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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/11/2025, n. 3372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3372 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8520/2023 R.G. contenzioso, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Giovanni Marzano, come da mandato Parte_1 in atti;
ATTRICE
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Alessandro Vangeli e dall'avv. Francesco Calabro, come da mandato in atti
CONVENUTA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bottazzoli e dall'avv. Mariachiara CP_1
Brunetti, come da mandato in atti
CONVENUTO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
AN RO e dall'avv. Antonella De Pandis, come da mandato in atti
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 7.12.23 la adiva il Tribunale d Lecce al fine Pt_1
di sentir accertare l' esistenza di gravi difetti nell'esecuzione dell'intervento di ristrutturazione effettuato sull' immobile di sua proprietà sito in Porto Cesareo alla Via Rossini n. 9 e, per l'effetto, sentir condannare la società appaltatrice ed il professionista, intervenuto quale progettista e direttore dei lavori, al ristoro dei danni;
deduceva, a sostegno delle prefate istanze, che i vizi riscontrati attenessero sia alla presenza di infiltrazioni d'acqua dal pavimento e dai muri, dovute all'inadeguata predisposizione di barriere atte a contenere la condensa nonchè all'inadeguata progettazione delle pendenze e della platea di fondazione sia all'inesatta esecuzione di opere interne;
indicava in € 65.010,00 oltre iva l'importo necessario all'eliminazione delle cennate problematiche ed alla realizzazione di accorgimenti funzionali a scongiurarne il riproporsi.
costituendosi con comparsa depositata in data 15.2.24, Parte_2
evidenziava che i lavori di ristrutturazione in questione fossero stati realizzati, a regola d'arte ed in piena adesione alle indicazioni del direttore dei lavori tra il 2017 ed il 2018, sicchè eccepiva l'intervenuta decadenza dell'attrice dall'azione ex art. 1669 c.c., rimarcando che la prima denuncia dei difetti, dei quali non era stata indicata la data di rilevazione, fosse stata formulata nel 2022; assumeva che comunque eventuali danni fossero riconducibili all'attività del progettista e direttore dei lavori;
chiedeva, comunque, autorizzarsi l'evocazione in giudizio di , compagine gerente i propri rischi connessi all'attività. Controparte_2
Il costituendosi con comparsa depositata in pari data, rimarcava l'intervenuta CP_1 decadenza della Durante dall'azione ex art. 1669 c.c. e la tardività della denuncia;
deduceva che alcuna contestazione la stessa avesse svolto in costanza di esecuzione dell'intervento di ristrutturazione, né successivamente, sino al 2022; indicava che su eventuali problematiche manifestatesi nell'immobile potessero incidere sia carenze manutentive imputabili alla proprietaria, che ulteriori interventi edilizi;
contestava la consistenza del ristoro delineata in citazione ed instava, pertanto, per il rigetto della domanda formulata in proprio danno.
, la cui evocazione in giudizio veniva autorizzata con provvedimento del Controparte_2
13.3.24, si costituiva con comparsa depositata in data 31.5.24 e, preliminarmente, precisava che la garanzia assicurativa fornita alla convenuta escludesse espressamente i danni da infiltrazioni o risalite d'umido e risultasse, comunque, operante solo rispetto ai pregiudizi occorsi durante l'esecuzione delle opere edili e non anche successivamente;
formulava notazioni analoghe a quelle svolte dall'assicurata in ordine alla decadenza dalla garanzia ex art. 1667 e 1669 c.c. , nonché in ordine all'esistenza di un inadempimento alla medesima imputabile;
contestava l'entità dei danni prospettati in citazione ed invocava il rigetto delle domande formulate dalla nei confronti dell'appaltatrice. Pt_1
Con ordinanza emessa in data 7.11.24, in ragione della presenza delle eccezioni preliminari e dell'assenza di istanze istruttorie inerenti i profili fattuali alle medesime sottesi, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.; all'udienza del 25.6.25 i procuratori delle parti curavano la formulazione delle definitive istanze, sicchè il giudizio veniva trattenuto a sentenza.
Parte attrice ha incardinato il presente procedimento al fine di far valere la responsabilità ex art. 1669 c.c. delle parti convenute, paventando un inadempimento delle medesime rispetto alle modalità di progettazione ed esecuzione dell'intervento di ristrutturazione realizzato tra gli anni 2017 e 2018.
In punto di diritto giovi osservare che “ l'articolo 1669 del cc è applicabile in presenza di gravi difetti di costruzione che, senza influire sulla stabilità o durata dell'edificio, incidono negativamente sulla funzionalità globale dell'opera, menomandone il godimento o impedendo che l'opera fornisca l'utilità cui è destinata. Più in particolare, nei gravi difetti di costruzione per i quali è operante a carico dell'appaltatore la garanzia prevista dall' articolo 1669 del Cc rientrano le infiltrazioni d'acqua perché incidono sulla funzionalità dell'opera menomandone il godimento. “ (cfr. Cass. civ. sent. n. 9620/23), ed ancora
“Costituiscono vizi e difetti dell'immobile compravenduto, edificato dal venditore-costruttore, così come difetto di costruzione rilevante ex art. 1669 c.c. non solo quelli ascrivibili all'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di edificazione, ma anche quelli dovuti all'imperfetta o erronea progettazione delle opere( cfr. Cass. civ. sent.
n. 17028/25); tale previsione risulta peraltro, applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che presentino gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene ( cfr. Cass. civ. sent. n. 7756/17).
