, ultimo periodo).
Tutti gli ulteriori motivi possono ritenersi assorbiti.
In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi appena precisati.
La peculiarità della controversia e le indubbie difficoltà interpretative della disciplina nazionale e comunitaria giustificano in via eccezionale l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla l’intimazione impugnata (identificata dal n.124 2025 90027786 82/000 ricevuta in 13 maggio 2025 e relativa al prelievo supplementare per l’annata lattiero-casearia 2005/2006);
b)compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente, Estensore
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
Francesco Avino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ida AI |
IL SEGRETARIO