Decreto cautelare 29 giugno 2021
Ordinanza cautelare 29 luglio 2021
Sentenza 26 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 20 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 26/01/2022, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2022
N. 00141/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00968/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 968 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Marcianò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
per l'annullamento
- del verbale -OMISSIS-, notificato in data 16.12.2020, della 5^ C.M.O. di Taranto, Distaccamento del D.M.M.L. di Bari Palese, nonché del relativo giudizio e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
- del verbale -OMISSIS-, notificato in data 30.04.2021, della 5^ C.M.O. di Taranto, Distaccamento del D.M.M.L. di Bari Palese, nonché del relativo giudizio e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2022 il dott. Andrea Vitucci e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Parte ricorrente impugna il giudizio, espresso con verbale -OMISSIS-della 5a Commissione Medica Ospedaliera (CMO) di Taranto (sede distaccata del Dipartimento militare di medicina legale di Bari Palese), di:
- a) permanente non idoneità al servizio nella Marina Militare incondizionato;
- b) idoneità alla riserva;
- c) idoneità all’impiego nei corrispondenti ruoli civili del Ministero della Difesa, con controindicazione di lavori che comportino intensi stress psico-fisici.
2) Il suddetto giudizio, decorrente dall’8 aprile 2021, è stato reso sulla base della diagnosi di “ sindrome ansioso-depressiva endoreattiva in trattamento psicofarmacologico ”.
3) Alla camera di consiglio del 28 luglio 2021, la domanda cautelare veniva respinta per carenza di periculum in mora e con compensazione delle spese di quella fase (come da ord. n. 462 del 29 luglio 2021).
4) In data 8 gennaio 2022, parte ricorrente ha depositato istanza di fissazione di termine per proposizione di querela di falso, esponendo che la CMO avrebbe omesso di riportare documentazione sanitaria favorevole alla ricorrente.
5) All’udienza pubblica del 13 gennaio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato. Si procederà, per mera comodità espositiva, dapprima alla illustrazione delle ragioni di infondatezza del secondo e terzo motivo di ricorso e, correlativamente a quest’ultimo, dei motivi per cui va respinta l’istanza di fissazione di termine per la proposizione della querela di falso (depositata da parte ricorrente in data 8 gennaio 2022). Successivamente, si evidenzierà l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
2) Col secondo motivo di ricorso si deduce che:
- a) la ricorrente, in occasione della prima visita in data 11 dicembre 2020 – conclusasi con verbale -OMISSIS-di pari data e con cui la ricorrente veniva giudicata temporaneamente non idonea al servizio (all. 2 ricorso) e con rinvio a successive visite mediche (che non si sono tenute, fino a quella dell’8 aprile 2021, in occasione della quale è stato reso il verbale -OMISSIS- di permanente non idoneità al servizio militare) –, aveva rappresentato un conflitto di interessi, come da pec del 5 gennaio 2021 – v. all. 4 ricorso, in cui la ricorrente riferiva al Comando e al presidente della CMO quanto sarebbe accaduto nella data dell’11 dicembre 2020, allorquando, secondo quanto emerge dalla lettura della suddetta pec del 5 gennaio 2021 (cit. all. 4 ricorso), alcuni ufficiali medici (di cui uno firmatario del verbale -OMISSIS-dell’11 dicembre 2020, di temporanea non idoneità) si sarebbero aprioristicamente espressi negativamente nei confronti della ricorrente –, tanto che la CMO di Taranto, in persona del presidente -OMISSIS-, aveva chiesto, con nota -OMISSIS-, al Dipartimento di Bari di procedere a visita per delega (v. all. 7 ricorso);
- b) a fronte del diniego opposto dal Dipartimento di Bari, la CMO procedeva comunque a esaminare la ricorrente ed adottava l’impugnato verbale -OMISSIS-dell’8 aprile 2021, di permanente non idoneità, nonostante il denunciato conflitto d’interessi.
2.1) Il motivo è infondato perché è pacifico in atti che gli ufficiali medici indicati nella pec di denuncia della ricorrente (del 5 gennaio 2021, v. all. 4 ricorso) non hanno preso parte al successivo giudizio dell’8 aprile 2021, non risultando nemmeno dagli atti che tra l’11 dicembre 2020 e l’8 aprile 2021 vi siano state altre visite mediche a cui è stata sottoposta la ricorrente.
3) Col terzo motivo di ricorso, si deduce che:
- a) in occasione della visita dell’11 dicembre 2020, la ricorrente consegnava una documentazione sanitaria, consistente nel certificato DSM di Brindisi e nella relazione dello SPESAL dell’ASL di Foggia, ma nel verbale -OMISSIS-dell’11 dicembre 2020 (v. all.2 ricorso) veniva riportato solo il primo documento e non il secondo documento, così come non veniva riportata altra documentazione medica;
- b) in occasione della visita dell’8 aprile 2021 (in occasione della quale la ricorrente veniva giudicata permanentemente non idonea al servizio militare), la ricorrente trasmetteva via pec la suddetta documentazione (v. all. 10 ricorso) e ne consegnava copia anche a mano;
- c) tuttavia, parte della suddetta documentazione non è menzionata nel verbale -OMISSIS-dell’8 aprile 2021, per il che la CMO avrebbe inserito solo la documentazione che più “ le aggradava ” (pag. 7 ricorso).
3.1) Il motivo è infondato per le seguenti ragioni:
- a) non rilevano le censure avverso il verbale -OMISSIS-dell’11 dicembre 2020, in quanto lo stesso ha carattere chiaramente interlocutorio nell’ambito dell’intero procedimento volto ad appurare la definitiva idoneità o meno della ricorrente, posto che, con lo stesso, si dichiarava una mera inidoneità temporanea;
- b) né, comunque, la ricorrente deduce in che termini l’asserita omessa indicazione di documentazione sanitaria abbia inciso sul giudizio medico-legale temporaneo che è stato reso;
- c) con riferimento alla presunta omessa indicazione, nel verbale -OMISSIS-dell’8 aprile 2021, della documentazione medica proposta dalla ricorrente, va rilevato, in primo luogo, che la ricorrente era stata convocata a visita per le 8:00 del mattino del giorno 8 aprile 2021 (v. convocazione del 25 marzo 2021 in all. 9 ricorso), mentre la pec di invio di tale documentazione reca la data dell’8 aprile 2021 alle ore 10:26 (v. all. 10 ricorso), per il che la ricorrente non può pretendere che la CMO prendesse in esame una documentazione inviata tardivamente rispetto all’orario di convocazione, anche alla luce del fatto che il militare era consapevole di tale convocazione sin dal 25 marzo 2021 (v. cit. all. 9 ricorso);
- d) inoltre, anche qualora volesse ammettersi che la ricorrente abbia consegnato a mani la suddetta documentazione al momento della visita dell’8 aprile 2021, l’interessata non deduce in che termini l’omesso esame di parte della documentazione sanitaria, del tutto imprecisata, avrebbe inciso sul giudizio reso;
- e) per tutte le suddette ragioni va respinta l’istanza di fissazione di termine per proposizione di querela di falso, depositata da parte ricorrente in data 8 gennaio 2022 e nell’assunto che nei verbali impugnati si sarebbe omesso di riportare documentazione sanitaria asseritamente favorevole alla ricorrente, in quanto tale istanza si palesa del tutto generica ed esplorativa.
4) Col primo motivo di ricorso, si deduce che:
- a) ai sensi dell’art. 193 D. Lgs n. 66/2010 (recante il codice dell’ordinamento militare – COM –), la CMO è presieduta dal direttore del Dipartimento militare di medicina legale o “ dall’ufficiale medico superiore da lui delegato ”;
- b) nel caso di specie, risulta che il precedente direttore del Dipartimento fosse il Col. -OMISSIS-, il quale, con atto del 18 novembre 2019 (all. 14 ricorso), aveva nominato presidente della quinta CMO di Taranto il C.F. -OMISSIS- e, come componenti, il T. Col. -OMISSIS- e il C.C. -OMISSIS-;
- c) almeno dal 3 dicembre 2020 (all. 15 ricorso), il direttore era cambiato, in persona del Col. -OMISSIS-;
- d) essendo il verbale -OMISSIS-firmato dal presidente della CMO, C.F. -OMISSIS-, e dai due componenti, T.V. -OMISSIS- e C.F. -OMISSIS-, tale verbale è illegittimo perché firmato da Ufficiali privi del relativo atto di nomina promanante dal nuovo direttore del Dipartimento (Col. -OMISSIS-);
- e) inoltre, anche qualora volesse ritenersi perdurante la validità del pregresso provvedimento di nomina del 18 novembre 2019 (a firma Col. -OMISSIS-), quest’ultimo prevedeva che il presidente della CMO potesse nominare un sostituto in caso di impedimento di uno dei componenti della commissione, sicché il presidente -OMISSIS- avrebbe comunque violato la citata prescrizione perché ha nominato non uno ma due supplenti (-OMISSIS- e -OMISSIS-);
- f) ancora, poiché l’art. 193, comma 2, COM, prevede che le CMO “ sono costituite presso i Dipartimenti militari di medicina legale ”, la composizione della CMO di Taranto è illegittima perché i membri della stessa devono essere scelti tra gli effettivi al Dipartimento militare di medicina legale di Bari, funzionalmente dipendente dall’Aeronautica Militare, e non presso il Centro Ospedaliero Militare di Taranto, che è un ente diverso in quanto funzionalmente dipendente dalla Marina Militare.
4.1) Il motivo è infondato per le seguenti ragioni:
- a) la deduzione per cui gli ufficiali che hanno firmato il verbale impugnato sarebbero privi di nomina, in ragione del mutamento del direttore del Dipartimento, presuppone la dimostrazione di un meccanismo di spoils system che invece non c’è, riguardando tale sistema i soli organi apicali delle PP.AA. (cfr. art. 19, commi 3 e 8, D. Lgs. n. 165/2001);
- b) il presidente della CMO poteva nominare non già un solo supplente, ma ogni supplente che si rendesse all’uopo necessario, come del resto si desume chiaramente dal provvedimento di nomina del 18 novembre 2019 (a firma Col. -OMISSIS-), in cui si prevede, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, che il presidente può nominare un sostituto tra gli ufficiali del COM (Centro Ospedaliero Militare) in caso di impedimento di uno dei componenti della commissione, il che non esclude affatto che in caso di impedimento contemporaneo di due componenti si possano nominare i due rispettivi sostituti;
- c) l’art. 192, comma 1, COM, prevede che le commissioni mediche siano “ interforze ”, perciò è errato sostenere, come invece dedotto da parte ricorrente, che i componenti della CMO di Taranto vadano scelti solo tra gli effettivi al Dipartimento militare di medicina legale di Bari, funzionalmente dipendente dall’Aeronautica Militare, e non presso il Centro Ospedaliero Militare di Taranto, funzionalmente dipendente dalla Marina Militare.
5) Il ricorso va quindi respinto.
6) Le spese di lite possono essere compensate per la delicatezza degli interessi sottesi alla causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.