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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/10/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 689/2020 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 7 ottobre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 689/2020 R.G.
tra
P. IVA con sede legale in Enna, Via VITTORIO Parte_1 P.IVA_1
Emanuela n. 6, in persona del suo Legale rappresentante pro tempore , nato a [...] Parte_2
il 22 Gennaio 1950, C.F. , ivi residente in [...], CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Mario Branciforte, , con studio sito CodiceFiscale_2 in Enna Libertà n. 38 il quale dichiara, ai fini di ogni eventuale notifica il proprio numero tel/fax:
0935 / 1980089, e per le stesse finalità il proprio indirizzo di posta elettronica certificata:
comunicato all'Ordine degli Avvocati di Enna. Email_1
OPPONENTE
Contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Controparte_1
Marino, snc, C.F.: , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._3
YN La MO (c.f. , p.e.c.: C.F._4 Email_2
– Fax 0935.680267), sito in Piazza Armerina (EN), Piazza Regione Siciliana, n. 9, che lo rappresenta e difende
OPPOSTO
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza odierna i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.05.2020 la ditta di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 76/2020, emesso dal Tribunale di Enna, Sez. Lavoro, in seno al procedimento n. 315/2020 R.G., e datato 24 marzo 2020 con il quale veniva ingiunto alla il Parte_3
pagamento di Euro 4.273,45 a titolo di mancata retribuzione, differenze retributive, ferie non godute e T.F.R. relative al rapporto lavorativo intercorso tra le parti a partire dal 27 settembre 2016 all'11
novembre 2016, oltre Euro 49,00 di spese vive ed Euro 225,00 per le spese legali (oneri di legge esclusi Evidenziava l'opponente la mancanza dei requisiti di cui all' art. 633 c.p.c. lamentando la indeterminatezza e comunque la erroneità dei conteggi a sostegno della pretesa azionata in via monitoria.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Resisteva il il quale evidenziava l'infondatezza della proposta opposizione, della quale CP_1
chiedeva il rigetto.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
*******
L'opponente contesta l'esistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
D'altra parte non è dubbio che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, un giudizio ordinario di cognizione piena, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633
e ss. c.p.c.), come fase ulteriore ed eventuale del procedimento iniziato con il ricorso per ingiunzione,
si svolge nel contraddittorio delle parti
L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, però, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quella anteriore alla domanda o all'emissione del provvedimento opposto (ex multis si veda: Cass., sez. III, 24.9.2013, n. 21840; Cass., sez. lav., 17.
10.2011 n. 21432; Cass., sez. I, 19.3.2007 n. 6514; Cass., sez. I, 19.10.2006, n. 22489; Cass., SS.UU.,
7.7.1993).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, il giudice è chiamato a verificare, nel contraddittorio tra le parti, il fondamento della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per ingiunzione.
Ciò premesso, si osserva che il menzionato motivo di ricorso, risulta fondato. Con l'unico motivo di opposizione, l'opponente contesta il quantum debeautur oggetto di ingiunzione, adducendo l'erroneità dei calcoli delle retribuzioni non pagate.
A dire dell'opponete il calcolo delle retribuzioni sarebbe errato nella misura in cui in seno alle buste paga “presuntivamente elaborate” la paga oraria sarebbe stata aumentata di circa il 50% arrivando ad un totale di Euro 12,70925 lordi l'ora.
Pertanto, sempre a dire dell'opponente, a fronte di Euro 4.273,45 richiesti ed ingiunti, la reale retribuzione spettante e derivante dalla Certificazione Unica 2017 ammonterebbe ad Euro 2.998,85
da cui vanno sottratti 236,93 di ritenute e il bonifico effettuato dalla
[...]
e riconosciuto dall'opposto pari ad Euro 247,00 per i giorni di lavoro di Parte_1
settembre 2016, per un totale di Euro 2.514,92 cui sommare il TFR decurtato dalle ritenute.
In conclusione l'opponente sostiene che gli importi a credito del ammonterebbero alla minor CP_1
somma di euro 2618,68.
Avendo parte opposta contestato i calcoli di cui sopra e avendo richiesto la conferma del decreto opposto, sostenendo la bontà e correttezza dei calcoli ad esso sottesi ed essendosi pertanto venuta a profilare questione squisitamente tecnico contabile, è stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio conferendo al perito il seguente mandato:
quantifichi il Ctu, con riferimento a tutto il periodo di lavoro oggetto di causa (dal 27 settembre
all'11 novembre 2016 ) ed all'orario di lavoro indicato in seno al contratto di lavoro, avuto riguardo
in primis alle pattuizioni negoziali ed eventualmente alle tabelle retributive di cui al CCNL di
settore ( anch'esso richiamato nel contratto di lavoro) applicabile ratione temporis, con riferimento
al livello di inquadramento (I°, corrispondente alla qualifica di manovale edile), le somme dovute
al ricorrente, a titolo di trattamento stipendiale (comprensivo di tutti gli emolumenti previsti come
da contratto e TFR) detratta la retribuzione percepita dallo stesso ricorrente in relazione al mese
di settembre (euro 236,93).
Il ctu, attenendosi al mandato conferitogli ha concluso nel senso che al ricorrente è dovuta la somma complessiva di € 2.274,25. Le conclusioni del ctu non sono state oggetto di specifiche censure da alcuna delle parti.
Condividendosi l'argomentare e le conclusioni cui è pervenuto il ctu nella propria relazione, da intendersi qui integralmente richiamata, verificato che la somma a credito del è inferiore a CP_1
quella ingiunta, s'impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Va poi disposta la condanna della parte opponente al pagamento dell' importo dovuto al sì CP_1
come calcolato e quantificato dal ctu.
Le spese vanno compensate in ragione del fatto che se da una parte l'opposizione è stata accolta dall'altra l'opponente risulta comunque debitore del che è stato costretto ad adire le vie legali CP_1
per ottenere il soddisfacimento del suo credito.
Le spese di consulenza, per le stesse ragioni, vanno poste a carico delle parti in solido e vengono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 2.274,25, oltre ad accessori di legge.
Compensa le spese.
Enna, 7 ottobre 2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 7 ottobre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 689/2020 R.G.
tra
P. IVA con sede legale in Enna, Via VITTORIO Parte_1 P.IVA_1
Emanuela n. 6, in persona del suo Legale rappresentante pro tempore , nato a [...] Parte_2
il 22 Gennaio 1950, C.F. , ivi residente in [...], CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Mario Branciforte, , con studio sito CodiceFiscale_2 in Enna Libertà n. 38 il quale dichiara, ai fini di ogni eventuale notifica il proprio numero tel/fax:
0935 / 1980089, e per le stesse finalità il proprio indirizzo di posta elettronica certificata:
comunicato all'Ordine degli Avvocati di Enna. Email_1
OPPONENTE
Contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Controparte_1
Marino, snc, C.F.: , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._3
YN La MO (c.f. , p.e.c.: C.F._4 Email_2
– Fax 0935.680267), sito in Piazza Armerina (EN), Piazza Regione Siciliana, n. 9, che lo rappresenta e difende
OPPOSTO
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza odierna i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.05.2020 la ditta di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 76/2020, emesso dal Tribunale di Enna, Sez. Lavoro, in seno al procedimento n. 315/2020 R.G., e datato 24 marzo 2020 con il quale veniva ingiunto alla il Parte_3
pagamento di Euro 4.273,45 a titolo di mancata retribuzione, differenze retributive, ferie non godute e T.F.R. relative al rapporto lavorativo intercorso tra le parti a partire dal 27 settembre 2016 all'11
novembre 2016, oltre Euro 49,00 di spese vive ed Euro 225,00 per le spese legali (oneri di legge esclusi Evidenziava l'opponente la mancanza dei requisiti di cui all' art. 633 c.p.c. lamentando la indeterminatezza e comunque la erroneità dei conteggi a sostegno della pretesa azionata in via monitoria.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Resisteva il il quale evidenziava l'infondatezza della proposta opposizione, della quale CP_1
chiedeva il rigetto.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
*******
L'opponente contesta l'esistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
D'altra parte non è dubbio che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, un giudizio ordinario di cognizione piena, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633
e ss. c.p.c.), come fase ulteriore ed eventuale del procedimento iniziato con il ricorso per ingiunzione,
si svolge nel contraddittorio delle parti
L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, però, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quella anteriore alla domanda o all'emissione del provvedimento opposto (ex multis si veda: Cass., sez. III, 24.9.2013, n. 21840; Cass., sez. lav., 17.
10.2011 n. 21432; Cass., sez. I, 19.3.2007 n. 6514; Cass., sez. I, 19.10.2006, n. 22489; Cass., SS.UU.,
7.7.1993).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, il giudice è chiamato a verificare, nel contraddittorio tra le parti, il fondamento della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per ingiunzione.
Ciò premesso, si osserva che il menzionato motivo di ricorso, risulta fondato. Con l'unico motivo di opposizione, l'opponente contesta il quantum debeautur oggetto di ingiunzione, adducendo l'erroneità dei calcoli delle retribuzioni non pagate.
A dire dell'opponete il calcolo delle retribuzioni sarebbe errato nella misura in cui in seno alle buste paga “presuntivamente elaborate” la paga oraria sarebbe stata aumentata di circa il 50% arrivando ad un totale di Euro 12,70925 lordi l'ora.
Pertanto, sempre a dire dell'opponente, a fronte di Euro 4.273,45 richiesti ed ingiunti, la reale retribuzione spettante e derivante dalla Certificazione Unica 2017 ammonterebbe ad Euro 2.998,85
da cui vanno sottratti 236,93 di ritenute e il bonifico effettuato dalla
[...]
e riconosciuto dall'opposto pari ad Euro 247,00 per i giorni di lavoro di Parte_1
settembre 2016, per un totale di Euro 2.514,92 cui sommare il TFR decurtato dalle ritenute.
In conclusione l'opponente sostiene che gli importi a credito del ammonterebbero alla minor CP_1
somma di euro 2618,68.
Avendo parte opposta contestato i calcoli di cui sopra e avendo richiesto la conferma del decreto opposto, sostenendo la bontà e correttezza dei calcoli ad esso sottesi ed essendosi pertanto venuta a profilare questione squisitamente tecnico contabile, è stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio conferendo al perito il seguente mandato:
quantifichi il Ctu, con riferimento a tutto il periodo di lavoro oggetto di causa (dal 27 settembre
all'11 novembre 2016 ) ed all'orario di lavoro indicato in seno al contratto di lavoro, avuto riguardo
in primis alle pattuizioni negoziali ed eventualmente alle tabelle retributive di cui al CCNL di
settore ( anch'esso richiamato nel contratto di lavoro) applicabile ratione temporis, con riferimento
al livello di inquadramento (I°, corrispondente alla qualifica di manovale edile), le somme dovute
al ricorrente, a titolo di trattamento stipendiale (comprensivo di tutti gli emolumenti previsti come
da contratto e TFR) detratta la retribuzione percepita dallo stesso ricorrente in relazione al mese
di settembre (euro 236,93).
Il ctu, attenendosi al mandato conferitogli ha concluso nel senso che al ricorrente è dovuta la somma complessiva di € 2.274,25. Le conclusioni del ctu non sono state oggetto di specifiche censure da alcuna delle parti.
Condividendosi l'argomentare e le conclusioni cui è pervenuto il ctu nella propria relazione, da intendersi qui integralmente richiamata, verificato che la somma a credito del è inferiore a CP_1
quella ingiunta, s'impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Va poi disposta la condanna della parte opponente al pagamento dell' importo dovuto al sì CP_1
come calcolato e quantificato dal ctu.
Le spese vanno compensate in ragione del fatto che se da una parte l'opposizione è stata accolta dall'altra l'opponente risulta comunque debitore del che è stato costretto ad adire le vie legali CP_1
per ottenere il soddisfacimento del suo credito.
Le spese di consulenza, per le stesse ragioni, vanno poste a carico delle parti in solido e vengono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 2.274,25, oltre ad accessori di legge.
Compensa le spese.
Enna, 7 ottobre 2025.