Non può, pertanto, revocarsi in dubbio la circostanza che la ben potesse giovarsi Pt_1
della prefata garanzia nei confronti dell'appaltatrice cui era stato demandato l'intervento di ristrutturazione e del professionista che aveva curato la progettazione e monitorato la realizzazione del medesimo, siccome volto all'esecuzione di modificazioni di lunga durata sull'immobile preesistente.
In ordine alla scansione temporale delineata dalla prefata norma, è stato puntualizzato, dalla corte nomofilattica, che “L'art. 1669 c.c., in ipotesi di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate
a durare nel tempo prevede una responsabilità decennale dell'appaltatore, ancorando però la relativa azione del committente a precisi termini di decadenza e prescrizione. Infatti, il primo comma pone un termine di decadenza, laddove prevede che la denunzia deve esser fatta entro un anno dalla scoperta dei vizi. Il secondo comma, a sua volta, pone un termine di prescrizione del diritto, che va azionato entro un anno dalla denunzia”
(cfr. Cass. civ. sent. n. 28958/23). Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto ex art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, sicché esso può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale. ( cfr. Cass. civ. sent.
n. 20678/25).
L'appaltante, a fronte delle contestazioni in ordine alla tempestività della propria iniziativa, è tenuto a dimostrare, rispetto ai suindicati termini di decadenza e prescrizione, la collocazione temporale, in primo luogo, della scoperta dei vizi rispetto della denuncia (cfr. Cass. civ. sent.
n.1031/00); nel caso per cui è controversia, la non ha neppure indicato, prima che Pt_1
provato, il periodo in cui le infiltrazioni si sarebbero manifestate, limitandosi ad indicare di aver formalizzato con nota del 16.12.22 la relativa denuncia alle parti convenute;
in tale comunicazione era indicato il ricorrere dell'irregolare esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione ed isolamento e tale tenore attesta che ella, a tal data, avesse già acquisito contezza dell'eziologia dei fenomeni, sicchè, con tutta evidenza, nessuna incidenza, rispetto a tali termini, può ascriversi ai successivi accertamenti tecnici effettuati dal professionista la cui relazione è depositata in atti.
La medesima, pertanto, risulta decaduta dall'azione ex art. 1669 c.c. incardinata, non potendo apprezzarsi il rispetto del termine annuale per la denuncia decorrente dalla scoperta dei vizi;
per mero tuziorismo, risultando il prefato profilo assorbente, giovi osservare come il ctp abbia ricondotto i cennati fenomeni all'assenza di barriere al vapore, di membrana impermeabilizzante ed alla scelta relativa alla platea di fondazione, nonché alle pendenze degli scoli dell'area scoperta;
in primo luogo la documentazione fotografica relativa allo stato originario dei luoghi allegata alla pratica edilizia attesta come tali fenomeni risultassero preesistenti alla ristrutturazione;
ancora, dalla relazione acclusa alla SCIA in atti si evince che l'intervento demandato alle convenute abbia riguardato unicamente la disposizione degli spazi interni ed abbia, conseguentemente, comportato il mero rifacimento di intonaci interni ed esterni e la risistemazione dei pavimenti;
i rilievi delineati dal ctp, pertanto, non risultano conferenti rispetto a tale intervento, menzionando soluzioni tecniche che in parte avrebbero dovuto essere adottate al momento della costruzione dell'edificio – quanto alle membrane sui muri perimetrali ed alle fondazioni – ; né parte attrice ha dedotto, prima ancora che provato, di aver richiesto al progettista la predisposizione di soluzioni atte a scongiurare specifici inconvenienti di portata analoga a quelli lamentati in questa sede.
Le domande formulate in citazione, pertanto, devono trovare rigetto;
risulta, per l'effetto, assorbito il vaglio dell'istanza nei confronti della terza chiamata.
Le spese di lite, parametrate al valore del giudizio - prossimo al minimo dello scaglione -, alla portata dell'attività difensiva svolta- ridotta con riferimento alla fase istruttoria e, quanto alla compagnia, con riferimento a quella decisionale - nonché alla limitata complessità delle questioni giuridiche trattate, seguono la soccombenza della Pt_1
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta le domande formulate in citazione;
- Dichiara assorbita la valutazione dell'istanza nei confronti della terza chiamata;
- Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite:
1)in favore della società convenuta, liquidandole in € 4.500,00 per compensi, oltre rsf al 15%, iva e cpa;
2) in favore del professionista convenuto, liquidandole in € 4.500,00 per compensi, oltre rsf al 15%, iva e cpa;
3) in favore della terza chiamata, liquidandole in € 2.500,00 per compensi, oltre rsf al
15%, iva e cpa.
Lecce, 21.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo