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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/10/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 501/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SANTORO DIEGO MARIA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 29/09/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 11/03/2025 le parti domandavano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 02/10/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“• I coniugi vivranno separati in abitazioni diverse con l'obbligo del reciproco rispetto;
• I coniugi provvederanno ciascuno al proprio sostentamento;
• I ricorrenti intendono richiedere che sia disposto l'affidamento congiunto della figlia minore, con allocazione presso la madre nell'abitazione sita in Cipriano D'Aversa (CE), via Salerno, 9; • I coniugi eserciteranno di comune accordo la potestà sulla figlia minore;
• Al padre è data facoltà di averla con sé per due weekend al mese, alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
stante l'attuale domicilio della sig.ra in Cipriano D'Aversa (CE), i genitori Parte_2 si incontreranno a metà strada in una località da concordare di volta in volta al fine di non rendere troppo gravoso per gli stessi lo spostamento;
• qualora nei giorni e nei periodi sopra indicati, uno dei due coniugi dovesse essere impossibilitato, i giorni di visita potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni del padre o della madre;
• in caso di malattia della figlia durante i giorni stabiliti per il padre, il giorno di visita di quest'ultimo potrà essere spostato compatibilmente con gli impegni del padre o della madre previo accordo;
• il periodo delle festività di Natale e Pasqua verrà trascorso a metà con il padre e con la madre;
• durante il periodo estivo, al termine della scuola, la minore trascorrerà i mesi di Giugno e
Luglio con il padre, i mesi di Agosto e Settembre con la madre;
• il padre ovvero la madre potrà comunicare telefonicamente con la minore quotidianamente;
• i coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra la figlia minore ed i nonni materni;
• i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia;
• ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute della figlia (scuola, cure, sport, tempo libero) verrà presa in accordo tra i due genitori;
• i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio dei passaporti;
• i documenti in originale della figlia, compreso il passaporto, verranno mantenuti alternativamente un mese dal padre ed un mese dalla madre;
• il sig. si impegna a versare, con cadenza mensile entro il giorno 5 di Pt_1
ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla sig.ra la somma Parte_2 di € 150,00 a titolo di mantenimento ordinario;
• Il sig. si impegna altresì a versare Pt_1
tutte le spese straordinarie mediche, ludiche e scolastiche concordate, che si dovessero rendere necessarie per la figlia nella misura del 50%. ”
Le previsioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 17/12/2005 nel Comune di
MORON (CUBA), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 11/03/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN FELICE CIRCEO (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 21, Parte II, Serie C,
Ufficio 1, dell'anno 2005); compensa le spese di causa.
Latina, 02/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SANTORO DIEGO MARIA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 29/09/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 11/03/2025 le parti domandavano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 02/10/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“• I coniugi vivranno separati in abitazioni diverse con l'obbligo del reciproco rispetto;
• I coniugi provvederanno ciascuno al proprio sostentamento;
• I ricorrenti intendono richiedere che sia disposto l'affidamento congiunto della figlia minore, con allocazione presso la madre nell'abitazione sita in Cipriano D'Aversa (CE), via Salerno, 9; • I coniugi eserciteranno di comune accordo la potestà sulla figlia minore;
• Al padre è data facoltà di averla con sé per due weekend al mese, alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
stante l'attuale domicilio della sig.ra in Cipriano D'Aversa (CE), i genitori Parte_2 si incontreranno a metà strada in una località da concordare di volta in volta al fine di non rendere troppo gravoso per gli stessi lo spostamento;
• qualora nei giorni e nei periodi sopra indicati, uno dei due coniugi dovesse essere impossibilitato, i giorni di visita potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni del padre o della madre;
• in caso di malattia della figlia durante i giorni stabiliti per il padre, il giorno di visita di quest'ultimo potrà essere spostato compatibilmente con gli impegni del padre o della madre previo accordo;
• il periodo delle festività di Natale e Pasqua verrà trascorso a metà con il padre e con la madre;
• durante il periodo estivo, al termine della scuola, la minore trascorrerà i mesi di Giugno e
Luglio con il padre, i mesi di Agosto e Settembre con la madre;
• il padre ovvero la madre potrà comunicare telefonicamente con la minore quotidianamente;
• i coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra la figlia minore ed i nonni materni;
• i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia;
• ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute della figlia (scuola, cure, sport, tempo libero) verrà presa in accordo tra i due genitori;
• i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio dei passaporti;
• i documenti in originale della figlia, compreso il passaporto, verranno mantenuti alternativamente un mese dal padre ed un mese dalla madre;
• il sig. si impegna a versare, con cadenza mensile entro il giorno 5 di Pt_1
ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla sig.ra la somma Parte_2 di € 150,00 a titolo di mantenimento ordinario;
• Il sig. si impegna altresì a versare Pt_1
tutte le spese straordinarie mediche, ludiche e scolastiche concordate, che si dovessero rendere necessarie per la figlia nella misura del 50%. ”
Le previsioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 17/12/2005 nel Comune di
MORON (CUBA), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 11/03/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN FELICE CIRCEO (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 21, Parte II, Serie C,
Ufficio 1, dell'anno 2005); compensa le spese di causa.
Latina, 02/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino